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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa RI Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 2880/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
10/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 02/12/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARTINO LUIGIA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MOSCATO CHIARA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Caserta in data 30/01/2009 dal quale è nata una figlia il 27/01/2016; Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, dove la stessa già risiede con la figlia;
3) il padre terrà con sé , due fine settimana al mese, prelevandola il sabato, Persona_1 alle ore 11.00 e riaccompagnandola la domenica, presso la madre, alle 18.00. Durante la settimana, compatibilmente con le sue possibilità, il Sig. terrà con sé la figlia Parte_2 nei giorni che concorderà con la madre avendo cura e rispettando le esigenze e gli impegni prioritari della figlia.
1 Per le vacanze estive, il Sig. terrà con sé la figlia nel mese Parte_2 Persona_1 di agosto, per due settimane consecutive, concordando con la madre, Sig.ra Parte_1 giorni ed orari in cui provvederà a prelevarla e riaccompagnarla presso la sua abitazione.
Per le festività natalizie, il Sig. trascorrerà con la figlia, alternativamente, il Parte_2 periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le prossime festività natalizie, la bambina sarà con la madre, per la prima settimana.
Parimenti, la bambina trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le giornate di Pasqua e
Lunedì in Albis, in modo da consentire sempre ad entrambi i genitori di tenere la figlia per ogni ricorrenza.
Il Sig. terrà con sé la figlia in occasione del suo Parte_2 Persona_1 compleanno e del suo onomastico, concordando l'orario con la Sig.ra e Parte_1 considerando le esigenze della bambina. Inoltre, entrambi i genitori trascorreranno l'onomastico ed il compleanno di con lei, collaborando nell'organizzazione di Parte_2 un momento comune di condivisione, nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità di tutti;
4) il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento Parte_2 della figlia, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), entro e non oltre il giorno 29 di ogni mese, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla stessa Sig.ra Parte_1
5) il Sig. , inoltre, rimborserà alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Parte_2 Parte_1 cento) delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse della figlia , che siano Persona_1 sempre preventivamente concordate e comprovate da documento fiscale. Il tutto in ossequio al
“protocollo d'intesa”, che disciplina le “spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex 316 c.p.c.”, stipulato tra il Tribunale di Santa RI C.V. ed il COA di Santa
RI C.V.;
6) che l'assegno unico e universale per la minore verrà diviso al 50% tra i Persona_1 genitori e, inoltre, fino alla definizione processuale della fase separativa l'importo nella sua interezza, verrà accreditato sul conto del Sig. che provvederà a Parte_2 corrispondere mensilmente alla Sig.ra la somma pari alla metà, spettante alla Parte_1
Sig.ra a mezzo bonifico bancario;
Parte_1
7) che il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di pagamento Parte_2 del canone di locazione dell'immobile, dove la Sig.ra ha già posto la sua Parte_1
2 residenza, unitamente a quella della figlia, sita in San Nicola la Strada alla Via Massimo Troisi
28 p.3, la somma pari ad € 300,00 (trecento/00) entro e non oltre il giorno 29 di ogni mese;
8) che il Sig. s'impegna a corrispondere alla Sig.ra unicamente a seguito della Pt_2 Pt_1 celebrazione in presenza della prima udienza di comparizione della parti, le spese anticipate dalla stessa per la locazione dell'immobile dove ha trasferito la propria residenza con la figlia minore, il cui totale ammontare è pari ad € 2.260,00 così suddivisi: € 550,00 per il pagamento dell'agenzia immobiliare, € 1.710,00 per il canone di locazione del mese di settembre a cui si aggiungono due quote versate a titolo di cauzione;
9) che il Sig. si rende disponibile alla restituzione di beni ornamentali, soprammobili, Pt_2 suppellettili, oggetti di arredo acquistati dalla Sig.ra nel corso dell'unione coniugale, Pt_1 nonché beni personali della Sig.ra e della minore quali: ferro da stiro, televisore grande, Pt_1 vaso alto, termometro cucina, oliera, quadri di proprietà personale, cavalletti, pennelli e colori, parte del corredo, di cui una in cucina, lettino prendisole con imbottitura, Persona_2 ombrellone grande con base, stoviglie e piatti vari sopra frigorifero, vassoi sopra frigorifero e in zona studio, documenti, scaletta piccola nell' armadio personale, mobile asse da stiro.
Si evidenzia che tali beni non sono prelevati al momento del trasferimento della Sig.ra Pt_1 presso la nuova abitazione e sono, pertanto, custoditi dal Sig. presso la sua abitazione. Pt_2
10) che entrambi i genitori siano obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico, anche dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nato il [...] in [...];
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte I, serie /, anno 2009);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. RI C.V. nella camera di consiglio del 10/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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