TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1762/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1762/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 14.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. MASCIA DANIELE Parte_1
Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. CRISTANINI MION LORENZA
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti. Il verbale viene chiuso alle ore 14.20.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a [...] int. 2, Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Mascia e dall'avv. Giuseppina CodiceFiscale_1
Bonani, entrambi del Foro di Verona;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Venezia Controparte_1
Mestre in via Terraglio n. 63, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
NT HR GE GR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco
Bertaso del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 1762/25 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 207/25 emesso dal Tribunale di Verona il 30.01.2025 per un'importo di € 15.276,32 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 14.07.2025;
Osservato che l'opponente richiedeva in via preliminare, di accertare l'intervenuta prescrizione del credito e conseguentemente, chiedeva di respingersi la domanda e per l'effetto,
chiedeva di revocarsi il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione perché infondato il fatto e in diritto,
chiedeva, previo rigetto di ogni diversa istanza o eccezione, di respingere la domanda e per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, perché infondato il fatto e in diritto, chiedeva,
ancora, di rideterminarsi in € 41,53 il debito della Sig.ra o comunque nel minore Parte_1
importo di € € 11.475,85 o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di legge.
L'opposta, costituendosi, richiedeva in via principale e nel merito, di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro 15.276,32, Controparte_1
pagina 3 di 5 oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi.
Il credito posto a base del decreto ingiuntivo deriva dal contratto di finanziamento n. 6206413 concesso da Unicredit S.p.a, poi successivamente ceduto ad altre società ed infine acquisito dall'odierna opposta.
Per quel che attiene il pagamento del saldo opera il termine decennale di ordinaria prescrizione ex art. 2946 cod. civ., a detta della società opposta il termine prescrizionale decorrerebbe dal 9 ottobre 2014
data di revoca degli affidamenti, la società creditrice afferma, altresì, che siano stai notificati all'opponente degli atti interruttivi della prescrizione, ma la tardità della costituzione, avvenuta non nei termini di legge, pregiudica alla creditrice la possibilità di produzioni documentali, con particolare riferimento alle lettere di presunta interruzione della prescrizione.
Tenuto conto che il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione, risulta essere la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, avvenuta in data 30 gennaio 2025, il presunto credito si è prescritto.
Le altre eccezioni di parte opponente non vengono valutate, stante la prescrizione del credito.
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza dell'opposizione alla quale segue l'inevitabile condanna dell'opposta, alla rifusione delle spese processuali alla opponente liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
pagina 4 di 5 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2025 emesso dal Tribunale di Verona e condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
le spese di procedimento, liquidate complessivi € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed
[...]
iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1762/2025 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 14.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. MASCIA DANIELE Parte_1
Per l'avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. CRISTANINI MION LORENZA
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti. Il verbale viene chiuso alle ore 14.20.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nata il [...] a [...] e residente a [...] int. 2, Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Mascia e dall'avv. Giuseppina CodiceFiscale_1
Bonani, entrambi del Foro di Verona;
opponente
contro
:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Venezia Controparte_1
Mestre in via Terraglio n. 63, c.f. e p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
NT HR GE GR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco
Bertaso del Foro di Verona;
opposta
iscritta al n. 1762/25 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 207/25 emesso dal Tribunale di Verona il 30.01.2025 per un'importo di € 15.276,32 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 5 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 14.07.2025;
Osservato che l'opponente richiedeva in via preliminare, di accertare l'intervenuta prescrizione del credito e conseguentemente, chiedeva di respingersi la domanda e per l'effetto,
chiedeva di revocarsi il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione perché infondato il fatto e in diritto,
chiedeva, previo rigetto di ogni diversa istanza o eccezione, di respingere la domanda e per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, perché infondato il fatto e in diritto, chiedeva,
ancora, di rideterminarsi in € 41,53 il debito della Sig.ra o comunque nel minore Parte_1
importo di € € 11.475,85 o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, con vittoria di spese e compensi di legge.
L'opposta, costituendosi, richiedeva in via principale e nel merito, di respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di euro 15.276,32, Controparte_1
pagina 3 di 5 oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
con vittoria di spese e compensi.
Il credito posto a base del decreto ingiuntivo deriva dal contratto di finanziamento n. 6206413 concesso da Unicredit S.p.a, poi successivamente ceduto ad altre società ed infine acquisito dall'odierna opposta.
Per quel che attiene il pagamento del saldo opera il termine decennale di ordinaria prescrizione ex art. 2946 cod. civ., a detta della società opposta il termine prescrizionale decorrerebbe dal 9 ottobre 2014
data di revoca degli affidamenti, la società creditrice afferma, altresì, che siano stai notificati all'opponente degli atti interruttivi della prescrizione, ma la tardità della costituzione, avvenuta non nei termini di legge, pregiudica alla creditrice la possibilità di produzioni documentali, con particolare riferimento alle lettere di presunta interruzione della prescrizione.
Tenuto conto che il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione, risulta essere la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, avvenuta in data 30 gennaio 2025, il presunto credito si è prescritto.
Le altre eccezioni di parte opponente non vengono valutate, stante la prescrizione del credito.
Ritenuta, in definitiva, la fondatezza dell'opposizione alla quale segue l'inevitabile condanna dell'opposta, alla rifusione delle spese processuali alla opponente liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;
pagina 4 di 5 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2025 emesso dal Tribunale di Verona e condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
le spese di procedimento, liquidate complessivi € 3.400,00 oltre accessori, anticipazioni ed
[...]
iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5