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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 7376/2023 promosso da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Giudice Guido, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO - CATANIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 18/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato il 20/06/2023, nato in Parte_1
Argentina il 05.07.1982, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine ha esposto in ricorso quanto segue:
"a) Il IG. , cittadino italiano, nato in [...] il [...], figlio del IG. Parte_2 Per_1
e della IG.ra (DOC. 2), mai naturalizzato cittadino argentino (DOC. 3), emigrava in
[...] Parte_3
Argentina ed in data 18.07.1932 si univa in matrimonio con la IG.ra (DOC. 4). Dalla loro Parte_4 unione nasceva in Argentina il 08.04.1938 la IG.ra (DOC. 5); Parte_5
b) Quest'ultimo, in data 24.04.1957, si univa in matrimonio con il IG. (DOC. 6). Controparte_2
Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 04.02.1958 la IG.ra (DOC. 7); Parte_6 pagina 1 di 5 c) La IG.ra in data 02.07.1976, si univa in matrimonio con il IG. Parte_6 Persona_2
(DOC. 8). Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 05.07.1982 il IG. (DOC. Parte_1
9), odierno ricorrente (cfr. ricorrente n.1)".
Con il ricorso sono stati prodotti i suindicati documenti, tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.
Il si è costituito con memoria difensiva del 27/02/2024, contestando la Controparte_1 propria legittimazione passiva ed evidenziando che trattasi di procedura che si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al Controparte_1 quale è attribuita esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza. Ha aggiunto che l'Amministrazione è impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente. Nel merito, non ha contestato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Pertanto, l'amministrazione resistente ha chiesto di dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva e, nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, di compensare le spese del procedimento.
Con ordinanza del 12/06/2025, visti gli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 10/06/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c. al 24/06/2025.
Parte ricorrente, in data 18/06/2025, ha depositato note con cui ha insistito in ricorso, riportandosi alle relative conclusioni.
II. Preliminarmente, si rileva come non vi sia alcuna pregiudiziale amministrativa alla presente azione vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre
2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Quanto all'ammissibilità delle domande, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al , attesa la riferibilità allo Stato italiano -e per esso al Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 5 dell'Interno- degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello status di cittadino), con conseguente legittimazione passiva dell'amministrazione resistente. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato al Sindaco del Comune italiano di residenza o, nel caso di richiedente non residente in Italia, come nel caso di specie, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Con riferimento alle controversie in materia di cittadinanza, l'art. 1, comma 36, della legge n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (disposizione entrata in vigore, ai sensi del successivo comma 37, a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022).
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero e che l'avo è nato a [...]
(CT), facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Catania, il foro competente è il Tribunale di
Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione (atteso che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13, le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana").
Si potrebbe porre, invece, il tema dell'interesse ad agire, che nel caso di specie è nondimeno superato in concreto, in quanto il ricorrente, residente in Argentina, ha dato atto della materiale impossibilità nel prenotare un appuntamento presso il Consolato italiano competente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, atteso che il relativo sistema telematico non consente la prenotazione di appuntamenti, essendo in blocco, ed ha altresì documentato di aver inviato al Consolato Generale D'Italia di BA (Argentina) una diffida e messa in mora, la quale non è stata accettata (doc. 11 allegato al ricorso).
Deve pertanto ritenersi come l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgano ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
III. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata, per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 5 Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1992, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati al ricorso che cittadino italiano, Parte_2 nato a [...] il [...] (doc. 2), emigrato in Argentina, in data 18.07.1932 si è unito in matrimonio con (doc. 4). Dalla loro unione è nata in [...], il [...], Parte_4
(doc. 5), cittadina italiana in quanto figlia di cittadino italiano. Parte_5
Quest'ultima, in data 24.04.1957, si è unita in matrimonio con (doc. 6). Controparte_2
Dalla loro unione è nata in [...], in data [...], (doc. 7). Parte_6
in data 02.07.1976, si è unita in matrimonio con (doc. Parte_6 Persona_2
8). Dalla loro unione è nato in [...], in data [...], (doc. 9), Parte_1 odierno ricorrente.
L'avo mai si è naturalizzato cittadino argentino (vedi certificato negativo di Parte_2 naturalizzazione, doc. 3 allegato al ricorso).
-come già detto cittadina italiana in quanto nata da cittadino italiano- ha Parte_5 contratto matrimonio successivamente al 1 gennaio 1948 e, pertanto, per effetto delle successive pagina 4 di 5 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ha potuto trasmettere la sua cittadinanza alla figlia successivamente nata e, da questa, all'odierno ricorrente.
Nel caso di specie, quindi, lo status civitatis per rapporto di filiazione si è trasmesso al ricorrente, secondo la linea di discendenza suindicata e comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano.
IV. La mancata opposizione alla domanda da parte del e le argomentazioni Controparte_1 poste alla base della presente azione giudiziaria, determinata dalle lunghe attese presso il Consolato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 sexies comma III e 281 terdecies c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Catania, 25/06/2025.
Il Giudice
Stefania Muratore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 7376/2023 promosso da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Giudice Guido, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO - CATANIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 18/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato il 20/06/2023, nato in Parte_1
Argentina il 05.07.1982, ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine ha esposto in ricorso quanto segue:
"a) Il IG. , cittadino italiano, nato in [...] il [...], figlio del IG. Parte_2 Per_1
e della IG.ra (DOC. 2), mai naturalizzato cittadino argentino (DOC. 3), emigrava in
[...] Parte_3
Argentina ed in data 18.07.1932 si univa in matrimonio con la IG.ra (DOC. 4). Dalla loro Parte_4 unione nasceva in Argentina il 08.04.1938 la IG.ra (DOC. 5); Parte_5
b) Quest'ultimo, in data 24.04.1957, si univa in matrimonio con il IG. (DOC. 6). Controparte_2
Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 04.02.1958 la IG.ra (DOC. 7); Parte_6 pagina 1 di 5 c) La IG.ra in data 02.07.1976, si univa in matrimonio con il IG. Parte_6 Persona_2
(DOC. 8). Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 05.07.1982 il IG. (DOC. Parte_1
9), odierno ricorrente (cfr. ricorrente n.1)".
Con il ricorso sono stati prodotti i suindicati documenti, tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.
Il si è costituito con memoria difensiva del 27/02/2024, contestando la Controparte_1 propria legittimazione passiva ed evidenziando che trattasi di procedura che si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al Controparte_1 quale è attribuita esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza. Ha aggiunto che l'Amministrazione è impossibilitata, in assenza di un intervento del legislatore, a far luogo alla diretta applicazione dei nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente. Nel merito, non ha contestato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Pertanto, l'amministrazione resistente ha chiesto di dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva e, nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, di compensare le spese del procedimento.
Con ordinanza del 12/06/2025, visti gli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 10/06/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c. al 24/06/2025.
Parte ricorrente, in data 18/06/2025, ha depositato note con cui ha insistito in ricorso, riportandosi alle relative conclusioni.
II. Preliminarmente, si rileva come non vi sia alcuna pregiudiziale amministrativa alla presente azione vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre
2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Quanto all'ammissibilità delle domande, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al , attesa la riferibilità allo Stato italiano -e per esso al Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 5 dell'Interno- degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello status di cittadino), con conseguente legittimazione passiva dell'amministrazione resistente. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato al Sindaco del Comune italiano di residenza o, nel caso di richiedente non residente in Italia, come nel caso di specie, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Con riferimento alle controversie in materia di cittadinanza, l'art. 1, comma 36, della legge n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (disposizione entrata in vigore, ai sensi del successivo comma 37, a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022).
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero e che l'avo è nato a [...]
(CT), facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Catania, il foro competente è il Tribunale di
Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione (atteso che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13, le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana").
Si potrebbe porre, invece, il tema dell'interesse ad agire, che nel caso di specie è nondimeno superato in concreto, in quanto il ricorrente, residente in Argentina, ha dato atto della materiale impossibilità nel prenotare un appuntamento presso il Consolato italiano competente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, atteso che il relativo sistema telematico non consente la prenotazione di appuntamenti, essendo in blocco, ed ha altresì documentato di aver inviato al Consolato Generale D'Italia di BA (Argentina) una diffida e messa in mora, la quale non è stata accettata (doc. 11 allegato al ricorso).
Deve pertanto ritenersi come l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgano ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
III. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata, per le ragioni che seguono.
pagina 3 di 5 Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1992, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati al ricorso che cittadino italiano, Parte_2 nato a [...] il [...] (doc. 2), emigrato in Argentina, in data 18.07.1932 si è unito in matrimonio con (doc. 4). Dalla loro unione è nata in [...], il [...], Parte_4
(doc. 5), cittadina italiana in quanto figlia di cittadino italiano. Parte_5
Quest'ultima, in data 24.04.1957, si è unita in matrimonio con (doc. 6). Controparte_2
Dalla loro unione è nata in [...], in data [...], (doc. 7). Parte_6
in data 02.07.1976, si è unita in matrimonio con (doc. Parte_6 Persona_2
8). Dalla loro unione è nato in [...], in data [...], (doc. 9), Parte_1 odierno ricorrente.
L'avo mai si è naturalizzato cittadino argentino (vedi certificato negativo di Parte_2 naturalizzazione, doc. 3 allegato al ricorso).
-come già detto cittadina italiana in quanto nata da cittadino italiano- ha Parte_5 contratto matrimonio successivamente al 1 gennaio 1948 e, pertanto, per effetto delle successive pagina 4 di 5 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ha potuto trasmettere la sua cittadinanza alla figlia successivamente nata e, da questa, all'odierno ricorrente.
Nel caso di specie, quindi, lo status civitatis per rapporto di filiazione si è trasmesso al ricorrente, secondo la linea di discendenza suindicata e comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando il ricorrente cittadino italiano.
IV. La mancata opposizione alla domanda da parte del e le argomentazioni Controparte_1 poste alla base della presente azione giudiziaria, determinata dalle lunghe attese presso il Consolato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 sexies comma III e 281 terdecies c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Catania, 25/06/2025.
Il Giudice
Stefania Muratore
pagina 5 di 5