TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9757 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35114/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35114/2025
tra
Pt_1
RICORRENTE
e
[C.F. ], Parte_2 C.F._1
[C.F. ], Parte_3 C.F._2
[C.F. ], Parte_4 C.F._3
[C.F. ], Parte_5 C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 11.32 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Cefola in sostituzione dell'avv. GIUDICE NUNZIO;
per parte resistente nessuno;
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di [C.F. Parte_2
]; C.F._1
[C.F. ]; Parte_3 C.F._2
[C.F. ]; Parte_4 C.F._3
[C.F. ]; Parte_5 C.F._4 invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in atti.
Il giudice dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35114/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. GIUDICE NUNZIO Pt_1 C.F._5
PARTE RICORRENTE
contro
[C.F. ], Parte_2 C.F._1
[C.F. ], Parte_3 C.F._2
[C.F. ], Parte_4 C.F._3
[C.F. ], Parte_5 C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “dichiarare la risoluzione del contratto stipulato inter partes in data 12.12.2019 per
responsabilità esclusiva dei conduttori stessi, ovvero per grave inadempimento delle
obbligazioni assunte.
2. Ordinare ai convenuti l'immediata riconsegna dell'immobile sito in Milano alla Via
BE n. 14.
3. Condannare i Signori , nato a Liaoning, in [...], il [...], Parte_3
residente in [...], codice fiscale C.F._2 [...]
, nata a Liaoning, in [...], in data [...], residente in [...]
BE PE n. 14, codice fiscale , , nata a [...]F._4 Parte_4
Fujian, in Cina Popolare, il 07.12.1983, residente in [...],
codice fiscale e , nato a Zhejiang, in [...], il C.F._3 Parte_2
05.10.1984, residente in [...], codice fiscale
, al pagamento dell'importo di Euro 42.000,00, a titolo di canoni di C.F._1
locazione ad oggi impagati, come sopra dettagliati, oltre alle somme ulteriori che
eventualmente matureranno per canoni scaduti e da scadere, e per le ulteriori causali pattuite
nel contratto di locazione de quo, con gli interessi legali, dal dovuto al saldo.
4. condannare i conduttori al pagamento delle spese e competenze della presente procedura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida HU
LIQIN adiva questo Tribunale esponendo:
di avere concesso in locazione agli intimati l'unità immobiliare sita in Milano, Via PE
BE n. 14, con contratto ad uso abitativo avente decorrenza del 12/12/2019;
che la parte conduttrice si rendeva morosa del pagamento del canone mensile e degli oneri accessori dal febbraio 2024;
che la morosità persisteva, nonostante numerose diffide ad adempiere. Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettere ingiunzione di pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 24/09/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c.,
disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria integrativa, la parte ricorrente concludeva come in epigrafe.
Con memoria ex art. 426 c.p.c., dato atto dell'esperimento del procedimento di mediazione,
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di febbraio 2024, e la controparte,
rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore – alla data di intimazione- era moroso da oltre un anno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione abitativa stipulato in data 12/12/2019 tra e , , Pt_1 Parte_2 Parte_3
, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Parte_4 Parte_5
Milano, via , Via PE BE n. 14 si è risolto per inadempimento della parte conduttrice.
Per l'effetto, la parte conduttrice essere condannata a rilasciare immediatamente l'immobile de
quo libero da persone e cose, attesa la gravità dell'inadempimento. La parte resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 32.000,00 per canoni di locazione e oneri accessori scaduti alla data di intimazione, nonché al pagamento dei canoni di locazione successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo..
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio,
introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 35114/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così
provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile ai conduttori , Parte_2
, , , il contratto di locazione abitativa Parte_3 Parte_4 Parte_5
stipulato in data 12/12/2019 tra e , , Pt_1 Parte_2 Parte_3
, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via G. BE Parte_4 Pt_5
14 e, per l'effetto:
2) condanna , , , a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto che precede, libero da persone e/o cose;
3) condanna , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € 32.000,00 per canoni Pt_1
di locazione e oneri accessori scaduti alla data di intimazione, nonché al pagamento dei canoni di locazione successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € Pt_1
834,00 per spese ed € 6.109,00 per compensi professionali ( di cui € 2.300,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 35114/2025
tra
Pt_1
RICORRENTE
e
[C.F. ], Parte_2 C.F._1
[C.F. ], Parte_3 C.F._2
[C.F. ], Parte_4 C.F._3
[C.F. ], Parte_5 C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 11.32 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Cefola in sostituzione dell'avv. GIUDICE NUNZIO;
per parte resistente nessuno;
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di [C.F. Parte_2
]; C.F._1
[C.F. ]; Parte_3 C.F._2
[C.F. ]; Parte_4 C.F._3
[C.F. ]; Parte_5 C.F._4 invita il procuratore di parte ricorrente alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in atti.
Il giudice dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35114/2025 promossa da:
[C.F. ], con l'avv. GIUDICE NUNZIO Pt_1 C.F._5
PARTE RICORRENTE
contro
[C.F. ], Parte_2 C.F._1
[C.F. ], Parte_3 C.F._2
[C.F. ], Parte_4 C.F._3
[C.F. ], Parte_5 C.F._4
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “dichiarare la risoluzione del contratto stipulato inter partes in data 12.12.2019 per
responsabilità esclusiva dei conduttori stessi, ovvero per grave inadempimento delle
obbligazioni assunte.
2. Ordinare ai convenuti l'immediata riconsegna dell'immobile sito in Milano alla Via
BE n. 14.
3. Condannare i Signori , nato a Liaoning, in [...], il [...], Parte_3
residente in [...], codice fiscale C.F._2 [...]
, nata a Liaoning, in [...], in data [...], residente in [...]
BE PE n. 14, codice fiscale , , nata a [...]F._4 Parte_4
Fujian, in Cina Popolare, il 07.12.1983, residente in [...],
codice fiscale e , nato a Zhejiang, in [...], il C.F._3 Parte_2
05.10.1984, residente in [...], codice fiscale
, al pagamento dell'importo di Euro 42.000,00, a titolo di canoni di C.F._1
locazione ad oggi impagati, come sopra dettagliati, oltre alle somme ulteriori che
eventualmente matureranno per canoni scaduti e da scadere, e per le ulteriori causali pattuite
nel contratto di locazione de quo, con gli interessi legali, dal dovuto al saldo.
4. condannare i conduttori al pagamento delle spese e competenze della presente procedura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida HU
LIQIN adiva questo Tribunale esponendo:
di avere concesso in locazione agli intimati l'unità immobiliare sita in Milano, Via PE
BE n. 14, con contratto ad uso abitativo avente decorrenza del 12/12/2019;
che la parte conduttrice si rendeva morosa del pagamento del canone mensile e degli oneri accessori dal febbraio 2024;
che la morosità persisteva, nonostante numerose diffide ad adempiere. Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettere ingiunzione di pagamento per il dovuto.
Con provvedimento del 24/09/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c.,
disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria integrativa, la parte ricorrente concludeva come in epigrafe.
Con memoria ex art. 426 c.p.c., dato atto dell'esperimento del procedimento di mediazione,
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste.
La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di febbraio 2024, e la controparte,
rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore – alla data di intimazione- era moroso da oltre un anno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione abitativa stipulato in data 12/12/2019 tra e , , Pt_1 Parte_2 Parte_3
, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Parte_4 Parte_5
Milano, via , Via PE BE n. 14 si è risolto per inadempimento della parte conduttrice.
Per l'effetto, la parte conduttrice essere condannata a rilasciare immediatamente l'immobile de
quo libero da persone e cose, attesa la gravità dell'inadempimento. La parte resistente deve essere inoltre condannato al pagamento di € 32.000,00 per canoni di locazione e oneri accessori scaduti alla data di intimazione, nonché al pagamento dei canoni di locazione successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo..
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, e delle fasi svolte (di studio,
introduttiva e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da tabelle in uso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 35114/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così
provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile ai conduttori , Parte_2
, , , il contratto di locazione abitativa Parte_3 Parte_4 Parte_5
stipulato in data 12/12/2019 tra e , , Pt_1 Parte_2 Parte_3
, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via G. BE Parte_4 Pt_5
14 e, per l'effetto:
2) condanna , , , a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto che precede, libero da persone e/o cose;
3) condanna , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € 32.000,00 per canoni Pt_1
di locazione e oneri accessori scaduti alla data di intimazione, nonché al pagamento dei canoni di locazione successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
4) condanna , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido tra loro, alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € Pt_1
834,00 per spese ed € 6.109,00 per compensi professionali ( di cui € 2.300,00 per la fase sommaria), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati