TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2226/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2226/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, Via Colombo n. 120, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Iannello (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Controparte_1 C.F._3 in La Spezia, Via Colombo n. 120, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Iannello (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come precisate con note scritte depositate in data del 16/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) la moglie, senza che ciò costituisca od implichi assegnazione della casa coniugale ad essa, continuerà ad abitarvi, mantenendovi la residenza, fino alla divisione o alla vendita, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove, e precisamente presso l'abitazione dei propri genitori in
Sarzana, Via Di Ponte 27;
2) il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 2.200,00 mensili, pagamento che avverrà, entro il 10 di ogni mese, tramite la cessione alla signora Pt_1 el credito vantato da nei confronti della
[...] Controparte_1 Controparte_2
già trovante titolo nel contratto
[...] Controparte_3 di affitto di azienda stipulato in data 28 dicembre 2023 in Luni, registrato a Massa Carrara in data
29 dicembre 2023;
3) il marito si impegna ed obbliga a trasferire alla moglie, affinchè quest'ultima possa eventualmente affittarlo a terzi traendone quindi un ulteriore contributo al proprio mantenimento, entro e non oltre il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dal deposito del presente ricorso o, comunque, dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, il terreno agricolo sito in Arcola ed identificato al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 14, particella 117, sem. arb., classe 01, are 940, red. dom. € 12,55, red. agr. € 7,52;
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso la BPM, rimarrà intestato esclusivamente alla signora . Parte_1
L'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
2 Con decreto del 24/03/2015, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
23/04/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
Con successivo decreto del 14/05/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 05/06/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione relativa l'assegnazione della casa coniugale.
L' udienza del 05/06/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso come precisato con note depositate in data 16/05/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative, con la precisazione che la condizione n. 1, come precisata con note scritte depositate in data 16/05/2025, parrebbe configurare un comodato a titolo gratuito della casa coniugale presso la quale continuerà ad abitare la sig.ra Pt_1
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
3 - dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in La Spezia (SP) in data 22/05/1994 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1994, al n. 53, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) la moglie, senza che ciò costituisca od implichi assegnazione della casa coniugale ad essa, continuerà ad abitarvi, mantenendovi la residenza, fino alla divisione o alla vendita, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove, e precisamente presso l'abitazione dei propri genitori in
Sarzana, Via Di Ponte 27;
2) il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 2.200,00 mensili, pagamento che avverrà, entro il 10 di ogni mese, tramite la cessione alla signora Pt_1 el credito vantato da nei confronti della
[...] Controparte_1 Controparte_2
già trovante titolo nel contratto
[...] Controparte_3 di affitto di azienda stipulato in data 28 dicembre 2023 in Luni, registrato a Massa Carrara in data
29 dicembre 2023;
3) il marito si impegna ed obbliga a trasferire alla moglie, affinchè quest'ultima possa eventualmente affittarlo a terzi traendone quindi un ulteriore contributo al proprio mantenimento, entro e non oltre il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dal deposito del presente ricorso o, comunque, dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, il terreno agricolo sito in Arcola ed identificato al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 14, particella 117, sem. arb., classe 01, are 940, red. dom. € 12,55, red. agr. € 7,52;
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso la BPM, rimarrà intestato esclusivamente alla signora . Parte_1
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2226/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, Via Colombo n. 120, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Iannello (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) residente Controparte_1 C.F._3 in La Spezia, Via Colombo n. 120, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Iannello (c.f.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come precisate con note scritte depositate in data del 16/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) la moglie, senza che ciò costituisca od implichi assegnazione della casa coniugale ad essa, continuerà ad abitarvi, mantenendovi la residenza, fino alla divisione o alla vendita, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove, e precisamente presso l'abitazione dei propri genitori in
Sarzana, Via Di Ponte 27;
2) il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 2.200,00 mensili, pagamento che avverrà, entro il 10 di ogni mese, tramite la cessione alla signora Pt_1 el credito vantato da nei confronti della
[...] Controparte_1 Controparte_2
già trovante titolo nel contratto
[...] Controparte_3 di affitto di azienda stipulato in data 28 dicembre 2023 in Luni, registrato a Massa Carrara in data
29 dicembre 2023;
3) il marito si impegna ed obbliga a trasferire alla moglie, affinchè quest'ultima possa eventualmente affittarlo a terzi traendone quindi un ulteriore contributo al proprio mantenimento, entro e non oltre il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dal deposito del presente ricorso o, comunque, dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, il terreno agricolo sito in Arcola ed identificato al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 14, particella 117, sem. arb., classe 01, are 940, red. dom. € 12,55, red. agr. € 7,52;
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso la BPM, rimarrà intestato esclusivamente alla signora . Parte_1
L'udienza del 27/02/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
2 Con decreto del 24/03/2015, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al
23/04/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
Con successivo decreto del 14/05/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 05/06/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione relativa l'assegnazione della casa coniugale.
L' udienza del 05/06/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso come precisato con note depositate in data 16/05/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative, con la precisazione che la condizione n. 1, come precisata con note scritte depositate in data 16/05/2025, parrebbe configurare un comodato a titolo gratuito della casa coniugale presso la quale continuerà ad abitare la sig.ra Pt_1
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
3 - dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in La Spezia (SP) in data 22/05/1994 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1994, al n. 53, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) la moglie, senza che ciò costituisca od implichi assegnazione della casa coniugale ad essa, continuerà ad abitarvi, mantenendovi la residenza, fino alla divisione o alla vendita, mentre il marito trasferirà la propria residenza altrove, e precisamente presso l'abitazione dei propri genitori in
Sarzana, Via Di Ponte 27;
2) il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 2.200,00 mensili, pagamento che avverrà, entro il 10 di ogni mese, tramite la cessione alla signora Pt_1 el credito vantato da nei confronti della
[...] Controparte_1 Controparte_2
già trovante titolo nel contratto
[...] Controparte_3 di affitto di azienda stipulato in data 28 dicembre 2023 in Luni, registrato a Massa Carrara in data
29 dicembre 2023;
3) il marito si impegna ed obbliga a trasferire alla moglie, affinchè quest'ultima possa eventualmente affittarlo a terzi traendone quindi un ulteriore contributo al proprio mantenimento, entro e non oltre il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dal deposito del presente ricorso o, comunque, dalla pubblicazione dell'emananda sentenza, il terreno agricolo sito in Arcola ed identificato al Catasto
Terreni di detto Comune al foglio 14, particella 117, sem. arb., classe 01, are 940, red. dom. € 12,55, red. agr. € 7,52;
4) il conto corrente cointestato tra i coniugi, acceso presso la BPM, rimarrà intestato esclusivamente alla signora . Parte_1
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.7.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
4