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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI - SEZIONE IV CIVILE
_________________________________________________________
Giudice dott.ssa EP VE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 7849/2023 vertente tra:
Parte_1 opponente
e
[...]
Controparte_1 opposte
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza del
23.4.2024, comunicata alle parti in data 24.4.2024); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative predisposte per l'odierna udienza, nonché quelle di trattazione scritta depositate, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
EP VE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. Rg 7849/2023 R.G., vertente
tra
rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimiliano Esposito, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Caivano, (NA), Via Sonnambula n.17, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 dall'Avv. Carlo Caruso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Benevento, Via
XXIV Maggio n. 2, in virtù di procura allegata agli atti;
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonella Grillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Calabria, Via Castello n. 5, in virtù di procura allegata agli atti;
opposte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'odierno istante impugnava la intimazione di pagamento n. 02820239008456358, limitatamente alla cartella di pagamento n.
02820170017660545002, fondata sulla revoca del contributo concesso dalla
[...]
anno di riferimento 2017. Controparte_1
A sostegno della spiegata opposizione, l'istante adduceva i seguenti motivi: 1. irregolarità notificazione dell'atto impugnato perché “avvenuta a mezzo indirizzo pec:
t, invero tale indirizzo non risulta inserita nei Email_1 pubblici registri validi ex lege.” (cfr. pag. 2 atto introduttivo); 2. omessa notificazione della cartella presupposta;
3. violazione da parte dell'ente della riscossione dei principi di correttezza e buona fede nel procedere alla iscrizione a ruolo della cartella di pagamento;
4. inesistenza del titolo esecutivo;
5. prescrizione del diritto di credito azionato.
Sulla scorta di tali argomentazioni, instava – previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto – per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che deducendo della correttezza del proprio operato, CP_2 contestava l'avverso dedotto e concludeva per il rigetto della opposizione.
Si costituiva, altresì, in giudizio la che - premettendo dell'excursus in Controparte_3 punto di fatto della vicenda sottesa alla intrapresa esecuzione esattoriale - instava per il rigetto della domanda, così come della istanza cautelare.
Con ordinanza del 23.4.2024, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione - rigettava l'istanza cautelare e rinviava alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Al fine di consentire una più agevole comprensione dei fatti di causa, occorre brevemente fare cenno alla vicenda che ha dato origine alla presente controversia.
L'opponente in qualità di legale rappresentante della Impianti Distribuzioni Parte_1
Carburanti s.r.l. faceva richiesta di ammissione al fondo di garanzia posto a favore delle piccole e medie imprese con legge 662/96, per l'operazione finanziaria di euro 200.000,00 (cfr. doc. 1 allegato alla costituzione della , concessa dal Banco di Napoli S.p.A. (cfr. doc. 3 – file allegato alla CP_4 costituzione della . CP_4
Al contempo, si costituiva fideiussore (unitamente a ) della suddetta società (cfr. doc. 4 Parte_2 allegato alla costituzione della . CP_4
A fronte dell'inadempimento ed a seguito della richiesta di attivazione del Fondo ad opera della Banca finanziatrice (cfr. doc. 5 e 6 allegati alla costituzione della , il Consiglio di Gestione CP_4 deliberava la liquidazione della perdita con diritto di rivalsa del Fondo, in surroga legale, nei confronti del beneficiario finale (cfr. doc. 7 allegato alla costituzione della . CP_4
3 La (quale gestore del Fondo di Garanzia), a Controparte_5 fronte del perdurante inadempimento, facendo ricorso alla procedura esattoriale di riscossione, chiedeva ai soggetti obbligati il pagamento della somma escussa dal Banco di Napoli S.p.A..
Tanto premesso, la intimazione di pagamento n. 02820239008456358, con specifico riguardo alla cartella di pagamento n. 02820170017660545002 ha, dunque, ad oggetto il recupero di somme che la , nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia — istituito ai sensi della Legge del CP_3
23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, co. C, lettera a), per garantire i prestiti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie imprese (PMI) — erogava a suo tempo al Banco di Napoli S.p.A. a fronte della liquidazione della perdita subita.
Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. sul punto, Cass. civ. Sez. I, 24/09/1999, n. 10493; Cass. civ.
Sez. I, 20/03/1999, n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà, si ritiene che le argomentazioni svolte dall'istante debbano ricondursi, in parte, nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. (cfr. censure sopra indicate sub 4) e 5)), in quanto volte a contestare il diritto a procedere in executivis ed, in parte, nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. (cfr. censure sopra indicate sub 1), 2) e 3)), afferendo al quomodo della esecuzione.
Venendo alla gradata disamina delle contestazioni avanzate, il Tribunale reputa che quelle afferenti il quomodo della esecuzione vadano dichiarate inammissibili.
Come noto, tale tipologia di doglianza postula l'osservanza del termine perentorio dei venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.: tanto nella specie non è avvenuto, atteso che la notificazione della intimazione di pagamento opposta avveniva (per stessa allegazione di parte opponente) in data 18.9.2023, mentre l'atto introduttivo è stato notificato una volta elasso il termine di venti giorni (13.11.2023).
Le censure – anche a non voler considerare la sanatoria comunque verificatasi per raggiungimento dello scopo, stante la devoluzione, altresì, di motivi inquadrabili nell'ambito della opposizione alla esecuzione – vanno dichiarate inammissibili in quanto tardivamente proposte.
Quanto, poi, alle censure di opposizione alla esecuzione e con particolare riguardo a quella di inesistenza del titolo esecutivo (sub 4) occorre, in primo luogo, affermare la legittimità del ricorso da parte della alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale. CP_3
4 La riscossione coattiva mediante ruolo trova fondamento nell'art. 9, comma V, D. Lgs. 123/1998 che richiama per relationem l'art. 67, comma II, D.P.R. 43/1988 ed, in seguito, nell'art. 8 bis D.L. 3/2015 che rinvia alla disposizione che generalizza tale sistema di recupero dei crediti per ogni entrata patrimoniale dello Stato (art. 17 D. Lgs. 46/1999); essa disposizione, a ben vedere, costituisce la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21 del d. lgs. 46/1999 che impone per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato la precostituzione di un titolo avente efficacia esecutiva.
E', difatti, ancorata alla autonomia che caratterizza il rapporto tra la , quale gestore del CP_3 fondo di garanzia per PMI ex l.662/96 ed il soggetto debitore (fondata sulla garanzia prevista dalla l.
662/96).
In linea con quanto sancito dal decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del
20.06.2005, il Fondo di Garanzia per le PMI è legittimato ad adoperare mediante il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 43/1988, così come modificato dall'art. 17 del D.lgs. 46/99, che nell'ottica del recupero dei crediti nascenti da prestiti erogati ai sensi del D.lgs. 123/98
(“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, co. IV. lett. c), della L. n. 59/1997”), prevede, appunto, l'iscrizione al ruolo, ai sensi del già citato art. 17 del D.lgs. 46/99.
L'art. 2 del sopra citato d.m. del 2005 prevede che le banche che hanno erogato il credito possano rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c.; il comma 4 della suddetta disposizione stabilisce, nell'ultimo periodo, che “Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del
Fondo di gestione, il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La , in qualità di gestore del fondo per le piccole-medie imprese, a fronte della CP_3 concessione della garanzia si riservava, appunto, il diritto di surroga ex art. 1203 c.c. nelle ragioni dell'Istituto erogatore al fine di rivalersi sul garantito qualora si fosse rivelato inadempiente nel contratto di mutuo: in forza del diritto contenuto nell'art. 1203 c.c., il gestore del fondo ha acquisito il diritto di recuperare le somme che ha versato in seguito all'escussione della garanzia da parte dell'Istituto finanziatore (Banco di Napoli S.p.A.).
L'esazione in esame - per come disciplinata esperibile altresì nei confronti del terzo prestatore di garanzia (cfr. comma III art. 8 bis, D.L. 3/2015 che fa espressa menzione dei terzi prestatori di garanzie quali destinatari della richiesta di restituzione - cfr. sul punto Trib. Santa Maria Capua
Vetere, Sez. III, del 15.03.2017; Tribunale Napoli sez. V, 03/05/2018, n.4295; Tribunale Trani,
5 21/08/2020, n. 1217) - non presuppone la formazione e comunicazione preventive di un atto di accertamento o altro titolo esecutivo, ciò in quanto il titolo esecutivo che supporta la riscossione deve rintracciarsi appunto nel ruolo esattoriale.
Rileva, dunque, una scissione in ordine al rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica (in quanto fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti) ed il rapporto intercorrente tra la , in qualità di gestore del fondo di CP_3 garanzia per PMI ex l.662/96 ed il debitore ed i fideiussori (fondato invece sulla garanzia prevista dalla l. 662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n.
18456, che assume viceversa natura pubblicistica) che consente alla prima di agire nei confronti dell'impresa finanziata e di eventuali garanti.
In tal senso depone la circostanza che oggetto della surroga è il solo quantum della liquidazione della Contr perdita che eroga per quella determinata operazione di credito ammessa alla copertura del
Fondo e non il diritto di credito in capo alla banca sorto a seguito dell'esposizione debitoria maturata dall'impresa.
Una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente ed a fronte del perdurante inadempimento l'Ufficio finanziario competente forma il ruolo per la riscossione coattiva, la cui sottoscrizione comporta la esecutività di esso ex art. 12, comma IV, D.P.R. 602/73, con conseguente trasmissione al Concessionario per la riscossione.
In definitiva, il titolo esecutivo che supporta la riscossione deve rintracciarsi ex art. 49 D.P.R. 602/73 nel ruolo esattoriale (cui è sotteso il provvedimento di liquidazione emesso dal Comitato di Gestione
Fondi Garanzia L. 662/96), con conseguente legittimità del ricorso da parte della alla CP_3 riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in più occasioni per affermare la distinzione tra il credito generato dalla surrogazione ad opera del gestore del Fondo di Garanzia da quello scaturente dal finanziamento originariamente concesso dall'Istituto finanziatore.
Con un orientamento interpretativo andatosi vieppiù consolidando la Suprema Corte ha affermato che
“… anche il "finanziamento" richiamato dall'art. 2467 c.c. è comunemente ritenuto termine idoneo a ricomprendere - tra le altre "agevolazioni finanziarie" - pure le prestazioni di garanzia. Pertanto, dato che tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 sono espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento. E la ragione per cui esborso diretto e assunzione di garanzia debbono essere equiparati e ricondotti nell'unico ambito individuato dal legislatore con il termine, lato, di finanziamento è costituita dal fatto che "l'intervento di sostegno a
6 mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime". Nè sarebbe possibile ritenere che la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie proponga differenze di rilevante sostanza, "posto che
l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario …” (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 22/02/2022) 16-06-2022, n. 19461).
Ed ancora, con sentenza n. 1005/2023, i giudici di legittimità hanno ribadito quanto segue: “…. questa
Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie pp. 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del
Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, infatti, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica …” (cfr. in motivazione, nonché in senso conforme Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 36513/2023).
La censura va, pertanto, respinta in quanto infondata.
Parimenti infondata si reputa quella afferente la eccepita prescrizione (sub 5).
Questi i motivi.
La prescrizione del diritto di surrogazione spettante alla Controparte_1
è legata alla natura giuridica del diritto per il quale avviene la surroga, con
[...] applicazione del medesimo termine di prescrizione, da individuarsi in quello ordinario decennale.
Quanto alla individuazione del dies a quo, esso decorre dal momento del subentro nella titolarità del credito, avvenuto per effetto del pagamento delle somme garantite (2016 – cfr. doc. 8 allegato alla costituzione della , dacché il termine di prescrizione non risulta decorso. CP_4
7 Alla luce di quanto innanzi esposto, complessivamente considerato, si reputa che l'opposizione vada rigettata.
Le spese seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del 50%, in ragione del grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione spiegata da Parte_1
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, ed Controparte_6 Controparte_1
, che liquida in € 4.217,00 per ciascuna parte, di cui € 1.276,00 per studio della
[...] controversia, € 814,00 per fase introduttiva ed € 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
- DISPONE – per ciò che concerne la posizione della opposta – la distrazione ex art. 93 CP_2
c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 7.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa EP VE
8