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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3672/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel. dott.ssa Riccardo Di Pasquale Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3672 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VIOLI ANDREA,
e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VIOLI ANDREA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 26/09/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale sono nati i figli in data 02/03/2017 e in data Per_1 Per_2
06/06/2014, riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori: Per_
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 manterranno la residenza anagrafica insieme alla madre nell'immobile adibito a casa familiare sito in Modena, via Silvati n. 30, di proprietà di quest'ultima. Per_ 2) I figli e staranno con i genitori secondo il seguente schema: Per_2
- settimana A: con il padre, il lunedì, dalla fine della scuola sino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre il mercoledì dalla fine della scuola sino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con il padre il fine settimana, da venerdì, fine scuola, sino a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- settimana B: con la madre, il lunedì, dalla fine della scuola sino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
con il padre il mercoledì dalla fine della scuola sino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre il fine settimana, da venerdì, fine scuola, sino a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
Per_ 3) Durante i periodi di vacanza i figli e staranno con ciascun genitore Per_2 secondo le seguenti modalità:
- durante il periodo estivo tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le principali festività;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, coincidenti, ad anni alterni, con il venerdì, il sabato e la domenica e con il lunedì, il martedì ed il mercoledì.
In caso di disaccordo tra i genitori sull'individuazione dei periodi di vacanza da trascorrere con ciascuno, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Le parti dichiarano di essere edotte del reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con i figli, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie. Ciascuno di essi Per_ avrà il diritto di avere notizie e di conferire con e a mezzo Per_2 telefono/videotelefono, anche quotidianamente.
pagina 2 di 5 4) I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi e le scelte di vita del minore nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di questi ultimi. Si impegnano, pertanto, ad adottare insieme ogni decisione riguardante l'educazione, l'istruzione e la formazione del figlio (educazione religiosa, somministrazione di cure mediche, eventuali cure specialistiche, ecc...).
5) In considerazione dei tempi di permanenza paritari dei figli con ciascun genitore e dei redditi analoghi, al mantenimento ordinario dei figli provvederanno in forma diretta.
A carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli secondo lo schema e le modalità del protocollo in uso presso il Tribunale di Modena che, di seguito, si riporta integralmente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche pagina 3 di 5 con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
pagina 4 di 5 Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
Il Presidente Estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel. dott.ssa Riccardo Di Pasquale Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3672 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VIOLI ANDREA,
e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. VIOLI ANDREA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 26/09/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
interrotta, dalla quale sono nati i figli in data 02/03/2017 e in data Per_1 Per_2
06/06/2014, riconosciuti da entrambi.
pagina 1 di 5 Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori: Per_
“1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 manterranno la residenza anagrafica insieme alla madre nell'immobile adibito a casa familiare sito in Modena, via Silvati n. 30, di proprietà di quest'ultima. Per_ 2) I figli e staranno con i genitori secondo il seguente schema: Per_2
- settimana A: con il padre, il lunedì, dalla fine della scuola sino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre il mercoledì dalla fine della scuola sino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con il padre il fine settimana, da venerdì, fine scuola, sino a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
- settimana B: con la madre, il lunedì, dalla fine della scuola sino a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
con il padre il mercoledì dalla fine della scuola sino a venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
con la madre il fine settimana, da venerdì, fine scuola, sino a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
Per_ 3) Durante i periodi di vacanza i figli e staranno con ciascun genitore Per_2 secondo le seguenti modalità:
- durante il periodo estivo tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le principali festività;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, coincidenti, ad anni alterni, con il venerdì, il sabato e la domenica e con il lunedì, il martedì ed il mercoledì.
In caso di disaccordo tra i genitori sull'individuazione dei periodi di vacanza da trascorrere con ciascuno, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Le parti dichiarano di essere edotte del reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con i figli, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie. Ciascuno di essi Per_ avrà il diritto di avere notizie e di conferire con e a mezzo Per_2 telefono/videotelefono, anche quotidianamente.
pagina 2 di 5 4) I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi e le scelte di vita del minore nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di questi ultimi. Si impegnano, pertanto, ad adottare insieme ogni decisione riguardante l'educazione, l'istruzione e la formazione del figlio (educazione religiosa, somministrazione di cure mediche, eventuali cure specialistiche, ecc...).
5) In considerazione dei tempi di permanenza paritari dei figli con ciascun genitore e dei redditi analoghi, al mantenimento ordinario dei figli provvederanno in forma diretta.
A carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie dei figli secondo lo schema e le modalità del protocollo in uso presso il Tribunale di Modena che, di seguito, si riporta integralmente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche pagina 3 di 5 con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
pagina 4 di 5 Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
Il Presidente Estensore
Dott.Riccardo Di Pasquale
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