Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr. Rossana Musumeci Giudice dr. Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1348/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MASÈ NICOLA per mandato in atti;
E
, nata a TERMINI IMERESE (PA), in [...] Controparte_1
23/03/1979, rappresentata e difesa dall'Avv. LANZA MARIA
ANTONIETTA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese Sezione I Civile
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21.11.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Trento, con decreto del 28.11-24.12.2019 (decreto n. 4296/2019 in atti);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Caltavuturo, in data 7 agosto 2004, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] in data [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 9, parte II, serie A, dell'anno 2004, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
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Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
Civile del Tribunale, il 18/02/2025.
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
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R.G. n.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile