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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 16128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 10/07/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16128/2024, promossa da:
, cittadino argentino, DNI 29.343.534, nato a Parte_1
Mercedes, distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in Argentina, il 05/02/1982, e res.te a Mercedes, distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in via 12 438; rappresentata e difesa dall'avv. VANESSA ALECCI, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “voglia l'On.le Tribunale adito: - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente cittadino argentino, Parte_1
29.343.534, nato a [...], distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in Argentina, il 5.02.1982 e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa Controparte_1
e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza pronunciata”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 19/09/2024 e depositato in data 20/09/2024, il ricorrente, in epigrafe meglio identificato, ha evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in suo favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendente da un cittadino italiano. In data 24/03/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 24/10/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 27/03/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. Con successiva ordinanza resa in data 20/06/2025, dato atto della circostanza che non erano stati rinvenuti in atti gli allegati nn. 4 (quello indicato nell'indice non corrispondeva all'atto effettivamente depositato), 5 (quello indicato nell'indice non corrispondeva all'atto effettivamente depositato), 15, 16, 17 e 18, è stato assegnato, alla parte ricorrente, termine fino al 10/07/2025 per depositare documentazione integrativa onde porre rimedio alle criticità rilevate nella parte motiva del suddetto provvedimento nonché onde regolarizzare tutta la documentazione posta a corredo della domanda proposta. È stata dunque fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 10/07/2025, poi sostituita con deposito di note di trattazione scritta. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 10/07/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
- 2 - Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente, era originario di Parte_2
OV CR (AL), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera dell'odierno ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_3
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_4 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di
- 3 - cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che il ricorrente abbia correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che il ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente diretto di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, il ricorrente ha dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 1-14, in data 02/07/2025, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi, ai luoghi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_2
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Parte_2 rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, Parte_2 poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio (nato il Persona_1
25/04/1898 in Argentina), che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio Persona_2
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia
[...]
(nata il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha Persona_3 trasmessa fino all'odierno ricorrente.
- 4 - Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo ra cittadino italiano, in quanto Parte_2 nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge n. 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, il ricorrente ha dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 15, in data 02/07/2025). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria
- 5 - istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 16128/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a , cittadino Parte_1 argentino, 9.343.534, nato a [...], distretto di Mercedes, provincia di Buenos Parte_5
Aires, in Argentina, il 05/02/1982, e res.te a Mercedes, distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in via 12 438;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 31/07/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 10/07/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16128/2024, promossa da:
, cittadino argentino, DNI 29.343.534, nato a Parte_1
Mercedes, distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in Argentina, il 05/02/1982, e res.te a Mercedes, distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in via 12 438; rappresentata e difesa dall'avv. VANESSA ALECCI, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- RESISTENTE NON COSTITUITO - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
- 1 - conclusioni di parte ricorrente: “voglia l'On.le Tribunale adito: - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano del ricorrente cittadino argentino, Parte_1
29.343.534, nato a [...], distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in Argentina, il 5.02.1982 e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa Controparte_1
e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza pronunciata”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 19/09/2024 e depositato in data 20/09/2024, il ricorrente, in epigrafe meglio identificato, ha evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in suo favore, della cittadinanza Controparte_1 italiana iure sanguinis, per essere discendente da un cittadino italiano. In data 24/03/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_1 telematica depositata in data 24/10/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 27/03/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. Con successiva ordinanza resa in data 20/06/2025, dato atto della circostanza che non erano stati rinvenuti in atti gli allegati nn. 4 (quello indicato nell'indice non corrispondeva all'atto effettivamente depositato), 5 (quello indicato nell'indice non corrispondeva all'atto effettivamente depositato), 15, 16, 17 e 18, è stato assegnato, alla parte ricorrente, termine fino al 10/07/2025 per depositare documentazione integrativa onde porre rimedio alle criticità rilevate nella parte motiva del suddetto provvedimento nonché onde regolarizzare tutta la documentazione posta a corredo della domanda proposta. È stata dunque fissata la nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 10/07/2025, poi sostituita con deposito di note di trattazione scritta. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 10/07/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
- 2 - Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente, era originario di Parte_2
OV CR (AL), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera dell'odierno ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_3
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_4 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di
- 3 - cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che il ricorrente abbia correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che il ricorrente ha chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendente diretto di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, il ricorrente ha dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 1-14, in data 02/07/2025, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi, ai luoghi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_2
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Parte_2 rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, Parte_2 poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio (nato il Persona_1
25/04/1898 in Argentina), che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio Persona_2
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa alla figlia
[...]
(nata il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha Persona_3 trasmessa fino all'odierno ricorrente.
- 4 - Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo ra cittadino italiano, in quanto Parte_2 nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge n. 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, il ricorrente ha dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 15, in data 02/07/2025). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_1 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria
- 5 - istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 16128/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a , cittadino Parte_1 argentino, 9.343.534, nato a [...], distretto di Mercedes, provincia di Buenos Parte_5
Aires, in Argentina, il 05/02/1982, e res.te a Mercedes, distretto di Mercedes, provincia di Buenos Aires, in via 12 438;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_1 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 31/07/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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