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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4101 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
Tribunale di Milano SECONDA CIVILE
------------ VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43/2025 tra
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.Barbara Angela Baroni, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Milano (MI) alla via L. Majno n. 34 ATTORE e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Laura De Simone, sono comparsi: per l'avv. BARONI BARBARA ANGELA Parte_1 per il , già dichiarato contumace, nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni. L'avv. Baroni precisa come in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Laura De Simone REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura De Simone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARONI BARBARA ANGELA, elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 34 20129 MILANO presso il difensore avv. BARONI BARBARA ANGELA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del provvedimento impugnato:
-ammettere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il sig. Parte_1
[...]
-in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte
-con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.01.2025 ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Delegato della liquidazione giudiziale N. 174/2024 ha decretato il non luogo a Controparte_2 provvedere sull'istanza presentata ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della non necessarietà dell'assistenza tecnica per l'insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali. Più nello specifico, il in quanto titolare, nei confronti della società in Pt_1 liquidazione giudiziale (L.G. 174/2024), di un credito per Controparte_2 omesso versamento di retribuzioni, TFR e spese legali liquidate con decreto ingiuntivo n.2396/2022 si è trovato nella necessità di proporre domanda di ammissione allo stato passivo. In data 30.05.2024, quindi, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul portale online del COA di Milano, ma l'Ordine ha disposto la non ammissione al patrocinio de quo ritenendo “manifestamente infondata la pretesa che l'istante intende far valere”. Con istanza presentata ai sensi dell'art. 126 comma 3 D.P.R. 115/2002, l'odierno ricorrente ha richiesto al Giudice delegato l'ammissione al beneficio in parola. Con provvedimento del 23.11.2024, il Giudice della procedura ha dichiarato “non luogo a provvedere, non necessitando insinuazione al passivo difesa tecnica”. Da ciò il presente ricorso con il quale il contesta il provvedimento di Pt_1 diniego ritenendo che le disposizioni in materia di patrocino a spese dello Stato trovino applicazione anche negli affari di volontaria giurisdizione ove l'interessato non abbia l'obbligo, ma la facoltà, di farsi assistere dalla difesa tecnica. Con provvedimento reso all'udienza del 26.03.2025, il Giudice di questo procedimento, accertata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_1 rinviato la trattazione della controversia all'udienza del 21.05.2025 per la discussione orale e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. Ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D.P.R 115/2002 è “assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”. Il citato articolo introduce la disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, come strumento attraverso il quale il legislatore ha dato concreta attuazione all'art. 24 Cost., nel combinato disposto con l'art. 3 comma 2 Cost. L'accesso alla giustizia è assicurato ai non abbienti proprio per mezzo del patrocinio a spese dello Stato che, nel perseguire il principio cardine dell'uguaglianza sostanziale, consente a coloro che si trovano in condizioni di precarierà economica di poter ricorre ad un giudice terzo ed imparziale alla stregua di qualsiasi altro cittadino che dispone dei mezzi necessari. Il testo costituzionale e il D.P.R 115/2002 non precludono l'operare dell'istituto nei casi in cui la difesa tecnica non sia prevista del legislatore come obbligatoria ma ne facoltizzano l'utilizzo anche quando l'assistenza di un legale sia rimessa ad una libera scelta delle parti che, in considerazione delle proprie capacità, cognizioni e condizioni socioeconomiche, ritengano indispensabile l'assistenza di un difensore ai fini della migliore tutela delle proprie posizioni giuridiche. Tale interpretazione risulta confermata anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte per il quale “ il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento civile, con inclusione della volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria, perché l'istituto copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore, al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sé” (cfr. Cass. 5/12/2022 n.35691, Cass. 18/06/2020 n.11858; Cass. 14.12.2017, n. 30069; Cass. 4.6.2019, n. 15175; Cass. 5.1.2018, n. 164). Tanto premesso in diritto, è incontroverso che il abbia fatto ricorso Pt_1 all'assistenza tecnica – quand'anche facoltativa - al fine di essere consigliato e adiuvato nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti ritenendosi non in grado di operare da sé, soprattutto in una materia così tecnica come il diritto lavoristico nelle procedure concorsuali. È anche documentato l'accoglimento della domanda proposta per mezzo del legale in sede di formazione dallo stato passivo. Alle difficoltà del ricorrente di procedere in autonomia nella predisposizione della domanda di ammissione allo stato passivo, sopperisce, pertanto, nell'ottica di un'uguaglianza formale e sostanziale, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al D.P.R 115/2002 che consente – in presenza dei presupposti reddituali di legge - al creditore di avvalersi della difesa tecnica. Valutata dunque ammissibile l'accesso del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
tenuto conto delle tabelle compenso di cui al D.M. 55/2014 cosi come aggiornate con D.M. n. 147 del 13/08/2022 e, in particolare, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 82 D.P.R 115/2002 per il quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa “e 130 D.P.R 115/2022, va liquidata a favore dell' Avv. BARONI BARBARA ANGELA la somma di euro 341,00 oltre ad IVA, spese generali e c.p.a., per le fasi di studio della controversia e predisposizione della domanda. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo e parimenti poste a carico dell'erario.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: Accertati i presupposti economici di cui all'articolo 75 D.P.R. 115/2002, AMMETTE al beneficio del patrocinio a spese dello Stato , nato a [...] Parte_1
(MI) il 22.03.1967, residente in [...], C.F.
e, per l'effetto, all'Avv. BARONI BARBARA C.F._1 Pt_2
ANGELA ( ) per l'opera prestata nell'insinuazione al passivo C.F._2 del credito di parte ricorrente nella liquidazione giudiziale Controparte_2
(L.G. 174/2024), l'importo di euro 341,00 otre ad IVA, spese generali e c.p.a., disponendo che le predette somme siano posti a carico dell'erario. CONFERMA per questo procedimento l'ammissione al patrocinio dello Stato di parte ricorrente, così come preventivamente deliberato con provvedimento del COA di Milano il 16.01.2025, e per l'effetto LIQUIDA all'AVV. BARONI BARBARA ANGELA a titolo di compenso la somma di euro 331,00 oltre ad IVA, spese generali e c.p.a, disponendo che le predette somme siano posti a carico dell'erario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura De Simone
Tribunale di Milano SECONDA CIVILE
------------ VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 43/2025 tra
(Cod. Fisc.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.Barbara Angela Baroni, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Milano (MI) alla via L. Majno n. 34 ATTORE e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025 innanzi al dott. Laura De Simone, sono comparsi: per l'avv. BARONI BARBARA ANGELA Parte_1 per il , già dichiarato contumace, nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni. L'avv. Baroni precisa come in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Laura De Simone REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura De Simone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BARONI BARBARA ANGELA, elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 34 20129 MILANO presso il difensore avv. BARONI BARBARA ANGELA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del provvedimento impugnato:
-ammettere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il sig. Parte_1
[...]
-in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte
-con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.01.2025 ha Parte_1 impugnato il provvedimento con il quale il Giudice Delegato della liquidazione giudiziale N. 174/2024 ha decretato il non luogo a Controparte_2 provvedere sull'istanza presentata ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ragione della non necessarietà dell'assistenza tecnica per l'insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali. Più nello specifico, il in quanto titolare, nei confronti della società in Pt_1 liquidazione giudiziale (L.G. 174/2024), di un credito per Controparte_2 omesso versamento di retribuzioni, TFR e spese legali liquidate con decreto ingiuntivo n.2396/2022 si è trovato nella necessità di proporre domanda di ammissione allo stato passivo. In data 30.05.2024, quindi, il ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul portale online del COA di Milano, ma l'Ordine ha disposto la non ammissione al patrocinio de quo ritenendo “manifestamente infondata la pretesa che l'istante intende far valere”. Con istanza presentata ai sensi dell'art. 126 comma 3 D.P.R. 115/2002, l'odierno ricorrente ha richiesto al Giudice delegato l'ammissione al beneficio in parola. Con provvedimento del 23.11.2024, il Giudice della procedura ha dichiarato “non luogo a provvedere, non necessitando insinuazione al passivo difesa tecnica”. Da ciò il presente ricorso con il quale il contesta il provvedimento di Pt_1 diniego ritenendo che le disposizioni in materia di patrocino a spese dello Stato trovino applicazione anche negli affari di volontaria giurisdizione ove l'interessato non abbia l'obbligo, ma la facoltà, di farsi assistere dalla difesa tecnica. Con provvedimento reso all'udienza del 26.03.2025, il Giudice di questo procedimento, accertata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_1 rinviato la trattazione della controversia all'udienza del 21.05.2025 per la discussione orale e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. Ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D.P.R 115/2002 è “assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”. Il citato articolo introduce la disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, come strumento attraverso il quale il legislatore ha dato concreta attuazione all'art. 24 Cost., nel combinato disposto con l'art. 3 comma 2 Cost. L'accesso alla giustizia è assicurato ai non abbienti proprio per mezzo del patrocinio a spese dello Stato che, nel perseguire il principio cardine dell'uguaglianza sostanziale, consente a coloro che si trovano in condizioni di precarierà economica di poter ricorre ad un giudice terzo ed imparziale alla stregua di qualsiasi altro cittadino che dispone dei mezzi necessari. Il testo costituzionale e il D.P.R 115/2002 non precludono l'operare dell'istituto nei casi in cui la difesa tecnica non sia prevista del legislatore come obbligatoria ma ne facoltizzano l'utilizzo anche quando l'assistenza di un legale sia rimessa ad una libera scelta delle parti che, in considerazione delle proprie capacità, cognizioni e condizioni socioeconomiche, ritengano indispensabile l'assistenza di un difensore ai fini della migliore tutela delle proprie posizioni giuridiche. Tale interpretazione risulta confermata anche dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte per il quale “ il patrocinio a spese dello Stato è assicurato in ogni procedimento civile, con inclusione della volontaria giurisdizione, ed anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista come obbligatoria, perché l'istituto copre ogni esigenza di accesso alla tutela giurisdizionale, sia quando questa tutela coinvolge necessariamente l'opera di un avvocato, sia quando la parte non abbiente, pur potendo stare in giudizio personalmente, richieda la nomina di un difensore, al fine di essere consigliata nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti, ritenendo di non essere in grado di operare da sé” (cfr. Cass. 5/12/2022 n.35691, Cass. 18/06/2020 n.11858; Cass. 14.12.2017, n. 30069; Cass. 4.6.2019, n. 15175; Cass. 5.1.2018, n. 164). Tanto premesso in diritto, è incontroverso che il abbia fatto ricorso Pt_1 all'assistenza tecnica – quand'anche facoltativa - al fine di essere consigliato e adiuvato nel miglior modo sull'esistenza e sulla consistenza dei propri diritti ritenendosi non in grado di operare da sé, soprattutto in una materia così tecnica come il diritto lavoristico nelle procedure concorsuali. È anche documentato l'accoglimento della domanda proposta per mezzo del legale in sede di formazione dallo stato passivo. Alle difficoltà del ricorrente di procedere in autonomia nella predisposizione della domanda di ammissione allo stato passivo, sopperisce, pertanto, nell'ottica di un'uguaglianza formale e sostanziale, l'istituto del patrocinio a spese dello stato di cui al D.P.R 115/2002 che consente – in presenza dei presupposti reddituali di legge - al creditore di avvalersi della difesa tecnica. Valutata dunque ammissibile l'accesso del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
tenuto conto delle tabelle compenso di cui al D.M. 55/2014 cosi come aggiornate con D.M. n. 147 del 13/08/2022 e, in particolare, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 82 D.P.R 115/2002 per il quale “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa “e 130 D.P.R 115/2022, va liquidata a favore dell' Avv. BARONI BARBARA ANGELA la somma di euro 341,00 oltre ad IVA, spese generali e c.p.a., per le fasi di studio della controversia e predisposizione della domanda. Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo e parimenti poste a carico dell'erario.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: Accertati i presupposti economici di cui all'articolo 75 D.P.R. 115/2002, AMMETTE al beneficio del patrocinio a spese dello Stato , nato a [...] Parte_1
(MI) il 22.03.1967, residente in [...], C.F.
e, per l'effetto, all'Avv. BARONI BARBARA C.F._1 Pt_2
ANGELA ( ) per l'opera prestata nell'insinuazione al passivo C.F._2 del credito di parte ricorrente nella liquidazione giudiziale Controparte_2
(L.G. 174/2024), l'importo di euro 341,00 otre ad IVA, spese generali e c.p.a., disponendo che le predette somme siano posti a carico dell'erario. CONFERMA per questo procedimento l'ammissione al patrocinio dello Stato di parte ricorrente, così come preventivamente deliberato con provvedimento del COA di Milano il 16.01.2025, e per l'effetto LIQUIDA all'AVV. BARONI BARBARA ANGELA a titolo di compenso la somma di euro 331,00 oltre ad IVA, spese generali e c.p.a, disponendo che le predette somme siano posti a carico dell'erario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 21 maggio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura De Simone