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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1694/2023, promossa da:
(c.f. , con l'avv. TANIA Parte_1 C.F._1
RANDAZZO
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CORZINO
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/11/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio la per ottenerne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 19.428,46 – patiti a cagione di un sinistro verificatosi in data 25/6/2021.
In particolare, l'attrice ha allegato che, mentre percorreva in bicicletta la Strada
Provinciale n. 163 in direzione Terno d'Isola, la stessa cadeva rovinosamente a terra a causa di una disconnessione presente sul manto stradale.
La convenuta si è costituita contestando sia nell'an che nel quantum le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria volta all'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 21/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e, come tale, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente osservare che, come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. invocato dall'attrice, ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, bensì sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. Cass. n. 4279/2008). Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più
pagina 2 di 6 ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
2. Ciò posto, si osserva come lo stato dei luoghi al momento della caduta occorsa all'attrice risulti evincibile dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa.
Sebbene le deduzioni attoree circa il punto esatto della caduta appaiano in parte imprecise (anche e soprattutto comparando le fotografie sub docc. 1 e 2 att.), devesi rilevare che dalla combinazione delle specifiche allegazioni di cui a pag. 1 dell'atto di citazione e delle immagini sub D ed E del doc. n. 1, si evince come la lamentata disconnessione fosse – in realtà – una crepa nell'asfalto in prossimità della quale era altresì presente un leggero dissesto del manto stradale, ovvero un piccolo buco di profondità pari circa a una moneta da un euro.
Giova in particolare evidenziare che sin dall'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha espressamente indicato che il sinistro è avvenuto in una “giornata estiva sotto un sole abbagliante e all'incirca a mezzodì” (v. pag. 8 atto di citazione).
Nelle proprie note di trattazione scritta depositate per la prima udienza, detta parte ha ulteriormente specificato – per quel che qui rileva – come “è più verosimile ritenere che, a causa del sole abbagliante (…) le disconnessioni e gli avvallamenti non fossero visibili all'attrice” e tali allegazioni sono state altresì ribadite dall'attrice nella memoria depositata ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. ratione temporis applicabile
(v. pag. 3).
Ancora, nella seconda memoria istruttoria parte attrice ha financo formulato un capitolo di prova sul punto (ossia il n. 13, volto a dimostrare che il giorno e l'ora pagina 3 di 6 della caduta la stessa guidasse la bicicletta “con il sole negli occhi”), rigettato poiché inammissibile in quanto vertente su una circostanza che non aveva formato oggetto di contestazione tra le parti.
Da ultimo, i predetti rilievi sono stati reiterati negli scritti conclusionali depositati dall'attrice (v. pagg. 5 e 7 comparsa conclusionale e pag. 1 memoria di replica).
Pertanto, anche a voler ritenere che la caduta sia effettivamente avvenuta in corrispondenza del lieve dissesto innanzi descritto (nonostante il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti per le motivazioni esplicitate nell'ordinanza del 4/12/2023, alla quale si rinvia), tali espressi riconoscimenti confermano, per l'appunto, che sarebbe stato onere dell'attrice medesima improntare la propria condotta di guida del velocipede ad una maggiore prudenza, tenuto conto della situazione di visibilità determinata non dalle condizioni della strada in sé considerate, bensì dalle condizioni meteorologiche in atto.
A ciò si aggiunga che non possono assurgere a elementi idonei a fondare la responsabilità della convenuta, da un lato, il fatto che quest'ultima si sia diligentemente operata per effettuare lavori di riparazione della sede stradale interessata dalle fessurazioni successivamente al sinistro per cui è causa (v. doc.
14 att.) e, dall'altro lato, il fatto che al momento del sinistro non fosse presente un'indicazione segnaletica dell'irregolarità del sedime stradale.
Da quanto innanzi indicato emerge pertanto il fatto che, se l'attrice avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto adeguare la propria condotta di guida della bicicletta allo stato dei luoghi, evitando la caduta.
Al caso di specie, dunque, si attaglia il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi del richiamato art. 2051 c.c. può essere integrato dal fatto colposo del danneggiato: “in tema di responsabilità ex art. 2051
pagina 4 di 6 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (v. Cass. n. 11023/2018).
In altri termini, il danneggiato è tenuto a conformare la propria condotta al principio di autoresponsabilità, attesa la necessità di porre in evidenza “da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (v. Cass. n.11526/2017).
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, in primo luogo si evidenzia nuovamente l'ampiezza ridottissima della sconnessione, interessante una scarsa porzione della strada e, come tale, evitabile (v. in tal senso Cass. n. 18865/2015).
In secondo luogo, sebbene le condizioni di piena luce solare avrebbero dovuto garantire, in linea di principio, l'agevole avvistabilità della sconnessione (v. Cass.
n. 28057/2024), quanto innanzi indicato in relazione alla dedotta situazione di
“sole abbagliante” da parte dell'attrice e la condotta imprudente dalla stessa serbata in relazione a tale peculiare situazione fattuale appaiono condizioni di per sé sufficienti a integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto idonee a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Dovendosi peraltro ritenere che il dissesto della strada non presentasse i caratteri di un pericolo occulto o imprevedibile, neppure potrebbe configurarsi una pagina 5 di 6 generica responsabilità aquiliana della convenuta ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., invocato in via subordinata dall'attrice.
Alla luce della superiore disamina, le domande di risarcimento attoree non possono dunque trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, liquidate nella somma di € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Maria Corzino ex art. 93 c.p.c..
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1694/2023, promossa da:
(c.f. , con l'avv. TANIA Parte_1 C.F._1
RANDAZZO
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_1
MARIA CORZINO
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/11/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 20/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio la per ottenerne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di € 19.428,46 – patiti a cagione di un sinistro verificatosi in data 25/6/2021.
In particolare, l'attrice ha allegato che, mentre percorreva in bicicletta la Strada
Provinciale n. 163 in direzione Terno d'Isola, la stessa cadeva rovinosamente a terra a causa di una disconnessione presente sul manto stradale.
La convenuta si è costituita contestando sia nell'an che nel quantum le pretese attoree e chiedendone il rigetto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria volta all'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 21/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e, come tale, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente osservare che, come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. invocato dall'attrice, ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, bensì sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. Cass. n. 4279/2008). Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più
pagina 2 di 6 ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
2. Ciò posto, si osserva come lo stato dei luoghi al momento della caduta occorsa all'attrice risulti evincibile dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa.
Sebbene le deduzioni attoree circa il punto esatto della caduta appaiano in parte imprecise (anche e soprattutto comparando le fotografie sub docc. 1 e 2 att.), devesi rilevare che dalla combinazione delle specifiche allegazioni di cui a pag. 1 dell'atto di citazione e delle immagini sub D ed E del doc. n. 1, si evince come la lamentata disconnessione fosse – in realtà – una crepa nell'asfalto in prossimità della quale era altresì presente un leggero dissesto del manto stradale, ovvero un piccolo buco di profondità pari circa a una moneta da un euro.
Giova in particolare evidenziare che sin dall'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha espressamente indicato che il sinistro è avvenuto in una “giornata estiva sotto un sole abbagliante e all'incirca a mezzodì” (v. pag. 8 atto di citazione).
Nelle proprie note di trattazione scritta depositate per la prima udienza, detta parte ha ulteriormente specificato – per quel che qui rileva – come “è più verosimile ritenere che, a causa del sole abbagliante (…) le disconnessioni e gli avvallamenti non fossero visibili all'attrice” e tali allegazioni sono state altresì ribadite dall'attrice nella memoria depositata ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. ratione temporis applicabile
(v. pag. 3).
Ancora, nella seconda memoria istruttoria parte attrice ha financo formulato un capitolo di prova sul punto (ossia il n. 13, volto a dimostrare che il giorno e l'ora pagina 3 di 6 della caduta la stessa guidasse la bicicletta “con il sole negli occhi”), rigettato poiché inammissibile in quanto vertente su una circostanza che non aveva formato oggetto di contestazione tra le parti.
Da ultimo, i predetti rilievi sono stati reiterati negli scritti conclusionali depositati dall'attrice (v. pagg. 5 e 7 comparsa conclusionale e pag. 1 memoria di replica).
Pertanto, anche a voler ritenere che la caduta sia effettivamente avvenuta in corrispondenza del lieve dissesto innanzi descritto (nonostante il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti per le motivazioni esplicitate nell'ordinanza del 4/12/2023, alla quale si rinvia), tali espressi riconoscimenti confermano, per l'appunto, che sarebbe stato onere dell'attrice medesima improntare la propria condotta di guida del velocipede ad una maggiore prudenza, tenuto conto della situazione di visibilità determinata non dalle condizioni della strada in sé considerate, bensì dalle condizioni meteorologiche in atto.
A ciò si aggiunga che non possono assurgere a elementi idonei a fondare la responsabilità della convenuta, da un lato, il fatto che quest'ultima si sia diligentemente operata per effettuare lavori di riparazione della sede stradale interessata dalle fessurazioni successivamente al sinistro per cui è causa (v. doc.
14 att.) e, dall'altro lato, il fatto che al momento del sinistro non fosse presente un'indicazione segnaletica dell'irregolarità del sedime stradale.
Da quanto innanzi indicato emerge pertanto il fatto che, se l'attrice avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto adeguare la propria condotta di guida della bicicletta allo stato dei luoghi, evitando la caduta.
Al caso di specie, dunque, si attaglia il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ai sensi del richiamato art. 2051 c.c. può essere integrato dal fatto colposo del danneggiato: “in tema di responsabilità ex art. 2051
pagina 4 di 6 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (v. Cass. n. 11023/2018).
In altri termini, il danneggiato è tenuto a conformare la propria condotta al principio di autoresponsabilità, attesa la necessità di porre in evidenza “da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (v. Cass. n.11526/2017).
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, in primo luogo si evidenzia nuovamente l'ampiezza ridottissima della sconnessione, interessante una scarsa porzione della strada e, come tale, evitabile (v. in tal senso Cass. n. 18865/2015).
In secondo luogo, sebbene le condizioni di piena luce solare avrebbero dovuto garantire, in linea di principio, l'agevole avvistabilità della sconnessione (v. Cass.
n. 28057/2024), quanto innanzi indicato in relazione alla dedotta situazione di
“sole abbagliante” da parte dell'attrice e la condotta imprudente dalla stessa serbata in relazione a tale peculiare situazione fattuale appaiono condizioni di per sé sufficienti a integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto idonee a interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
Dovendosi peraltro ritenere che il dissesto della strada non presentasse i caratteri di un pericolo occulto o imprevedibile, neppure potrebbe configurarsi una pagina 5 di 6 generica responsabilità aquiliana della convenuta ai sensi dell'art. 2043 CP_1
c.c., invocato in via subordinata dall'attrice.
Alla luce della superiore disamina, le domande di risarcimento attoree non possono dunque trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio, liquidate nella somma di € 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Maria Corzino ex art. 93 c.p.c..
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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