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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2294/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2294/2021 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1 alla via Monteverdi n. 32 (41121 – MO), rappresentato e difeso dal prof. avv. Rolandino Guidotti
(P.e.c.: ed elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Email_1
D'Azeglio n. 58 (40123 – BO)
APPELLANTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente, alla via CP_1 C.F._2
Cardinal Morone n. 24 (41121 – MO), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lucchese (P.e.c.:
e Gregorio Descovich Marcato (P.e.c.: Email_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_3 quest'ultimo in Bologna, alla via Santo Stefano n. 25 (40124 – BO)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1184/2021, resa dal Tribunale di Modena il 21/07/2021 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2377/2020.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per come note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, Parte_1 depositate in data 08 novembre 2024:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, in riforma della sentenza n. 1184/2021 resa dal Tribunale di Modena in data 21 luglio 2021, accertare e dichiarare che ha corrisposto a le somme Parte_1 CP_1 indicate nel corpo dell'atto e, conseguentemente, che è tenuta alla restituzione a CP_1 Pt_1 della somma di € 124.000,00.= oltre interessi o della minore o maggior somma risultante in
[...] corso di causa a titolo di restituzione del prestito e/o per accertanda inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o revoca della donazione in favore di ai sensi dell'art. 801 e/o CP_1
803 c.c. o come meglio in diritto, anche per essersi la stessa a seguito dei fatti narrati arricchita senza causa e/o per i motivi in atti e/o rilevabili d'ufficio, e per l'effetto: condannare la convenuta al versamento della somma di € 124.000,00.= oltre interessi o della minore o maggior somma risultante in corso di causa;
respingere, in ogni caso, le domande e /o le eccezioni tutte ex adverso proposte;
emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dalle domande che precedono;
condannare parte appellata al pagamento delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre agli accessori di legge . In via istruttoria. Ove occorrer possa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del Tribunale resa in data 16 febbraio 2021, si chiede
l'ammissione di prova per interrogatorio formale di e di prova per testi sui seguenti CP_1 capitoli: 1) vero che sino alla primavera del 2019 il rapporto tra e appariva Parte_1 CP_1 del tutto sereno, caratterizzato da un normale avvicendarsi di momenti sereni con altri di confronto, nell'ambito di un apparente fisiologico rapporto matrimoniale;
2) vero che i coniugi hanno frequentato nel periodo 2015 / 2019 insieme con i loro figli regolarmente le partite della squadra di palla a volo di
Modena, anche due volte la settimana;
3) vero che il fallimento de ll'unione coniugale tra le parti è riconducibile alla scoperta della relazione extraconiugale della convenuta da parte del marito;
4) vero che il giorno 28 aprile del 2019, alle ore 12 e 25 circa, apriva il baule dell'autovettura Parte_1
Citroen C3 di colore bianco, targata FJ454DB e rinveniva nel baule una sacca fantasia color rosa – verde - azzurra con cerniera contenente biancheria intima femminile, olii per il corpo, mascherine
(color nero), un astuccio giallo femminile per trucchi con cerniera contenente una scatola rossa di preservativi, salviette, unitamente ad altri oggetti, come da fotografie che si mostrano (doc. n. 22) e che il teste conferma di riconoscere;
5) vero che l'autovettura Citroen C3 di colore bianco, targata
FJ454DB, era di proprietà di ma veniva utilizzata esclusivamente da;
6) Parte_1 CP_1 vero che in data 4 maggio e 11 maggio 2019 ha accompagnato presso il suo domicilio Parte_1 sito a Modena in via Cardinal Morone n. 24, 1° piano, e ha verificato, insieme al stesso, che Pt_1
pagina 2 di 13 all'interno dell'armadio della camera da letto matrimoniale era presente una sacca fantasia color rosa
– verde – azzurra con cerniera contenente biancheria intima femminile, olii per il corpo, mascherine
(color nero), un astuccio giallo femminile per trucchi con cerniera contenente una scatola rossa di preservativi, salviette, unitamente ad altri oggetti;
7) conferma le sue relazioni del 4 e 11 maggio 2019 relative a tale verifica che si mostrano (doc. nn. 22 e 23)? 8) vero che le confidò durante CP_1 varie telefonate anche e una in data 20 maggio 2019 di aver tradito ripetutamente il marito con tal
e con 9) vero in data 3 ottobre 2019 (doc. n. 26) e in data 13 dicembre Persona_1 Persona_2
2019 (doc. n. 34) si è recata a Parma per incontrare 10) vero che in CP_1 Persona_2 detta occasione – come in tante altre – ha lasciato l'autovettura nel parcheggio del casello dell'autostrada e si è allontanata con lo stesso per l'incontro amoroso;
11) vero che la scoperta della relazione di con altri uomini provocò profondo sconforto e dolore in 12) CP_1 Parte_1 vero che la casa di Modena in via Cardinal Morone è stata pagata da 13) vero che, in Parte_1 particolare, era l'unico che alimentava il conto corrente cointestato acceso presso il Parte_1
Banco Bpm n. 47739; 14) vero che anche dopo il matrimonio e la nascita dei figli ha CP_1 sempre lavorato;
15) vero che ha sempre spinto la moglie a lavorare;
16) vero che Parte_1 CP_1
– oltre ad essere organicamente inserita nello studio – collaborava anche con l'avv.
[...] Pt_2
Caterina Timellini;
17) vero che percepisce un reddito di € 3.700,00.= netti mensili;
18) Parte_1 vero che da detta somma va detratto il pagamento del canone per l'affitto pari ad € 700,00.= (doc. n.
10) dell'appartamento nel quale si è trasferito e l'assegno di mantenimento che deve versare alla moglie e alle figlie pari ad € 3.000,00.= complessivi. Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri, - e con riserva di specificare eventualmente i testi che dovranno essere interrogati sui singoli capitoli di prova -: residente a [...]; , Persona_2 Controparte_2 residente a [...]; di Modena;
via Persona_3 Parte_3
Trentaseiesimo Reggimento Pistoia, n. 20/5, Modena;
, via Rondelli n. 9, Modena;
Controparte_3
via Balli, n. 14, Modena;
in via Balli n. 14, Modena;
CP_4 Parte_4 CP_4 [...]
, via Mascagni n. 168, Modena;
via Morselli, n 59, Modena;
CP_5 CP_6 CP_7
via Vittorio Veneto n. 91, Modena;
viale Monchio n. 109, Modena;
[...] Controparte_8 [...]
viale Monchio, n. 109, Modena;
via San Zeno, n. 34; , via CP_9 CP_10 CP_11
Pablo Neruda n. 23, San Prospero (Mo). _ Si chiede ammettersi consulenza tecnica d'Ufficio avente ad oggetto l'esame della documentazione bancaria e la verifica – da parte del consulente – della provenienza dei denari che sono stati destinati al pagamento del mutuo dell'immobile di via Cardinal
Morone n. 24 e di quelli destinati al mantenimento della famiglia”;
pagina 3 di 13 per , come da note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, CP_1 depositate in data 11 novembre 2025:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, deduzione, domanda ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità le nuove allegazioni e domande ex adverso avanzate con l'atto di appello, per violazione dell'art. 345 c.p.c., per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta;
nel merito, rigettare tutti i motivi di appello presentati dal signor avverso la sentenza n.1184/2021, rep. n.2790/2021 resa dal sig. Giudice del Parte_1
Tribunale di Modena, dr. Giuseppe Pagliani, il 21 luglio 2021 e pubblicata in pari data, siccome inammissibili ed infondati, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare le domande e le richieste tutte avanzate nei confronti della IG
, anche per intervenuta decadenza ex art. 804 e 802 c.c. e, comunque, in quanto infondate CP_1
e destituite di ogni riscontro probatorio, confermando, così, la gravata sentenza;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, in base alla Legge Professionale, ed agli accessori di legge. in via istruttoria: In via di estremo subordine
e solo nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testimoni dedotti e reiterati da
si chiede ammettersi la prova contraria richiesta dall'esponente nella terza memoria ex Parte_1 art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. E quindi: prova contraria sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 12), 14), 15), 16) dedotti da
la IG , residente a [...]1, e la IG Parte_1 Tes_1 Tes_2
residente a [...], Viale Amendola. Sempre a prova contraria, si chiede altresì
[...]
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni: 1) vero che gli oggetti rappresentati nelle fotografie sub docc.13, 22 e 23 del fascicolo che si rammostrano, erano di proprietà ed Parte_1 utilizzati da e 2) vero che tali oggetti, a marzo 2019, erano stati riposti CP_1 Parte_1 dalla IG nella sua sacca da ginnastica e poi spostati temporaneamente nel baule dell'auto CP_1
Citroen C3 in quanto nell'appartamento di Modena Via Cardinal Morone n.24 sono entrati degli imbianchini per eliminare delle macchie al soffitto dovute ad un'infiltrazione d'acqua dal piano di sopra. Si indicano a testimoni la IG , residente a [...]1, la Tes_1 IG , residente a [...], e la IG Testimone_3 Testimone_2 residente a [...], Viale Amendola”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1184/2021, emessa il 21/07/2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Modena ha respinto integralmente le domande avanzate da nei confronti di , volte ad Parte_1 CP_1
pagina 4 di 13 ottenere la restituzione di alcune somme asseritamente versate a titolo di prestito in favore dell'allora moglie, per un importo complessivo pari ad € 124.000,00, utilizzate per l'acquisto di un immobile sito in Modena, in via Cardinal Morone n. 24; ovvero, in subordine, a conseguire la revoca o la dichiarazione di invalidità della donazione di tali somme per ingratitudine o per la sopravvenienza di eredi.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova di obbligazioni di natura restitutoria – a qualunque titolo – tra le parti.
In particolare, sul presupposto della mancata produzione di documentazione contrattuale relativa ad accordi a contenuto patrimoniale tra e , non potendo isolare le singole Parte_1 CP_1 rimesse rispetto alla complessiva situazione coniugale, è risultato verosimile che i versamenti intervenuti fossero avvinti da una “causa familiare atipica”, funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, in un contesto di comunione di vita propria di una relazione pluriennale, secondo una valutazione di bilanciamento dei reciproci interessi per come emersi nel corso del giudizio.
Sul punto, il Tribunale di Modena ha valorizzato i seguenti elementi:
- il lungo rapporto matrimoniale intercorso fra le parti;
- il fatto che il conto corrente sul quale alcuni versamenti sono stati effettuati fosse cointestato;
- il regime di separazione dei beni, prescelto dai coniugi, per cui se si fosse trattato di un prestito o di una donazione, la situazione avrebbe dovuto essere formalizzata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Giudice di primo grado ha ritenuto inattendibile ogni tentativo di ricostruzione parziale e settoriale delle decisioni finanziarie intraprese in costanza di matrimonio, senza alcuna conoscenza del quadro complessivo, che le scelte istruttorie delle parti nel corso del procedimento di primo grado non hanno consentito di delineare.
Rispetto alla dedotta donazione, il Giudice ha ritenuto non provato l'intento di liberalità in capo a reputandolo non desumibile dalle circostanze allegate da quest'ultimo. Parte_1
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Modena ha proposto appello censurando il Parte_1 provvedimento impugnato nei termini che seguono.
Con il primo motivo, rubricato “Sulla causa delle dazioni di denaro: la sussistenza del mutuo”,
l'appellante ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice, rigettando le domande avanzate da quest'ultimo, ha ritenuto sussistente una “causa familiare atipica” alla base dei versamenti effettuati, evidenziando come essa presupporrebbe in ogni caso il requisito della fedeltà, nel caso di specie mancante.
pagina 5 di 13 Con specifico riferimento alla rilevata carenza di ulteriori cause dello spostamento patrimoniale,
l'appellante ha sottolineato la sussistenza di plurimi elementi atti ad avvalorare la tesi dell'esistenza di un mutuo tra le parti, o comunque di una donazione, tra i quali:
- l'acquisto dell'immobile per volontà esclusiva di;
CP_1
- l'intestazione dello stesso solo in capo a quest'ultima;
- il regime di separazione dei beni tra i coniugi.
Con il secondo motivo, rubricato “Sulla causa delle dazioni di denaro: in subordine, l'invalidità e/o revocabilità della donazione”, l'appellante ha censurato il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'intento liberale, osservando come tale elemento fosse deducibile dall'intenzione del di fornire al coniuge la liquidità per acquistare l'immobile Pt_1 desiderato, con conseguente qualifica degli spostamenti patrimoniali di cui è causa come donazione, invalida o comunque revocabile per ingratitudine e/o per la sopravvenienza di eredi.
A sostegno della propria richiesta, l'attore ha dedotto:
- circa la revoca per ingratitudine, di aver scoperto, successivamente all'acquisto, che CP_1 intrattenesse varie relazioni extraconiugali, note anche a terzi, gravemente offensive per la dignità dell'esponente in qualità di uomo e padre di famiglia.
- circa la revoca per sopravvenienza di figli, ha precisato che, sempre dopo l'acquisto, dal matrimonio sarebbero nati i figli della coppia, rispettivamente nel 2012 e nel 2014.
In via di estremo subordine, la parte ha precisato che l'effetto comunque conseguito tramite i predetti versamenti sarebbe stato quello di aver arricchito , senza ragione e senza causa alcuna, sul CP_1 presupposto implicito di un rapporto di coniugio duraturo (che, tuttavia, successivamente è venuto a mancare).
Con il terzo e ultimo motivo, rubricato “Sulle istanze istruttorie”, l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Modena nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie avanzate in primo grado da ritenendole erroneamente superflue. Parte_1
2.1 Si è ritualmente costituita , contestando ciascun motivo di appello avanzato e CP_1 chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellata ha dedotto quanto segue:
- rispetto al bonifico di 50.000 euro, in effetti tratto da sul conto intestato a e Parte_1 CP_1 utilizzato come anticipo per l'acquisto dell'immobile sito in Modena, in via Cardinal Morone n. 24, ha negato di aver percepito tale importo in virtù di un mutuo, rilevando sul punto la carenza probatoria nella quale sarebbe incorso per non aver provato il titolo dell'attribuzione patrimoniale. Parte_1
pagina 6 di 13 Anche rispetto alla dedotta donazione, l'appellata ha rilevato la carenza di prova in merito alla sussistenza dell'animus donandi.
In ogni caso, ha sottolineato la non ripetibilità dell'attribuzione patrimoniale (i 50.000 CP_1 euro in effetti ricevuti), in quanto concretante l'adempimento di un'obbligazione naturale, in ragione del vincolo di solidarietà familiare sussistente ai tempi tra le odierne parti in causa.
In via subordinata, l'appellata ha rilevato che si sarebbe trattato tutt'al più di donazione di modico valore e/o di donazione indiretta e, rispetto alla dedotta ingratitudine e/o sopravvenienza di figli, come già peraltro precisato in primo grado, che l'appellante sarebbe oramai decaduto dalla relativa azione.
- rispetto agli ulteriori versamenti, la parte ha negato che siano stati corrisposti quale anticipo per il pagamento delle rate del mutuo volto all'acquisto dell'immobile sito in Modena alla via Cardinal
Morone n. 24.
Infine, l'appellata parte ha dedotto la tardività e inammissibilità della domanda dell'appellante di ingiustificato arricchimento, spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. e mai avanzata prima, in quanto si tratterebbe di domanda avente petitum e causa petendi differenti rispetto a quelle formulate nel grado precedente.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29/04/2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Con il primo motivo contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la Parte_1 prova di obbligazioni di natura restitutoria – a qualunque titolo – tra le parti, considerando sufficienti in tal senso le seguenti circostanze:
- la provenienza delle somme (successivamente transitate nel conto corrente cointestato) dal conto personale dell'odierno appellante;
- l'intestazione dell'appartamento acquistato alla sola;
CP_1
- la volontà della di acquistare il suddetto immobile;
CP_1
- il regime di separazione dei beni, prescelto dagli ex coniugi in costanza di matrimonio.
La censura è infondata.
Contrariamente rispetto a quanto dedotto dall'odierno appellante, infatti, risulta corretta e immune da critiche l'impostazione prescelta dal Giudice di prime cure, secondo cui gli elementi offerti a sostegno delle domande avanzate sono risultati inidonei ad integrare la prova dell'esistenza inter partes di un mutuo, in base al quale fosse poi obbligata a restituire al marito le somme ricevute. CP_1
pagina 7 di 13 Va intanto premesso che dagli atti non risulta neppure dimostrato che effettivamente il abbia Pt_1 corrisposto la somma complessiva di 124.000 euro, di cui chiede la restituzione, non corrispondendo tale importo nemmeno alla somma algebrica delle voci elencate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado (pagg 3-4), nel quale deduce di aver versato sul conto comune, tramite assegni, le somme di 11.000 euro, 5.000 euro, 20.000 euro, 10.000 euro (la cui somma è inequivocabilmente pari a
46.000 euro) che afferma essere complessivamente pari a 57.000 euro. Deduce inoltre di aver versato con bonifico in data 22 febbraio 2011 sul conto intestato a l'importo di 50.000 euro, poi CP_1 utilizzato per il pagamento dell'acconto della casa poi acquistata dalla stessa con stipula del mutuo appoggiato alla stessa banca. Non è chiaro sulla base di quali altre operazioni si perverrebbe alla somma complessiva indicata.
In ogni caso, da una lettura degli atti di causa, infatti, non emerge in alcun modo che le parti abbiano in effetti pattuito la restituzione delle somme asseritamente conferite, e tanto meno che ciò sia stato fatto a titolo oneroso.
La pretesa restitutoria del preteso mutuante, infatti, non può fondarsi sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o somme di denaro, costituendo onere di chi agisce in giudizio provare il fatto costitutivo della richiesta azionata, vale a dire l'obbligo di restituzione, senza che l'eventuale contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale.
Quanto sopra precisato vale, a fortiori, in ambito coniugale.
Con specifico riferimento alle peculiarità che connotano il caso di specie (mutuo tra coniugi), infatti, in diverse occasioni la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare come la datio di una somma di denaro non può, di per sé e soprattutto in ambito familiare, fondare la richiesta di restituzione ove l'accipiens contesti il titolo posto a fondamento della pretesa, disconoscendone la legittimità:
“colui che chiede la restituzione di somma che affermi essere stata data a mutuo, oltre alla consegna, deve provare il titolo, ancor più in ambito familiare” (così, da ultimo: Cass. Civ. nn. 31856/2024;
180/2018 e 17050/2014).
Sul punto, la Giurisprudenza ha chiarito che: “Il ricorso a prestiti tra familiari, parenti ed amici, quale forma di sostegno per far fronte a particolari necessità o situazioni contingenti, assume la forma prevista dall'art. 1813 c.c. per il mutuo gratuito, consentendo di escludere che l'elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi (c.d. prestiti infruttiferi). La circostanza che tra le parti sussista un rapporto di coniugio e/o di parentela, non esclude difatti l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate a favore dell'altro coniuge e/o parente, qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al
pagina 8 di 13 ménage familiare, ma per altri scopi estranei a tale finalità” (cfr. ex plurimis Cass. n. 1277 del
22/01/2014; n. 11330 del 15/05/2009).
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha tenuto conto del fatto che le odierne parti in causa fossero all'epoca dei fatti unite in matrimonio, valorizzando la causa atipica familiare che ha avvinto i trasferimenti di denaro intercorsi, non essendo risultato provato che le somme siano state adoperate per scopi estranei al ménage familiare (peraltro, non è stato neppure dimostrato, nel presente giudizio, che le somme siano state integralmente utilizzate per l'acquisto dell'immobile).
5. Con il secondo motivo l'appellante deduce che gli spostamenti patrimoniali di cui è causa avrebbero dovuto essere, in alternativa e automaticamente, qualificati come donazione, invalida o comunque revocabile per ingratitudine o per la sopravvenienza di figli.
Anche tale censura è infondata, dovendosi preliminarmente rilevare che dalla confusa esposizione dell'appellante non è del tutto chiaro se egli abbia inteso dedurre che l'immobile sia stato donato alla moglie (e per quale ragione) ovvero se - come parrebbe più conforme al dato testuale dell'atto di citazione – si sia trattato di versamento di denaro finalizzato all'acquisto dell'immobile. In ogni caso – in tesi - si tratterebbe di una donazione indiretta (v. Cass. 10759/2019), fermo restando che la parte non ha fornito prova alcuna in merito all'esistenza dell'animus donandi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nella donazione indiretta, invece, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno
o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza
28 settembre 2017 – 28 febbraio 2018, n. 4682).
Facendo applicazione dell'indirizzo della Cassazione citato, affinché sussista donazione indiretta è necessario che il titolare del denaro abbia eseguito la cointestazione (risulta che l'importo sia stato versato in un conto corrente cointestato) con l'unico scopo della liberalità.
In altri termini, è necessario l'accertamento che il proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità, elemento da ravvisare nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale.
Non è questo il caso.
pagina 9 di 13 Nella fattispecie, infatti, gli argomenti svolti dall'appellante non sono determinanti al fine di ritenere che le cointestazioni di cui si discute siano state eseguite con l'esclusivo scopo di arricchire CP_1
, e cioè che abbiano costituito spontanee elargizioni gratuite in favore dell'allora moglie.
[...]
Al contrario, risulta che le erogazioni siano avvenute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, posto che tale appartamento in Modena è stato pacificamente utilizzato quale punto d'appoggio in città per la famiglia, la cui casa familiare era costituita da una comoda villa in ON RA (come sostenuto dalla difesa dell'appellata e acclarato nel giudizi di separazione). E' appena il caso di osservare che è lo stesso ad aver reiteratamente affermato che l'appartamento di Modena Pt_1 sarebbe stato addirittura la casa familiare in cui tutto il nucleo avrebbe dovuto trasferirsi.
Tutto ciò impone di escludere che sia stata raggiunta la prova dell'animus donandi, necessario a integrare la donazione, anche in forma indiretta.
In ogni caso, quand'anche si ritenesse di configurare nel trasferimento del denaro la volontà di porre in essere una donazione, anche parziale, dell'immobile, tale liberalità (configurabile appunto come donazione indiretta) non potrebbe ritenersi assoggettata alla forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c., essendo com'è noto soggetta unicamente alla disciplina che regola la figura negoziale in concreto adottata, e non a quella prescritta per la donazione. Essa sarebbe quindi, valida, secondo l'orientamento costante elaborato dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 809 c.c.
Tanto premesso, e pur precisato che lo stesso art. 809 c.c. prevede che anche donazioni indirette sono revocabili per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, va detto poi che nessuna delle fattispecie di cui agli artt. 800 e ss c.c. è configurabile nella fattispecie.
Quanto alla richiesta di revoca della donazione per ingratitudine, si rileva che non risulta neppure provato il momento a partire dal quale abbia avuto piena e sicura consapevolezza della Parte_1 presunta infedeltà della moglie.
Sul punto, la parte si limita ad addurre che tale comportamento abbia costituito ragione per l'avvio di un procedimento di separazione con addebito, senza tuttavia fornire né al Tribunale, né alla Corte ulteriori elementi, atti a consentire di individuare il momento si sia concretizzata la condotta infedele della moglie e gravemente ingiuriosa per il marito, al punto da poter essere qualificata alla stregua di causa di indegnità, pur a fronte dell'eccezione di controparte relativa al decorso dell'anno dalla conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art 802 c.p.c.
Peraltro non risulta che la domanda di addebito sia stata accolta, e l'appellante non ha prodotto nel presente giudizio la sentenza di separazione.
Né si possono ammettere i capitoli di prova articolati a sostegno dell'infedeltà, finalizzati ad accertare che il marito ebbe a rinvenire nell'auto utilizzata dalla moglie e nell'appartamento di Modena una pagina 10 di 13 borsa contenente biancheria, diversi preservativi e una mascherina, perché ciò non basterebbe – in tutta evidenza – a comprovare il tradimento e tanto meno il tradimento “ingiurioso” cui fa riferimento l'appellante. Parimenti insufficiente risulta la circostanza, lapidariamente descritta nel capitolato, per cui avrebbe confidato ad un teste di aver tradito il marito, non essendo state dedotte CP_1 circostanze dalle quali risulti che ciò sia avvenuto in maniera offensiva e ingiuriosa per il coniuge e non potendo configurare di per sé sola l'eventuale infedeltà una “ingiuria grave” ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c.
Quanto alla revoca per sopravvenienza di figli, è circostanza acquisita agli atti che siano trascorsi oltre cinque anni dalla nascita dell'ultima figlia della coppia (nata il [...]), con ogni conseguenza in termini di decadenza dalla relativa azione ai sensi dell'art. 804 c.c.
*
Non può essere infine accolta la nuova prospettazione dell'appellante secondo la quale le somme corrisposte avrebbero prodotto un arricchimento senza causa dell'appellata.
La doglianza è in parte inammissibile e per altra parte priva di fondamento.
Sotto il primo profilo, è evidente che la domanda di arricchimento esso costituisce appunto domanda nuova, inammissibile in appello.
L'appellante, infatti, soltanto (e per la prima volta) nelle conclusioni dell'atto di impugnazione ha chiesto di: “accertare e dichiarare che ha corrisposto a le somme indicate Parte_1 CP_1 nel corpo dell'atto e, conseguentemente, che è tenuta alla restituzione a CP_1 Parte_1 della somma di € 124.000,00.= oltre interessi o della minore o maggior somma risultante in corso di causa a titolo di restituzione del prestito e/o per accertanda inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o revoca della donazione in favore di ai sensi dell'art . 801 e/o 803 c.c. o CP_1 come meglio in diritto, anche per essersi la stessa a seguito dei fatti narrati arricchita senza causa
[…]”.
Rispetto a tale domanda, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., introdotta dall'attore in primo grado all'udienza ex art. 183
c.p.c., costituisce domanda nuova rispetto a quella di pagamento delle spese condominiali, originariamente formulata, e, pertanto, è inammissibile, in quanto diverso è il bene giuridico richiesto
(ndr: indennizzo anziché “pagamento somme” asseritamente prestate o donate), con conseguente mutamento dell'iniziale petitum, quanto gli stessi elementi costitutivi della nuova situazione giuridica prospettata, quali, appunto, l'asserito impoverimento dell'attore e la locupletazione della convenuta
(così Cassazione, 3 aprile 2012 n. 5288).
pagina 11 di 13 Ad abundantiam, quanto all'infondatezza, è appena il caso di osservare che, ove anche si volesse ritenere sussistente un vantaggio in favore della moglie, la restituzione delle sarebbe comunque preclusa, poiché - come si desume dalla sentenza d'appello in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da questa stessa Corte – il Tribunale di Modena prima e la Corte di
Appello di Bologna poi hanno già tenuto conto del beneficio ricevuto dalla per effetto di CP_1 corresponsioni patrimoniali del marito nel diverso giudizio di divorzio, appunto, tra le stesse parti di cui è causa, ridimensionando l'ammontare dell'assegno divorzile da versare in favore di , CP_1 con la precisazione che in tali sedi si è riconosciuto il diritto di a percepire l'assegno CP_1 divorzile proprio in virtù del sacrificio fatto in favore della famiglia (con la riduzione dell'attività professionale e la scelta di un impiego meno impegnativo, per poter seguire i figli e la famiglia) e per consentire al marito di dedicarsi alla propria carriera professionale. Ciò collima, in tutta evidenza, con quanto sopra detto in ordine al fatto che quest'ultimo, ingegnere e amministratore di società, provvedesse in misura maggiore ai bisogni della famiglia con versamenti e corresponsioni di denaro.
6. Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale da un lato ha respinto le istanze istruttorie avanzate, ritenendole superflue e nel contempo ha ritenuto sfornite di prova le domande dell'attore,
Per quanto attiene alle prove orali, si è già detto dell'inidoneità dei capitoli articolati in ordine all'asserito tradimento (capp da 1 a 11)
Quanto ai capitoli 12, 13 17 e 18 trattasi di circostanze che – per quanto solo parzialmente rilevanti – sono comunque da provare documentalmente.
I cap 14, 15 e 16, relativi al lavoro di , riguardano circostanze neutre e non determinati ai Parte_5 fini del decidere, nel senso che non è contestato che la moglie abbia sempre lavorato e che sia stata inserita in uno studio legale, e d'altra parte non è stato mai oggetto di contrasto il fatto che la stessa potesse lavorare (per cui è ininfluente dimostrare che il marito la spingesse a svolgere attività lavorativa).
E' invece stato dedotto dalla convenuta, oggi appellata, che , pur essendo avvocato, CP_1 inserito in uno studio avviato e rinomato, dopo la nascita dei figli ha deciso di lasciarlo per dedicarsi maggiormente alla famiglia, optando per un'occupazione di funzionario pubblico visti gli impegni professionali del marito.
Vero è invece che il fatto che la stessa abbia sempre lavorato, anche quale avvocato in uno studio legale, supporta il fatto che ella abbia comunque goduto di redditi che le consentivano anche di acquistare l'immobile di Modena, con ciò restando impregiudicato il fatto che il marito, godesse di pagina 12 di 13 maggiori introiti e contribuisse perciò maggiormente alle esigenze economiche della famiglia, a fronte dello svolgimento di compiti domestici e di accudimento della prole da parte della moglie.
E' inoltre superflua e inammissibili la consulenza tecnica richiesta, totalmente esplorativa e inidonea ad accertare l'esistenza di patti restitutori, che era onere dell'attore dimostrare.
Anche in punto di inammissibilità delle prove articolate, quindi, la valutazione del giudice di prime cure – seppure sintetica – deve essere confermata.
*
L'appello di deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo Parte_1 grado.
7- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di riferimento di cui al DM 147/2022 oggi applicabile, essendosi le attività dei difensori esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi euro 12.000,00 euro, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a., come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 4 settembre 2025.
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2294/2021 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1 alla via Monteverdi n. 32 (41121 – MO), rappresentato e difeso dal prof. avv. Rolandino Guidotti
(P.e.c.: ed elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Email_1
D'Azeglio n. 58 (40123 – BO)
APPELLANTE contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente, alla via CP_1 C.F._2
Cardinal Morone n. 24 (41121 – MO), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Lucchese (P.e.c.:
e Gregorio Descovich Marcato (P.e.c.: Email_2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_3 quest'ultimo in Bologna, alla via Santo Stefano n. 25 (40124 – BO)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1184/2021, resa dal Tribunale di Modena il 21/07/2021 e pubblicata in pari data, nella causa civile iscritta al n. R.G. 2377/2020.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per come note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, Parte_1 depositate in data 08 novembre 2024:
“Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, in riforma della sentenza n. 1184/2021 resa dal Tribunale di Modena in data 21 luglio 2021, accertare e dichiarare che ha corrisposto a le somme Parte_1 CP_1 indicate nel corpo dell'atto e, conseguentemente, che è tenuta alla restituzione a CP_1 Pt_1 della somma di € 124.000,00.= oltre interessi o della minore o maggior somma risultante in
[...] corso di causa a titolo di restituzione del prestito e/o per accertanda inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o revoca della donazione in favore di ai sensi dell'art. 801 e/o CP_1
803 c.c. o come meglio in diritto, anche per essersi la stessa a seguito dei fatti narrati arricchita senza causa e/o per i motivi in atti e/o rilevabili d'ufficio, e per l'effetto: condannare la convenuta al versamento della somma di € 124.000,00.= oltre interessi o della minore o maggior somma risultante in corso di causa;
respingere, in ogni caso, le domande e /o le eccezioni tutte ex adverso proposte;
emettere ogni altra declaratoria e statuizione comunque previa, connessa e dipendente dalle domande che precedono;
condannare parte appellata al pagamento delle anticipazioni, spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre agli accessori di legge . In via istruttoria. Ove occorrer possa, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza del Tribunale resa in data 16 febbraio 2021, si chiede
l'ammissione di prova per interrogatorio formale di e di prova per testi sui seguenti CP_1 capitoli: 1) vero che sino alla primavera del 2019 il rapporto tra e appariva Parte_1 CP_1 del tutto sereno, caratterizzato da un normale avvicendarsi di momenti sereni con altri di confronto, nell'ambito di un apparente fisiologico rapporto matrimoniale;
2) vero che i coniugi hanno frequentato nel periodo 2015 / 2019 insieme con i loro figli regolarmente le partite della squadra di palla a volo di
Modena, anche due volte la settimana;
3) vero che il fallimento de ll'unione coniugale tra le parti è riconducibile alla scoperta della relazione extraconiugale della convenuta da parte del marito;
4) vero che il giorno 28 aprile del 2019, alle ore 12 e 25 circa, apriva il baule dell'autovettura Parte_1
Citroen C3 di colore bianco, targata FJ454DB e rinveniva nel baule una sacca fantasia color rosa – verde - azzurra con cerniera contenente biancheria intima femminile, olii per il corpo, mascherine
(color nero), un astuccio giallo femminile per trucchi con cerniera contenente una scatola rossa di preservativi, salviette, unitamente ad altri oggetti, come da fotografie che si mostrano (doc. n. 22) e che il teste conferma di riconoscere;
5) vero che l'autovettura Citroen C3 di colore bianco, targata
FJ454DB, era di proprietà di ma veniva utilizzata esclusivamente da;
6) Parte_1 CP_1 vero che in data 4 maggio e 11 maggio 2019 ha accompagnato presso il suo domicilio Parte_1 sito a Modena in via Cardinal Morone n. 24, 1° piano, e ha verificato, insieme al stesso, che Pt_1
pagina 2 di 13 all'interno dell'armadio della camera da letto matrimoniale era presente una sacca fantasia color rosa
– verde – azzurra con cerniera contenente biancheria intima femminile, olii per il corpo, mascherine
(color nero), un astuccio giallo femminile per trucchi con cerniera contenente una scatola rossa di preservativi, salviette, unitamente ad altri oggetti;
7) conferma le sue relazioni del 4 e 11 maggio 2019 relative a tale verifica che si mostrano (doc. nn. 22 e 23)? 8) vero che le confidò durante CP_1 varie telefonate anche e una in data 20 maggio 2019 di aver tradito ripetutamente il marito con tal
e con 9) vero in data 3 ottobre 2019 (doc. n. 26) e in data 13 dicembre Persona_1 Persona_2
2019 (doc. n. 34) si è recata a Parma per incontrare 10) vero che in CP_1 Persona_2 detta occasione – come in tante altre – ha lasciato l'autovettura nel parcheggio del casello dell'autostrada e si è allontanata con lo stesso per l'incontro amoroso;
11) vero che la scoperta della relazione di con altri uomini provocò profondo sconforto e dolore in 12) CP_1 Parte_1 vero che la casa di Modena in via Cardinal Morone è stata pagata da 13) vero che, in Parte_1 particolare, era l'unico che alimentava il conto corrente cointestato acceso presso il Parte_1
Banco Bpm n. 47739; 14) vero che anche dopo il matrimonio e la nascita dei figli ha CP_1 sempre lavorato;
15) vero che ha sempre spinto la moglie a lavorare;
16) vero che Parte_1 CP_1
– oltre ad essere organicamente inserita nello studio – collaborava anche con l'avv.
[...] Pt_2
Caterina Timellini;
17) vero che percepisce un reddito di € 3.700,00.= netti mensili;
18) Parte_1 vero che da detta somma va detratto il pagamento del canone per l'affitto pari ad € 700,00.= (doc. n.
10) dell'appartamento nel quale si è trasferito e l'assegno di mantenimento che deve versare alla moglie e alle figlie pari ad € 3.000,00.= complessivi. Si indicano quali testimoni, con riserva di indicarne altri, - e con riserva di specificare eventualmente i testi che dovranno essere interrogati sui singoli capitoli di prova -: residente a [...]; , Persona_2 Controparte_2 residente a [...]; di Modena;
via Persona_3 Parte_3
Trentaseiesimo Reggimento Pistoia, n. 20/5, Modena;
, via Rondelli n. 9, Modena;
Controparte_3
via Balli, n. 14, Modena;
in via Balli n. 14, Modena;
CP_4 Parte_4 CP_4 [...]
, via Mascagni n. 168, Modena;
via Morselli, n 59, Modena;
CP_5 CP_6 CP_7
via Vittorio Veneto n. 91, Modena;
viale Monchio n. 109, Modena;
[...] Controparte_8 [...]
viale Monchio, n. 109, Modena;
via San Zeno, n. 34; , via CP_9 CP_10 CP_11
Pablo Neruda n. 23, San Prospero (Mo). _ Si chiede ammettersi consulenza tecnica d'Ufficio avente ad oggetto l'esame della documentazione bancaria e la verifica – da parte del consulente – della provenienza dei denari che sono stati destinati al pagamento del mutuo dell'immobile di via Cardinal
Morone n. 24 e di quelli destinati al mantenimento della famiglia”;
pagina 3 di 13 per , come da note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, CP_1 depositate in data 11 novembre 2025:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adìta, ogni contraria istanza, deduzione, domanda ed eccezione respinta: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità le nuove allegazioni e domande ex adverso avanzate con l'atto di appello, per violazione dell'art. 345 c.p.c., per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta;
nel merito, rigettare tutti i motivi di appello presentati dal signor avverso la sentenza n.1184/2021, rep. n.2790/2021 resa dal sig. Giudice del Parte_1
Tribunale di Modena, dr. Giuseppe Pagliani, il 21 luglio 2021 e pubblicata in pari data, siccome inammissibili ed infondati, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare le domande e le richieste tutte avanzate nei confronti della IG
, anche per intervenuta decadenza ex art. 804 e 802 c.c. e, comunque, in quanto infondate CP_1
e destituite di ogni riscontro probatorio, confermando, così, la gravata sentenza;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, in base alla Legge Professionale, ed agli accessori di legge. in via istruttoria: In via di estremo subordine
e solo nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testimoni dedotti e reiterati da
si chiede ammettersi la prova contraria richiesta dall'esponente nella terza memoria ex Parte_1 art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel primo grado di giudizio e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. E quindi: prova contraria sui capitoli 1), 2), 3), 4), 5), 12), 14), 15), 16) dedotti da
la IG , residente a [...]1, e la IG Parte_1 Tes_1 Tes_2
residente a [...], Viale Amendola. Sempre a prova contraria, si chiede altresì
[...]
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni: 1) vero che gli oggetti rappresentati nelle fotografie sub docc.13, 22 e 23 del fascicolo che si rammostrano, erano di proprietà ed Parte_1 utilizzati da e 2) vero che tali oggetti, a marzo 2019, erano stati riposti CP_1 Parte_1 dalla IG nella sua sacca da ginnastica e poi spostati temporaneamente nel baule dell'auto CP_1
Citroen C3 in quanto nell'appartamento di Modena Via Cardinal Morone n.24 sono entrati degli imbianchini per eliminare delle macchie al soffitto dovute ad un'infiltrazione d'acqua dal piano di sopra. Si indicano a testimoni la IG , residente a [...]1, la Tes_1 IG , residente a [...], e la IG Testimone_3 Testimone_2 residente a [...], Viale Amendola”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1184/2021, emessa il 21/07/2021 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Modena ha respinto integralmente le domande avanzate da nei confronti di , volte ad Parte_1 CP_1
pagina 4 di 13 ottenere la restituzione di alcune somme asseritamente versate a titolo di prestito in favore dell'allora moglie, per un importo complessivo pari ad € 124.000,00, utilizzate per l'acquisto di un immobile sito in Modena, in via Cardinal Morone n. 24; ovvero, in subordine, a conseguire la revoca o la dichiarazione di invalidità della donazione di tali somme per ingratitudine o per la sopravvenienza di eredi.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova di obbligazioni di natura restitutoria – a qualunque titolo – tra le parti.
In particolare, sul presupposto della mancata produzione di documentazione contrattuale relativa ad accordi a contenuto patrimoniale tra e , non potendo isolare le singole Parte_1 CP_1 rimesse rispetto alla complessiva situazione coniugale, è risultato verosimile che i versamenti intervenuti fossero avvinti da una “causa familiare atipica”, funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, in un contesto di comunione di vita propria di una relazione pluriennale, secondo una valutazione di bilanciamento dei reciproci interessi per come emersi nel corso del giudizio.
Sul punto, il Tribunale di Modena ha valorizzato i seguenti elementi:
- il lungo rapporto matrimoniale intercorso fra le parti;
- il fatto che il conto corrente sul quale alcuni versamenti sono stati effettuati fosse cointestato;
- il regime di separazione dei beni, prescelto dai coniugi, per cui se si fosse trattato di un prestito o di una donazione, la situazione avrebbe dovuto essere formalizzata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Giudice di primo grado ha ritenuto inattendibile ogni tentativo di ricostruzione parziale e settoriale delle decisioni finanziarie intraprese in costanza di matrimonio, senza alcuna conoscenza del quadro complessivo, che le scelte istruttorie delle parti nel corso del procedimento di primo grado non hanno consentito di delineare.
Rispetto alla dedotta donazione, il Giudice ha ritenuto non provato l'intento di liberalità in capo a reputandolo non desumibile dalle circostanze allegate da quest'ultimo. Parte_1
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Modena ha proposto appello censurando il Parte_1 provvedimento impugnato nei termini che seguono.
Con il primo motivo, rubricato “Sulla causa delle dazioni di denaro: la sussistenza del mutuo”,
l'appellante ha contestato la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice, rigettando le domande avanzate da quest'ultimo, ha ritenuto sussistente una “causa familiare atipica” alla base dei versamenti effettuati, evidenziando come essa presupporrebbe in ogni caso il requisito della fedeltà, nel caso di specie mancante.
pagina 5 di 13 Con specifico riferimento alla rilevata carenza di ulteriori cause dello spostamento patrimoniale,
l'appellante ha sottolineato la sussistenza di plurimi elementi atti ad avvalorare la tesi dell'esistenza di un mutuo tra le parti, o comunque di una donazione, tra i quali:
- l'acquisto dell'immobile per volontà esclusiva di;
CP_1
- l'intestazione dello stesso solo in capo a quest'ultima;
- il regime di separazione dei beni tra i coniugi.
Con il secondo motivo, rubricato “Sulla causa delle dazioni di denaro: in subordine, l'invalidità e/o revocabilità della donazione”, l'appellante ha censurato il provvedimento di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'intento liberale, osservando come tale elemento fosse deducibile dall'intenzione del di fornire al coniuge la liquidità per acquistare l'immobile Pt_1 desiderato, con conseguente qualifica degli spostamenti patrimoniali di cui è causa come donazione, invalida o comunque revocabile per ingratitudine e/o per la sopravvenienza di eredi.
A sostegno della propria richiesta, l'attore ha dedotto:
- circa la revoca per ingratitudine, di aver scoperto, successivamente all'acquisto, che CP_1 intrattenesse varie relazioni extraconiugali, note anche a terzi, gravemente offensive per la dignità dell'esponente in qualità di uomo e padre di famiglia.
- circa la revoca per sopravvenienza di figli, ha precisato che, sempre dopo l'acquisto, dal matrimonio sarebbero nati i figli della coppia, rispettivamente nel 2012 e nel 2014.
In via di estremo subordine, la parte ha precisato che l'effetto comunque conseguito tramite i predetti versamenti sarebbe stato quello di aver arricchito , senza ragione e senza causa alcuna, sul CP_1 presupposto implicito di un rapporto di coniugio duraturo (che, tuttavia, successivamente è venuto a mancare).
Con il terzo e ultimo motivo, rubricato “Sulle istanze istruttorie”, l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Modena nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato le istanze istruttorie avanzate in primo grado da ritenendole erroneamente superflue. Parte_1
2.1 Si è ritualmente costituita , contestando ciascun motivo di appello avanzato e CP_1 chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, l'appellata ha dedotto quanto segue:
- rispetto al bonifico di 50.000 euro, in effetti tratto da sul conto intestato a e Parte_1 CP_1 utilizzato come anticipo per l'acquisto dell'immobile sito in Modena, in via Cardinal Morone n. 24, ha negato di aver percepito tale importo in virtù di un mutuo, rilevando sul punto la carenza probatoria nella quale sarebbe incorso per non aver provato il titolo dell'attribuzione patrimoniale. Parte_1
pagina 6 di 13 Anche rispetto alla dedotta donazione, l'appellata ha rilevato la carenza di prova in merito alla sussistenza dell'animus donandi.
In ogni caso, ha sottolineato la non ripetibilità dell'attribuzione patrimoniale (i 50.000 CP_1 euro in effetti ricevuti), in quanto concretante l'adempimento di un'obbligazione naturale, in ragione del vincolo di solidarietà familiare sussistente ai tempi tra le odierne parti in causa.
In via subordinata, l'appellata ha rilevato che si sarebbe trattato tutt'al più di donazione di modico valore e/o di donazione indiretta e, rispetto alla dedotta ingratitudine e/o sopravvenienza di figli, come già peraltro precisato in primo grado, che l'appellante sarebbe oramai decaduto dalla relativa azione.
- rispetto agli ulteriori versamenti, la parte ha negato che siano stati corrisposti quale anticipo per il pagamento delle rate del mutuo volto all'acquisto dell'immobile sito in Modena alla via Cardinal
Morone n. 24.
Infine, l'appellata parte ha dedotto la tardività e inammissibilità della domanda dell'appellante di ingiustificato arricchimento, spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c. e mai avanzata prima, in quanto si tratterebbe di domanda avente petitum e causa petendi differenti rispetto a quelle formulate nel grado precedente.
3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29/04/2025, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Con il primo motivo contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto non raggiunta la Parte_1 prova di obbligazioni di natura restitutoria – a qualunque titolo – tra le parti, considerando sufficienti in tal senso le seguenti circostanze:
- la provenienza delle somme (successivamente transitate nel conto corrente cointestato) dal conto personale dell'odierno appellante;
- l'intestazione dell'appartamento acquistato alla sola;
CP_1
- la volontà della di acquistare il suddetto immobile;
CP_1
- il regime di separazione dei beni, prescelto dagli ex coniugi in costanza di matrimonio.
La censura è infondata.
Contrariamente rispetto a quanto dedotto dall'odierno appellante, infatti, risulta corretta e immune da critiche l'impostazione prescelta dal Giudice di prime cure, secondo cui gli elementi offerti a sostegno delle domande avanzate sono risultati inidonei ad integrare la prova dell'esistenza inter partes di un mutuo, in base al quale fosse poi obbligata a restituire al marito le somme ricevute. CP_1
pagina 7 di 13 Va intanto premesso che dagli atti non risulta neppure dimostrato che effettivamente il abbia Pt_1 corrisposto la somma complessiva di 124.000 euro, di cui chiede la restituzione, non corrispondendo tale importo nemmeno alla somma algebrica delle voci elencate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado (pagg 3-4), nel quale deduce di aver versato sul conto comune, tramite assegni, le somme di 11.000 euro, 5.000 euro, 20.000 euro, 10.000 euro (la cui somma è inequivocabilmente pari a
46.000 euro) che afferma essere complessivamente pari a 57.000 euro. Deduce inoltre di aver versato con bonifico in data 22 febbraio 2011 sul conto intestato a l'importo di 50.000 euro, poi CP_1 utilizzato per il pagamento dell'acconto della casa poi acquistata dalla stessa con stipula del mutuo appoggiato alla stessa banca. Non è chiaro sulla base di quali altre operazioni si perverrebbe alla somma complessiva indicata.
In ogni caso, da una lettura degli atti di causa, infatti, non emerge in alcun modo che le parti abbiano in effetti pattuito la restituzione delle somme asseritamente conferite, e tanto meno che ciò sia stato fatto a titolo oneroso.
La pretesa restitutoria del preteso mutuante, infatti, non può fondarsi sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o somme di denaro, costituendo onere di chi agisce in giudizio provare il fatto costitutivo della richiesta azionata, vale a dire l'obbligo di restituzione, senza che l'eventuale contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale.
Quanto sopra precisato vale, a fortiori, in ambito coniugale.
Con specifico riferimento alle peculiarità che connotano il caso di specie (mutuo tra coniugi), infatti, in diverse occasioni la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare come la datio di una somma di denaro non può, di per sé e soprattutto in ambito familiare, fondare la richiesta di restituzione ove l'accipiens contesti il titolo posto a fondamento della pretesa, disconoscendone la legittimità:
“colui che chiede la restituzione di somma che affermi essere stata data a mutuo, oltre alla consegna, deve provare il titolo, ancor più in ambito familiare” (così, da ultimo: Cass. Civ. nn. 31856/2024;
180/2018 e 17050/2014).
Sul punto, la Giurisprudenza ha chiarito che: “Il ricorso a prestiti tra familiari, parenti ed amici, quale forma di sostegno per far fronte a particolari necessità o situazioni contingenti, assume la forma prevista dall'art. 1813 c.c. per il mutuo gratuito, consentendo di escludere che l'elargizione possa essere interpretata come una donazione o che il concedente possa maturare interessi (c.d. prestiti infruttiferi). La circostanza che tra le parti sussista un rapporto di coniugio e/o di parentela, non esclude difatti l'applicabilità della regola della restituzione delle somme versate a favore dell'altro coniuge e/o parente, qualora si dimostri che tali somme non sono state utilizzate per far fronte al
pagina 8 di 13 ménage familiare, ma per altri scopi estranei a tale finalità” (cfr. ex plurimis Cass. n. 1277 del
22/01/2014; n. 11330 del 15/05/2009).
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha tenuto conto del fatto che le odierne parti in causa fossero all'epoca dei fatti unite in matrimonio, valorizzando la causa atipica familiare che ha avvinto i trasferimenti di denaro intercorsi, non essendo risultato provato che le somme siano state adoperate per scopi estranei al ménage familiare (peraltro, non è stato neppure dimostrato, nel presente giudizio, che le somme siano state integralmente utilizzate per l'acquisto dell'immobile).
5. Con il secondo motivo l'appellante deduce che gli spostamenti patrimoniali di cui è causa avrebbero dovuto essere, in alternativa e automaticamente, qualificati come donazione, invalida o comunque revocabile per ingratitudine o per la sopravvenienza di figli.
Anche tale censura è infondata, dovendosi preliminarmente rilevare che dalla confusa esposizione dell'appellante non è del tutto chiaro se egli abbia inteso dedurre che l'immobile sia stato donato alla moglie (e per quale ragione) ovvero se - come parrebbe più conforme al dato testuale dell'atto di citazione – si sia trattato di versamento di denaro finalizzato all'acquisto dell'immobile. In ogni caso – in tesi - si tratterebbe di una donazione indiretta (v. Cass. 10759/2019), fermo restando che la parte non ha fornito prova alcuna in merito all'esistenza dell'animus donandi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nella donazione indiretta, invece, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno
o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse” (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza
28 settembre 2017 – 28 febbraio 2018, n. 4682).
Facendo applicazione dell'indirizzo della Cassazione citato, affinché sussista donazione indiretta è necessario che il titolare del denaro abbia eseguito la cointestazione (risulta che l'importo sia stato versato in un conto corrente cointestato) con l'unico scopo della liberalità.
In altri termini, è necessario l'accertamento che il proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità, elemento da ravvisare nella consapevolezza del donante di attribuire al donatario un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale.
Non è questo il caso.
pagina 9 di 13 Nella fattispecie, infatti, gli argomenti svolti dall'appellante non sono determinanti al fine di ritenere che le cointestazioni di cui si discute siano state eseguite con l'esclusivo scopo di arricchire CP_1
, e cioè che abbiano costituito spontanee elargizioni gratuite in favore dell'allora moglie.
[...]
Al contrario, risulta che le erogazioni siano avvenute per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, posto che tale appartamento in Modena è stato pacificamente utilizzato quale punto d'appoggio in città per la famiglia, la cui casa familiare era costituita da una comoda villa in ON RA (come sostenuto dalla difesa dell'appellata e acclarato nel giudizi di separazione). E' appena il caso di osservare che è lo stesso ad aver reiteratamente affermato che l'appartamento di Modena Pt_1 sarebbe stato addirittura la casa familiare in cui tutto il nucleo avrebbe dovuto trasferirsi.
Tutto ciò impone di escludere che sia stata raggiunta la prova dell'animus donandi, necessario a integrare la donazione, anche in forma indiretta.
In ogni caso, quand'anche si ritenesse di configurare nel trasferimento del denaro la volontà di porre in essere una donazione, anche parziale, dell'immobile, tale liberalità (configurabile appunto come donazione indiretta) non potrebbe ritenersi assoggettata alla forma solenne prescritta dall'art. 782 c.c., essendo com'è noto soggetta unicamente alla disciplina che regola la figura negoziale in concreto adottata, e non a quella prescritta per la donazione. Essa sarebbe quindi, valida, secondo l'orientamento costante elaborato dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 809 c.c.
Tanto premesso, e pur precisato che lo stesso art. 809 c.c. prevede che anche donazioni indirette sono revocabili per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, va detto poi che nessuna delle fattispecie di cui agli artt. 800 e ss c.c. è configurabile nella fattispecie.
Quanto alla richiesta di revoca della donazione per ingratitudine, si rileva che non risulta neppure provato il momento a partire dal quale abbia avuto piena e sicura consapevolezza della Parte_1 presunta infedeltà della moglie.
Sul punto, la parte si limita ad addurre che tale comportamento abbia costituito ragione per l'avvio di un procedimento di separazione con addebito, senza tuttavia fornire né al Tribunale, né alla Corte ulteriori elementi, atti a consentire di individuare il momento si sia concretizzata la condotta infedele della moglie e gravemente ingiuriosa per il marito, al punto da poter essere qualificata alla stregua di causa di indegnità, pur a fronte dell'eccezione di controparte relativa al decorso dell'anno dalla conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art 802 c.p.c.
Peraltro non risulta che la domanda di addebito sia stata accolta, e l'appellante non ha prodotto nel presente giudizio la sentenza di separazione.
Né si possono ammettere i capitoli di prova articolati a sostegno dell'infedeltà, finalizzati ad accertare che il marito ebbe a rinvenire nell'auto utilizzata dalla moglie e nell'appartamento di Modena una pagina 10 di 13 borsa contenente biancheria, diversi preservativi e una mascherina, perché ciò non basterebbe – in tutta evidenza – a comprovare il tradimento e tanto meno il tradimento “ingiurioso” cui fa riferimento l'appellante. Parimenti insufficiente risulta la circostanza, lapidariamente descritta nel capitolato, per cui avrebbe confidato ad un teste di aver tradito il marito, non essendo state dedotte CP_1 circostanze dalle quali risulti che ciò sia avvenuto in maniera offensiva e ingiuriosa per il coniuge e non potendo configurare di per sé sola l'eventuale infedeltà una “ingiuria grave” ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c.
Quanto alla revoca per sopravvenienza di figli, è circostanza acquisita agli atti che siano trascorsi oltre cinque anni dalla nascita dell'ultima figlia della coppia (nata il [...]), con ogni conseguenza in termini di decadenza dalla relativa azione ai sensi dell'art. 804 c.c.
*
Non può essere infine accolta la nuova prospettazione dell'appellante secondo la quale le somme corrisposte avrebbero prodotto un arricchimento senza causa dell'appellata.
La doglianza è in parte inammissibile e per altra parte priva di fondamento.
Sotto il primo profilo, è evidente che la domanda di arricchimento esso costituisce appunto domanda nuova, inammissibile in appello.
L'appellante, infatti, soltanto (e per la prima volta) nelle conclusioni dell'atto di impugnazione ha chiesto di: “accertare e dichiarare che ha corrisposto a le somme indicate Parte_1 CP_1 nel corpo dell'atto e, conseguentemente, che è tenuta alla restituzione a CP_1 Parte_1 della somma di € 124.000,00.= oltre interessi o della minore o maggior somma risultante in corso di causa a titolo di restituzione del prestito e/o per accertanda inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o revoca della donazione in favore di ai sensi dell'art . 801 e/o 803 c.c. o CP_1 come meglio in diritto, anche per essersi la stessa a seguito dei fatti narrati arricchita senza causa
[…]”.
Rispetto a tale domanda, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., introdotta dall'attore in primo grado all'udienza ex art. 183
c.p.c., costituisce domanda nuova rispetto a quella di pagamento delle spese condominiali, originariamente formulata, e, pertanto, è inammissibile, in quanto diverso è il bene giuridico richiesto
(ndr: indennizzo anziché “pagamento somme” asseritamente prestate o donate), con conseguente mutamento dell'iniziale petitum, quanto gli stessi elementi costitutivi della nuova situazione giuridica prospettata, quali, appunto, l'asserito impoverimento dell'attore e la locupletazione della convenuta
(così Cassazione, 3 aprile 2012 n. 5288).
pagina 11 di 13 Ad abundantiam, quanto all'infondatezza, è appena il caso di osservare che, ove anche si volesse ritenere sussistente un vantaggio in favore della moglie, la restituzione delle sarebbe comunque preclusa, poiché - come si desume dalla sentenza d'appello in punto di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata da questa stessa Corte – il Tribunale di Modena prima e la Corte di
Appello di Bologna poi hanno già tenuto conto del beneficio ricevuto dalla per effetto di CP_1 corresponsioni patrimoniali del marito nel diverso giudizio di divorzio, appunto, tra le stesse parti di cui è causa, ridimensionando l'ammontare dell'assegno divorzile da versare in favore di , CP_1 con la precisazione che in tali sedi si è riconosciuto il diritto di a percepire l'assegno CP_1 divorzile proprio in virtù del sacrificio fatto in favore della famiglia (con la riduzione dell'attività professionale e la scelta di un impiego meno impegnativo, per poter seguire i figli e la famiglia) e per consentire al marito di dedicarsi alla propria carriera professionale. Ciò collima, in tutta evidenza, con quanto sopra detto in ordine al fatto che quest'ultimo, ingegnere e amministratore di società, provvedesse in misura maggiore ai bisogni della famiglia con versamenti e corresponsioni di denaro.
6. Con il terzo e ultimo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale da un lato ha respinto le istanze istruttorie avanzate, ritenendole superflue e nel contempo ha ritenuto sfornite di prova le domande dell'attore,
Per quanto attiene alle prove orali, si è già detto dell'inidoneità dei capitoli articolati in ordine all'asserito tradimento (capp da 1 a 11)
Quanto ai capitoli 12, 13 17 e 18 trattasi di circostanze che – per quanto solo parzialmente rilevanti – sono comunque da provare documentalmente.
I cap 14, 15 e 16, relativi al lavoro di , riguardano circostanze neutre e non determinati ai Parte_5 fini del decidere, nel senso che non è contestato che la moglie abbia sempre lavorato e che sia stata inserita in uno studio legale, e d'altra parte non è stato mai oggetto di contrasto il fatto che la stessa potesse lavorare (per cui è ininfluente dimostrare che il marito la spingesse a svolgere attività lavorativa).
E' invece stato dedotto dalla convenuta, oggi appellata, che , pur essendo avvocato, CP_1 inserito in uno studio avviato e rinomato, dopo la nascita dei figli ha deciso di lasciarlo per dedicarsi maggiormente alla famiglia, optando per un'occupazione di funzionario pubblico visti gli impegni professionali del marito.
Vero è invece che il fatto che la stessa abbia sempre lavorato, anche quale avvocato in uno studio legale, supporta il fatto che ella abbia comunque goduto di redditi che le consentivano anche di acquistare l'immobile di Modena, con ciò restando impregiudicato il fatto che il marito, godesse di pagina 12 di 13 maggiori introiti e contribuisse perciò maggiormente alle esigenze economiche della famiglia, a fronte dello svolgimento di compiti domestici e di accudimento della prole da parte della moglie.
E' inoltre superflua e inammissibili la consulenza tecnica richiesta, totalmente esplorativa e inidonea ad accertare l'esistenza di patti restitutori, che era onere dell'attore dimostrare.
Anche in punto di inammissibilità delle prove articolate, quindi, la valutazione del giudice di prime cure – seppure sintetica – deve essere confermata.
*
L'appello di deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo Parte_1 grado.
7- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di riferimento di cui al DM 147/2022 oggi applicabile, essendosi le attività dei difensori esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi euro 12.000,00 euro, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a., come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 4 settembre 2025.
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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