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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1332/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente rel est.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
nel procedimento iscritto al n.r.g. 13323/24, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
CUI con il patrocinio dell'Avv. Alberto Valenti del Foro di Parma, con studio professionale in
Parma, Borgo Scacchini 9;
RICORRENTE
contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2 RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “.Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - in via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede;
- nel merito: annullare il provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Parma notificato in data 17.09.2024 in quanto viziato da eccesso di potere, inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio e comunque accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.19 comma 1.2 del D.Lgs.n.286/98 come modificato dal D.L. 130/2020, il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale
e convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Parma il rilascio del predetto permesso in favore del sig. . Il Parte_1 tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e maggiorazione come per legge.
…”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 25 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della
Provincia di Parma emesso in data 11.12 2023, notificato in data 17.9.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla
Commissione Territoriale di Bologna in data 23.11.2022 , la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa sia pure non in via continuativa, la risalenza nel tempo dei reati commessi e un non corretto bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica evidenziate ed il diritto al rispetto della vita privata
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte in data 26.9.2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
1.5. Il Giudice fissava udienza per l'11.12.2024 confermando il provvedimento di sospensiva e fissando udienza collegiale al 15.12.2025 per la discussione;
udienza, poi, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico delle predette note.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo richiesto, CP_2 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile in atti). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_1 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli otto anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento, nonostante le sue momentanee condizioni di salute (v. certificato del 30.6.25 per visita specialistica ortopedica per frattura caviglia piede sinistro per la quale vi è indicazione di intervento chirurgico), di un regolare lavoro a tempo pieno e a tempo determinato da ultimo presso l'impresa individuale con sede a Sassuolo con la mansione Controparte_3 di addetto al volantinaggio, contratto con prossima scadenza al 2.5.2026, come da relativa copia allegata in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola sia pur a tempo determinato.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di aver reperito autonoma situazione alloggiativa e di risiedere in un immobile di un connazionale a Parma in via San Leonardo n. 155 (cfr. doc. n. 12 ricorso).
Ha dimostrato di aver partecipato a corsi di formazione (v. docc. 6) attestato corso di formazione addetti utilizzo carrelli elevatori 2022; doc. 7) iscrizione corso alimentarista 2018 ricorso); nonché di essere iscritto all'associazione AUSER di Parma e di svolgere per conto della stessa attività di volontariato a supporto dei servizi per il decoro urbano come da dichiarazione del 29.10.25 a firma del Presidente dell'associazione, dott. Per_3
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
A fronte di tali circostanze, infatti, non può dirsi che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Sotto tale profilo, come si rileva dalla lettura della documentazione inviata dalla Questura di Bologna, il ricorrente è stato condannato il
26.2.2002 con sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia per il reato di cui all'art. 6 co. 3 TUImm;
in data 17.11.2004 con sentenza della Corte d'Appello di Bologna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 81, 110 cp e 73 co. 5 DPT 309/90 commessi tra il 30.9.2003 il 31.12.2003 e in data 5.2.2015 con sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis bis cp.. Si tratta, tutti, di reati risalenti nel tempo, due ad oltre 20 vent'anni fa, e il terzo ed ultimo, a dieci anni or sono e tali da apparire episodici.
È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 19.12.25 Il Presidente est
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente rel est.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
nel procedimento iscritto al n.r.g. 13323/24, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
CUI con il patrocinio dell'Avv. Alberto Valenti del Foro di Parma, con studio professionale in
Parma, Borgo Scacchini 9;
RICORRENTE
contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2 RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “.Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - in via preliminare e cautelare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede;
- nel merito: annullare il provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Parma notificato in data 17.09.2024 in quanto viziato da eccesso di potere, inesistente, nullo, illegittimo, immotivato, infondato o come meglio e comunque accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.19 comma 1.2 del D.Lgs.n.286/98 come modificato dal D.L. 130/2020, il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale
e convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Parma il rilascio del predetto permesso in favore del sig. . Il Parte_1 tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA, CPA e maggiorazione come per legge.
…”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 25 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della
Provincia di Parma emesso in data 11.12 2023, notificato in data 17.9.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla
Commissione Territoriale di Bologna in data 23.11.2022 , la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa sia pure non in via continuativa, la risalenza nel tempo dei reati commessi e un non corretto bilanciamento tra le esigenze di ordine e sicurezza pubblica evidenziate ed il diritto al rispetto della vita privata
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte in data 26.9.2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso.
1.5. Il Giudice fissava udienza per l'11.12.2024 confermando il provvedimento di sospensiva e fissando udienza collegiale al 15.12.2025 per la discussione;
udienza, poi, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico delle predette note.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
Parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo richiesto, CP_2 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile in atti). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte
EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso Per_1 della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come negli otto anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento, nonostante le sue momentanee condizioni di salute (v. certificato del 30.6.25 per visita specialistica ortopedica per frattura caviglia piede sinistro per la quale vi è indicazione di intervento chirurgico), di un regolare lavoro a tempo pieno e a tempo determinato da ultimo presso l'impresa individuale con sede a Sassuolo con la mansione Controparte_3 di addetto al volantinaggio, contratto con prossima scadenza al 2.5.2026, come da relativa copia allegata in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola sia pur a tempo determinato.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di aver reperito autonoma situazione alloggiativa e di risiedere in un immobile di un connazionale a Parma in via San Leonardo n. 155 (cfr. doc. n. 12 ricorso).
Ha dimostrato di aver partecipato a corsi di formazione (v. docc. 6) attestato corso di formazione addetti utilizzo carrelli elevatori 2022; doc. 7) iscrizione corso alimentarista 2018 ricorso); nonché di essere iscritto all'associazione AUSER di Parma e di svolgere per conto della stessa attività di volontariato a supporto dei servizi per il decoro urbano come da dichiarazione del 29.10.25 a firma del Presidente dell'associazione, dott. Per_3
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
A fronte di tali circostanze, infatti, non può dirsi che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Sotto tale profilo, come si rileva dalla lettura della documentazione inviata dalla Questura di Bologna, il ricorrente è stato condannato il
26.2.2002 con sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia per il reato di cui all'art. 6 co. 3 TUImm;
in data 17.11.2004 con sentenza della Corte d'Appello di Bologna per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt. 81, 110 cp e 73 co. 5 DPT 309/90 commessi tra il 30.9.2003 il 31.12.2003 e in data 5.2.2015 con sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all'art. 497 bis bis cp.. Si tratta, tutti, di reati risalenti nel tempo, due ad oltre 20 vent'anni fa, e il terzo ed ultimo, a dieci anni or sono e tali da apparire episodici.
È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 19.12.25 Il Presidente est
Dott. Luca Minniti