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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1646/2024 promosso da
, C.F. , nato il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Virgiliana Burana n. 189 in Bondeno (FE), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Marzola del
Foro di Ferrara (pec ), elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Via Borgo dei Leoni n. 83 in Ferrara (FE)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nata il [...] in [...] e residente in CP_1 C.F._2
Copparo (FE) in Via Goito n. 10 – interno 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Sassi (pec pec.varricchiogiuseppinaordineavvocatibopec.it) e Giuseppina Varricchio (pec elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori Email_2
sito in Via Cesare Boldrini n. 5/2 in Bologna (BO)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 959/2024 di cui al n. rg. 1738/2023 del Tribunale di pagina 1 di 13 Ferrara, emessa in data 1/10/2024 e depositata in cancelleria in data 7/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 959/2024 emessa in data 1.10.2024 e pubblicata in data
7/10/2024, all'esito della sentenza parziale di separazione dei coniugi e CP_1 Pt_1
a suo tempo unitisi in matrimonio in data 26 agosto 2009 e dei provvedimenti temporanei ed
[...]
urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessi dal giudice delegato (affidamento esclusivo dei figli alla madre;
contributo a carico del di euro 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie ed incarico ai Servizi Sociali di accertare le condizioni di vita dei minori, di tentare di ripristinare la relazione tra il padre ed i minori con incontri protetti ed effettuare un profilo di personalità del padre finalizzato alla valutazione della relativa capacità genitoriale), ha regolato le condizioni della separazione così disponendo:
- addebita la separazione personale dei coniugi al marito;
Parte_1
Per_
- conferma l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Per_2 Per_3
- conferma l'incarico al S.S. di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, di
Per_ organizzare incontri protetti padre e figli (nel caso di solo su richiesta di quest'ultima) con facoltà di interromperli se disturbanti e di continuare a garantire ai minori sostegni psicologici;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla decisione, versando alla madre la somma mensile di euro 600,00 da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate;
- rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
- condanna a rifondere a favore di le spese del procedimento liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti ed oltre alle spese vive generali non imponibili.
A fondamento della decisione, quanto alla domanda di addebito, ha affermato che la prospettazione dei fatti della ricorrente ha trovato piena conferma in sede istruttoria, ove sono state fornite prove sufficienti della grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151 comma 2 c.p.c. ad opera del . Pt_1
Quanto al regime di affidamento della prole, ha ritenuto dovuto l'affidamento esclusivo alla madre e la conferma al Servizio territoriale di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità per il padre in ragione delle prove, documentali e testimoniali, comprovanti che i tre minori sono stati vittime di violenza assistita da parte del padre.
Quanto al mantenimento dei figli, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.p.c. ha pagina 2 di 13 ritenuto equo porre a carico del padre il contributo mensile di euro 600,00 (200,00 per ciascuno), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, ha rigettato la domanda della di condanna ex art. 473 bis 39 c.p.c. in quanto non suffragato da CP_1 prova l'asserito prolungato inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli ed ha condannato alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
*
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. Pt_1
affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per aver il Tribunale trascurato una più ampia lettura del compendio istruttorio dal quale si evincerebbe che la litigiosità era una dinamica risalente e consolidata del rapporto coniugale e che le episodiche manifestazioni violente del , manifestatesi solo sulle Pt_1
cose, non sarebbero state la causa della rottura del rapporto coniugale, già gravemente compromesso.
Ha poi eccepito l'inattendibilità dei testi, la mancata assunzione dei mezzi istruttori ed invocato la comparazione delle condotte dei coniugi e l'insussistenza dell'addebito della separazione posto a suo carico.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, in punto di affidamento, degli elementi emergenti dai percorsi di recupero della genitorialità e psico-educativo mediante il Servizio incaricato, in ragione dei quali ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con istanza di stabilire modalità di visite adeguate, eventualmente con la supervisione dei
Servizi Sociali e comunque nel rispetto della volontà dei minori, autorizzando il prelievo dei medesimi a mezzo di congiunti fino al perdurare del divieto di avvicinamento.
Con il terzo motivo ha censurato il quantum del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli, avendo il Tribunale omesso di considerare le concrete condizioni economiche del
. Pt_1
Da ultimo, ha insistito per la remissione in istruttoria, relativamente alle istanze formulate in primo grado, e formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
2.1 - Si è costituita la resistente in data 7.1.2025, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata. Più precisamente, nel merito del primo motivo di appello, ha di contro evidenziato le risultanze istruttorie su cui si fonda l'addebito della separazione in capo al . Quanto al secondo Pt_1
motivo di appello ha insistito per la conferma delle statuizioni in punto di affidamento esclusivo, avendo il Tribunale correttamente motivato tale assunto in ragione dell'idoneità del genitore affidatario e, di contro, del comportamento del inaffidabile, violento e disinteressato nei confronti dei due Pt_1
pagina 3 di 13 Per_ figli e . In relazione al terzo motivo di appello ha insistito nella conferma del quantum Per_2
disposto dal Tribunale a carico del a titolo di mantenimento dei tre figli, rappresentando che la Pt_1
stessa ha stipulato un contratto a tempo determinato scadente il 31.1.2025, con uno stipendio mensile di euro 1.400,00/1.500,00, percepisce il contributo unico pari ad euro 225,00 circa per ciascun figlio e sostiene un canone di locazione di euro 550,00 oltre alle spese di utenza, mentre controparte da giugno
2023 non starebbe provvedendo al contributo di mantenimento a favore dei figli ed alle spese straordinarie, né al pagamento del mutuo della casa coniugale ove vivrebbe unitamente al AT ed alle di lui figlie. Controparte_2
2.2 – Con ordinanza in data 16 gennaio 2025 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata proposta da e lo ha condannato alla pena Parte_1 pecuniaria di cui all'art. 283, ultimo co. c.p.c., in misura di 250 euro in considerazione dei suoi obblighi di provvedere alla prole.
2.3- Entrambe le parti hanno depositato memoria di replica ex art. 473bis.32. comma secondo c.p.c.
2.4 – All'udienza dell'8.5.2025 i difensori delle parti si sono riportati integralmente alle deduzioni di cui agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La difesa della resistente ha dato atto che alla è stato rinnovato il contratto di lavoro sempre a CP_1
tempo determinato e che controparte è incostante nei pagamenti (paga a volte euro 400,00; a volte euro
450,00) dell'assegno ordinario, mentre non paga le spese straordinarie. La difesa del ricorrente ha dichiarato che il ha stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e confida in un Pt_1
contratto a tempo indeterminato;
ha insistito perché sia richiesta una relazione di aggiornamento dei servizi sociali che dimostrerebbe l'impegno profuso dal . La difesa della resistente si è opposta Pt_1
alla richiesta. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'appello non merita di essere accolto.
In punto di addebito non si ravvisa alcuna omessa valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito in corso di causa, che con ogni evidenza comprova le reiterate condotte prevaricatorie e violente tenute dal nei confronti della e, dunque, ritiene questa Corte corretta e Pt_1 CP_1
pienamente condivisibile la statuizione in punto di addebito della separazione al marito.
In tesi del ricorrente la crisi coniugale sarebbe scaturita da un'antecedente e reciproca litigiosità, erroneamente trascurata dal Tribunale, nonostante che le risultanze probatorie fossero suscettibili di evidenziare tale dinamica conflittuale consolidata nel rapporto coniugale e, conseguentemente, le condotte violente del non sarebbero state la causa della rottura del rapporto coniugale, essendo Pt_1
la relazione già compromessa.
pagina 4 di 13 Questa Corte ritiene che il Tribunale di Ferrara abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto addebitabile la separazione al , richiamando il principio di diritto consolidato della Pt_1 giurisprudenza di legittimità per cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile Sez. I, 08/06/2023 n. 16262; Cassazione, Sez. I,
Ordinanza del 18/12/2023, n. 35249; Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cassazione civile sez. VI, 19/02/2018, n. 3925).
Deve peraltro darsi atto che, sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “resta altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cassazione civile Se. I n. 3946/2025; Cassazione civile, Sez I n. 31901/2018,
Cassazione civile, sez. VI, n. 7388/2017).
Alla luce dei principi richiamati deve concludersi che la dedotta litigiosità della coppia, di cui non si apprezza la decisività, non può essere posta a base della invocata insussistenza dell'addebito in capo al
. Pt_1
Non assume, infatti, portata dirimente il fatto che tra le parti vi fossero litigi antecedentemente agli episodi di violenza del , in quanto se da un lato non può escludersi che il rapporto fosse in Pt_1
precedenza connotato da un'ordinaria litigiosità, in un certo senso fisiologica in ragione del fatto che il matrimonio durava da 14 anni (la resistente nella denuncia querela dà atto “Eravamo una coppia come le tante, si litiga spesso…Da circa tre anni, lo stesso è fissato sul fatto che io abbia un'altra persona…” ed il ricorrente in comparsa di costituzione riferisce che “la coppia ha vissuto un lungo periodo di armonia, caratterizzato da identità di vedute e una comune progettualità, tant'è vero che i coniugi hanno concordemente deciso di trasferirsi dalla città di origine Palermo a Castello D'Argile e, successivamente, a Bondeno di Ferrara per costruirsi un futuro migliore. La situazione si è modificata allorquando la Sig.ra determinava – in accordo con il coniuge – a reperire un'occupazione Per_4
lavorativa che garantisse una seconda fonte di reddito per la famiglia. La ricorrente veniva assunta circa tre anni orsono…”), dall'altro l'accertamento del verificarsi di condotte di violenza, per la loro gravità ed incompatibilità con gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., comma 2, fa senz'altro ritenere che comportamenti di tal fatta abbiano determinato l'esistenza di un'irreversibile crisi coniugale, con pagina 5 di 13 prevalenza di questa causa su ogni altra (eventualmente) anche preesistente, motivo per il quale la prosecuzione istruttoria in primo grado sarebbe stata un'inutile superfetazione.
Ed invero, il comportamento violento tenuto dal ha trovato pieno riscontro nelle emergenze Pt_1
probatorie già acquisite. In tal senso depongono le risultanze del procedimento penale a carico del
, originato dalla denuncia querela della , conclusosi con sentenza del Tribunale penale di Pt_1 CP_1
Ferrara n. 263/2024 con la quale il predetto è stato condannato, con rito abbreviato, per il delitto previsto e punito dall'art. 572, commi 1 e 2 c.p., sentenza che (pur in difetto di prova circa la sua definitività) costituisce elemento qualificato a sostegno della grave condotta del , tanto più che Pt_1
lo stesso ha depositato copia del dispositivo della sentenza di appello che – pur riducendo la pena a due anni di reclusione – ha confermato la condanna, condannando altresì alla rifusione delle spese Pt_1
in favore della parte civile . CP_1
Ancora, gli episodi riportati dalla resistente risultano dimostrati dalle dichiarazioni rese dai testi all'udienza 17.1.2024, che non vi è ragione di ritenere incapaci di deporre e neppure inattendibili per il solo rapporto di parentela.
Al riguardo si osserva poi che se è ben vero che la madre della resistente ha Parte_2
riferito quanto alla stessa riportato dalla figlia, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità, “nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui una o entrambe le parti muovono all'altra addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa -
l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata e il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi a una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi (cfr. Cass. 25663/2014)”. Ed ancora “la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può, tuttavia, assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (cfr. Cass. 11844/2006; nello stesso senso Cass. 18352/2013, Cass. 7712/2011, Cass.
4306/2001)”.
Nel fare applicazione di questi principi, deve dunque osservarsi che le dichiarazioni testimoniali rese dalla madre della resistente hanno trovato conferma anche nel tenore delle altre deposizioni, in particolare quella del AT della resistente , il quale ha confermato gli episodi di Testimone_1
pagina 6 di 13 violenza, riferendo in particolare di episodi avvenuti anche alla sua presenza, oltre che dei minori (“mia Per_ TE mi ha chiamato perché i genitori stavano litigando, sono intervenuto per cercare di mettere pace, stava aggredendo sia verbalmente che fisicamente mia sorella, ricordo che è stato Pt_1 ottobre dell'anno scorso, non ricordo di preciso il giorno, c'è stato un momento in cui è Pt_1
Per_ arrivato a dire “qui oggi commetto un omicidio”, in quell'occasione mia TE si è anche sentita male ed ha avuto una crisi di panico;
durante la crisi di panico mio cognato l'ha aggredita dicendole che stava fingendo, che se avesse preso le pillole sarebbe cessato tutto … sono intervenuto per Per_ allontanare da ma lui mi ha detto che non c'entravo nulla e mi ha allontanato da casa. Pt_1
Ho chiesto telefonicamente al compagno della sorella del di aiutarmi a farlo calmare, ma mi è Pt_1 stato detto che dovevo arrangiarmi nonostante sapesse che tutto stava accadendo davanti ai bambini”).
Oltre a quanto sopra, appare dirimente circa la dinamica dei comportamenti violenti del quanto Pt_1
Per_ emerso dall'ascolto dei minori ( “Io al momento sto bene senza vederlo, è brutto da dire, mi sono passati anche gli attacchi di panico da quando non c'è lui. Prima di giugno li ho avuti anche e soprattutto mentre ero a scuola. Mi venivano perché lui faceva litigate con mia mamma anche violente, alzava molto il tono di voce anche con noi tre, e anche se a me venivano attacchi lui mi urlava addosso lo stesso. Mi urlava che non dovevo piangere e non dovevo stare male. Al momento io non lo vorrei rivedere neanche in presenza di qualcuno… A casa c'erano litigate perché mio padre pensava che mia madre avesse un amante, non voleva che avesse amici in generale e che uscisse per andare a casa di parenti;
che stesse a casa solo con lui;
quindi, litigavano perché lui voleva controllarle sempre il telefono. Lui faceva la guerra in casa, ha spaccato una porta, un armadio, le stava per tirare un vaso di terracotta. Noi eravamo presenti, tutti e tre ed anche la più piccola;
mia sorella ha avuto un Per_3 attacco di panico all'ultima litigata e lui le urlava contro che non si sarebbero visti più; mio AT ha avuto attacchi di rabbia perché voleva proteggere mia madre da lui e non riusciva”; : Per_2
“Non lo voglio vedere per quello che è successo a casa”).
Ne consegue la conferma dell'addebito della separazione al marito.
*
3.1 – Neppure può essere accolta la domanda in punto di affidamento condiviso dei figli.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha lamentato che il Tribunale avrebbe trascurato gli elementi positivi emergenti dai percorsi di recupero della genitorialità e psico educativo mediante i Servizi
Sociali incaricati, a tal fine richiamando la relazione aggiornata datata 30.4.2024 ed i rispettivi allegati ed ha invocato la remissione in istruttoria al fine di acquisire una relazione aggiornata da parte dei
Servizi relativamente al rapporto padre-figli e agli esiti scolastici dei minori e una relazione del Centro
Ascolti Uomini Maltrattanti di Ferrara presso il quale è stato inserito l'8.4.2024.
pagina 7 di 13 Il motivo è infondato.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. è possibile disporre l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso, regime privilegiato di affidamento, risulti contrario all'interesse dei minori. Il legislatore non ha tipizzato le ipotesi in presenza delle quali debba essere disposto l'affidamento esclusivo avendo la Suprema Corte affermato che: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…” (cfr. Cassazione 7 giugno 2021 n. 15819; Cassazione 18 giugno 2008 n. 16593;
Cassazione 2 dicembre 2010 n. 24256).
Dalle stesse considerazioni sopra svolte in punto di addebito – e in particolare tenuto conto di quanto riferito dai minori circa le condotte violente tenute dal padre di fronte a loro e del sentimento di paura che la presenza del padre ha loro provocato e dalla serenità derivante dall'attuale distacco dalla figura paterna – discende che non può dubitarsi della bontà della scelta dell'affidamento esclusivo in capo alla madre.
Al riguardo il Tribunale di Ferrara, dopo averne sperimentato gli effetti in corso di causa, ha confermato nella sentenza impugnata l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e la prosecuzione ad opera dei Servizi territorialmente competenti del percorso di sostegno alla genitorialità per il padre
Per_ con organizzazione di incontri protetti (nel caso di solo su richiesta di quest'ultima) con facoltà di interromperli se disturbanti e di continuare a garantire ai minori sostegno psicologico, motivando in ordine ai profili di piena idoneità della la quale ha oltretutto favorito il ripristino della relazione CP_1
con il padre e, di contro, di inidoneità del . Pt_1
In via preliminare deve osservarsi che inevitabile incidenza in punto di regime di affidamento dei minori hanno le condotte del ricorrente violente ed aggressive, poste in essere anche in presenza dei tre
Per_ figli minori e , come pure confermato dallo stesso agli operatori dei Per_3 Per_2 Pt_1
Servizi Sociali (“l'uomo ha riconosciuto le violenze esercitate sulla moglie e il coinvolgimento usuale dei figli durante gli episodi denunciati dalla madre, pur non mostrando piena comprensione dei possibili effetti disturbanti sui minori derivanti dall'esposizione ripetuta a simili circostanze”), il che rappresenta un evidente profilo di inidoneità genitoriale.
pagina 8 di 13 In merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77, secondo il quale nella determinazione dei diritti di custodia e di visita dei figli devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce, inoltre, che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Non si vuol dubitare della recente volontà del padre di perseguire il ripristino di un rapporto significativo con i figli e dell'impegno che pare aver dimostrato in tal senso (è parso collaborante e disponibile con la figura educativa, accogliendo positivamente i suggerimenti ricevuti ed ha avviato volontariamente il percorso presso il CAM, sebbene dalla relazione di aggiornamento sul percorso psico-educativo datato 11 febbraio 2025 sia emersa l'iniziale titubanza del ricorrente e la sua partecipazione non assidua agli incontri – su 34 ha partecipato a soli 21); né deve sottacersi un certo progressivo riavvicinamento con i minori, come emerso dall'ultima relazione datata 29.4.2024
( , dapprima resistente ad un contatto con il padre, ha poi presenziato attivamente agli incontri Per_2
protetti, unitamente alla sorella ), ma è evidente che altro è che la consapevolezza della Per_3
necessità di avvicinarsi ai minori con atteggiamento tranquillo ed empatico, altro ripristinare l'affidamento condiviso, che comporterebbe l'adozione di scelte comuni fra i genitori, precluso allo stato dalle condotte violente ancora recenti.
Quanto detto, rende evidentemente l'invocata ulteriore istruttoria del giudizio superflua, in quanto il ricorrente, nel reiterare la richiesta di affidamento condiviso, non tiene nella dovuta considerazione, da un lato, delle conseguenze negative dei propri comportamenti sullo sviluppo psico-fisico dei minori
(come d'altronde confermato dalla relazione del Dipartimento ad Assistenza Integrata Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche datata 22.4.2024 ove in effetti emerge che alla fine del percorso solo parzialmente il ricorrente ha riconosciuto l'inappropriatezza dell'esposizione della violenza dinanzi ai bambini e come pure emerge dagli scritti difensivi ove il ricorrente minimizza gli agiti aggressivi “di fatto solo sulle cose” e dalla relazione di aggiornamento del CAM dell'11.2.2025 ove si è invitato il ricorrente a continuare a partecipare agli incontri evidenziando che l'elaborazione della violenza agita ed una piena consapevolezza delle sue conseguenze richiedono tempi di maturazione diversi); dall'altro, dello stato attuale ancora precario della relazione padre – figli, raggiunto solo con l'enorme impegno di tutte le istituzioni messe in campo.
In proposito è appena il caso di osservare che è indiscusso che, nonostante le azioni intraprese, persiste pagina 9 di 13 Per_ il rifiuto di della figura paterna ed il minore presenzia sì agli incontri protetti, ma solo Per_2
accompagnato dalla sorella è quindi evidente che allo stato, quand'anche si acquisissero Per_3
ulteriori informazioni dal Servizio sociale, non sarebbe ipotizzabile l'affidamento condiviso.
Il Tribunale di Ferrara, nel valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei minori, ha evidenziato che seppur assenti aspetti psicopatologici rilevanti, gli stessi abbisognano di sostegno psicologico, proprio in ragione degli indelebili effetti negativi prodotti sulla loro crescita.
L'esposizione dei minori alle violenze domestiche ha, infatti, necessitato la loro presa in carico da parte del Servizio di Neuropsichiatria e l'ausilio dei Servizi Sociali con l'avvio di percorsi di sostegno e Per_ terapeutici, così da riportare e in un alveo di equilibrio, soprattutto con Per_2 Per_3
riguardo alla primogenita, oggi sedicenne, relativamente alla quale i comportamenti paterni hanno determinato il netto rifiuto della figura paterna. Dalla relazione datata 29.4.2024 e pervenuta il Per_ 30.4.2024 è emerso, infatti, che la piccola “si è mostrata appesantita dagli eventi vissuti all'interno del nucleo a causa di un eccessivo coinvolgimento nelle dinamiche conflittuali dei genitori, circostanze in cui spesso ha dovuto assumere un ruolo di mediazione e protezione della figura materna. La minore ha manifestato la sua ulteriore recente avversione verso il padre per via dei contenuti della denuncia penale presentata dall'uomo nei confronti della madre, accusata dal padre di concorso nel reato di violenza sessuale sulla figlia. La minore ha riferito di aver dovuto effettuare degli esami ginecologici abbastanza invasivi per dimostrare l'infondatezza delle accuse del padre verso la madre, venendo dunque nuovamente coinvolta nelle controversie legali dei genitori”; il minore
“ha assunto frequentemente un ruolo protettivo verso la sorella raccontato di Per_2 Per_5
un episodio di lite molto accesa in cui avrebbe condotto la sorella in un garage per non farle sentire le
Per_ grida dei genitori, mentre era rimasta a mediare tra le due figure. ha riferito di avere Per_2 provato rabbia nei confronti dei genitori, in particolare per aver reso triste la sorellina”. “si è Per_3 espressa disegnando e raccontando delle sue amicizie a scuola, dei giochi e dei fratelli”.
Non può poi non considerarsi che al riguardo gli operatori scrivono che nella condizione attuale i minori sono parsi complessivamente sereni ed è bene allo stato non turbare tale stato di cose.
Deve pertanto concludersi che il disagio della prole derivante dai comportamenti paterni e le (ancora) sussistenti difficoltà di relazione tra il padre ed i figli imputabili, secondo quanto emerso dal procedimento, alle condotte aggressive, violente e ingiuriose da lui tenute nei confronti della resistente anche alla loro presenza, oltre che l'impraticabilità fattuale dell'affidamento condiviso, pregiudiziale
Per_ per la minore che rifiuta la figura paterna e rischioso per tutti i minori che vanno preservati dalle dinamiche conflittuali genitoriali, non consentono a questa Corte di addivenire a conclusioni diverse, ma piuttosto rendono evidente la necessità di confermare l'incarico di ausilio e monitoraggio ai pagina 10 di 13 competenti Servizi Sociali, affinchè favoriscano la consapevolezza in capo al ricorrente delle conseguenze negative che l'esposizione alla violenza ha avuto sui minori e pongano in essere ogni utile iniziativa atta a supportarlo nella genitorialità ed a promuovere un rinnovato ruolo genitoriale del padre, sempre che egli collabori e sempre che questo risulti nel superiore interesse dei minori.
Per i motivi esposti deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nel supporto psicologico ai minori e nell'intrapreso percorso di sostegno alla genitorialità, organizzando incontri protetti padre e figli (nel Per_ caso di solo su sua richiesta) con facoltà di interromperli se pregiudizievoli per i minori.
*
3.2 – Va rigettata altresì la domanda in punto di rideterminazione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore dei tre figli minori.
Ed invero, parte ricorrente lamenta che il disposto contributo sarebbe sproporzionato alle proprie effettive risorse economiche. In particolare, in tesi del ricorrente, il Collegio non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze fattuali. Segnatamente, della modifica del tasso di interesse del mutuo contratto per la casa familiare per effetto dell'applicazione del parametro di indicizzazione la cui rata, dunque, non ammonterebbe ad euro 477,50, ma oscillerebbe tra i 676,00-652,00 euro mensili, nonchè di una serie di vicissitudini della committente esclusiva dell'azienda di cui era dipendente, in ragione delle quali il ricorrente verserebbe in difficoltà economica (maggiore distanza dal luogo di lavoro;
diminuzione della retribuzione;
precarietà della condizione lavorativa). Ha, inoltre, aggiunto che il
Tribunale avrebbe omesso di considerare che la casa familiare è stata posta in vendita, ma non vi sarebbero tutt'oggi potenziali acquirenti e dei costi sostenuti dal per il percorso intrapreso Pt_1
presso il CAM.
Il motivo è infondato.
Questa Corte reputa infatti non passibile di riduzione l'entità del mantenimento posto in capo al ricorrente di soli 200,00 euro per ciascuno dei figli.
In via preliminare deve considerarsi che la misura del contributo di mantenimento dei figli è determinato non solo avuto riguardo alle sostanze economiche di entrambi i genitori, ma anche in relazione alle attuali esigenze dei figli (oggi di 16, 13 ed 8 anni), ai tempi di permanenza presso ciascun genitore (nel caso di specie esclusivamente presso la madre che dunque ha a proprio esclusivo carico le spese ordinarie) e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
(parimenti in capo alla sola appellata).
Sotto il profilo delle risorse economiche, poi, va detto che la condizione di precarietà lavorativa accomuna entrambe le parti.
pagina 11 di 13 L'appellata, inoltre, sostiene un canone di locazione di euro 550,00, mentre il resistente non sostiene allo stato costi abitativi in quanto vive (unitamente al AT ed alle di lui figlie con i quali presumibilmente condivide le spese domestiche) nella casa familiare.
Peraltro, come ben precisato dallo stesso appellante, entrambe le parti sono mutuatarie e comproprietarie al 50% della casa familiare;
pertanto, l'importo pro quota gravante sul è Pt_1
inferiore alla cifra dallo stesso addotta a sostegno della domanda di riduzione del contributo di mantenimento in quanto il ricorrente è onerato per il solo 50% della rata di mutuo, che comunque risulta non corrisposto, e dal piano di ammortamento in atti dal quale si evince che i ratei di mutuo dal
31 luglio 2023 non sono stati pagati.
Tanto premesso, considerato che da quanto riferito dalle parti percepisce una retribuzione Pt_1
mensile di circa 1544,00 euro mensili e vive nella casa familiare, mentre la percepisce circa CP_1
1.400 euro mensili e paga un canone di 550 euro per la conduzione dell'alloggio dove vive con i tre figli, che accudisce in via esclusiva, pur dando per ammessa la percezione dell'intero assegno unico universale, deve ritenersi che l'importo complessivo di 600 euro mensili per i tre figli costituisce il contributo minimo a carico del padre non convivente.
Tanto basta a respingere la censura proposta.
3.3 – Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la decisione impugnata deve quindi essere senz'altro confermata.
3.4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riguardo al valore indeterminabile basso della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisoria (stante l'assenza di difese conclusive scritte), e d'altra parte della fase dell'inibitoria, oltre accessori di legge.
3.5 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ferrara emessa in data 1° ottobre 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024 nel giudizio recante RG
1738/2023;
- condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei pagina 12 di 13 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'8.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1646/2024 promosso da
, C.F. , nato il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Via Virgiliana Burana n. 189 in Bondeno (FE), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Marzola del
Foro di Ferrara (pec ), elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore sito in Via Borgo dei Leoni n. 83 in Ferrara (FE)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. nata il [...] in [...] e residente in CP_1 C.F._2
Copparo (FE) in Via Goito n. 10 – interno 4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Sassi (pec pec.varricchiogiuseppinaordineavvocatibopec.it) e Giuseppina Varricchio (pec elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori Email_2
sito in Via Cesare Boldrini n. 5/2 in Bologna (BO)
APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 959/2024 di cui al n. rg. 1738/2023 del Tribunale di pagina 1 di 13 Ferrara, emessa in data 1/10/2024 e depositata in cancelleria in data 7/10/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 959/2024 emessa in data 1.10.2024 e pubblicata in data
7/10/2024, all'esito della sentenza parziale di separazione dei coniugi e CP_1 Pt_1
a suo tempo unitisi in matrimonio in data 26 agosto 2009 e dei provvedimenti temporanei ed
[...]
urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessi dal giudice delegato (affidamento esclusivo dei figli alla madre;
contributo a carico del di euro 450,00 mensili per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle Pt_1
spese straordinarie ed incarico ai Servizi Sociali di accertare le condizioni di vita dei minori, di tentare di ripristinare la relazione tra il padre ed i minori con incontri protetti ed effettuare un profilo di personalità del padre finalizzato alla valutazione della relativa capacità genitoriale), ha regolato le condizioni della separazione così disponendo:
- addebita la separazione personale dei coniugi al marito;
Parte_1
Per_
- conferma l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre;
Per_2 Per_3
- conferma l'incarico al S.S. di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, di
Per_ organizzare incontri protetti padre e figli (nel caso di solo su richiesta di quest'ultima) con facoltà di interromperli se disturbanti e di continuare a garantire ai minori sostegni psicologici;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dalla decisione, versando alla madre la somma mensile di euro 600,00 da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate;
- rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
- condanna a rifondere a favore di le spese del procedimento liquidate in Parte_1 CP_1
complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti ed oltre alle spese vive generali non imponibili.
A fondamento della decisione, quanto alla domanda di addebito, ha affermato che la prospettazione dei fatti della ricorrente ha trovato piena conferma in sede istruttoria, ove sono state fornite prove sufficienti della grave e reiterata violazione dei doveri fondamentali nascenti dal matrimonio ex art. 151 comma 2 c.p.c. ad opera del . Pt_1
Quanto al regime di affidamento della prole, ha ritenuto dovuto l'affidamento esclusivo alla madre e la conferma al Servizio territoriale di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità per il padre in ragione delle prove, documentali e testimoniali, comprovanti che i tre minori sono stati vittime di violenza assistita da parte del padre.
Quanto al mantenimento dei figli, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.p.c. ha pagina 2 di 13 ritenuto equo porre a carico del padre il contributo mensile di euro 600,00 (200,00 per ciascuno), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Da ultimo, ha rigettato la domanda della di condanna ex art. 473 bis 39 c.p.c. in quanto non suffragato da CP_1 prova l'asserito prolungato inadempimento all'obbligo di mantenimento dei figli ed ha condannato alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
*
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c. Pt_1
affidando l'impugnazione ai seguenti motivi.
[...]
Con il primo motivo ha censurato la sentenza per aver il Tribunale trascurato una più ampia lettura del compendio istruttorio dal quale si evincerebbe che la litigiosità era una dinamica risalente e consolidata del rapporto coniugale e che le episodiche manifestazioni violente del , manifestatesi solo sulle Pt_1
cose, non sarebbero state la causa della rottura del rapporto coniugale, già gravemente compromesso.
Ha poi eccepito l'inattendibilità dei testi, la mancata assunzione dei mezzi istruttori ed invocato la comparazione delle condotte dei coniugi e l'insussistenza dell'addebito della separazione posto a suo carico.
Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto, in punto di affidamento, degli elementi emergenti dai percorsi di recupero della genitorialità e psico-educativo mediante il Servizio incaricato, in ragione dei quali ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con istanza di stabilire modalità di visite adeguate, eventualmente con la supervisione dei
Servizi Sociali e comunque nel rispetto della volontà dei minori, autorizzando il prelievo dei medesimi a mezzo di congiunti fino al perdurare del divieto di avvicinamento.
Con il terzo motivo ha censurato il quantum del contributo di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli, avendo il Tribunale omesso di considerare le concrete condizioni economiche del
. Pt_1
Da ultimo, ha insistito per la remissione in istruttoria, relativamente alle istanze formulate in primo grado, e formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
2.1 - Si è costituita la resistente in data 7.1.2025, eccependo l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma delle statuizioni di cui alla sentenza impugnata. Più precisamente, nel merito del primo motivo di appello, ha di contro evidenziato le risultanze istruttorie su cui si fonda l'addebito della separazione in capo al . Quanto al secondo Pt_1
motivo di appello ha insistito per la conferma delle statuizioni in punto di affidamento esclusivo, avendo il Tribunale correttamente motivato tale assunto in ragione dell'idoneità del genitore affidatario e, di contro, del comportamento del inaffidabile, violento e disinteressato nei confronti dei due Pt_1
pagina 3 di 13 Per_ figli e . In relazione al terzo motivo di appello ha insistito nella conferma del quantum Per_2
disposto dal Tribunale a carico del a titolo di mantenimento dei tre figli, rappresentando che la Pt_1
stessa ha stipulato un contratto a tempo determinato scadente il 31.1.2025, con uno stipendio mensile di euro 1.400,00/1.500,00, percepisce il contributo unico pari ad euro 225,00 circa per ciascun figlio e sostiene un canone di locazione di euro 550,00 oltre alle spese di utenza, mentre controparte da giugno
2023 non starebbe provvedendo al contributo di mantenimento a favore dei figli ed alle spese straordinarie, né al pagamento del mutuo della casa coniugale ove vivrebbe unitamente al AT ed alle di lui figlie. Controparte_2
2.2 – Con ordinanza in data 16 gennaio 2025 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata proposta da e lo ha condannato alla pena Parte_1 pecuniaria di cui all'art. 283, ultimo co. c.p.c., in misura di 250 euro in considerazione dei suoi obblighi di provvedere alla prole.
2.3- Entrambe le parti hanno depositato memoria di replica ex art. 473bis.32. comma secondo c.p.c.
2.4 – All'udienza dell'8.5.2025 i difensori delle parti si sono riportati integralmente alle deduzioni di cui agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La difesa della resistente ha dato atto che alla è stato rinnovato il contratto di lavoro sempre a CP_1
tempo determinato e che controparte è incostante nei pagamenti (paga a volte euro 400,00; a volte euro
450,00) dell'assegno ordinario, mentre non paga le spese straordinarie. La difesa del ricorrente ha dichiarato che il ha stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato e confida in un Pt_1
contratto a tempo indeterminato;
ha insistito perché sia richiesta una relazione di aggiornamento dei servizi sociali che dimostrerebbe l'impegno profuso dal . La difesa della resistente si è opposta Pt_1
alla richiesta. All'esito, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 – L'appello non merita di essere accolto.
In punto di addebito non si ravvisa alcuna omessa valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito in corso di causa, che con ogni evidenza comprova le reiterate condotte prevaricatorie e violente tenute dal nei confronti della e, dunque, ritiene questa Corte corretta e Pt_1 CP_1
pienamente condivisibile la statuizione in punto di addebito della separazione al marito.
In tesi del ricorrente la crisi coniugale sarebbe scaturita da un'antecedente e reciproca litigiosità, erroneamente trascurata dal Tribunale, nonostante che le risultanze probatorie fossero suscettibili di evidenziare tale dinamica conflittuale consolidata nel rapporto coniugale e, conseguentemente, le condotte violente del non sarebbero state la causa della rottura del rapporto coniugale, essendo Pt_1
la relazione già compromessa.
pagina 4 di 13 Questa Corte ritiene che il Tribunale di Ferrara abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto addebitabile la separazione al , richiamando il principio di diritto consolidato della Pt_1 giurisprudenza di legittimità per cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile Sez. I, 08/06/2023 n. 16262; Cassazione, Sez. I,
Ordinanza del 18/12/2023, n. 35249; Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cassazione civile sez. VI, 19/02/2018, n. 3925).
Deve peraltro darsi atto che, sulla scia di tale orientamento, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “resta altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cassazione civile Se. I n. 3946/2025; Cassazione civile, Sez I n. 31901/2018,
Cassazione civile, sez. VI, n. 7388/2017).
Alla luce dei principi richiamati deve concludersi che la dedotta litigiosità della coppia, di cui non si apprezza la decisività, non può essere posta a base della invocata insussistenza dell'addebito in capo al
. Pt_1
Non assume, infatti, portata dirimente il fatto che tra le parti vi fossero litigi antecedentemente agli episodi di violenza del , in quanto se da un lato non può escludersi che il rapporto fosse in Pt_1
precedenza connotato da un'ordinaria litigiosità, in un certo senso fisiologica in ragione del fatto che il matrimonio durava da 14 anni (la resistente nella denuncia querela dà atto “Eravamo una coppia come le tante, si litiga spesso…Da circa tre anni, lo stesso è fissato sul fatto che io abbia un'altra persona…” ed il ricorrente in comparsa di costituzione riferisce che “la coppia ha vissuto un lungo periodo di armonia, caratterizzato da identità di vedute e una comune progettualità, tant'è vero che i coniugi hanno concordemente deciso di trasferirsi dalla città di origine Palermo a Castello D'Argile e, successivamente, a Bondeno di Ferrara per costruirsi un futuro migliore. La situazione si è modificata allorquando la Sig.ra determinava – in accordo con il coniuge – a reperire un'occupazione Per_4
lavorativa che garantisse una seconda fonte di reddito per la famiglia. La ricorrente veniva assunta circa tre anni orsono…”), dall'altro l'accertamento del verificarsi di condotte di violenza, per la loro gravità ed incompatibilità con gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., comma 2, fa senz'altro ritenere che comportamenti di tal fatta abbiano determinato l'esistenza di un'irreversibile crisi coniugale, con pagina 5 di 13 prevalenza di questa causa su ogni altra (eventualmente) anche preesistente, motivo per il quale la prosecuzione istruttoria in primo grado sarebbe stata un'inutile superfetazione.
Ed invero, il comportamento violento tenuto dal ha trovato pieno riscontro nelle emergenze Pt_1
probatorie già acquisite. In tal senso depongono le risultanze del procedimento penale a carico del
, originato dalla denuncia querela della , conclusosi con sentenza del Tribunale penale di Pt_1 CP_1
Ferrara n. 263/2024 con la quale il predetto è stato condannato, con rito abbreviato, per il delitto previsto e punito dall'art. 572, commi 1 e 2 c.p., sentenza che (pur in difetto di prova circa la sua definitività) costituisce elemento qualificato a sostegno della grave condotta del , tanto più che Pt_1
lo stesso ha depositato copia del dispositivo della sentenza di appello che – pur riducendo la pena a due anni di reclusione – ha confermato la condanna, condannando altresì alla rifusione delle spese Pt_1
in favore della parte civile . CP_1
Ancora, gli episodi riportati dalla resistente risultano dimostrati dalle dichiarazioni rese dai testi all'udienza 17.1.2024, che non vi è ragione di ritenere incapaci di deporre e neppure inattendibili per il solo rapporto di parentela.
Al riguardo si osserva poi che se è ben vero che la madre della resistente ha Parte_2
riferito quanto alla stessa riportato dalla figlia, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità, “nelle cause per separazione personale dei coniugi - in cui una o entrambe le parti muovono all'altra addebiti integranti gli estremi della separazione per colpa -
l'indagine testimoniale, sia nel momento dell'acquisizione delle deposizioni, sia in quello finale della loro valutazione in un contesto globale, è particolarmente delicata e il giudice, pur tenendo in debito conto i rapporti di parentela, dipendenza o similari, che possono spingere i terzi a una scarsa obiettività, deve considerare le deposizioni di tutti e giudicare della scarsa attendibilità di un teste non apoditticamente, in base al solo rapporto che lo lega alla parte che lo ha indotto, ma secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate e la conferma che queste possono trovare nelle deposizioni di altri testi (cfr. Cass. 25663/2014)”. Ed ancora “la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può, tuttavia, assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (cfr. Cass. 11844/2006; nello stesso senso Cass. 18352/2013, Cass. 7712/2011, Cass.
4306/2001)”.
Nel fare applicazione di questi principi, deve dunque osservarsi che le dichiarazioni testimoniali rese dalla madre della resistente hanno trovato conferma anche nel tenore delle altre deposizioni, in particolare quella del AT della resistente , il quale ha confermato gli episodi di Testimone_1
pagina 6 di 13 violenza, riferendo in particolare di episodi avvenuti anche alla sua presenza, oltre che dei minori (“mia Per_ TE mi ha chiamato perché i genitori stavano litigando, sono intervenuto per cercare di mettere pace, stava aggredendo sia verbalmente che fisicamente mia sorella, ricordo che è stato Pt_1 ottobre dell'anno scorso, non ricordo di preciso il giorno, c'è stato un momento in cui è Pt_1
Per_ arrivato a dire “qui oggi commetto un omicidio”, in quell'occasione mia TE si è anche sentita male ed ha avuto una crisi di panico;
durante la crisi di panico mio cognato l'ha aggredita dicendole che stava fingendo, che se avesse preso le pillole sarebbe cessato tutto … sono intervenuto per Per_ allontanare da ma lui mi ha detto che non c'entravo nulla e mi ha allontanato da casa. Pt_1
Ho chiesto telefonicamente al compagno della sorella del di aiutarmi a farlo calmare, ma mi è Pt_1 stato detto che dovevo arrangiarmi nonostante sapesse che tutto stava accadendo davanti ai bambini”).
Oltre a quanto sopra, appare dirimente circa la dinamica dei comportamenti violenti del quanto Pt_1
Per_ emerso dall'ascolto dei minori ( “Io al momento sto bene senza vederlo, è brutto da dire, mi sono passati anche gli attacchi di panico da quando non c'è lui. Prima di giugno li ho avuti anche e soprattutto mentre ero a scuola. Mi venivano perché lui faceva litigate con mia mamma anche violente, alzava molto il tono di voce anche con noi tre, e anche se a me venivano attacchi lui mi urlava addosso lo stesso. Mi urlava che non dovevo piangere e non dovevo stare male. Al momento io non lo vorrei rivedere neanche in presenza di qualcuno… A casa c'erano litigate perché mio padre pensava che mia madre avesse un amante, non voleva che avesse amici in generale e che uscisse per andare a casa di parenti;
che stesse a casa solo con lui;
quindi, litigavano perché lui voleva controllarle sempre il telefono. Lui faceva la guerra in casa, ha spaccato una porta, un armadio, le stava per tirare un vaso di terracotta. Noi eravamo presenti, tutti e tre ed anche la più piccola;
mia sorella ha avuto un Per_3 attacco di panico all'ultima litigata e lui le urlava contro che non si sarebbero visti più; mio AT ha avuto attacchi di rabbia perché voleva proteggere mia madre da lui e non riusciva”; : Per_2
“Non lo voglio vedere per quello che è successo a casa”).
Ne consegue la conferma dell'addebito della separazione al marito.
*
3.1 – Neppure può essere accolta la domanda in punto di affidamento condiviso dei figli.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha lamentato che il Tribunale avrebbe trascurato gli elementi positivi emergenti dai percorsi di recupero della genitorialità e psico educativo mediante i Servizi
Sociali incaricati, a tal fine richiamando la relazione aggiornata datata 30.4.2024 ed i rispettivi allegati ed ha invocato la remissione in istruttoria al fine di acquisire una relazione aggiornata da parte dei
Servizi relativamente al rapporto padre-figli e agli esiti scolastici dei minori e una relazione del Centro
Ascolti Uomini Maltrattanti di Ferrara presso il quale è stato inserito l'8.4.2024.
pagina 7 di 13 Il motivo è infondato.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. è possibile disporre l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso, regime privilegiato di affidamento, risulti contrario all'interesse dei minori. Il legislatore non ha tipizzato le ipotesi in presenza delle quali debba essere disposto l'affidamento esclusivo avendo la Suprema Corte affermato che: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…” (cfr. Cassazione 7 giugno 2021 n. 15819; Cassazione 18 giugno 2008 n. 16593;
Cassazione 2 dicembre 2010 n. 24256).
Dalle stesse considerazioni sopra svolte in punto di addebito – e in particolare tenuto conto di quanto riferito dai minori circa le condotte violente tenute dal padre di fronte a loro e del sentimento di paura che la presenza del padre ha loro provocato e dalla serenità derivante dall'attuale distacco dalla figura paterna – discende che non può dubitarsi della bontà della scelta dell'affidamento esclusivo in capo alla madre.
Al riguardo il Tribunale di Ferrara, dopo averne sperimentato gli effetti in corso di causa, ha confermato nella sentenza impugnata l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e la prosecuzione ad opera dei Servizi territorialmente competenti del percorso di sostegno alla genitorialità per il padre
Per_ con organizzazione di incontri protetti (nel caso di solo su richiesta di quest'ultima) con facoltà di interromperli se disturbanti e di continuare a garantire ai minori sostegno psicologico, motivando in ordine ai profili di piena idoneità della la quale ha oltretutto favorito il ripristino della relazione CP_1
con il padre e, di contro, di inidoneità del . Pt_1
In via preliminare deve osservarsi che inevitabile incidenza in punto di regime di affidamento dei minori hanno le condotte del ricorrente violente ed aggressive, poste in essere anche in presenza dei tre
Per_ figli minori e , come pure confermato dallo stesso agli operatori dei Per_3 Per_2 Pt_1
Servizi Sociali (“l'uomo ha riconosciuto le violenze esercitate sulla moglie e il coinvolgimento usuale dei figli durante gli episodi denunciati dalla madre, pur non mostrando piena comprensione dei possibili effetti disturbanti sui minori derivanti dall'esposizione ripetuta a simili circostanze”), il che rappresenta un evidente profilo di inidoneità genitoriale.
pagina 8 di 13 In merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77, secondo il quale nella determinazione dei diritti di custodia e di visita dei figli devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce, inoltre, che devono essere adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Non si vuol dubitare della recente volontà del padre di perseguire il ripristino di un rapporto significativo con i figli e dell'impegno che pare aver dimostrato in tal senso (è parso collaborante e disponibile con la figura educativa, accogliendo positivamente i suggerimenti ricevuti ed ha avviato volontariamente il percorso presso il CAM, sebbene dalla relazione di aggiornamento sul percorso psico-educativo datato 11 febbraio 2025 sia emersa l'iniziale titubanza del ricorrente e la sua partecipazione non assidua agli incontri – su 34 ha partecipato a soli 21); né deve sottacersi un certo progressivo riavvicinamento con i minori, come emerso dall'ultima relazione datata 29.4.2024
( , dapprima resistente ad un contatto con il padre, ha poi presenziato attivamente agli incontri Per_2
protetti, unitamente alla sorella ), ma è evidente che altro è che la consapevolezza della Per_3
necessità di avvicinarsi ai minori con atteggiamento tranquillo ed empatico, altro ripristinare l'affidamento condiviso, che comporterebbe l'adozione di scelte comuni fra i genitori, precluso allo stato dalle condotte violente ancora recenti.
Quanto detto, rende evidentemente l'invocata ulteriore istruttoria del giudizio superflua, in quanto il ricorrente, nel reiterare la richiesta di affidamento condiviso, non tiene nella dovuta considerazione, da un lato, delle conseguenze negative dei propri comportamenti sullo sviluppo psico-fisico dei minori
(come d'altronde confermato dalla relazione del Dipartimento ad Assistenza Integrata Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche datata 22.4.2024 ove in effetti emerge che alla fine del percorso solo parzialmente il ricorrente ha riconosciuto l'inappropriatezza dell'esposizione della violenza dinanzi ai bambini e come pure emerge dagli scritti difensivi ove il ricorrente minimizza gli agiti aggressivi “di fatto solo sulle cose” e dalla relazione di aggiornamento del CAM dell'11.2.2025 ove si è invitato il ricorrente a continuare a partecipare agli incontri evidenziando che l'elaborazione della violenza agita ed una piena consapevolezza delle sue conseguenze richiedono tempi di maturazione diversi); dall'altro, dello stato attuale ancora precario della relazione padre – figli, raggiunto solo con l'enorme impegno di tutte le istituzioni messe in campo.
In proposito è appena il caso di osservare che è indiscusso che, nonostante le azioni intraprese, persiste pagina 9 di 13 Per_ il rifiuto di della figura paterna ed il minore presenzia sì agli incontri protetti, ma solo Per_2
accompagnato dalla sorella è quindi evidente che allo stato, quand'anche si acquisissero Per_3
ulteriori informazioni dal Servizio sociale, non sarebbe ipotizzabile l'affidamento condiviso.
Il Tribunale di Ferrara, nel valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei minori, ha evidenziato che seppur assenti aspetti psicopatologici rilevanti, gli stessi abbisognano di sostegno psicologico, proprio in ragione degli indelebili effetti negativi prodotti sulla loro crescita.
L'esposizione dei minori alle violenze domestiche ha, infatti, necessitato la loro presa in carico da parte del Servizio di Neuropsichiatria e l'ausilio dei Servizi Sociali con l'avvio di percorsi di sostegno e Per_ terapeutici, così da riportare e in un alveo di equilibrio, soprattutto con Per_2 Per_3
riguardo alla primogenita, oggi sedicenne, relativamente alla quale i comportamenti paterni hanno determinato il netto rifiuto della figura paterna. Dalla relazione datata 29.4.2024 e pervenuta il Per_ 30.4.2024 è emerso, infatti, che la piccola “si è mostrata appesantita dagli eventi vissuti all'interno del nucleo a causa di un eccessivo coinvolgimento nelle dinamiche conflittuali dei genitori, circostanze in cui spesso ha dovuto assumere un ruolo di mediazione e protezione della figura materna. La minore ha manifestato la sua ulteriore recente avversione verso il padre per via dei contenuti della denuncia penale presentata dall'uomo nei confronti della madre, accusata dal padre di concorso nel reato di violenza sessuale sulla figlia. La minore ha riferito di aver dovuto effettuare degli esami ginecologici abbastanza invasivi per dimostrare l'infondatezza delle accuse del padre verso la madre, venendo dunque nuovamente coinvolta nelle controversie legali dei genitori”; il minore
“ha assunto frequentemente un ruolo protettivo verso la sorella raccontato di Per_2 Per_5
un episodio di lite molto accesa in cui avrebbe condotto la sorella in un garage per non farle sentire le
Per_ grida dei genitori, mentre era rimasta a mediare tra le due figure. ha riferito di avere Per_2 provato rabbia nei confronti dei genitori, in particolare per aver reso triste la sorellina”. “si è Per_3 espressa disegnando e raccontando delle sue amicizie a scuola, dei giochi e dei fratelli”.
Non può poi non considerarsi che al riguardo gli operatori scrivono che nella condizione attuale i minori sono parsi complessivamente sereni ed è bene allo stato non turbare tale stato di cose.
Deve pertanto concludersi che il disagio della prole derivante dai comportamenti paterni e le (ancora) sussistenti difficoltà di relazione tra il padre ed i figli imputabili, secondo quanto emerso dal procedimento, alle condotte aggressive, violente e ingiuriose da lui tenute nei confronti della resistente anche alla loro presenza, oltre che l'impraticabilità fattuale dell'affidamento condiviso, pregiudiziale
Per_ per la minore che rifiuta la figura paterna e rischioso per tutti i minori che vanno preservati dalle dinamiche conflittuali genitoriali, non consentono a questa Corte di addivenire a conclusioni diverse, ma piuttosto rendono evidente la necessità di confermare l'incarico di ausilio e monitoraggio ai pagina 10 di 13 competenti Servizi Sociali, affinchè favoriscano la consapevolezza in capo al ricorrente delle conseguenze negative che l'esposizione alla violenza ha avuto sui minori e pongano in essere ogni utile iniziativa atta a supportarlo nella genitorialità ed a promuovere un rinnovato ruolo genitoriale del padre, sempre che egli collabori e sempre che questo risulti nel superiore interesse dei minori.
Per i motivi esposti deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nel supporto psicologico ai minori e nell'intrapreso percorso di sostegno alla genitorialità, organizzando incontri protetti padre e figli (nel Per_ caso di solo su sua richiesta) con facoltà di interromperli se pregiudizievoli per i minori.
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3.2 – Va rigettata altresì la domanda in punto di rideterminazione dell'entità dell'assegno di mantenimento in favore dei tre figli minori.
Ed invero, parte ricorrente lamenta che il disposto contributo sarebbe sproporzionato alle proprie effettive risorse economiche. In particolare, in tesi del ricorrente, il Collegio non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze fattuali. Segnatamente, della modifica del tasso di interesse del mutuo contratto per la casa familiare per effetto dell'applicazione del parametro di indicizzazione la cui rata, dunque, non ammonterebbe ad euro 477,50, ma oscillerebbe tra i 676,00-652,00 euro mensili, nonchè di una serie di vicissitudini della committente esclusiva dell'azienda di cui era dipendente, in ragione delle quali il ricorrente verserebbe in difficoltà economica (maggiore distanza dal luogo di lavoro;
diminuzione della retribuzione;
precarietà della condizione lavorativa). Ha, inoltre, aggiunto che il
Tribunale avrebbe omesso di considerare che la casa familiare è stata posta in vendita, ma non vi sarebbero tutt'oggi potenziali acquirenti e dei costi sostenuti dal per il percorso intrapreso Pt_1
presso il CAM.
Il motivo è infondato.
Questa Corte reputa infatti non passibile di riduzione l'entità del mantenimento posto in capo al ricorrente di soli 200,00 euro per ciascuno dei figli.
In via preliminare deve considerarsi che la misura del contributo di mantenimento dei figli è determinato non solo avuto riguardo alle sostanze economiche di entrambi i genitori, ma anche in relazione alle attuali esigenze dei figli (oggi di 16, 13 ed 8 anni), ai tempi di permanenza presso ciascun genitore (nel caso di specie esclusivamente presso la madre che dunque ha a proprio esclusivo carico le spese ordinarie) e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
(parimenti in capo alla sola appellata).
Sotto il profilo delle risorse economiche, poi, va detto che la condizione di precarietà lavorativa accomuna entrambe le parti.
pagina 11 di 13 L'appellata, inoltre, sostiene un canone di locazione di euro 550,00, mentre il resistente non sostiene allo stato costi abitativi in quanto vive (unitamente al AT ed alle di lui figlie con i quali presumibilmente condivide le spese domestiche) nella casa familiare.
Peraltro, come ben precisato dallo stesso appellante, entrambe le parti sono mutuatarie e comproprietarie al 50% della casa familiare;
pertanto, l'importo pro quota gravante sul è Pt_1
inferiore alla cifra dallo stesso addotta a sostegno della domanda di riduzione del contributo di mantenimento in quanto il ricorrente è onerato per il solo 50% della rata di mutuo, che comunque risulta non corrisposto, e dal piano di ammortamento in atti dal quale si evince che i ratei di mutuo dal
31 luglio 2023 non sono stati pagati.
Tanto premesso, considerato che da quanto riferito dalle parti percepisce una retribuzione Pt_1
mensile di circa 1544,00 euro mensili e vive nella casa familiare, mentre la percepisce circa CP_1
1.400 euro mensili e paga un canone di 550 euro per la conduzione dell'alloggio dove vive con i tre figli, che accudisce in via esclusiva, pur dando per ammessa la percezione dell'intero assegno unico universale, deve ritenersi che l'importo complessivo di 600 euro mensili per i tre figli costituisce il contributo minimo a carico del padre non convivente.
Tanto basta a respingere la censura proposta.
3.3 – Alla luce di tutto quanto sopra premesso, la decisione impugnata deve quindi essere senz'altro confermata.
3.4 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 con riguardo al valore indeterminabile basso della controversia, all'assenza di attività istruttoria e di trattazione e alla ridotta attività per la fase decisoria (stante l'assenza di difese conclusive scritte), e d'altra parte della fase dell'inibitoria, oltre accessori di legge.
3.5 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ferrara emessa in data 1° ottobre 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024 nel giudizio recante RG
1738/2023;
- condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei pagina 12 di 13 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'8.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
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