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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 484/2024 RGVG
Corte di appello di Lecce sezione promiscua La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Carlo Errico - presidente dott. Maurizio Petrelli - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 484/2024 R.G.V.G., promosso da:
P. IV , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 li avvocati ci e Federico Bordogna, come da procura unita al ricorso in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, via Donizetti 38 - ricorrente contro
, in persona del in , c.f. - Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IVA_2 resistente contumace Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe, in ragione della incompatibilità del consigliere Alessandra Ferraro, magistrato che ha emesso il decreto impugnato, e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella in luogo del presidente dott. Carlo Errico.
2. Con ricorso iscritto sub n. 330/2024 VG, chiedeva alla Corte Parte_1
d'appello di Lecce il riconoscimento del diritto, e qua riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale apertasi con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 68/14 depositata il 22.7.2014, definita con decreto di chiusura del 18.1.2024 al cui passivo, all'esito di istanza di insinuazione depositata il 3.10.2014, era stata ammessa per un credito chirografario di € 2.098,66.
3. La ricorrente deduceva una durata complessiva di anni 9 (nove) e mesi 3 (tre) decorrente dal momento dell'istanza di ammissione al passivo (3.10.2014) e sino al momento del deposito del decreto di chiusura (18.1.2024), con una durata irragionevole di anni 3 (tre) per la quale richiedeva un indennizzo complessivo di € 1.800,00 in ragione di € 600,00 per ogni anno di durata irragionevole.
4. Con decreto del 18.11.2024, depositato il 19.11.2024, il magistrato designato rigettava il ricorso, perché il ricorrente si era sottratto all'ordine di provvedere nel termine accordatogli al deposito “di attestazione della Cancelleria o autocertificazione relativa alla data di definitività del decreto di chiusura della procedura fallimentare presupposta, ai sensi dell'art 119 e 26 L.F., ai fini della valutazione di tempestività del ricorso monitorio”.
5. Con ricorso del 19.12.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto perché tempestivamente richiesto l'indennizzo in data 16 agosto 2024, tenuto conto che il decreto di chiusura del fallimento, depositato in cancelleria il 23 gennaio 2024, risultava essere stato iscritto presso i registri della competente Camera di Commercio in data 24 gennaio 2024, come da visura allegata al ricorso in opposizione, sicché il decreto non avrebbe potuto divenire definitivo prima del 3.2.2024.
6. Il , ritualmente e tempestivamente attinto dalla notifica del Controparte_1 ricorso e e dell'udienza di trattazione, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
7. All'udienza del 18.3.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalla società ricorrente.
8. L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
9. In forza del combinato disposto di cui agli artt. 119 e 26, L.F., contro il decreto del tribunale che dichiara la chiusura del fallimento è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni decorrente, per ogni interessato che non sia il curatore, il fallito o il comitato dei creditori, dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte con il decreto.
Con il decreto di chiusura di che trattasi, il tribunale ha ordinato alla cancelleria di provvedere all'espletamento delle formalità di cui all'art. 17, L.F., ovvero di trasmettere, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese.
Dalla visura camerale della società fallita risulta che il decreto di chiusura del 18.1.2024, depositato in pari data, è stato iscritto presso il registro delle imprese in data 24.1.2024, onde il termine per l'eventuale reclamo del richiedente sarebbe scaduto il 3.2.2024 ed il termine semestrale per la richiesta dell'indennizzo, ove non proposta opposizione e tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe scaduto il 3.9.2024, circostanza da cui consegue la tempestività del ricorso depositato il 16.8.2024.
10. In punto quantum, valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 L. n. 89/2001 e succ. mod.); tenuto conto dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2 L. 89/2001 e succ. mod. e considerato, alfine, che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1-ter, l. 89/2001, in relazione all'art. 6, co. 2 bis, si ritiene equo un indennizzo di € 400,00 per ogni anno di ritardo (art. 2 bis, co. 1, L. 89/2001) per complessivi € 1.200,00 rilevato che, per la richiedente, il procedimento ha avuto una durata complessiva di anni 9, mesi 3 e giorni 15, da cui detrarre i sei anni previsti per il rito, con una durata irragionevole di anni 3, mesi 3 e giorni 15 e dunque, ai fini dell'indennizzo, di anni 3 (tre), non potendosi computare nella durata le frazioni di anno inferiori al semestre.
pag. 2 di 3 11. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
. Controparte_1
Alla loro liquidazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, si procede come da dispositivo, applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 applicati al di sotto del minimo, tenuto conto che la presente fase si è resa necessaria per il mancato deposito della documentazione integrativa richiesta dal magistrato designato con ordinanza del 4.9.2024.
p.q.m.
La corte, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_1 favore di p. IV suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 1.200,00 liquidata a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
liquida per le spese del procedimento la somma di € 1.230,60 di cui € 60,60 per esborsi, tenuto conto della maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1bis del DM n.55/2014 e s.m.i., oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, con distrazione in favore del procuratore della parte.
Così deciso in Lecce il 20 marzo 2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Carlo Errico
pag. 3 di 3
Corte di appello di Lecce sezione promiscua La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Carlo Errico - presidente dott. Maurizio Petrelli - consigliere dott. Amedeo Citarella - giudice ausiliario rel. ha pronunciato il seguente: DECRETO
Nel procedimento n. 484/2024 R.G.V.G., promosso da:
P. IV , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 li avvocati ci e Federico Bordogna, come da procura unita al ricorso in opposizione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, via Donizetti 38 - ricorrente contro
, in persona del in , c.f. - Controparte_1 CP_2 CP_3 P.IVA_2 resistente contumace Fatto e motivi della decisione
1. Preliminarmente si dà atto della composizione obbligata del Collegio con i magistrati indicati in epigrafe, in ragione della incompatibilità del consigliere Alessandra Ferraro, magistrato che ha emesso il decreto impugnato, e della designazione quale relatore del giudice ausiliario dott. Amedeo Citarella in luogo del presidente dott. Carlo Errico.
2. Con ricorso iscritto sub n. 330/2024 VG, chiedeva alla Corte Parte_1
d'appello di Lecce il riconoscimento del diritto, e qua riparazione per l'eccessiva durata della procedura concorsuale apertasi con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 68/14 depositata il 22.7.2014, definita con decreto di chiusura del 18.1.2024 al cui passivo, all'esito di istanza di insinuazione depositata il 3.10.2014, era stata ammessa per un credito chirografario di € 2.098,66.
3. La ricorrente deduceva una durata complessiva di anni 9 (nove) e mesi 3 (tre) decorrente dal momento dell'istanza di ammissione al passivo (3.10.2014) e sino al momento del deposito del decreto di chiusura (18.1.2024), con una durata irragionevole di anni 3 (tre) per la quale richiedeva un indennizzo complessivo di € 1.800,00 in ragione di € 600,00 per ogni anno di durata irragionevole.
4. Con decreto del 18.11.2024, depositato il 19.11.2024, il magistrato designato rigettava il ricorso, perché il ricorrente si era sottratto all'ordine di provvedere nel termine accordatogli al deposito “di attestazione della Cancelleria o autocertificazione relativa alla data di definitività del decreto di chiusura della procedura fallimentare presupposta, ai sensi dell'art 119 e 26 L.F., ai fini della valutazione di tempestività del ricorso monitorio”.
5. Con ricorso del 19.12.2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto perché tempestivamente richiesto l'indennizzo in data 16 agosto 2024, tenuto conto che il decreto di chiusura del fallimento, depositato in cancelleria il 23 gennaio 2024, risultava essere stato iscritto presso i registri della competente Camera di Commercio in data 24 gennaio 2024, come da visura allegata al ricorso in opposizione, sicché il decreto non avrebbe potuto divenire definitivo prima del 3.2.2024.
6. Il , ritualmente e tempestivamente attinto dalla notifica del Controparte_1 ricorso e e dell'udienza di trattazione, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
7. All'udienza del 18.3.2025, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata riservata sulle conclusioni rassegnate dalla società ricorrente.
8. L'opposizione è fondata e va accolta nei termini che seguono.
9. In forza del combinato disposto di cui agli artt. 119 e 26, L.F., contro il decreto del tribunale che dichiara la chiusura del fallimento è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni decorrente, per ogni interessato che non sia il curatore, il fallito o il comitato dei creditori, dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte con il decreto.
Con il decreto di chiusura di che trattasi, il tribunale ha ordinato alla cancelleria di provvedere all'espletamento delle formalità di cui all'art. 17, L.F., ovvero di trasmettere, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese.
Dalla visura camerale della società fallita risulta che il decreto di chiusura del 18.1.2024, depositato in pari data, è stato iscritto presso il registro delle imprese in data 24.1.2024, onde il termine per l'eventuale reclamo del richiedente sarebbe scaduto il 3.2.2024 ed il termine semestrale per la richiesta dell'indennizzo, ove non proposta opposizione e tenuto conto della sospensione feriale, sarebbe scaduto il 3.9.2024, circostanza da cui consegue la tempestività del ricorso depositato il 16.8.2024.
10. In punto quantum, valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 L. n. 89/2001 e succ. mod.); tenuto conto dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2 L. 89/2001 e succ. mod. e considerato, alfine, che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1-ter, l. 89/2001, in relazione all'art. 6, co. 2 bis, si ritiene equo un indennizzo di € 400,00 per ogni anno di ritardo (art. 2 bis, co. 1, L. 89/2001) per complessivi € 1.200,00 rilevato che, per la richiedente, il procedimento ha avuto una durata complessiva di anni 9, mesi 3 e giorni 15, da cui detrarre i sei anni previsti per il rito, con una durata irragionevole di anni 3, mesi 3 e giorni 15 e dunque, ai fini dell'indennizzo, di anni 3 (tre), non potendosi computare nella durata le frazioni di anno inferiori al semestre.
pag. 2 di 3 11. Le spese di questa fase seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
. Controparte_1
Alla loro liquidazione, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, si procede come da dispositivo, applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00 applicati al di sotto del minimo, tenuto conto che la presente fase si è resa necessaria per il mancato deposito della documentazione integrativa richiesta dal magistrato designato con ordinanza del 4.9.2024.
p.q.m.
La corte, dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna il a pagare in Controparte_1 favore di p. IV suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, la somma di € 1.200,00 liquidata a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
liquida per le spese del procedimento la somma di € 1.230,60 di cui € 60,60 per esborsi, tenuto conto della maggiorazione di cui all'art. 4, co. 1bis del DM n.55/2014 e s.m.i., oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, con distrazione in favore del procuratore della parte.
Così deciso in Lecce il 20 marzo 2025
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Carlo Errico
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