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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12016/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404025000000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica, avverso l'avviso di accertamento n. 404025000000 del 21/03/2025, notificato il 04/04/25, relativa ad I.M.U. anno 2019, con il quale Publiservizi s.r.l., concessionario per la riscossione per il Comune di Casoria chiede il pagamento della somma complessiva di € 2.294,00 (comprensiva di sanzioni ed interessi) relativamente agli immobili indicati e chiede l'annullamento dell'atto impugnato per prescrizione e decadenza della pretesa tributaria per il decorso del termine previsto dalla legge e anche perché alla fattispecie non può essere applicata la proroga generalizzata di 85 giorni di cui il cd “DECRETO CURA Italia” (D. l. 18/2020), in quanto detti termini non risultavano scadenti durante il periodo emergenziale.
Si costituisce Publiservizi s.r.l., e chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente
Non si costituisce il Comune ritualmente citato in giudizio, giusta pec di consegna del 03.06.25
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato opponendo in via sostanziale la prescrizione e decadenza del credito tributario per decorso del tempo previsto dalla legge, in quanto la notifica dello stesso sarebbe avvenuta in data successiva allo scadere del termine quinquennale di decadenza
A riguardo l'avviso accertamento impugnato riguarda l'IMU 2019 per il possesso di mobili ubicati nel comune indicato e, in seguito all'omesso versamento da parte del contribuente, l'Ufficio ha notificato l'atto ex art. 1 co 161 L 296/2006, in base alla quale gli avvisi di accertamento in caso di dichiarazione omesso infedeli o di omessi, parziali o ritardati versamenti, devono non essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Ebbene, nel caso di specie questa AG rileva che il contribuente ha regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento nei termini previsti in quanto il termine di prescrizione, non è maturato in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, visto che l'art. 68 del DL n. 18/2020 (D.L.
“Cura Italia” n. 18/2020 e seguenti fino al D.L. “Sostegni-bis” n. 73/2021) ha disposto, in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid, la sospensione delle attività di notifica degli atti tributari dal
08/03/2020 al 31/05/2020 (85 giorni)
Pertanto l'art. 68 citato dispone l'applicazione dell'intero art. 12, del D.Lgs. n. 159/2015 e quindi anche del comma 2, che prevede che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione». Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in E. 350,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12016/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 404025000000 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 705/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione
Monocratica, avverso l'avviso di accertamento n. 404025000000 del 21/03/2025, notificato il 04/04/25, relativa ad I.M.U. anno 2019, con il quale Publiservizi s.r.l., concessionario per la riscossione per il Comune di Casoria chiede il pagamento della somma complessiva di € 2.294,00 (comprensiva di sanzioni ed interessi) relativamente agli immobili indicati e chiede l'annullamento dell'atto impugnato per prescrizione e decadenza della pretesa tributaria per il decorso del termine previsto dalla legge e anche perché alla fattispecie non può essere applicata la proroga generalizzata di 85 giorni di cui il cd “DECRETO CURA Italia” (D. l. 18/2020), in quanto detti termini non risultavano scadenti durante il periodo emergenziale.
Si costituisce Publiservizi s.r.l., e chiede il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente
Non si costituisce il Comune ritualmente citato in giudizio, giusta pec di consegna del 03.06.25
All'udienza odierna la Corte, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre rilevare che il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato opponendo in via sostanziale la prescrizione e decadenza del credito tributario per decorso del tempo previsto dalla legge, in quanto la notifica dello stesso sarebbe avvenuta in data successiva allo scadere del termine quinquennale di decadenza
A riguardo l'avviso accertamento impugnato riguarda l'IMU 2019 per il possesso di mobili ubicati nel comune indicato e, in seguito all'omesso versamento da parte del contribuente, l'Ufficio ha notificato l'atto ex art. 1 co 161 L 296/2006, in base alla quale gli avvisi di accertamento in caso di dichiarazione omesso infedeli o di omessi, parziali o ritardati versamenti, devono non essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
Ebbene, nel caso di specie questa AG rileva che il contribuente ha regolarmente ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento nei termini previsti in quanto il termine di prescrizione, non è maturato in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, visto che l'art. 68 del DL n. 18/2020 (D.L.
“Cura Italia” n. 18/2020 e seguenti fino al D.L. “Sostegni-bis” n. 73/2021) ha disposto, in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid, la sospensione delle attività di notifica degli atti tributari dal
08/03/2020 al 31/05/2020 (85 giorni)
Pertanto l'art. 68 citato dispone l'applicazione dell'intero art. 12, del D.Lgs. n. 159/2015 e quindi anche del comma 2, che prevede che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione». Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in E. 350,00 oltre oneri accessori se dovuti.