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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 531/2024 avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ugo Parte_1 C.F._1
Ciarfeo, presso il cui studio in Ururi (CB), alla Via Aurora n. 8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Carfagnini, presso il cui studio in Larino (CB), al Viale Giulio Cesare n. 9, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, ha Controparte_1
dichiarato di essere disponibile a transigere la controversia mediante la percezione di un assegno divorzile di € 300,00, senza che questo venga aumentato anche se il ricorrente ritorni in Molise. Il
ha accettato la proposta formulata dalla resistente. Il Giudice relatore ha così disposto la Pt_1
trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito civile il 24.09.2000 in Larino (CB) con , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Larino al N. 3, Parte I, Serie 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2000; che dalla loro unione non sono nati figli;
che questo Tribunale con Decreto n. 2382/2022 del
21.06.2022 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e che essi non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Parte_1 Controparte_1
di procedere alla annotazione della sentenza;
- disconoscere ogni diritto da parte della Sig. CP_1
di percepire un assegno divorzile di qualsiasi importo o, nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga di volere riconoscere una somma mensile in favore della Sig.ra ridurre almeno della CP_1 metà la somma di €. 300,00 stabilita in sede di separazione”.
Si è costituita in giudizio , la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale di riconoscerle un assegno divorzile in misura non inferiore a € 400,00.
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti la ha dichiarato di CP_1 essere disponibile a transigere la controversia mediante la percezione di un assegno divorzile di €
300,00, senza che questo venga aumentato anche se il ricorrente ritorni in Molise. Il ha Pt_1
accettato la proposta formulata dalla resistente.
Il Giudice relatore ha così disposto la trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
Premesso che: questo Tribunale con Decreto n. 2382/2022 del 21.06.2022 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M.;
Tutto ciò premesso, il Tribunale dispone la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e, ritenuto che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i pagina 2 di 3 presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da contro , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24.09.2000 in Larino (CB) tra Pt_1
, nato ad [...] il [...], e , nata a [...]
[...] Controparte_1
(CB) il 22.02.1973, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Larino al N. 3, Parte
I, Serie 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2000;
3) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
4) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 531/2024 avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ugo Parte_1 C.F._1
Ciarfeo, presso il cui studio in Ururi (CB), alla Via Aurora n. 8, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Carfagnini, presso il cui studio in Larino (CB), al Viale Giulio Cesare n. 9, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, ha Controparte_1
dichiarato di essere disponibile a transigere la controversia mediante la percezione di un assegno divorzile di € 300,00, senza che questo venga aumentato anche se il ricorrente ritorni in Molise. Il
ha accettato la proposta formulata dalla resistente. Il Giudice relatore ha così disposto la Pt_1
trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con rito civile il 24.09.2000 in Larino (CB) con , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Larino al N. 3, Parte I, Serie 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2000; che dalla loro unione non sono nati figli;
che questo Tribunale con Decreto n. 2382/2022 del
21.06.2022 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e che essi non si sono più riconciliati -, ha chiesto a questo Tribunale di: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra e ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente Parte_1 Controparte_1
di procedere alla annotazione della sentenza;
- disconoscere ogni diritto da parte della Sig. CP_1
di percepire un assegno divorzile di qualsiasi importo o, nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga di volere riconoscere una somma mensile in favore della Sig.ra ridurre almeno della CP_1 metà la somma di €. 300,00 stabilita in sede di separazione”.
Si è costituita in giudizio , la quale, pur non opponendosi alla declaratoria di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale di riconoscerle un assegno divorzile in misura non inferiore a € 400,00.
All'udienza del 27.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti la ha dichiarato di CP_1 essere disponibile a transigere la controversia mediante la percezione di un assegno divorzile di €
300,00, senza che questo venga aumentato anche se il ricorrente ritorni in Molise. Il ha Pt_1
accettato la proposta formulata dalla resistente.
Il Giudice relatore ha così disposto la trasmissione degli atti al PM e ha riservato la causa al collegio per la decisione.
Premesso che: questo Tribunale con Decreto n. 2382/2022 del 21.06.2022 ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M.;
Tutto ciò premesso, il Tribunale dispone la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e, ritenuto che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i pagina 2 di 3 presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, alle condizioni pattuite dalle parti private.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da contro , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto;
2) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 24.09.2000 in Larino (CB) tra Pt_1
, nato ad [...] il [...], e , nata a [...]
[...] Controparte_1
(CB) il 22.02.1973, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Larino al N. 3, Parte
I, Serie 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2000;
3) conferma le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
4) compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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