Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 302/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: , sede legale in via Dei Peschi n. 38 – 37026 Pescantina (VR), località P.IVA_1
; rappresentante legale/amministratore unico ); CP_1 CP_2
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 05.11.2024 da , con cui si Controparte_3 chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1 rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma sesto CCII in data 27.11.2024, come risulta dalle attestazioni della Cancelleria;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- risulta documentato il credito della ricorrente nei confronti della Controparte_3 società convenuta, fondato su titolo giudiziale (doc. 2 e 3);
- un'impresa che esercita un'attività commerciale Controparte_1
(di acquisto, vendita e ristrutturazioni di beni immobili, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
stante la mancata costituzione del debitore, su cui grava il relativo onere probatorio, non è stata fornita la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte della società debitrice, né la stessa è desumibile in base alla documentazione in atti, dalla quale anzi emergono valori superiori alla soglia di legge indicata in relazione al patrimonio netto e ai ricavi;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma quinto CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A.: sede legale in via Dei Peschi n. 38 – 37026 Pescantina
[...] P.IVA_1
(VR), località ; rappresentante legale/amministratore unico ); CP_1 CP_2
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA curatore la dr.ssa in possesso dei requisiti di cui agli Parte_1 artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15 aprile 2025 ore 9.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/01/2025.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio