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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1019/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Raniero Marinucci;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2 P.IVA_2
di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Andrea Perticari e Renato Perticari;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita di Ancona, per tutti i motivi esposti in narrativa … nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare integralmente la predetta 1 sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata, revocando il decreto ingiuntivo n. 1147/2021 del Tribunale di Macerata in favore dell'odierna appellata per tutti i motivi Controparte_1
esposti nel presente atto come da conclusioni di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”; appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare la sentenza n. 787/2024 del Tribunale di Macerata qui impugnata, con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata da ed incentrata Parte_1
sull'assunto della qualità di consumatore di quest'ultimo.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso ,e non già del distinto contratto principale, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 1666 del 24/01/2020; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n.
32225 del 13/12/2018)”.
2 Ancora, e ponendo l'attenzione alla giurisprudenza comunitaria, “è necessario ricordare che la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (così, Ordinanza
CGUE del 19.11.2015)”.
Vi è, pertanto, che la partecipazione non trascurabile al capitale sociale si configura di per sé, ossia anche in carenza della attribuzione di prerogative gestionali, come elemento ostativo all'assunzione dello status di consumatore in capo al socio che abbia a prestare una garanzia personale in favore della propria società, salva la sussistenza di adeguati elementi istruttori di segno contrario idonei a confutare tale assunto presuntivo.
Declinando tale principio al caso di specie, vi è che dalla visura camerale tempestivamente prodotta emerge quanto segue:
- è socio in misura del 20% del capitale sociale di Parte_1 Controparte_3
- la compagine sociale di conta solo quattro soci, ovvero , Controparte_3 Parte_2
socio al 20% , socia al 20%, , socia al 40%. Parte_3 Parte_4
Dunque, attribuendo anche adeguato valore alla circostanze della ristrettezza della base sociale
(che in via inferenziale consente di presumere la sussistenza di una diretta relazione personale con il socio amministratore, che, peraltro, ha il medesimo cognome dell'appellante), vi è che
è titolare di una quota sociale di consistenza considerevole, tale, cioè da Parte_1
3 sottintendere un sicuro e diretto interesse al proficuo andamento dell'attività di impresa esercitata da Controparte_3
Deve necessariamente presumersi, pertanto, che l'appellante abbia agito, ovvero abbia rilasciato la fideiussione, in ragione del collegamento funzionale con tanto più che Controparte_3
ha provato, né allegato, lo svolgimento di un qualche lavoro o Parte_5
pubblico ufficio o servizio assolutamente incompatibile con il concomitante esercizio di attività di impresa in forma collettiva.
Ne consegue che deve essere negata la qualità di consumatore di in relazione Parte_1
alla fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo opposto e, dunque, deve essere affermata la validità della clausola di cui all'art. 13 della scrittura privata del 14.7.2008, relativa alla deroga convenzionale della competenza per territorio.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che
[...]
ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito CP_1
originariamente vantato da Banca nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
debitore principale, e , fideiussore. Parte_1
Il motivo è infondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forma, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassaziobe n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi
4 osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa opposta ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti:
- copia dell'atto pubblico del 14.7.2008 per il cui tramite Banca delle Marche s.p.a. e CP_3
hanno stipulato il contratto di mutuo, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione
[...]
principale sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della scrittura privata del 14.7.2008 per il cui tramite ha rilasciato la Parte_1
fideiussione, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia del pari sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della raccomandata del 8.1.2014 con cui Banca delle Marche s.p.a. ha dichiarato l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine e a ha costituito in mora gli obbligati;
- copia del comunicato della Banca d'Italia del 17.3.2016 ove si dà atto dell'avvenuta cessione a ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 46 e 47 deld.lgs. Controparte_5
n. 180 del 2015, dei crediti di Banca delle Marche s.p.a.;
- copia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d del 22.6.2017 ove, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto delle avvenute cessioni in blocco, intercorse tra la cedente
[...]
e la cessionaria aventi ad oggetto “i crediti in sofferenza Controparte_5 Controparte_1
risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche s.p.a. al 30 settembre
5 2015” e, dunque, anche il credito calato nel decreto ingiuntivo opposto, sorto da un mutuo in sofferenza già dal 8.1.2014;
- copie delle certificazioni notarili del 25.5.2020 attestanti le avvenute cessioni del credito originariamente vantato da Banca delle Marche s.p.a. nei confronti di a Controparte_3
favore di e poi da quest'ultima in favore di Controparte_5 Controparte_1
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento dell'articolato fenomeno successorio rappresentato allegato da Controparte_1
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato di avere la disponibilità dei documenti probatori del credito, in piena adesione a quanto previsto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c., ciò che si risolve in una circostanza di sicuro valore persuasivo nel senso dell'avvenuto compimento della successione a titolo particolare.
Altresì, non risulta (la difesa opponente non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che altri soggetti aventi causa da Banca della Marche s.p.a. abbiano agito, o stiano agendo, nei confronti di (o della debitrice principale) onde conseguire l'adempimento delle Parte_1
obbligazioni sorte dal contratto di mutuo.
Una simile inerzia appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa appellante si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a Controparte_6
seguito del perfezionamento della vicenda successoria e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, ha promosso il giudizio tramite ricorso ex art. 633 c.p.c.
III. L'infondatezza dei motivi di appello conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
6 In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 13.768,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 29.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 350 bis, 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1019/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Raniero Marinucci;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù Controparte_2 P.IVA_2
di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Andrea Perticari e Renato Perticari;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita di Ancona, per tutti i motivi esposti in narrativa … nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare integralmente la predetta 1 sentenza di primo grado del Tribunale di Macerata, revocando il decreto ingiuntivo n. 1147/2021 del Tribunale di Macerata in favore dell'odierna appellata per tutti i motivi Controparte_1
esposti nel presente atto come da conclusioni di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”; appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto voglia confermare la sentenza n. 787/2024 del Tribunale di Macerata qui impugnata, con conseguente condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata da ed incentrata Parte_1
sull'assunto della qualità di consumatore di quest'ultimo.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso ,e non già del distinto contratto principale, dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (così, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 1666 del 24/01/2020; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n.
32225 del 13/12/2018)”.
2 Ancora, e ponendo l'attenzione alla giurisprudenza comunitaria, “è necessario ricordare che la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (così, Ordinanza
CGUE del 19.11.2015)”.
Vi è, pertanto, che la partecipazione non trascurabile al capitale sociale si configura di per sé, ossia anche in carenza della attribuzione di prerogative gestionali, come elemento ostativo all'assunzione dello status di consumatore in capo al socio che abbia a prestare una garanzia personale in favore della propria società, salva la sussistenza di adeguati elementi istruttori di segno contrario idonei a confutare tale assunto presuntivo.
Declinando tale principio al caso di specie, vi è che dalla visura camerale tempestivamente prodotta emerge quanto segue:
- è socio in misura del 20% del capitale sociale di Parte_1 Controparte_3
- la compagine sociale di conta solo quattro soci, ovvero , Controparte_3 Parte_2
socio al 20% , socia al 20%, , socia al 40%. Parte_3 Parte_4
Dunque, attribuendo anche adeguato valore alla circostanze della ristrettezza della base sociale
(che in via inferenziale consente di presumere la sussistenza di una diretta relazione personale con il socio amministratore, che, peraltro, ha il medesimo cognome dell'appellante), vi è che
è titolare di una quota sociale di consistenza considerevole, tale, cioè da Parte_1
3 sottintendere un sicuro e diretto interesse al proficuo andamento dell'attività di impresa esercitata da Controparte_3
Deve necessariamente presumersi, pertanto, che l'appellante abbia agito, ovvero abbia rilasciato la fideiussione, in ragione del collegamento funzionale con tanto più che Controparte_3
ha provato, né allegato, lo svolgimento di un qualche lavoro o Parte_5
pubblico ufficio o servizio assolutamente incompatibile con il concomitante esercizio di attività di impresa in forma collettiva.
Ne consegue che deve essere negata la qualità di consumatore di in relazione Parte_1
alla fideiussione sottesa al decreto ingiuntivo opposto e, dunque, deve essere affermata la validità della clausola di cui all'art. 13 della scrittura privata del 14.7.2008, relativa alla deroga convenzionale della competenza per territorio.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che
[...]
ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito CP_1
originariamente vantato da Banca nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
debitore principale, e , fideiussore. Parte_1
Il motivo è infondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forma, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassaziobe n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi
4 osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa opposta ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti:
- copia dell'atto pubblico del 14.7.2008 per il cui tramite Banca delle Marche s.p.a. e CP_3
hanno stipulato il contratto di mutuo, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione
[...]
principale sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della scrittura privata del 14.7.2008 per il cui tramite ha rilasciato la Parte_1
fideiussione, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia del pari sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della raccomandata del 8.1.2014 con cui Banca delle Marche s.p.a. ha dichiarato l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine e a ha costituito in mora gli obbligati;
- copia del comunicato della Banca d'Italia del 17.3.2016 ove si dà atto dell'avvenuta cessione a ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 46 e 47 deld.lgs. Controparte_5
n. 180 del 2015, dei crediti di Banca delle Marche s.p.a.;
- copia dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d del 22.6.2017 ove, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto delle avvenute cessioni in blocco, intercorse tra la cedente
[...]
e la cessionaria aventi ad oggetto “i crediti in sofferenza Controparte_5 Controparte_1
risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche s.p.a. al 30 settembre
5 2015” e, dunque, anche il credito calato nel decreto ingiuntivo opposto, sorto da un mutuo in sofferenza già dal 8.1.2014;
- copie delle certificazioni notarili del 25.5.2020 attestanti le avvenute cessioni del credito originariamente vantato da Banca delle Marche s.p.a. nei confronti di a Controparte_3
favore di e poi da quest'ultima in favore di Controparte_5 Controparte_1
I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento dell'articolato fenomeno successorio rappresentato allegato da Controparte_1
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato di avere la disponibilità dei documenti probatori del credito, in piena adesione a quanto previsto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c., ciò che si risolve in una circostanza di sicuro valore persuasivo nel senso dell'avvenuto compimento della successione a titolo particolare.
Altresì, non risulta (la difesa opponente non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che altri soggetti aventi causa da Banca della Marche s.p.a. abbiano agito, o stiano agendo, nei confronti di (o della debitrice principale) onde conseguire l'adempimento delle Parte_1
obbligazioni sorte dal contratto di mutuo.
Una simile inerzia appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa appellante si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a Controparte_6
seguito del perfezionamento della vicenda successoria e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, ha promosso il giudizio tramite ricorso ex art. 633 c.p.c.
III. L'infondatezza dei motivi di appello conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
6 In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 13.768,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13,
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 29.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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