Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1086
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria

    Il giudice rileva che il preavviso di iscrizione ipotecaria, sebbene impugnabile, non rientra tra gli atti obbligatoriamente impugnabili secondo l'art. 19 del D.Lgs. 46/1992. La mancata opposizione al preavviso non preclude l'impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria, ma una volta emesso quest'ultimo, viene meno l'interesse a impugnare il preavviso.

  • Rigettato
    Correttezza della procedura di formazione della pretesa tributaria

    L'Agenzia delle Entrate ha comprovato la regolare notifica delle 31 cartelle di pagamento tramite PEC, con indicazione delle date di notifica. Nessuno degli atti notificati risulta essere stato impugnato dal ricorrente, determinando la cristallizzazione della pretesa azionata. Nessuna contestazione è stata mossa avverso la documentazione prodotta dalla resistente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa azionata

    L'eccezione di prescrizione è infondata, in quanto le cartelle e le intimazioni di pagamento sono state notificate in tempi che non consentono di maturare la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1086
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1086
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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