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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1423/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6
e pubblicata il 15/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170004481783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170019957084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130026517405000 TASSE AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952012001632017000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120000211358000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/7/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229002141829 notificata in data 6/5/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 139.425,50 sul presupposto di 6 cartelle di pagamento (29520120000211358000;
29529520120016320170000; 29520130026517405000; 29520160030752583000; 29529520170004481783000;
29520170019957084000).
Il ricorso veniva accolto parzialmente mediante sentenza 99/2023 del 15/1/2023 con annullamento delle
“cartelle di cui ai numeri: 29520120000211358000; 2952012001632017000; 29520130026517405000;
29520170004481783000; 29520170019957084000 limitatamente al bollo autolimitatamente al bollo auto” ritenendosi l'avvenuta prescrizione nel periodo intercorso tra il 21/3/2018 (data di notifica di precedente atto di pignoramento) ed il 6/5/2022 (data di notifica dell'intimazione impugnata.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione assumendo l'insussistenza della prescrizione avuto riguardo alla sospensione dei termini per il periodo emergenziale.
Non si costituiva Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza ha accolto il ricorso limitatamente alle pretese per tassa auto.
È incontestata la circostanza che le cartelle oggetto della pronuncia (29520120000211358000;
2952012001632017000; 29520130026517405000; 29520170004481783000; 29520170019957084000), prima dell'intimazione di cui al presente giudizio, sono state oggetto di atto di pignoramento notificato in data
21/3/2018.
Discende che alla data di notifica dell'intimazione oggi in contestazione (6/5/2022) il termine triennale non era decorso. Infatti, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni
23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015
(secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
L'appello, pertanto, deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza appellata, conferma integralmente l'intimazione impugnata. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1423/2023 depositato il 06/03/2023
proposto da
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 6
e pubblicata il 15/01/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520170004481783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170019957084000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130026517405000 TASSE AUTO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952012001632017000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520120000211358000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/7/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229002141829 notificata in data 6/5/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 139.425,50 sul presupposto di 6 cartelle di pagamento (29520120000211358000;
29529520120016320170000; 29520130026517405000; 29520160030752583000; 29529520170004481783000;
29520170019957084000).
Il ricorso veniva accolto parzialmente mediante sentenza 99/2023 del 15/1/2023 con annullamento delle
“cartelle di cui ai numeri: 29520120000211358000; 2952012001632017000; 29520130026517405000;
29520170004481783000; 29520170019957084000 limitatamente al bollo autolimitatamente al bollo auto” ritenendosi l'avvenuta prescrizione nel periodo intercorso tra il 21/3/2018 (data di notifica di precedente atto di pignoramento) ed il 6/5/2022 (data di notifica dell'intimazione impugnata.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione assumendo l'insussistenza della prescrizione avuto riguardo alla sospensione dei termini per il periodo emergenziale.
Non si costituiva Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza ha accolto il ricorso limitatamente alle pretese per tassa auto.
È incontestata la circostanza che le cartelle oggetto della pronuncia (29520120000211358000;
2952012001632017000; 29520130026517405000; 29520170004481783000; 29520170019957084000), prima dell'intimazione di cui al presente giudizio, sono state oggetto di atto di pignoramento notificato in data
21/3/2018.
Discende che alla data di notifica dell'intimazione oggi in contestazione (6/5/2022) il termine triennale non era decorso. Infatti, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, l'attività di riscossione è stata sospesa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, dal 8/3/2020 al 31/8/2021 (per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni
23), con conseguente sospensione dei termini di prescrizione anche ai sensi dell'art. 12 d.Lv. 159/2015
(secondo il quale, ovviamente, «le disposizioni in materia di sospensione di versamento tributi» derivanti da eventi eccezionali, implicano «la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori… e degli agenti della riscossione»), oltre che ai sensi dell'art. 2935 c.c. (secondo cui, come noto, «il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», sicchè non può decorrere quando il diritto non può essere esercitato per fatto di legge); ai sensi del medesimo art. 68, con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi (cfr. Cass. 960/25).
L'appello, pertanto, deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in € 950,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in integrale riforma della sentenza appellata, conferma integralmente l'intimazione impugnata. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950,00 oltre accessori di legge.