Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 321/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Be- retta;
appellante contro
, nato a [...] il [...] e residente Controparte_1
in Aci Castello (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Rosanna Catalano;
appellato e nei confronti di
, anche nell'af- Controparte_2
fermata qualità di mandatario di (c.f.: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ric- cardo Vagliasindi;
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4244 del 13 ottobre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione, proposto da Parte_2
avverso gli avvisi di addebito n. 593 2012 0002324663 000 e n. 593 2012 000
[...]
6392508 000 per contributi IVS anno 2012, asseritamente mai notificati, di cui aveva preso conoscenza tramite estratto di ruolo, ricevuto il 15 maggio 2018.
Rigettava, in via preliminare, l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva del concessionario, avendo parte ricorrente – con opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. – eccepito il maturarsi del termine di prescrizione successivo alla notifica degli avvisi di addebito in assenza di atti interruttivi, che sarebbe spettato ad CP_4
eseguire.
Sempre in via preliminare, sulla scorta della documentazione prodotta dall'ente impositore, il decidente dichiarava inammissibile la domanda giacché tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 dalla data di notifica di entrambi i titoli opposti. Quanto, infine, all'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c., rilevava la carenza di prova da parte dell'agente della riscossione in ordine alla notifica di atti interruttivi in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito, altresì ritenendo il pagamento parziale, effettuato dal ricorrente, inidoneo a interrompere il corso della prescrizione in quanto non accompagnato dalla precisazione della sua esecuzione in acconto.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il giudice del lavoro così dispo- neva: “Dichiara estinto per prescrizione il diritto a recuperare in via esecutiva le som- me portate dagli avvisi di addebito 593 2012 0002324663000, 593 2012 0006392508
000 per le ragioni di cui in motivazione”. Spese vinte in ragione di metà a carico di
CP_4
Con ricorso dell'11 aprile 2022, proponeva appello avverso la predetta sen- CP_4
tenza. Si costituivano e l' con memoria di costituzione Controparte_1 CP_2
ad adiuvandum.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 15 maggio
2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di censura, l'agente della riscossione censura la sentenza impu- gnata per aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito de quibus, ritenendo erratamente l'intervenuto pagamento parziale dell'ob- bligazione contributiva de qua non idoneo a interrompere il decorso della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi opposti. Invoca giurisprudenza di legittimità a sostegno del proprio assunto.
2. Conseguenziale motivo di censura è quello relativo alla parziale condanna al paga- mento delle spese di lite, che – alla luce delle ragioni su esposte – avrebbero dovuto essere poste totalmente a carico del contribuente soccombente.
3. Così riassunti i motivi di gravame, l'appello non può trovare accoglimento attesa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal all'estratto di ruolo sotteso agli CP_1
avvisi di addebito impugnati.
4. Trovano infatti nella specie applicazione i principi di diritto affermati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022, secondo cui: “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisio- ne;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimo- strato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini
(istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”; e ancora: “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
4.1. E invero il legislatore, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di con- versione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Forma- zione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugna- zione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Come osservato dalla Suprema Corte, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, e segnatamente anche i crediti contributivi e previden- ziali. In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte ana- loghe, si veda Corte cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illi- mitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1. - Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né – hanno ancora osservato i giudici di legittimità – può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notifi- cazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insus- sistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di pro- cedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'at- to presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interes- sato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
Nella specie, per come emerge chiaramente dal ricorso introduttivo della lite (cfr. pagg.
1 e 2), il ha impugnato l'estratto di ruolo sotteso agli avvisi di addebito opposti CP_1
di cui avrebbe avuto conoscenza in data 15 maggio 2018 dall'agente della riscossione.
L'azione proposta dall'odierno appellante nell'originario ricorso è da qualificare, dun- que, come azione di accertamento negativo.
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi – cfr. ex multis Corte
Appello Catania, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023, 396/2023, che richiamano tutte
Cass. S.U. n. 26283/2022 –, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/
2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione)”.
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (op- posizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di proce- dere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19)”.
D'altro verso, il non ha allegato né tampoco provato la sussistenza di alcuna CP_1
delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, comma 4 bis, in cui il ruolo e la cartella di pagamento e/o avviso di addebito che si assumono invalidamente notificati sono invece suscettibili di diretta impugnazione.
5. Conclusivamente, l'opposizione originariamente proposta da Parte_3
(proc. n. 5319/2018 R.G. Tribunale di Catania, Sezione Lavoro) va dichiarata
[...]
inammissibile per difetto di interesse ad agire.
6. L'entrata in vigore della L. n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione originaria- mente proposta da per difetto di interesse ad agire. Controparte_1
Compensa tra tutte le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro in esito al-
l'udienza del 15 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Avv. Paolo Pergolizzi dott.ssa Marcella Celesti