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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11482/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...]Parte_1
(LE) rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Giulio Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesca Romana Belli CP_1
Resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 3/11/2021 il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione categoria VO di cui è titolare dal Maggio 2007, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione la medesima retribuzione, comprensiva di emolumenti extramensili, percepita nell'anno di riferimento del lavoro prestato, con condanna dell' ai CP_1 pagamenti dovuti a tale titolo e al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , tardivamente, in data 26/9/2025, con memoria CP_1 nella quale si riporta a precedenti scritti che non sono stati tuttavia mai depositati.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Parte ricorrente lamenta che l' non abbia proceduto all'esatta liquidazione CP_1 della pensione in godimento, in quanto l'Istituto avrebbe preso a base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativi a
Disoccupazione risultanti dall'estratto contributivo in atti una retribuzione inferiore a quella percepita nei periodi di effettivo lavoro;
tanto avrebbe fatto in violazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 155/1981, per come interpretato dalla Suprema Corte, che in innumerevoli pronunce ha affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 legge n. 153/1969 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente", cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, l'art. 8 legge n. 155/1981 (cfr. ex plurimis
Cass. n. 16313/2004; n. 17502/2009).
Si controverte, quindi, sui parametri di riferimento con cui determinare l'esatto importo della pensione.
Invero, dall'estratto contributivo allegato al ricorso risulta che l'istante nell'ultimo decennio del rapporto lavorativo aveva maturato contribuzione figurativa per disoccupazione negli anni 1996, 1997 e 2000.
Va tuttavia osservato che la Corte di Cassazione con sentenza n.33202 del
10/11/2021 ha chiarito che “L'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato. Ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno; né l'applicazione della "reformatio in peius" dei criteri di calcolo ai periodi di disoccupazione successivi alla predetta data è suscettibile di dubbi di costituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi, sorgendo il diritto alla pensione nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica e potendo la legge modificare nel tempo tanto i requisiti di accesso quanto le
2 modalità di computo della prestazione pensionistica, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale”.
Invero, l'art.40 della legge n.183/2010 recita: “1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre
2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Secondo la Corte di Cassazione questa norma ha introdotto nuove modalità di computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di sostegno e integrazione del reddito e ha operato una scelta più restrittiva rispetto al criterio di tendenziale omnicomprensività previsto dal combinato disposto degli articoli 8 L.155/1981 e 12 L.15371969, con la conseguenza che è da ritenersi ormai superato il criterio della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro che, nel vigore dell'art.8 Legge n.155/81, aveva condotto la Corte ad affermare che il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana andasse determinato sulla scorta della retribuzione imponibile prevista dall'art.12 della Legge 153/1969, la quale, essendo più ampia rispetto a quella civilistica, consentiva di integrare la base di calcolo anche con gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), mentre per i periodi successivi al
31/12/2004 deve farsi riferimento all'importo della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato, con esclusione degli emolumenti extramensili, che maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti soltanto in determinati momenti dell'anno.
Nella fattispecie in esame il ricorrente è titolare di pensione con decorrenza dal
2007 e quindi da epoca successiva alla data del 31/12/2004 e maturata anche sulla base di contributi successivi a tale data.
Ritiene, inoltre, questo giudicante, aderendo all'orientamento espresso in altre pronunce di questo Tribunale, che la domanda, per come formulata, non possa essere accolta, non risultando allegati gli elementi costitutivi della pretesa azionata nel presente giudizio.
3 Deve rilevarsi, infatti, che quando il creditore lamenta l'inesatto adempimento di un'obbligazione ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto che integrano la suddetta inesattezza (che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni.
Invero, non si ignora l'indirizzo espresso dalla Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001), secondo cui, in caso di inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Tuttavia, l'onere di allegazione cui la suddetta pronuncia fa riferimento (per come anche meglio specificato dalla giurisprudenza successiva, cfr., in particolare, Cass. n. 3579/2004) si sostanzia, appunto, nella necessità di dedurre tutte le circostanze che, nel caso concreto, integrano la suddetta inesattezza, sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficiente liquidazione della prestazione, è onere del creditore indicare quale sarebbe stato l'esatto ammontare della prestazione in caso di corrette operazioni di calcolo “… E, se tale onere venga osservato, compete al debitore -"ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni
Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così Cass. n. 3579/2004 cit.).
Più in dettaglio, in ragione della domanda proposta e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 L. n. 155/81, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare: 1) la retribuzione percepita (o spettante ai sensi del CCNL) nel periodo anteriore a quello di disoccupazione;
2) l'importo della 13° mensilità e degli altri emolumenti extra mensili spettanti;
3) l'importo della retribuzione annua pensionabile così determinata (comprensiva, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore, di tutti gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro, anche a titolo di 13° mensilità ed ulteriori compensi extra mensili rivendicati); 4) l'importo della pensione risultante a seguito delle operazioni di calcolo effettuate con l'utilizzo dei predetti parametri, al fine di consentire il raffronto con le somme effettivamente percepite.
Il ricorso introduttivo difetta del tutto di siffatte allegazioni, in quanto il ricorrente si è limitato a richiamare la normativa che disciplina la presente fattispecie, per come interpretata dalla Corte di Cassazione, senza alcuna specifica allegazione riferita al caso concreto, utile a operare il raffronto tra le somme percepite e le somme spettanti.
4 Tale difetto di allegazione specifica (la cui necessità è stata ribadita dalla
Suprema Corte anche in pronunce successive a quelle sopra citate, cfr. Cass. n.
14427/2015) impedisce all' convenuto la possibilità di una altrettanto CP_2 specifica contestazione dei fatti posti a base della domanda e non appare sanabile mediante l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.
Si rammenta, infatti che nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 c.p.c. che in un processo di tipo dispositivo non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 c.p.c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio (cfr. ex plurimis Cass n. 2032/2006, n. 6943/2004, n.
12477/2003).
Allo stesso modo, in mancanza delle specifiche allegazioni sopra indicate, i conteggi elaborati in ricorso -in quanto privi della specifica indicazione dei parametri di calcolo sopra individuati e in quanto riferiti all'intera posizione contributiva del ricorrente, senza alcuna specifica distinzione riferita ai periodi di contribuzione figurativa per cui è causa- appaiono irrilevanti ai fini del decidere, perché non consentono di stabilire se l'incremento del rateo pensionistico, ove sussistente, sia da ricondurre, o meno, alla causa petendi dedotta in giudizio
Neppure appare possibile invocare nella specie una consulenza tecnica d'ufficio.
Infatti, tale mezzo di indagine -non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze- non può essere utilizzato dalla parte al fine di supplire alle deficienze delle proprie allegazioni o al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non allegati (cfr. ex plurimis Cass. n. 3130/2011).
Si deve pertanto ritenere, alla luce di quanto esposto e considerato, che la domanda attorea non possa essere accolta.
Il ricorso va pertanto respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'
5 istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese processuali vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
Lecce, 3 – 28 Ottobre 2023 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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