(Rappresaglia).
L'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale puo' essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi.
La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e puo' effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa.
Non puo' essere sospesa, a norma del primo comma, l'osservanza di disposizioni emanate per l'adempimento di convenzioni internazionali, che escludono espressamente la rappresaglia.