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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1575/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 13/11//2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
(cod. fisc. ) nata il [...] a [...] C.F._1
Riesi (CL), rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Rosa Pilato (cod.fisc ), con domicilio fisico C.F._2 presso il suo studio a Riesi in via Pasqualino n.5 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC;
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_3
) e SO EL (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC Email_2 e;
Email_3
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 28/10/2024, la sig.ra ha Parte_1 opposto le risultanze della consulenza espletata in sede di ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere la pensione di inabilità. La ricorrente ha censurato le conclusioni raggiunte dal TU facendo leva sui rilievi critici prospettati dalla consulente di parte, dott.ssa , la quale Persona_2 ha evidenziato: <<la signora , ha subito nell'aprile 2022 la frattura parte_1 scomposta dell'epifisi distale del radio destro trattata con riduzione ed osteosintesi placca volare e viti;
a distanza di mesi dall'evento traumatico presentava ancora limitazione funzionale articolare in flesso-estensione prono-supinazione, deficit flessione delle dita ipotrofia mm interossei alla mano destra. oltre un anno traumatico, sono presenti, come riportato dalla specialista fisiatra il 03.05.2023, “severo impingement al polso –mano destra (emilato dominante)”; valutazione questa condizione viene omessa dal ctu che si limita invece valutare esclusivamente coinvolgimento della colonna vertebrale.
1 tabella Ministeriale prevede invece per l'anchilosi di polso in flessione una valutazione fissa del 30% (…). Inoltre, già da diversi anni, la periziata presenta ripetuti episodi di algie cervicali e lombo-sacrali ad incidenza funzionale, tanto che nel 2022 era stato prescritto da parte dello specialista ortopedico: <>, e lo stesso specialsita riportava in diagnosi : << spondiloartrosi, discopatia L4-L5-S1, listesi di L4 su L5 e ancora, gonartrosi bilaterale e dita a martello a ad entrambi i piedi, artrosi di spalla destra ed osteopenia >>. All'esame obiettivo la periziata presenta dolore in lombare, risentimento sciatalgico bilaterale e contrazione dei muscoli paravertebrali con limitazione dei movimenti di flesso– estensione e rotazione del rachide e andatura antalgica. Il TU, dr. nella propria relazione ha valutato esclusivamente Persona_3 l'impegno artrosico a carico del rachide lombo-sacrale, attribuendo a tale condizione una valutazione del 31%, facendo riferimento al codice 7010 della Tabella Ministeriale. Tale valutazione si ritiene estremamente riduttiva poiché non tiene conto dell'impegno complessivo sull'apparato osteoarticolare. Si ritiene piuttosto che possa essere attribuita una percentuale relativa al rachide lombare pari al 40% (…).(…) si ritiene corretta una valutazione complessiva per l'apparato osteoarticolare del 70%, comprendendo in tale complessiva valutazione anche la gonartrosi e l'artrosi di spalla. La Signora è affetta anche da Ipertensione arteriosa in trattamento Parte_1 farmacologico. Benché il TU sostenga che non sia presente danno d'organo a livello cardiaco invece l'esame ecocardiografico eseguito il 22.02.2022 e presente in atti documenta: <>.Tale condizione patologica, il TU valuta per analogia, facendo riferimento al codice 6445 della Tabella Ministeriale, ed attribuisce una percentuale invalidante dell'11%. (…) alcuni autori ( et Tes_1 al. Invalidità civile, disabilità ed handicap. C.G. Edizioni Medico Scientifiche, 2007), ritengono che per valutare correttamente la percentuale invalidante legata a tale patologia, possa essere utilizzata la valutazione funzionale correlata alle classi NYHA (…) Ai Ai fini valutativi, si opera una classificazione in tre stadi dell'ipertensione arteriosa: Stadio I = Ipertensione arteriosa senza danno d'organo; Stadio II = Ipertensione arteriosa con danno d'organo iniziale, ipertrofia ventricolare sinistra, iniziale retinopatia, assenza di segni di nefropatia, assenza di segni di arteriopatia avanzata, assenza di complicanze neurologiche;
Stadio III = Ipertensione arteriosa con danno d'organo marcato Alla luce di tali indicazioni si ritiene più consona, per una più corretta valutazione della patologia cardiaca della periziata, il riconoscimento di una percentuale invalidante, del 30%, facendo una valutazione medio tra il I ed il II stadio clinico-funzionale. (…) il TU attribuisce alla patologia respiratoria nel suo complesso una percentuale invalidante del 45%, che si condivide. Si ritiene, riduttiva anche la valutazione fatta dal TU relativamente al Diabete Mellito;
egli sostiene infatti che poichè tale condizione presenta un buon compenso metabolico con terapia mista, ritiene di poterla inquadrare con il codice 9303 ed attribuire la percentuale invalidante del 41%. (…) è parere della sottoscritta che sia più corretto attribuire la percentuale massima prevista del 50%, poiché ci
2 troviamo di fronte ad un interessamento retinico già avanzato che preclude alla più severa forma proliferativa. Infine la periziata è affetta da diversi anni da un disturbo depressivo maggiore, come riconosciuto anche da TU;
tuttavia come ampiamente documentato dalla documentazione sanitaria e come riportato sul referto della visita psichiatrica del 16/05/2023, la signora è affetta da “Disturbo depressivo maggiore, con Parte_1 episodi ricorrenti gravi senza menzione di comportamento psicotico”; Tale condizione meglio si inquadra facendo riferimento ad una valutazione media tra i codici tabellari 2206 e 2210; si ritiene che la condizione della periziata possa quindi complessivamente essere valutata relativamente al disturbo depressivo con punteggio del 60%. (…).
“ (…) applicando alle singole infermità le percentuali d'invalidità su elencate mediante la formula a scalare si perviene al calcolo complessivo di un grado invalidante del 98%. Con l'utilizzo della formula a scalare, trattandosi di un calcolo percentualistico, non si perviene mai matematicamente al 100%, tuttavia, la percentuale raggiunta potrà essere aumentata fino al 5% con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. Quindi alla luce della corretta e completa analisi di tutte le affezioni sofferte, la Sig.ra è da Parte_1 ritenersi, dalla data di presentazione della domanda ed a tutt'oggi, soggetto inabile al 100%>>. [pagg.
3-7 ricorso]. Dopo aver richiamato le osservazioni sviluppate dal proprio CTP, la difesa attorea ha sottolineato altresì l'incongruenza degli esiti peritali;
questi ultimi si porrebbero in contrasto con le premesse diagnostiche ove si dà conto di un quadro morboso caratterizzato da una significativa comorbilità e composto da patologie ad alto contenuto invalidante [pagg.
7-8 ricorso]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova TU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 13/11/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
3. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta in modo specifico le conclusioni del TU. In particolare, è stata evidenziata la gravità del complesso morboso da cui è affetta la ricorrente, le rilevanti conseguenze negative prodotte dall'interazione delle diverse patologie, nonché la sottovalutazione di alcune di esse, benché emergenti dalla documentazione offerta in comunicazione. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
4. Espletata nuova TU medico legale, il TU (dott. ) ha così Persona_4 relazionato:
<< DIAGNOSI E DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE Disturbo depressivo maggiore. Asma bronchiale cronica con OSAS di grado lieve. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Diabete mellito con complicanze oculati
3 (cataratta e retinopatia iniziale.) Ipertensione arteriosa con modesta ipertrofia ventricolare e disfunzione mitralica all'ecocardio. Esiti di frattura polso destro con complicanze artrosiche al polso con modesta incidenza funzionale. Poliartrosi rachide, spalla dx, ginocchia, piccole articolazioni digitali del piede. Alluce valgo bilaterale.”. Tale diagnosi, risultante dalla documentazione presente in atti, sebbene spesso carente sia di visite specialistiche che soprattutto di indagini strumentali, è discretamente coerente con i dati obiettivi e la storia del soggetto che è affetto da una molteplicità di patologie, per lo più a modesta incidenza funzionale, che verranno valutate secondo le tabelle del DM 5/2/92. Il Disturbo depressivo maggiore è sistematicamente riportato in tutte le anamnesi dei ricoveri ospedalieri, delle varie certificazioni mediche, delle visite medico legali effettuate ma in atti v'è una singola visita neurologica del 16/5/2023 che lo circostanzia. La perizianda, a riguardo riferisce un tentato suicidio. Il primo TU lo valutò al codice 2208 al 30%, considerando il buon controllo con terapia farmacologica, la CTP al 60%, ottenuto quale media tra i codici 2206 e 2210, senza allegare alcuna documentazione a sostegno di tale valutazione, basandosi sulla descrizione di disturbi mediamente presenti in tale tipo di patologia senza circostanziarli però sulla situazione della Periziata, sicchè mi pare una valutazione esagerata. A mio parere credo possa inquadrarsi in una condizione di media gravità cui spetta il 40% di invalidità (cod. 2206). L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale riguarda le frequenze alte oltre gli 8000 Hz a dx a 90 dB e 6000 Hz a 120 dB a sn, dunque secondo le tabelle del DM 5/2/92 non raggiunge la soglia minima per la concessione di punteggio di invalidità. La condizione di asma bronchiale cronica, nonostante più volte riportata nelle varie anamnesi, risulta documentata da singola visita specialistica del 13/10/2022 (però con SpO2: 97%) e l'OSAS definita lieve dopo apposito esame strumentale, sembrerebbe interessare le alte vie respiratorie. Sia il primo TU che la CTP si sono ricondotti al cod. 6407 con il 45% di invalidità ma a mio parere tale patologia risulta insufficientemente documentata (non v'è alcun esame spirometrico) pertanto appare meglio inquadrabile al codice 6003 con il 25% di invalidità. Il diabete tipo 2 presente da molti anni, in terapia medica, ha già dato complicanze oculari (cataratta bilaterale e iniziale retinopatia) il TU attribuisce un valore del 41%, la CTP del 50% valori minimi e massimi del codice 9309, credo si aequo attribuire il 45% a tale patologia. La patologia rachidea e poliarticolare artrosica nel suo complesso è scarsamente documentata, non esiste in atti alcun esame strumentale ma solo una visita ortopedica con prescrizione di corsetto a stecche sicchè può riconoscersi al codice 7010- Anchilosi del rachide lombare opportunamente ridotta al 20%. Gli esiti funzionali limitanti dell'intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della pregressa frattura del polso dx e le successive complicanze artrosiche si possono per analogia riferire al codice 7201 ma poiché siamo ben lontani dall'anchilosi articolare si possono ritenere meritevoli di un impatto invalidante del 20%. Infine la patologia cardiaca classificata dal certificato specialistico del 22/2/23 in II Classe NYHA, ma documentata all'ecocardiocolordoppler con reperti non particolarmente impegnativi. Il primo TU attribuì a tale condizione l'11%, la CTP il 30% al massimo del codice 6441. Secondo me è meglio ricorrere per analogia al codice 6445 con il 15% di invalidità
4 Applica il calcolo riduzionistico si ottiene un valore finale pari all'84%. CONCLUSIONI La sig.ra è attualmente totalmente invalida all'84% (valore Parte_1 simile a quanto stabilito dal primo TU) ed era più o meno nella medesima condizione al momento della domanda amministrativa del 7/6/2023 e della visita della CML dell' del 7/11/2023 trattandosi di patologie croniche da cui è affetta CP_1 da lunga data. Non raggiunge e non raggiungeva pertanto la percentuale necessaria per la concessione della condizione di inabilità>>.
5. Le nuove conclusioni peritali sono state criticate dalla difesa della sig.ra per i seguenti profili: Parte_1 i) inosservanza del termine concesso al TU per la trasmissione alle parti della bozza di relazione;
ii) riconoscimento di una percentuale di invalidità (84%) inferiore a quella ravvisata dal primo TU (85%); iii) mancato espletamento di ulteriori esami e indagini diagnostiche. Quanto al profilo sub i), effettivamente la trasmissione della bozza è intervenuta oltre il termine di novanta giorni decorrente dall'inizio delle operazioni peritali [l'avvio risale al 16/5/2025 mentre l'inoltro è stato effettuato il 1/10/2025; quest'ultimo dato è stato documentato dal procuratore della ricorrente mediante il deposito della pec e confermato dallo stesso TU nella nota di sintesi]; nonostante ciò, si tratta di una mera violazione di natura procedimentale che, di per sé, non altera la validità dell'indagine medico-legale. Al tal fine, sarebbe stato necessario fotografare e chiarire quale attività difensiva sia stata inibita dal mancato rispetto del predetto termine;
solo in tal caso sarebbe stato possibile riscontrate e valutare l'impatto sulla dialettica processuale. Nella specie, peraltro, la difesa della ricorrente ha preso posizione sulle risultanze della seconda TU nelle note da ultimo depositate sicché non è possibile apprezzare alcun effettivo nocumento alle sue prerogative di difesa. Passando al profilo sub ii), lo stesso si ancora ad un rilievo poco significativo e insuscettibile di armonizzarsi con quanto specificato dalla Suprema Corte, secondo cui <in tema di accertamento tecnico preventivo cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali alla ctu precludono l'emissione del decreto omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito ricorso ai sensi comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte condizioni sanitarie legittimanti pretesa fatta valere e non solo sui motivi opposizione>>
[Cass. 13234/2025 (Rv. 675566 - 01)]. Venendo all'ultimo profilo sub iii), secondo parte ricorrente, a fronte di patologie ritenute dal TU>, costui avrebbe dovuto disporre >. La prospettazione critica risulta assertiva: non vengono puntualizzati gli accertamenti integrativi e supplettivi che si sarebbe dovuto disporre né viene spiegata in che modo e in quali termini gli stessi avrebbero potuto condurre ad un diverso giudizio. In tale situazione, le conclusioni rassegnate dal dott. meritano di essere Per_4 condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione, a cui si rinvia integralmente. Non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda.
6. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente può essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
5 7. Le spese delle TU debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese delle TU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 29/12/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 13/11//2025, ha definito la controversia con la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
(cod. fisc. ) nata il [...] a [...] C.F._1
Riesi (CL), rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Rosa Pilato (cod.fisc ), con domicilio fisico C.F._2 presso il suo studio a Riesi in via Pasqualino n.5 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC;
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_3
) e SO EL (CF , in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC Email_2 e;
Email_3
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 28/10/2024, la sig.ra ha Parte_1 opposto le risultanze della consulenza espletata in sede di ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere la pensione di inabilità. La ricorrente ha censurato le conclusioni raggiunte dal TU facendo leva sui rilievi critici prospettati dalla consulente di parte, dott.ssa , la quale Persona_2 ha evidenziato: <<la signora , ha subito nell'aprile 2022 la frattura parte_1 scomposta dell'epifisi distale del radio destro trattata con riduzione ed osteosintesi placca volare e viti;
a distanza di mesi dall'evento traumatico presentava ancora limitazione funzionale articolare in flesso-estensione prono-supinazione, deficit flessione delle dita ipotrofia mm interossei alla mano destra. oltre un anno traumatico, sono presenti, come riportato dalla specialista fisiatra il 03.05.2023, “severo impingement al polso –mano destra (emilato dominante)”; valutazione questa condizione viene omessa dal ctu che si limita invece valutare esclusivamente coinvolgimento della colonna vertebrale.
1 tabella Ministeriale prevede invece per l'anchilosi di polso in flessione una valutazione fissa del 30% (…). Inoltre, già da diversi anni, la periziata presenta ripetuti episodi di algie cervicali e lombo-sacrali ad incidenza funzionale, tanto che nel 2022 era stato prescritto da parte dello specialista ortopedico: <
Stadio III = Ipertensione arteriosa con danno d'organo marcato Alla luce di tali indicazioni si ritiene più consona, per una più corretta valutazione della patologia cardiaca della periziata, il riconoscimento di una percentuale invalidante, del 30%, facendo una valutazione medio tra il I ed il II stadio clinico-funzionale. (…) il TU attribuisce alla patologia respiratoria nel suo complesso una percentuale invalidante del 45%, che si condivide. Si ritiene, riduttiva anche la valutazione fatta dal TU relativamente al Diabete Mellito;
egli sostiene infatti che poichè tale condizione presenta un buon compenso metabolico con terapia mista, ritiene di poterla inquadrare con il codice 9303 ed attribuire la percentuale invalidante del 41%. (…) è parere della sottoscritta che sia più corretto attribuire la percentuale massima prevista del 50%, poiché ci
2 troviamo di fronte ad un interessamento retinico già avanzato che preclude alla più severa forma proliferativa. Infine la periziata è affetta da diversi anni da un disturbo depressivo maggiore, come riconosciuto anche da TU;
tuttavia come ampiamente documentato dalla documentazione sanitaria e come riportato sul referto della visita psichiatrica del 16/05/2023, la signora è affetta da “Disturbo depressivo maggiore, con Parte_1 episodi ricorrenti gravi senza menzione di comportamento psicotico”; Tale condizione meglio si inquadra facendo riferimento ad una valutazione media tra i codici tabellari 2206 e 2210; si ritiene che la condizione della periziata possa quindi complessivamente essere valutata relativamente al disturbo depressivo con punteggio del 60%. (…).
“ (…) applicando alle singole infermità le percentuali d'invalidità su elencate mediante la formula a scalare si perviene al calcolo complessivo di un grado invalidante del 98%. Con l'utilizzo della formula a scalare, trattandosi di un calcolo percentualistico, non si perviene mai matematicamente al 100%, tuttavia, la percentuale raggiunta potrà essere aumentata fino al 5% con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto. Quindi alla luce della corretta e completa analisi di tutte le affezioni sofferte, la Sig.ra è da Parte_1 ritenersi, dalla data di presentazione della domanda ed a tutt'oggi, soggetto inabile al 100%>>. [pagg.
3-7 ricorso]. Dopo aver richiamato le osservazioni sviluppate dal proprio CTP, la difesa attorea ha sottolineato altresì l'incongruenza degli esiti peritali;
questi ultimi si porrebbero in contrasto con le premesse diagnostiche ove si dà conto di un quadro morboso caratterizzato da una significativa comorbilità e composto da patologie ad alto contenuto invalidante [pagg.
7-8 ricorso]. L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità CP_1 dell'opposizione, ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante nuova TU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 13/11/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
3. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta in modo specifico le conclusioni del TU. In particolare, è stata evidenziata la gravità del complesso morboso da cui è affetta la ricorrente, le rilevanti conseguenze negative prodotte dall'interazione delle diverse patologie, nonché la sottovalutazione di alcune di esse, benché emergenti dalla documentazione offerta in comunicazione. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
4. Espletata nuova TU medico legale, il TU (dott. ) ha così Persona_4 relazionato:
<< DIAGNOSI E DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE Disturbo depressivo maggiore. Asma bronchiale cronica con OSAS di grado lieve. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Diabete mellito con complicanze oculati
3 (cataratta e retinopatia iniziale.) Ipertensione arteriosa con modesta ipertrofia ventricolare e disfunzione mitralica all'ecocardio. Esiti di frattura polso destro con complicanze artrosiche al polso con modesta incidenza funzionale. Poliartrosi rachide, spalla dx, ginocchia, piccole articolazioni digitali del piede. Alluce valgo bilaterale.”. Tale diagnosi, risultante dalla documentazione presente in atti, sebbene spesso carente sia di visite specialistiche che soprattutto di indagini strumentali, è discretamente coerente con i dati obiettivi e la storia del soggetto che è affetto da una molteplicità di patologie, per lo più a modesta incidenza funzionale, che verranno valutate secondo le tabelle del DM 5/2/92. Il Disturbo depressivo maggiore è sistematicamente riportato in tutte le anamnesi dei ricoveri ospedalieri, delle varie certificazioni mediche, delle visite medico legali effettuate ma in atti v'è una singola visita neurologica del 16/5/2023 che lo circostanzia. La perizianda, a riguardo riferisce un tentato suicidio. Il primo TU lo valutò al codice 2208 al 30%, considerando il buon controllo con terapia farmacologica, la CTP al 60%, ottenuto quale media tra i codici 2206 e 2210, senza allegare alcuna documentazione a sostegno di tale valutazione, basandosi sulla descrizione di disturbi mediamente presenti in tale tipo di patologia senza circostanziarli però sulla situazione della Periziata, sicchè mi pare una valutazione esagerata. A mio parere credo possa inquadrarsi in una condizione di media gravità cui spetta il 40% di invalidità (cod. 2206). L'ipoacusia neurosensoriale bilaterale riguarda le frequenze alte oltre gli 8000 Hz a dx a 90 dB e 6000 Hz a 120 dB a sn, dunque secondo le tabelle del DM 5/2/92 non raggiunge la soglia minima per la concessione di punteggio di invalidità. La condizione di asma bronchiale cronica, nonostante più volte riportata nelle varie anamnesi, risulta documentata da singola visita specialistica del 13/10/2022 (però con SpO2: 97%) e l'OSAS definita lieve dopo apposito esame strumentale, sembrerebbe interessare le alte vie respiratorie. Sia il primo TU che la CTP si sono ricondotti al cod. 6407 con il 45% di invalidità ma a mio parere tale patologia risulta insufficientemente documentata (non v'è alcun esame spirometrico) pertanto appare meglio inquadrabile al codice 6003 con il 25% di invalidità. Il diabete tipo 2 presente da molti anni, in terapia medica, ha già dato complicanze oculari (cataratta bilaterale e iniziale retinopatia) il TU attribuisce un valore del 41%, la CTP del 50% valori minimi e massimi del codice 9309, credo si aequo attribuire il 45% a tale patologia. La patologia rachidea e poliarticolare artrosica nel suo complesso è scarsamente documentata, non esiste in atti alcun esame strumentale ma solo una visita ortopedica con prescrizione di corsetto a stecche sicchè può riconoscersi al codice 7010- Anchilosi del rachide lombare opportunamente ridotta al 20%. Gli esiti funzionali limitanti dell'intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della pregressa frattura del polso dx e le successive complicanze artrosiche si possono per analogia riferire al codice 7201 ma poiché siamo ben lontani dall'anchilosi articolare si possono ritenere meritevoli di un impatto invalidante del 20%. Infine la patologia cardiaca classificata dal certificato specialistico del 22/2/23 in II Classe NYHA, ma documentata all'ecocardiocolordoppler con reperti non particolarmente impegnativi. Il primo TU attribuì a tale condizione l'11%, la CTP il 30% al massimo del codice 6441. Secondo me è meglio ricorrere per analogia al codice 6445 con il 15% di invalidità
4 Applica il calcolo riduzionistico si ottiene un valore finale pari all'84%. CONCLUSIONI La sig.ra è attualmente totalmente invalida all'84% (valore Parte_1 simile a quanto stabilito dal primo TU) ed era più o meno nella medesima condizione al momento della domanda amministrativa del 7/6/2023 e della visita della CML dell' del 7/11/2023 trattandosi di patologie croniche da cui è affetta CP_1 da lunga data. Non raggiunge e non raggiungeva pertanto la percentuale necessaria per la concessione della condizione di inabilità>>.
5. Le nuove conclusioni peritali sono state criticate dalla difesa della sig.ra per i seguenti profili: Parte_1 i) inosservanza del termine concesso al TU per la trasmissione alle parti della bozza di relazione;
ii) riconoscimento di una percentuale di invalidità (84%) inferiore a quella ravvisata dal primo TU (85%); iii) mancato espletamento di ulteriori esami e indagini diagnostiche. Quanto al profilo sub i), effettivamente la trasmissione della bozza è intervenuta oltre il termine di novanta giorni decorrente dall'inizio delle operazioni peritali [l'avvio risale al 16/5/2025 mentre l'inoltro è stato effettuato il 1/10/2025; quest'ultimo dato è stato documentato dal procuratore della ricorrente mediante il deposito della pec e confermato dallo stesso TU nella nota di sintesi]; nonostante ciò, si tratta di una mera violazione di natura procedimentale che, di per sé, non altera la validità dell'indagine medico-legale. Al tal fine, sarebbe stato necessario fotografare e chiarire quale attività difensiva sia stata inibita dal mancato rispetto del predetto termine;
solo in tal caso sarebbe stato possibile riscontrate e valutare l'impatto sulla dialettica processuale. Nella specie, peraltro, la difesa della ricorrente ha preso posizione sulle risultanze della seconda TU nelle note da ultimo depositate sicché non è possibile apprezzare alcun effettivo nocumento alle sue prerogative di difesa. Passando al profilo sub ii), lo stesso si ancora ad un rilievo poco significativo e insuscettibile di armonizzarsi con quanto specificato dalla Suprema Corte, secondo cui <in tema di accertamento tecnico preventivo cui all'art. 445-bis c.p.c., le contestazioni - anche parziali alla ctu precludono l'emissione del decreto omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito ricorso ai sensi comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte condizioni sanitarie legittimanti pretesa fatta valere e non solo sui motivi opposizione>>
[Cass. 13234/2025 (Rv. 675566 - 01)]. Venendo all'ultimo profilo sub iii), secondo parte ricorrente, a fronte di patologie ritenute dal TU
6. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente può essere esonerata dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
5 7. Le spese delle TU debbono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) rigetta la domanda;
ii) nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. iii) pone le spese delle TU a carico di in via definitiva. CP_1
Caltanissetta, 29/12/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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