CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice NANIA LUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2354/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: /// Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione La C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36
Ricorrente_1D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, in epigrafe indicato, notificato a mezzo pec il 9.6.2024 con riferimento ai seguenti tributi comunali (iscritti a ruolo dal Comune di
Catanzaro) e indicati negli atti esattivi ingiunzione N. 443359 Ici anno 2007; ingiunzione N.
118234 Ici anno 2008; ingiunzione N. 113147 Ici anno 2009; ingiunzione N. 202073, Ici anni
2005 e 2010; ingiunzione N. 295611 Ici anno 2011; ingiunzione N.17462 - Ici anno 2014 e avviso di accertamento N.5791 -Tari anno 2016, è fondato e può essere accolto. Il contribuente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la decadenza dalla potestà di accertamento da parte dell'ente locale.
Il Comune di Catanzaro, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
La società di riscossione “So. Ge. T. s.p.a” si è costituita in giudizio il 16.10.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e allegando (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione): “la Soget S.p.a. ha eseguito correttamente la propria azione, notificando le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento giacché era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte del
Comune di Catanzaro, nonché dalle ingiunzioni di pagamento e mai impugnati.”
Annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti.
L'eccezione è fondata.
Sul punto, la società di riscossione (nonché il Comune di Catanzaro) non hanno provato la notifica di ciascun avviso di accertamento indicato nel preavviso di fermo amministrativo, circostanza pur dedotta, come accennato, dalla citata società nella propria memoria di costituzione.
Sul punto la C. G. T. adita richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (ovvero, come nel caso in esame, l'avviso di accertamento esecutivo).
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass.
09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace
(cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord. 22/02/2023 n.5546). L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore.
Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent. Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, il contribuente ha ricevuto la notifica di precedenti ingiunzioni di pagamento e di solleciti di pagamento, tuttavia privi della notifica dei titoli esecutivi (id est, i richiamati avvisi di accertamento).
Di conseguenza, va annullato il preavviso di fermo amministrativo impugnato e dichiarata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la decadenza del Comune di Catanzaro dalla potestà di accertamento delle seguenti imposte e tasse locali: Ici anno 2007; Ici anno 2008; Ici anno 2009; Ici anni 2005 e 2010; Ici anno 2011; Ici anno 2014 e Tari anno 2016, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica degli specifici avvisi di accertamento, titoli esecutivi richiamati dal preavviso impugnato.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato (euro 10.468,83) e ai sensi del DM 147/2022.
Nulla per esborsi in ragione della mancata corresponsione del CUT.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) dichiara la decadenza del Comune di Catanzaro dalla potestà di accertamento delle imposte e tasse locali Ici anno 2007; Ici anno 2008; Ici anno 2009; Ici anni 2005 e 2010; Ici anno 2011;
Ici anno 2014 e Tari anno 2016;
3) condanna il Comune di Catanzaro e la società “So. Ge. T. s.p.a”, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro
2.200,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e
CNDCEC come per Legge. Catanzaro, 12.1.2026.
Il Presidente est.
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice NANIA LUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2354/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Soget Spa - 01807790686
Difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0000318091 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: /// Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione La C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36
Ricorrente_1D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse di avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati, in epigrafe indicato, notificato a mezzo pec il 9.6.2024 con riferimento ai seguenti tributi comunali (iscritti a ruolo dal Comune di
Catanzaro) e indicati negli atti esattivi ingiunzione N. 443359 Ici anno 2007; ingiunzione N.
118234 Ici anno 2008; ingiunzione N. 113147 Ici anno 2009; ingiunzione N. 202073, Ici anni
2005 e 2010; ingiunzione N. 295611 Ici anno 2011; ingiunzione N.17462 - Ici anno 2014 e avviso di accertamento N.5791 -Tari anno 2016, è fondato e può essere accolto. Il contribuente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti e la decadenza dalla potestà di accertamento da parte dell'ente locale.
Il Comune di Catanzaro, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
La società di riscossione “So. Ge. T. s.p.a” si è costituita in giudizio il 16.10.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e allegando (cfr. pag. 2 della memoria di costituzione): “la Soget S.p.a. ha eseguito correttamente la propria azione, notificando le cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento giacché era stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento da parte del
Comune di Catanzaro, nonché dalle ingiunzioni di pagamento e mai impugnati.”
Annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti.
L'eccezione è fondata.
Sul punto, la società di riscossione (nonché il Comune di Catanzaro) non hanno provato la notifica di ciascun avviso di accertamento indicato nel preavviso di fermo amministrativo, circostanza pur dedotta, come accennato, dalla citata società nella propria memoria di costituzione.
Sul punto la C. G. T. adita richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (ovvero, come nel caso in esame, l'avviso di accertamento esecutivo).
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass.
09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace
(cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord. 22/02/2023 n.5546). L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore.
Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent. Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, il contribuente ha ricevuto la notifica di precedenti ingiunzioni di pagamento e di solleciti di pagamento, tuttavia privi della notifica dei titoli esecutivi (id est, i richiamati avvisi di accertamento).
Di conseguenza, va annullato il preavviso di fermo amministrativo impugnato e dichiarata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la decadenza del Comune di Catanzaro dalla potestà di accertamento delle seguenti imposte e tasse locali: Ici anno 2007; Ici anno 2008; Ici anno 2009; Ici anni 2005 e 2010; Ici anno 2011; Ici anno 2014 e Tari anno 2016, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica degli specifici avvisi di accertamento, titoli esecutivi richiamati dal preavviso impugnato.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato (euro 10.468,83) e ai sensi del DM 147/2022.
Nulla per esborsi in ragione della mancata corresponsione del CUT.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) dichiara la decadenza del Comune di Catanzaro dalla potestà di accertamento delle imposte e tasse locali Ici anno 2007; Ici anno 2008; Ici anno 2009; Ici anni 2005 e 2010; Ici anno 2011;
Ici anno 2014 e Tari anno 2016;
3) condanna il Comune di Catanzaro e la società “So. Ge. T. s.p.a”, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro
2.200,00# per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e
CNDCEC come per Legge. Catanzaro, 12.1.2026.
Il Presidente est.
Dott. Michele Sessa