TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/07/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3860 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione con provvedimento del 20/03/25, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c., a seguito dell'udienza cartolare del 20/02/25, e vertente
TRA
- (C.F./P.IVA ), con sede in Pietramontecorvino Parte_1 P.IVA_1
(FG) alla Via Roma n. 158, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. Carmine de
Benedittis (pec: Email_1
- attrice -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con sede in Torino alla Piazza San Carlo n.156, con l'Avv. Luigi Lasala (pec:
Emai_2 Email_3 Email_4
- convenuta -
§§§
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la su indicata parte attrice ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la su indicata convenuta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“A) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della clausola del contratto di apertura di credito in conto corrente affidato n. 1000/11545,già n.10/11545, aperto con l' Controparte_2 presso la Filiale di Foggia, successivamente divenuto poi
[...] Controparte_3 divenuto ora , che prevede la Controparte_4 Controparte_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi poiché in contrasto con l'art.1283 del codice civile;
B) DICHIARARE illegittima la clausola del contratto di apertura di conto corrente n.
1000/11545,già n.10/11545,che prevede “l'uso piazza” ,ovvero l'applicazione del tasso ultra- legale incerto, in quanto in contrasto con l'art.1284 c.c. e, per l'effetto,
C) DICHIARARE spettante all'istituto bancario convenuto il solo tasso legale sostitutivo;
D) DICHIARARE non dovuta alcuna capitalizzazione sostitutiva, annuale o semestrale, di quella trimestrale illegittima per effetto della Sentenza SS.UU n.24418/2010 del 2.12.2010 della
Cassazione Civile;
E) DICHIARARE non dovute le Commissioni di Massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali in quanto non pattuite o al massimo dovute una sola volta per anno;
F) DICHIARARE che la valuta va applicata dal giorno in cui la Banca ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro;
G) RIDETERMINARE E RICONTABILIZZARE il saldo relativo al conto corrente n.
1000/11545,già n.10/11545, aperto in data antecedente al 1987 con l'Istituto bancario
[...] presso la Filiale di Foggia, successivamente divenuto poi CP_2 Controparte_3 divenuto ora , intestato all'attrice, sino alla Controparte_4 Controparte_1 data di chiusura del 25.01.2005,escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione composta sostitutiva di quella trimestrale illegittima e con le modalità di cui ai punti C) D) E) F);
H) CONDANNARE la convenuta, per effetto della rettifica del saldo alla data del 25.01.2005 del conto corrente n. 1000/11545,già n.10/11545, intestato all'attrice, alla restituzione in favore della stessa della somma di Euro + 37.975,35 o della somma maggiore o minore che risulterà da disposta C.T.U. contabile e con le modalità di cui ai punti D) E) F);
I) CONDANNARE l'istituto bancario convenuto alla corresponsione degli interessi legali sulle somme illegittimamente percepite, dalla data di costituzione in mora, ovvero almeno dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
J) CONDANNARE l'istituto bancario convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario del 15% nuova T.P.,IVA e C.a.p., come per legge.”
Si è costituita in giudizio parte covenuta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto:
“
1. accertare e dichiarare in difetto di legittimazione passiva e/o mancanza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio in capo alla chiamata in causa e Controparte_1
2 conseguentemente, rigettare le domande avanzate da parte attrice;
2. in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi indicati;
3. in via subordinata, nel merito, dichiarare prescritta l'azione di ripetizione di indebito avanzata da parte attrice per i motivi indicati;
4. condannare la società attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.”
La causa è stata istruita esclusivamente mediante la documentazione prodotta dalle parti e, da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza sopra indicata, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, nelle quali le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Con provvedimento del 20/03/25 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie conclusive e repliche.
Depositata la sola comparsa conclusionale di parte convenuta, la causa è ora decisa.
§§§
Le domande di parte attrice vanno respinte per le seguenti preliminari ragioni, restando assorbita ogni ulteriore questione.
§§§
Risulta innanzitutto fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla di fatto convenuta. CP_5
Sin dalla comparsa di costituzione, la detta banca ha eccepito che il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, oltre che da tempo estinto alla data dell'introduzione del presente giudizio, faceva capo a diverso istituto di credito e, in particolare, al il Controparte_4 quale, pur facente parte del medesimo gruppo bancario, non coincide soggettivamente con
[...]
Controparte_1
La convenuta ha depositato in giudizio gli atti notarili attraverso i quali si evidenzia che il contratto de quo andrebbe verosimilmente ricondotto al suddetto diverso soggetto.
A fronte di tanto, l'attrice, contestando labilmente la riconduzione effettiva del rapporto al diverso soggetto convenuto, si è poi limitata a richiamare i principi dell'apparentia iuris, senza provvedere a chiamare in giudizio il diverso soggetto indicato da controparte quale unico titolare del rapporto.
L'istituto dell'apparentia iuris richiamato, d'altra parte, non appare conferente alla presente fattispecie, nella quale peraltro l'errore dell'attrice nell'introduzione del giudizio non appare comunque incolpevole, potendosi addebitare alla stessa quantomeno l'estremo ritardo nell'avvio della presente azione per ripetizione di indebito, laddove nel frattempo si sono avute le complesse
3 vicende societarie documentate dalla convenuta.
§§§
Ad ogni buon conto altrettanto fondata è la preliminare eccezione di parte convenuta rlativa alla prescrizione dell'azione di indebito spiegata dalla società attrice.
Il rapporto di conto corrente, in relazione al cui saldo finale l'attrice ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla banca nel corso del rapporto, per stessa ammissione di parte attorea, è stato estinto già in data 25/01/2005.
L'effetto interruttivo della prescrizione decennale dell'azione di indebito sarebbe stata prodotta, secondo la prospettazione di parte attrice, da due missive inviate alla banca (attuale convenuta) solo in data 03/12/2014, delle quali, l'una, afferente alla richiesta di invio di copia della documentazione inerente ai rapporti da tempo conclusi e, l'altra, contenente in realtà generica diffida a “voler ricalcolare tutte le competenze dall'inizio del rapporto sino ad oggi, eliminando il costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle altre spese accessorie …”, senza alcuna specifica richiesta di restituzione di somme determinate, derivanti da contestazioni su specifici versamenti.
Il detto effetto interruttivo, quindi, non può dirsi prodotto dalle dette missive e, ciò, non solo perché, come visto sopra, inviate a soggetto non legittimato passivamente, ma anche perché le stesse non concretizzano quella messa in mora richiesta dalla giurisprudenza per la produzione dell'effetto interruttivo.
Anche di recente la Cassazione ha ribadito che: “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. Civ., Sez.
II, Ord. n. 7188 del 25 febbraio 2025).
E' videntemente mancato nel caso di specie, sia la corretta indicazione del soggetto tenuto, che la richiesta espressa di pagamento a titolo di indebito delle somme versate nell'ambito del rapporto intercorso tra le parti essendosi richiesto alla al più un ricalcolo, solo all'esito del quale CP_5 avrebbe potuto ipotizzarsi la debenza di somme.
Va quindi anche dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione per ripetizione di indebito.
§§§
4 Infine, già con ordinanza istruttoria del 30/03/2019, il Tribunale ha avuto modo di rilevare che:
- l'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 contempla il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni dalla richiesta;
- nel caso di specie, parte attrice ha formulato la detta richiesta solo in data 03/12/2014, chiedendo a quel punto documentazione attinente a operazioni poste in essere tutte ben oltre dieci anni prima della medesima richiesta, per un rapporto di conto corrente bancario sorto in epoca anteriore al
21/01/1987 e già chiuso al gennaio 2005;
- la banca convenuta non era quindi tenuta a consegnare documenti relativi a operazioni così risalenti e la mancanza della tempestiva richiesta ante causam della documentazione ex art. 119
TUB ha determinato anche l'impossibilità di accogliere la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in corso di giudizio (secondo l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione per cui l'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio di carattere eccezionale e residuale, utilizzato soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenti finalità esplorative - ex multis, Cass. Civ., 14 luglio 2004, n. 12997 – laddove l'esibizione non può essere ordinata comunque allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione bancaria - Cass. Civ., 10 gennaio 2003, n. 149).
Ne consegue che la mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti conto da parte dell'attrice non avrebbe comunque consentito la ricostruzione dell'andamento del rapporto negoziale intrattenuto con la convenuta.
Trattandosi di azione per la restituzione di somme asseritamente oggetto di un indebito oggettivo,
l'onere della prova e dunque la detta produzione spettava all'attrice che non vi ha provveduto nella misura ncessaria, né tale mancanza poteva essere sopperita mediante la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, giustamente non ammessa con la medesima ordinanza.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il giudice ha ritenuto di formulare alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., già in data 30/03/19, prevedente l'abbandono del giudizio e il rimborso di parte delle spese legali alla convenuta;
proposta in un primo momento accolta anche da parte attorea (note del 15/12/20) ma poi venuta meno (note del 23/09/21) per l'impossibilità di far fronte al pagamento delle spese legali previste nella proposta.
§§§
In definitiva, le domande di parte attorea vanno respinte per le assorbenti ragioni di cui sopra, non occorrendo la trattazione delle ulteriori richieste e deduzioni delle parti.
5 Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte attorea, le stesse vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore dichiarato, al punto minimo, tenuto conto che il detto valore è prossimo al limite più basso dello scaglione e della non particolare complessità dela controversia.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande attoree, per intervenuta prescrizione dell'azione di indebito spiegata;
- condanna parte attorea alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali
(15%) e oltre a IVA e C.P.A. se e come dovuti per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 10/07/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
6