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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3219/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Augusta (SR), Via XXV Aprile n.89 presso lo studio dell'avv. Letizia Catania, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Malnate (VA), Via Trento n. 13, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via XXV Aprile n.89, presso lo studio dell'avv. Letizia Catania, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 3/02/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 6/08/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/07/2004 in Siracusa (Atto n. 195, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa il giorno 3/07/2004;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 10/10/2005), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n. 421/2012, depositato in data
6/12/2012 e divenuto efficace in data 12/03/2013;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 13/08/2024, il Presidente fissava udienza dell'11/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Alla predetta udienza, compariva il Sig. d il Presidente rinviava all'udienza del 13/01/2025, Pt_1
al fine di consentire la produzione della procura speciale notarile di parte resistente.
All'udienza del 13/01/2025, il Presidente - rilevata la mancata comparizione delle parti - dichiarava l'estinzione del giudizio.
Con decreto del 22/01/2025, il Presidente - letta l'istanza depositata dall'avv. Letizia Catania con cui veniva rappresentato che per mero disguido non è comparsa all'udienza del 13/0172025 - revocava il provvedimento di estinzione del giudizio e fissava la nuova udienza di comparizione delle parti del
31/03/2025.
Nella medesima udienza, sono comparsi il Sig. e l'avv. Letizia Catania, anche nella qualità Pt_1
di procuratrice speciale di parte resistente ed il Presidente - rilevata l'impossibilità di conciliazione tra i coniugi - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 3/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni, chiedendo, in particolare, di:
1. “stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio la cui Pt_1
condizione lavorativa appare ad oggi precaria poiché economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico
pagina2 di 3 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Nulla avranno a pretendere i coniugi l'uno in confronto dell'altro poiché entrambi autosufficienti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/07/2004 in Siracusa (Atto n. 195, Parte II, Serie
[...]
A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3219/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Augusta (SR), Via XXV Aprile n.89 presso lo studio dell'avv. Letizia Catania, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Malnate (VA), Via Trento n. 13, elettivamente domiciliata in Augusta (SR), Via XXV Aprile n.89, presso lo studio dell'avv. Letizia Catania, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 3/02/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 6/08/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/07/2004 in Siracusa (Atto n. 195, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Siracusa il giorno 3/07/2004;
pagina1 di 3 - che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 10/10/2005), ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologazione n. 421/2012, depositato in data
6/12/2012 e divenuto efficace in data 12/03/2013;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 13/08/2024, il Presidente fissava udienza dell'11/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Alla predetta udienza, compariva il Sig. d il Presidente rinviava all'udienza del 13/01/2025, Pt_1
al fine di consentire la produzione della procura speciale notarile di parte resistente.
All'udienza del 13/01/2025, il Presidente - rilevata la mancata comparizione delle parti - dichiarava l'estinzione del giudizio.
Con decreto del 22/01/2025, il Presidente - letta l'istanza depositata dall'avv. Letizia Catania con cui veniva rappresentato che per mero disguido non è comparsa all'udienza del 13/0172025 - revocava il provvedimento di estinzione del giudizio e fissava la nuova udienza di comparizione delle parti del
31/03/2025.
Nella medesima udienza, sono comparsi il Sig. e l'avv. Letizia Catania, anche nella qualità Pt_1
di procuratrice speciale di parte resistente ed il Presidente - rilevata l'impossibilità di conciliazione tra i coniugi - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 3/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni, chiedendo, in particolare, di:
1. “stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio la cui Pt_1
condizione lavorativa appare ad oggi precaria poiché economicamente non ancora autosufficiente, pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico
pagina2 di 3 secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Nulla avranno a pretendere i coniugi l'uno in confronto dell'altro poiché entrambi autosufficienti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, celebrato con rito concordatario, il giorno 3/07/2004 in Siracusa (Atto n. 195, Parte II, Serie
[...]
A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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