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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1086/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6427/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 CANONE TV 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF E ALTRO - PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 RIT.FONTE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 RIT.FONTE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALTRO 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALIQUOTE 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IVA-ALTRO 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TARI 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 REGISTRO 2012
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 REGISTRO 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 REGISTRO 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2020
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.11.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 24.9.2025 preavviso Iscrizione Ipotecaria N. 29376202500003337000 con il quale l'Ente di Riscossione rilevava il mancato pagamento dell'importo di € 180.955,41 anche relativamente a 31 cartelle di competenza della adita Corte (oltre degli avvisi di addebito).
Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine alla impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca è sufficiente rilevare che
“Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa” (cfr. Cass. Civ. sez V 17/10/2024 n. 27000).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato la regolare notifica delle 31 cartelle in esame tutte a mezzo pec, in particolare: la Cartella n. 29320110069860784000 è stata notificata il 20/03/2012; la
Cartella n. 29320140018523521000 è stata notificata il 13/06/2014; la Cartella n.
29320160066182343000 è stata notificata il 30/11/2016 ; la Cartella n. 29320170008680325000 è stata notificata il 03/02/2017; la Cartella n. 29320170013728508000 è stata notificata il 06/03/2018; la
Cartella n. 29320170038556167000 è stata notificata il 20/12/2017; la Cartella n.
29320180001550642000 è stata notificata il 12/03/2018; la Cartella n. 29320180005570767000 è stata notificata il 16/04/2018; la Cartella n. 29320180014935665000 è stata notificata il 15/11/2018; la
Cartella n. 29320190006418464000 è stata notificata il 03/05/2019; la Cartella n.
29320190010025046000 è stata notificata il 17/05/2019; la Cartella n. 29320190018333380000 è stata notificata il 14/10/2019; la Cartella n. 29320190024433069000 è stata notificata il 07/01/2020; la
Cartella n. 29320200064421436000 è stata notificata il 08/11/2022; la Cartella n.
29320210149496405000 è stata notificata il 16/12/2022; la Cartella n. 29320220014332511000 è stata notificata il 27/01/2023; la Cartella n. 29320220026686648000 è stata notificata il 29/06/2022; la
Cartella n. 29320220050973804000 è stata notificata il 28/10/2022; la Cartella n.
29320220067709857000 è stata notificata il 01/12/2022; la Cartella n. 29320220070931402000 è stata notificata il 13/01/2023; la Cartella n. 29320230032189302000 è stata notificata il 11/05/2023; la
Cartella n. 29320230037396183000 è stata notificata il 22/06/2023; la Cartella n.
29320230072526937000 è stata notificata il 26/01/2024; la Cartella n. 29320230072527038000 è stata notificata il 26/01/2024; la Cartella n. 29320240014560727000 è stata notificata il 26/04/2024; la
Cartella n. 29320240037706811000 è stata notificata il 30/04/2024; la Cartella n.
29320230072526937000 è stata notificata il 26/01/2024; la Cartella n. 29320240060442677000 è stata notificata il 25/07/2024; la Cartella n. 29320240068944804000 è stata notificata il 22/10/2024; la
Cartella n. 29320240078664516000 è stata notificata il 13/01/2025; la Cartella n.
29320240101639354000 è stata notificata il 22/01/202. Ale cartelle è poi seguita la notifica di plurime intimazioni di pagamento tutte a mezzo pec: AVI
29320229004565881000 notificata il 06/05/2022; AVI 29320229020775579 000 notificata il
15/04/2024; AVI 29320239008350358000 notificata il 23/06/2023.; AVI 29320239002297775000 notificata il 14/02/2023; AVI 29320249026976019000 notificata il 28/08/2024; AVI
29320249034255790000 notificata il 15/10/2024; AVI 293202590205796220000 notificata il
.23/05/2025; AVI 29320259015155904000 notificata il 28/04/2025.
Nessuno di detti atti risulta essere stato impugnato con conseguente cristallizzazione della pretesa azionata.
Nessuna contestazione è stata mossa dal ricorrente avverso la documentazione prodotta da parte resistente con la costituzione in giudizio.
Infondata è – inoltre - l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 4000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 3.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6427/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 CANONE TV 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF E ALTRO - PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 RIT.FONTE 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 RIT.FONTE 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
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- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TARI 2010
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 REGISTRO 2012
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 REGISTRO 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 REGISTRO 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2013
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2014
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2015
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2016
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 IRAP 2020
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVV.ISCR.IPO n. 29376202500003337000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.11.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 24.9.2025 preavviso Iscrizione Ipotecaria N. 29376202500003337000 con il quale l'Ente di Riscossione rilevava il mancato pagamento dell'importo di € 180.955,41 anche relativamente a 31 cartelle di competenza della adita Corte (oltre degli avvisi di addebito).
Sollevava diversi motivi di doglianza.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In ordine alla impugnabilità della comunicazione preventiva di ipoteca è sufficiente rilevare che
“Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa” (cfr. Cass. Civ. sez V 17/10/2024 n. 27000).
Nel merito il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato la regolare notifica delle 31 cartelle in esame tutte a mezzo pec, in particolare: la Cartella n. 29320110069860784000 è stata notificata il 20/03/2012; la
Cartella n. 29320140018523521000 è stata notificata il 13/06/2014; la Cartella n.
29320160066182343000 è stata notificata il 30/11/2016 ; la Cartella n. 29320170008680325000 è stata notificata il 03/02/2017; la Cartella n. 29320170013728508000 è stata notificata il 06/03/2018; la
Cartella n. 29320170038556167000 è stata notificata il 20/12/2017; la Cartella n.
29320180001550642000 è stata notificata il 12/03/2018; la Cartella n. 29320180005570767000 è stata notificata il 16/04/2018; la Cartella n. 29320180014935665000 è stata notificata il 15/11/2018; la
Cartella n. 29320190006418464000 è stata notificata il 03/05/2019; la Cartella n.
29320190010025046000 è stata notificata il 17/05/2019; la Cartella n. 29320190018333380000 è stata notificata il 14/10/2019; la Cartella n. 29320190024433069000 è stata notificata il 07/01/2020; la
Cartella n. 29320200064421436000 è stata notificata il 08/11/2022; la Cartella n.
29320210149496405000 è stata notificata il 16/12/2022; la Cartella n. 29320220014332511000 è stata notificata il 27/01/2023; la Cartella n. 29320220026686648000 è stata notificata il 29/06/2022; la
Cartella n. 29320220050973804000 è stata notificata il 28/10/2022; la Cartella n.
29320220067709857000 è stata notificata il 01/12/2022; la Cartella n. 29320220070931402000 è stata notificata il 13/01/2023; la Cartella n. 29320230032189302000 è stata notificata il 11/05/2023; la
Cartella n. 29320230037396183000 è stata notificata il 22/06/2023; la Cartella n.
29320230072526937000 è stata notificata il 26/01/2024; la Cartella n. 29320230072527038000 è stata notificata il 26/01/2024; la Cartella n. 29320240014560727000 è stata notificata il 26/04/2024; la
Cartella n. 29320240037706811000 è stata notificata il 30/04/2024; la Cartella n.
29320230072526937000 è stata notificata il 26/01/2024; la Cartella n. 29320240060442677000 è stata notificata il 25/07/2024; la Cartella n. 29320240068944804000 è stata notificata il 22/10/2024; la
Cartella n. 29320240078664516000 è stata notificata il 13/01/2025; la Cartella n.
29320240101639354000 è stata notificata il 22/01/202. Ale cartelle è poi seguita la notifica di plurime intimazioni di pagamento tutte a mezzo pec: AVI
29320229004565881000 notificata il 06/05/2022; AVI 29320229020775579 000 notificata il
15/04/2024; AVI 29320239008350358000 notificata il 23/06/2023.; AVI 29320239002297775000 notificata il 14/02/2023; AVI 29320249026976019000 notificata il 28/08/2024; AVI
29320249034255790000 notificata il 15/10/2024; AVI 293202590205796220000 notificata il
.23/05/2025; AVI 29320259015155904000 notificata il 28/04/2025.
Nessuno di detti atti risulta essere stato impugnato con conseguente cristallizzazione della pretesa azionata.
Nessuna contestazione è stata mossa dal ricorrente avverso la documentazione prodotta da parte resistente con la costituzione in giudizio.
Infondata è – inoltre - l'eccezione di prescrizione della pretesa azionata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione VIII, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di ADER liquidate in complessivi € 4000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania il 3.2.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Flavio Rampello)