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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Canili n. 23, c.f.: , elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello via Medici 358/b, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Ricca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 07.01.2025 il procuratore del resistente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 4049/2020., depositato in Cancelleria in data 16.12.2020 il ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 222/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status del ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' le spese CP_2 della CTU.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07.01.2025
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 07.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] e residente a [...]
Canili n. 23, c.f.: , elettivamente domiciliato in Sant'Agata Militello via Medici 358/b, C.F._1 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Ricca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 07.01.2025 il procuratore del resistente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 4049/2020., depositato in Cancelleria in data 16.12.2020 il ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 222/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Che, al fine di accertare lo status del ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, non sussistono i requisiti sanitari richiesti per la concessione della prestazione economica richiesta a carico dello Stato.
Di conseguenza va rigettato il ricorso. Compensate le spese e poste a carico dell' le spese della CTU. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio e pone a definitivo carico dell' le spese CP_2 della CTU.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 07.01.2025
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA