Articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 445
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 agosto 1949
Art. 4.
La lettera a) dell'art. 26 e' sostituita dalla seguente:
"a) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla, classifica di cui all'art. 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli.
La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorita' giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorita', della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro".
Entrata in vigore il 14 agosto 1949