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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 1°.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6018 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Nicola Caroppo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Anna Faretra;
Resistente
OGGETTO: presa in carico pazienti COVID.
******
Con ricorso depositato il 6.5.2024 Dirigente Medico, Parte_1 premetteva che, nel periodo dal 15.3.2020 al 15.5.2020, aveva lavorato
(presso il Reparto radiodiagnostica del P.O. di Molfetta) a stretto contatto con pazienti Covid o sospetti tali, per un totale di 39 turni.
Esponeva che la struttura presso cui era stata impiegato (nel periodo di riferimento) rientrava tra quelle indicate nella fascia A) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data
3.8.2020, “giacchè palesemente riconducibile alla categoria del Reparto radiodiagnostica – U.O. di Medicina e Chirugia D'Accettazione e
D'Urgenza”.
Ciò posto, rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo effettivamente spettante, essendogli stati esclusivamente corrisposti acconti per un totale di
€ 1.468,33 lordi.
Dunque, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto a percepire la somma residua di € 988,67 lordi, con condanna della convenuta al relativo pagamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si costituiva in CP_1 giudizio, concludendo per l'integrale rigetto delle domande proposte.
Parte resistente, infatti: da un lato, contestava che i turni espletati cui fare riferimento fossero 39 (allegando che essi fossero, piuttosto, pari a 37); dall'altro lato, deduceva che gli importi spettanti al lavoratore odierno istante non dovessero tenere conto dell'IRAP.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
Pag. 2 di 12 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019
e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del
CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”.
In base alla L.R. Puglia n. 12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”.
In base all'accordo regionale del 28.5.2020, “1) Nell'ambito di ciascuna
, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. Parte_2
18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza
Pag. 3 di 12 epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura Italia”.
Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce:
- FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza
COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e
Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e
Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”;
Pag. 4 di 12 - FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID
Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella
Fascia A)”;
- FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”
- FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente:
- abbia prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020, per complessivi 39 turni (come da risultanze dei cartellini di presenza, dovendosi anche includere i servizi resi in pronta disponibilità attiva);
- sia stato coinvolto nella emergenza Covid, prestando la propria attività presso l'Unità Operativa di radiodiagnostica operante presso il P.O. di
Molfetta, effettuando esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali.
Tanto chiarito, a proposito della necessità di provvedere (o meno) alla detrazione dell'IRAP, vale il principio in base al quale la predetta imposta colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, con la conseguenza che essa, pertanto, non può che gravare sul datore di lavoro (Cass. n. 23333/2016).
Peraltro, trattandosi di pretese aventi natura retributiva, avvenuto l'accertamento del diritto del dipendente al pagamento di un dato importo per la causale oggetto di causa sulla base della previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione non sono da
Pag. 5 di 12 considerare comprensive dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro, la quale non può addebitarla al pubblico dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci (cfr. Cass.
n. 10402/2025).
Questa ricostruzione trova conforto nella giurisprudenza in materia.
A tale proposito, va menzionato il parere n. 33 del 2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti. Detto parere è stato emesso all'esito di una vicenda che ha riguardato delle problematiche sottoposte dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per il Piemonte all'ufficio di Coordinamento della
Sezione delle autonomie per avviare il procedimento di deferimento delle questioni alle Sezioni riunite in sede di controllo ex art. 17, comma 31, D.L.
78/2009.
Venivano in rilievo delle fattispecie similari, relative alla computabilità dell'IRAP in sede di determinazione:
a) dei compensi professionali incentivanti dovuti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 208, L. 266/1995);
b) delle somme spettanti a titolo di incentivo al personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni per l'attività di direzione lavori, progettazione, ecc. delle opere e dei lavori (art. 92, comma 5, D.Lgs.
163/2006).
Ciò posto, per comprendere il significato delle affermazioni contenute nel predetto parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, occorre tenere conto, innanzitutto, che esso ha avuto a oggetto l'inclusione, o meno, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta dall'ente tra gli oneri che, come quelli riflessi, vanno a diminuire i compensi professionali da erogare (ai sensi dell'art. 1, comma 208, L. 266/2005) ai propri dipendenti che rivestono la qualifica di avvocato, in relazione al patrocinio di cause
Pag. 6 di 12 concluse con sentenza favorevole e che la risposta data dalle Sezioni
Riunite è stata nel senso di negare detta inclusione. Pertanto, l'operatività dell'IRAP dal punto di vista tributario non poteva comportare una diminuzione, dal lato civilistico, del compenso degli avvocati dipendenti pubblici.
Inoltre, da quanto chiarito dalla Corte dei Conti, non è prospettabile alcuna forma di traslazione dell'IRAP, dovuta dall'ente pubblico, a carico del lavoratore.
La traslazione delle imposte è il fenomeno che si verifica quando il contribuente (cosiddetto contribuente di diritto o percosso), riversa parte o l'intera quota del tributo dovuto su un altro contribuente (cosiddetto contribuente di fatto o inciso). Perché possa verificarsi la traslazione occorre, però, che l'imposta abbia determinate caratteristiche. Infatti, deve avere ad oggetto beni o servizi che il contribuente di diritto produce per lo scambio e il prezzo dei quali possa essere aumentato. Per queste ragioni, ad esempio, sono imposte non trasferibili le imposte dirette personali sul reddito globale o sul patrimonio. Questo aspetto è di estrema importanza perché, essendo l'IRAP un'imposta sul patrimonio, essa, per sua natura, non può essere traslata su un contribuente di fatto, potendo incidere, alla fine, solo su quello di diritto.
Alla luce di questi rilievi vanno intese le affermazioni presenti nel parere n.
33 del 2010. Così, quando recita che "ai fini della quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap", il participio "accantonate" non equivale a "detratte dal compenso dei dipendente", ma indica la necessità di tenere separati, contabilmente, questi importi da quelli, presenti nel medesimo fondo, ma destinati agli avvocati interni. Non a caso, la Corte dei conti continua evidenziando che "Quantificati i fondi nel modo indicato, i
Pag. 7 di 12 compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, degli <
Il pagamento al netto non interessa, allora, l'IRAP che, invece, non può, per il solo fatto di dovere essere "contabilmente accantonata", avere l'effetto di diminuire il compenso spettante, in base alla normativa e alla contrattazione vigenti, al dipendente. Il parere n. 33 del 2010 ha chiaramente scisso il profilo giuridico-contrattuale, che attiene all'esecuzione del rapporto di lavoro e al diritto dell'avvocato dipendente a ricevere esattamente il compenso dovutogli senza subire detrazioni in ragione dell'operare dell'IRAP, da quello contabile, che concerne l'allocazione delle risorse a bilancio e la loro destinazione.
D'altronde, se si prescindesse da tale distinzione, si verificherebbe l'inconsueto fenomeno per il quale l'effetto economico dell'imposta (che, alla fine, è quello che rileva dal punto di vista del diritto tributario) colpirebbe, riducendolo, il reddito di un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento.
Ciò, però, si tradurrebbe, in fatto, nella realizzazione di un'inammissibile traslazione che, se consentita, renderebbe atipiche le modalità operative dell'IRAP, che si comporterebbe, in concreto, non più come un tributo sul patrimonio del datore di lavoro, ma come un prelievo sul reddito del lavoratore. A nulla rileverebbe che, formalmente, non vi sia stata una trattenuta a titolo di IRAP nella busta paga dei lavoratori, ma, in teoria, una riduzione, a monte e in proporzione all'ammontare IRAP, delle risorse che, in base alla regolamentazione interna, sono distribuibili tra detti dipendenti a titolo di compensi professionali. Quello che conta è che parte dei fondi che sarebbero serviti a corrispondere al dipendente quanto legalmente e contrattualmente dovutogli non siano stati destinati a questo scopo, a prescindere dalla ragione della condotta della P.A. Quest'ultima, infatti, nell'ambito del rapporto di lavoro, è il debitore della retribuzione e, quindi, è
Pag. 8 di 12 tenuta a pagarla o, eventualmente, a dare prova di essersi trovata nell'impossibilità, ad essa non imputabile, di corrisponderla. Al contrario, non può giustificare quello che, nella sostanza, è un inadempimento, opponendo l'operare delle regole sulla contabilità pubblica atteso che esse non concernono il profilo dell'adempimento, ma, come chiarito dalle Sezioni
Riunite della Corte dei Conti, operano in un ambito ben distinto e non possono incidere sull'esecuzione dell'obbligazione contrattuale. Alla fine, la materia dei fondi (e dell'allocazione delle risorse fra di loro) è questione che interessa la P.A., la quale ne determinerà il contenuto ex ante, tenendo conto, per quel che qui rileva, di ciò che spetterà ai pubblici dipendenti e dell'IRAP da versare di conseguenza. Non riguarda, invece, il dipendente, che non può patire le conseguenze della condotta del datore di lavoro che, nel quantificare, in precedenza, le somme destinate al fondo oggetto di lite non le determini in una misura che consenta sia il completo pagamento delle retribuzioni dovute (già note, essendo prefissate dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento della medesima P.A.) sia quello dell'IRAP.
Ulteriore decisione di interesse è la sentenza di cui a Cass. n. 20010/2022 la quale, in tema di attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, ha affermato che:
a) l'imposta regionale sulle attività produttive grava, ai sensi della L.
446/1997, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la "traslazione" a carico del dipendente;
b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le stabiliscono in conformità alle previsioni Controparte_2 della contrattazione nazionale (che, a sua volta, rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle
Pag. 9 di 12 stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante CP_2 dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto;
c) le non possono unilateralmente modificare i criteri di Controparte_2 quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata;
d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale.
La menzionata sentenza ha chiarito che l'ammontare dell'imposta non può essere oggetto di "traslazione", nel senso che "l' non può pretendere CP_2 di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio".
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, conferma le regole base prima enunciate, ossia l'incidenza dell'IRAP a carico della sola P.A. datrice di lavoro, senza possibilità di operare una traslazione della stessa sul lavoratore.
Il che è certamente rilevante anche nel caso di specie, nella misura in cui, nell'ambito delle previsioni di contrattazione collettiva, i dipendenti rientranti nella fascia A) hanno diritto ad € 63 per ogni turno a titolo di incentivo, senza la precisazione che l'IRAP debba essere compresa in questo importo.
Dunque, le somme in questione sono da considerare comprensive degli
Pag. 10 di 12 oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro (cfr., nuovamente Cass.
10402/2025).
In tal senso, del resto, depone la circostanza (già valorizzata ampiamente dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 1714/2024: “se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenuto conto del chiaro tenore testuale dell'accordo sindacale, non può altrettanto dirsi con tranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore -secondo la ripartizione in fasce- al lordo degli oneri gravanti sulle singole Aziende ”) secondo cui l'IRAP è già stata presa in CP_2 considerazione – a monte - nell'ambito degli stanziamenti destinati alla ed – a valle – nell'ambito della ripartizione tra le varie CP_3
Aziende del territorio regionale (si vedano, sul punto, i contenuti dell'Accordo
Regionale del 28.5.2020).
Pertanto, l'individuazione degli importi da assegnare ai singoli dipendenti, in relazione alle fasce ed a ciascun singolo turno, risulta essere la risultante di una già intervenuta decurtazione dell'IRAP, esattamente come accade per l'attività libero professionale resa intra moenia (cfr. Cass. n. 20010/2022), poiché, se le predette somme fossero state suscettibili di riduzione IRAP, tale aspetto sarebbe stato specificato in occasione della loro specifica determinazione [in tal senso, nuovamente, Corte di Appello di Bari – sent. n.
1714/2024: “dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce … non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era <
Pag. 11 di 12 Di conseguenza, tenuto conto dell'inclusione nella fascia A), è corretto ravvisare la spettanza, in capo all'odierno ricorrente, della complessiva somma di € 2.457,00 (tenuto conto del limite dei turni indennizzabili).
Avendo, pertanto, il ricorrente già conseguito € 1.468,33, parte resistente dev'essere condannata al pagamento della residua somma di € 988,67.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6018 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante p.t., così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1 somma di € 988,67, oltre accessori,
- condanna la al pagamento delle spese processuali pari ad € CP_1
300,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 %, IVA e
C.A.P. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 10.1.2024
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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