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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3263/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3263/2015 R.G., vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Michele Mascolo
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] CP_2
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
APPELLATO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 6.5.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso depositato in data 14.5.2014 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la
[...]
, concessionaria della linea di automobilistica trasporto persone, proponeva opposizione Pt_1
avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 007/DGT emessa dal
[...]
a mezzo della quale era stato ingiunto nei Controparte_1
suoi confronti il pagamento della somma di € 500,00, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione
1 pecuniaria per la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 285/2005 (sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione dell'anzidetta violazione elevato dalla medesima Controparte_1
in data 12.12.2011) poiché “il servizio sulla linea Fasano – Livorno non si è svolto in quanto
l'autobus non è giunto presso l'area di fermata prestabilita. Inoltre è stato riscontrato l'assenza della
palina”.
A sostegno dell'opposizione deduceva i seguenti motivi: - inapplicabilità alla società
[...]
, in quanto gestore di linee in concessione, della normativa di cui al d.lgs. n. 285/2005; - Pt_1
motivazione del verbale incongrua rispetto alla violazione contestata;
- infondatezza – ratifica della sospensione e consumazione del potere sanzionatorio della MIT DGT;
- tardività dell'ordinanza ingiunzione;
- difetto di istruttoria per mancata audizione del sanzionato;
- difetto di motivazione –
valutazione erronea dei fatti dedotti in giudizio;
- erronea indicazione della norma violata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il MIT, contestando le doglianze ex
adverso formulate e istando per la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 2592/14 del 23.07.2014, depositata il 23.10.2014, il Giudice di Pace di Bari
rigettava l'opposizione.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 6.3.2015, la ha interposto Parte_1
appello deducendo l'erroneità e la incongruità della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 - L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 - Con il primo motivo di gravame la ha denunciato l'inapplicabilità del regime Pt_1
sanzionatorio del d.lgs. n. 285/2005 “ai servizi in concessione”, applicandosi esso soltanto “ai servizi in regime di autorizzazione”.
Al riguardo, va rilevato che: - se è vero che, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 285/2005, “le
concessioni dei servizi di linea, rilasciate ex. L. 1939, n. 1822, restano valide sino al 31.12.2013”, è
altresì vero che a tali concessioni non possono essere applicate le previsioni di tale legge in ragione
2 della sua intervenuta abrogazione;
- infatti, il successivo art. 10 (“abrogazioni”) dispone che “a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4 co. 1, sono abrogate
le disposizioni contenute nella L. 28 settembre 1939, n. 1822”; - l'art. 4 (“adempimenti del CP_1
e dei trasporti”), al comma 1, recita: “con decreto ministeriale da adottarsi entro
[...]Controparte_1
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente d. lgs., il Controparte_1
adotta le disposizioni per l'attuazione degli artt. 3, commi 1 e 4; art. 4, co. 2; art. 5,
[...]
co. 2, lettere b), c), d) ed e), art. 9, co. 3”.
Ebbene, le disposizioni attuative poc'anzi citate sono state adottate con D.M. n. 316/2006
(“Regolamento recante riordino dei servizi automobilisti interregionali di competenza statale”).
La circolare n. 2 prot. n. 0028674 del 23.3.2007 del ha chiarito che Controparte_1
“Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316,
“Regolamento recante riordino dei servizi automobilisti interregionali di competenza statale”. a
seguito dell'art. 10, comma 1, del Decreto legislativo 20 novembre 2005, n. 285, recante: “Riordino
dei servizi automobilistici di competenza statale”, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge
28 settembre 1939, n. 1822 e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369. I
servizi di linea interregionali di competenza statale sono disciplinati dal Decreto legislativo 20
novembre 2005, n. 285, così come modificato dall'articolo 10, comma 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 recante: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” e dal D.M. n. 316/06”.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, all'epoca in cui è stato elevato il verbale di accertamento e contestazione nei confronti della Srl opponente, la L. n. 1822/1939 “fosse
stata definitivamente abrogata e che alle c.d. concessioni di servizio” dovesse essere applicata -stante l'espressa statuizione in tal senso della citata circolare- la disciplina del d.lgs. n. 285/2005, non facendosi luogo, pertanto, ad alcuna applicazione analogica di previsioni sanzionatorie.
D'altronde, la menzionata disposizione transitoria di cui all'art. 9 cit. si limita a statuire che le concessioni dei servizi di linea rilasciate in forza della legge del 1939 restano valide fino al 31
3 dicembre 2013 (tanto che “entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in
luogo della concessione”), “nel senso della sopravvivenza della forma giuridica della concessione al
solo fine della sua definitiva trasformazione in autorizzazione (o definitiva estinzione)” (cfr. pag. 4
della sentenza gravata), senza, dunque, prevedere alcuna “ultrattività” della legge n. 1822/1939 (che,
appunto, è stata abrogata).
2.2 - Parte appellante ha, inoltre, censurato la sentenza del GdP nella parte in cui è stato affermato che “il quadro normativo porta a concludere che la sospensione del servizio (di saps n.d.e.)
nell'ottica della massima correttezza sia stata tardivamente inoltrata;
dunque, la sanzione è stata
correttamente elevata”.
In proposito ha dedotto che: - “l'art. 7 i) del Dlgs 285/2005 sanziona l'impresa che “sospende
o interrompe in modo definitivo l'esercizio senza informare il ministero””; - “nel caso che ci occupa,
invece, come spiegato in punto di fatto: • con nota del 14.6.2011 - ricevuta il 20.6.11 dal
[...]
DGT Sud e Sicilia - la ricorrente comunicava la sospensione di alcune corse CP_1
dell'autolinea Fasano Livorno, nonché del servizio , a far data dal dì 1.6.2011 (all. Controparte_3
1-2 in ricorso); • l'ufficio ministeriale, con nota 23.6.11 ne prendeva ed unicamente invitava Pt_1
per il futuro, ad inviarle nei trenta giorni precedenti l'interruzione del servizio (all.3 in ricorso); • la
sospensione non creava alcun disservizio all'utenza, tempestivamente informata dall'azienda.
Inopinatamente, tuttavia, in data 15.12.2011 l'azienda si vedeva notificare il verbale di accertamento
DGT Bari n. 313/2011, elevato a seguito di un'ispezione sulla linea Fasano – Livorno, avvenuta in
Bari, al Largo Sorrentino, in data 24.11.2011. Resta dunque insuperata l'eccezione di illegittimità -
sotto il profilo della regolarità procedimentale - del verbale elevato a seguito di un controllo disposto
mesi dopo che il MIT-Dgt aveva ricevuto la comunicazione e pur rimproverando di non aver Pt_1
rispettato i termini del preavviso, aveva unicamente raccomandato in futuro maggiore puntualità”.
Orbene, s'impone di evidenziare quanto segue.
4 Con il verbale di accertamento n. 313 del 12.12.2011 (sulla scorta del quale è stata, in seguito,
adottata l'ordinanza ingiunzione opposta), alla è stata contestata la violazione dell'art. 7, Pt_1
comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 285/2005, accertata in data 24.11.2011 allorché, presso la Stazione FFSS
di Largo Sorrentino in Bari, è stato appurato che “il servizio sulla linea Fasano-Livorno non si è
svolto in quanto l'autobus non è giunto presso l'area di fermata prestabilita. Inoltre è stata
riscontrata la assenza della palina di fermata. L'ispezione si è protratta sino alle ore 20.40”.
Ai sensi di questa disposizione, “le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si
verificano quando l'impresa […] sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver
informato il ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera Controparte_1
b), oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il
termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni
accessorie comminate ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al
[...]
. Controparte_1
A tenore dell'art. 5, comma 2, lett. b) (espressamente richiamato dalla previsione di cui alla lett. i cit.), l'impresa è tenuta a “comunicare al e dei trasporti Controparte_1
l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione,
opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del
servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma
1”.
Quindi, l'odierna appellante è stata sanzionata in quanto ha sospeso -peraltro senza addurre alcuna motivazione a sostegno di tale decisione- l'esercizio del servizio senza aver informato tempestivamente (ossia entro trenta giorni prima della sospensione del servizio) il
[...]
Controparte_1
Infatti, la ha comunicato la “sospensione del servizio di autolinea ordinaria Fasano- Pt_1
Livorno” a far data dal 1°.
6.2011 soltanto con nota del 14.6.2011 (pervenuta alla DGT – SUD e Sicilia
il 20.6.2011).
5 Tale circostanza, pacifica e incontestata tra le parti (essendo stata ammessa anche dalla
), è stata, d'altronde, appurata nel corso dell'accertamento condotto il 24.11.2011 (all'esito del Pt_1
quale è stata contestata la violazione), allorché è stato verificato che il servizio sull'anzidetta linea non si è svolto ed è stata, altresì, riscontrata (a riprova di quanto innanzi) l'assenza della palina di fermata.
D'altronde, non si comprende la ragione per cui la nota prot. n. 1270/71/72/73 del 23.6.2011
a mezzo della quale la Direzione Generale Territoriale di Bari del MIT ha stigmatizzato “il ritardo”
con cui è pervenuta la comunicazione di sospensione in parola avrebbe “esaurito il potere
sanzionatorio” dell'Amministrazione e reso “intempestivo e viziato di eccesso di potere il controllo
“di regolarità” successivo all'avviso di sospensione”, considerato che: - il verbale di accertamento e contestazione è stato elevato (il 12.12.2011) a distanza di diciotto giorni dall'accertamento e l'ordinanza ingiunzione è stata emessa il 24.3.2014 e notificata il 17.4.2014 (dunque, il procedimento preordinato all'irrogazione della sanzione si è concluso prima che decorresse il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, che prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Dunque la decorrenza del termine quinquennale va individuata nel giorno in cui è stata commessa la violazione, salva l'interruzione della prescrizione che può avvenire anche mediante notifica del verbale di accertamento); - tale nota, da un lato, non contiene alcuna autorizzazione alla modifica, alla sospensione o alla cessazione del servizio di linea in questione (e, in generale, alcuna
“ratifica” dell'operato di ); - anzi, al contrario, come visto, in essa il MIT ha sottolineato la Pt_1
tardività della comunicazione e ribadito pro futuro la tempistica e la procedura da osservare;
-
dall'altro, non applica alcuna sanzione (anche soltanto accessoria)
Sicché, la comunicazione di sospensione -a decorrere dal 1°.6.2011- del servizio relativo all'autolinea Fasano-Livorno, effettuata dalla in data 14.6.2011 e pervenuta alla DGT Parte_1
– SUD e il 20.6.2011, ha violato la normativa innanzi illustrata in quanto (a) non motivata CP_1
6 e (b) trasmessa non già “almeno trenta giorni prima della sospensione del servizio” ma, addirittura,
in epoca successiva alla data di effettiva sospensione dello stesso.
Pertanto, alla luce di quanto finora rimarcato, non si ravvisa alcuna “illegittimità del verbale
per erronea motivazione” (cfr. punto “B-C 1)” – pag. 11 del ricorso in appello), atteso che risulta chiaramente il motivo per cui l'odierna appellante è stata sanzionata dalla PA, la quale è pervenuta a elevare il verbale di contestazione e a emettere l'ordinanza ingiunzione in virtù degli accertamenti condotti da agenti e funzionari del MIT (e dei quali nel verbale si è dato puntualmente atto), da cui è
emerso non, semplicemente, che una “corsa” non era stata effettuata ma che il servizio di autolinea
“Fasano-Livorno” era stato sospeso, come comprovato anche dall'assenza della palina di fermata.
In altri termini, alla luce dell'esame sia del verbale di accertamento sia dell'ordinanza ingiunzione, non sussistono dubbi in ordine alle condotte (accertate e) sanzionate e alle violazioni contestate, tanto che la società opponente ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa,
depositando memoria difensive in sede amministrativa e impugnando l'ordinanza ingiunzione in sede giurisdizionale.
Il provvedimento avversato, infatti, contiene la chiara e compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sottese all'adozione dello stesso e il dettagliato richiamo alla normativa in concreto applicata.
Né può assumere, ovviamente, rilievo alcuno l'erronea indicazione, a pag. 1 e a pag. 2 della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, dell'anno (1992 anziché 2005) del decreto legislativo n. 285,
la violazione del cui art. 7, comma 1, lett. 1, è stata contestata alla . Pt_1
Si tratta, con tutta evidenza, di un mero refuso, che -come già evidenziato- non inficia in nulla la possibilità di evincere con chiarezza le disposizioni violate, atteso peraltro che l'anno del decreto legislativo in rassegna è stato, ripetutamente, indicato in maniera corretta nei provvedimenti de
quibus.
In tema, deve rammentarsi che: - l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
è pienamente assolto quando la stessa possa essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie
7 fasi in cui si articola il procedimento (cfr. Cds, sez. IV, 18.2.2010 n. 944); - come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SSUU n. 1786/2010), i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice,
che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione (così
testualmente Cass., S.U., 28.1.2010, n. 1786, cit.).
D'altronde, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990
(applicabile al caso di specie), è sufficiente che l'atto indicato in motivazione (nella fattispecie per cui è causa, la cartella esattoriale) sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del c.d. Statuto dei diritti del contribuente) posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato “per
relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (ex multis, Cass., n. 12320/2004; Cass., n. 18469/2014, Cass.,
Sez. II , ord. 27.1.2020, n. 1740).
Inoltre, appare evidente l'avvenuta valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle
“stringenti eccezioni e conclusioni addotte da . Pt_1
Tanto si desume, inequivocabilmente, dal seguente passaggio dell'ordinanza ingiunzione:
“Questa amministrazione ha preso atto della memoria difensiva, depositata in data 30.11.2011,
assunta a prot. n. 2638, con la quale la società in indirizzo, eccependo l'inapplicabilità dell'art. 7
del D.lgs. n. 285/2005, nonché l'insussistenza della violazione contestata, ha richiesto
l'archiviazione della procedura sostenendo, tra l'altro, che: “il verbale non tiene conto della
comunicazione prot. n. 128/am del 14.06.20011, con la quale informava dell'avvenuta Pt_1
sospensione della corsa trisettimanale in partenza da Fasano alle h. 6.10(lun. mer. ven.), e da Siena
8 alle h. 10:20 (mar. gio. sab.), con conseguente mantenimento in esercizio della corsa settimanale in
partenza da Pisa il venerdì e da Fasano la domenica”.
2.3 - In conclusione, parimenti destituita di fondamento è l'eccepita illegittimità
dell'ordinanza- ingiunzione per mancata audizione dell'interessato.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., di recente, Cass. n.
21146/2019), “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di
opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto
sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in
sede giurisdizionale (cfr. Cass., sent. n. 1230 del 27.01.2012 ex multis Cass., SS.UU., sent. n. 1786
del 2010)”.
Le argomentazioni del Giudice di legittimità, che qui debbono intendersi integralmente richiamate, consentono di disattendere anche la censura in esame.
Peraltro, sempre nell'ordinanza ingiunzione la PA ha spiegato che “l'omessa audizione della
parte interessata è giustificata dalla circostanza che la violazione contestata fonda su prova
documentale”; donde la ritenuta irrilevanza dell'audizione del trasgressore.
In definitiva, a lume dell'illustrata normativa e delle suesposte argomentazioni, acclarate la sussistenza della violazione e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, il presente appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di primo grado.
3 - La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio di soccombenza.
La dev'essere, quindi, condannata alla refusione delle stesse in favore del MIT. Parte_1
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, per come novellato dal Dm n. 147/2022,
facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate) in base al valore della domanda ed eccettuando dal computo il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
9 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 2592/14 del GdP di Bari, depositata il 23.10.2014, così
provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
3. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU delle Spese di Giustizia, sussistono i presupposti poiché
la parte che ha proposto appello versi un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 6 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3263/2015 R.G., vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Michele Mascolo
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso
[...] CP_2
ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
APPELLATO
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 6.5.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Con ricorso depositato in data 14.5.2014 dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la
[...]
, concessionaria della linea di automobilistica trasporto persone, proponeva opposizione Pt_1
avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 007/DGT emessa dal
[...]
a mezzo della quale era stato ingiunto nei Controparte_1
suoi confronti il pagamento della somma di € 500,00, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione
1 pecuniaria per la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 285/2005 (sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione dell'anzidetta violazione elevato dalla medesima Controparte_1
in data 12.12.2011) poiché “il servizio sulla linea Fasano – Livorno non si è svolto in quanto
l'autobus non è giunto presso l'area di fermata prestabilita. Inoltre è stato riscontrato l'assenza della
palina”.
A sostegno dell'opposizione deduceva i seguenti motivi: - inapplicabilità alla società
[...]
, in quanto gestore di linee in concessione, della normativa di cui al d.lgs. n. 285/2005; - Pt_1
motivazione del verbale incongrua rispetto alla violazione contestata;
- infondatezza – ratifica della sospensione e consumazione del potere sanzionatorio della MIT DGT;
- tardività dell'ordinanza ingiunzione;
- difetto di istruttoria per mancata audizione del sanzionato;
- difetto di motivazione –
valutazione erronea dei fatti dedotti in giudizio;
- erronea indicazione della norma violata.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il MIT, contestando le doglianze ex
adverso formulate e istando per la reiezione del ricorso.
Con sentenza n. 2592/14 del 23.07.2014, depositata il 23.10.2014, il Giudice di Pace di Bari
rigettava l'opposizione.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 6.3.2015, la ha interposto Parte_1
appello deducendo l'erroneità e la incongruità della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata decisa nei modi di legge.
2 - L'appello è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
2.1 - Con il primo motivo di gravame la ha denunciato l'inapplicabilità del regime Pt_1
sanzionatorio del d.lgs. n. 285/2005 “ai servizi in concessione”, applicandosi esso soltanto “ai servizi in regime di autorizzazione”.
Al riguardo, va rilevato che: - se è vero che, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 285/2005, “le
concessioni dei servizi di linea, rilasciate ex. L. 1939, n. 1822, restano valide sino al 31.12.2013”, è
altresì vero che a tali concessioni non possono essere applicate le previsioni di tale legge in ragione
2 della sua intervenuta abrogazione;
- infatti, il successivo art. 10 (“abrogazioni”) dispone che “a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4 co. 1, sono abrogate
le disposizioni contenute nella L. 28 settembre 1939, n. 1822”; - l'art. 4 (“adempimenti del CP_1
e dei trasporti”), al comma 1, recita: “con decreto ministeriale da adottarsi entro
[...]Controparte_1
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente d. lgs., il Controparte_1
adotta le disposizioni per l'attuazione degli artt. 3, commi 1 e 4; art. 4, co. 2; art. 5,
[...]
co. 2, lettere b), c), d) ed e), art. 9, co. 3”.
Ebbene, le disposizioni attuative poc'anzi citate sono state adottate con D.M. n. 316/2006
(“Regolamento recante riordino dei servizi automobilisti interregionali di competenza statale”).
La circolare n. 2 prot. n. 0028674 del 23.3.2007 del ha chiarito che Controparte_1
“Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316,
“Regolamento recante riordino dei servizi automobilisti interregionali di competenza statale”. a
seguito dell'art. 10, comma 1, del Decreto legislativo 20 novembre 2005, n. 285, recante: “Riordino
dei servizi automobilistici di competenza statale”, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge
28 settembre 1939, n. 1822 e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369. I
servizi di linea interregionali di competenza statale sono disciplinati dal Decreto legislativo 20
novembre 2005, n. 285, così come modificato dall'articolo 10, comma 9 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 recante: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” e dal D.M. n. 316/06”.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, all'epoca in cui è stato elevato il verbale di accertamento e contestazione nei confronti della Srl opponente, la L. n. 1822/1939 “fosse
stata definitivamente abrogata e che alle c.d. concessioni di servizio” dovesse essere applicata -stante l'espressa statuizione in tal senso della citata circolare- la disciplina del d.lgs. n. 285/2005, non facendosi luogo, pertanto, ad alcuna applicazione analogica di previsioni sanzionatorie.
D'altronde, la menzionata disposizione transitoria di cui all'art. 9 cit. si limita a statuire che le concessioni dei servizi di linea rilasciate in forza della legge del 1939 restano valide fino al 31
3 dicembre 2013 (tanto che “entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 3, viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in
luogo della concessione”), “nel senso della sopravvivenza della forma giuridica della concessione al
solo fine della sua definitiva trasformazione in autorizzazione (o definitiva estinzione)” (cfr. pag. 4
della sentenza gravata), senza, dunque, prevedere alcuna “ultrattività” della legge n. 1822/1939 (che,
appunto, è stata abrogata).
2.2 - Parte appellante ha, inoltre, censurato la sentenza del GdP nella parte in cui è stato affermato che “il quadro normativo porta a concludere che la sospensione del servizio (di saps n.d.e.)
nell'ottica della massima correttezza sia stata tardivamente inoltrata;
dunque, la sanzione è stata
correttamente elevata”.
In proposito ha dedotto che: - “l'art. 7 i) del Dlgs 285/2005 sanziona l'impresa che “sospende
o interrompe in modo definitivo l'esercizio senza informare il ministero””; - “nel caso che ci occupa,
invece, come spiegato in punto di fatto: • con nota del 14.6.2011 - ricevuta il 20.6.11 dal
[...]
DGT Sud e Sicilia - la ricorrente comunicava la sospensione di alcune corse CP_1
dell'autolinea Fasano Livorno, nonché del servizio , a far data dal dì 1.6.2011 (all. Controparte_3
1-2 in ricorso); • l'ufficio ministeriale, con nota 23.6.11 ne prendeva ed unicamente invitava Pt_1
per il futuro, ad inviarle nei trenta giorni precedenti l'interruzione del servizio (all.3 in ricorso); • la
sospensione non creava alcun disservizio all'utenza, tempestivamente informata dall'azienda.
Inopinatamente, tuttavia, in data 15.12.2011 l'azienda si vedeva notificare il verbale di accertamento
DGT Bari n. 313/2011, elevato a seguito di un'ispezione sulla linea Fasano – Livorno, avvenuta in
Bari, al Largo Sorrentino, in data 24.11.2011. Resta dunque insuperata l'eccezione di illegittimità -
sotto il profilo della regolarità procedimentale - del verbale elevato a seguito di un controllo disposto
mesi dopo che il MIT-Dgt aveva ricevuto la comunicazione e pur rimproverando di non aver Pt_1
rispettato i termini del preavviso, aveva unicamente raccomandato in futuro maggiore puntualità”.
Orbene, s'impone di evidenziare quanto segue.
4 Con il verbale di accertamento n. 313 del 12.12.2011 (sulla scorta del quale è stata, in seguito,
adottata l'ordinanza ingiunzione opposta), alla è stata contestata la violazione dell'art. 7, Pt_1
comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 285/2005, accertata in data 24.11.2011 allorché, presso la Stazione FFSS
di Largo Sorrentino in Bari, è stato appurato che “il servizio sulla linea Fasano-Livorno non si è
svolto in quanto l'autobus non è giunto presso l'area di fermata prestabilita. Inoltre è stata
riscontrata la assenza della palina di fermata. L'ispezione si è protratta sino alle ore 20.40”.
Ai sensi di questa disposizione, “le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si
verificano quando l'impresa […] sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver
informato il ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera Controparte_1
b), oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il
termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni
accessorie comminate ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, dandone comunicazione al
[...]
. Controparte_1
A tenore dell'art. 5, comma 2, lett. b) (espressamente richiamato dalla previsione di cui alla lett. i cit.), l'impresa è tenuta a “comunicare al e dei trasporti Controparte_1
l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione,
opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del
servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma
1”.
Quindi, l'odierna appellante è stata sanzionata in quanto ha sospeso -peraltro senza addurre alcuna motivazione a sostegno di tale decisione- l'esercizio del servizio senza aver informato tempestivamente (ossia entro trenta giorni prima della sospensione del servizio) il
[...]
Controparte_1
Infatti, la ha comunicato la “sospensione del servizio di autolinea ordinaria Fasano- Pt_1
Livorno” a far data dal 1°.
6.2011 soltanto con nota del 14.6.2011 (pervenuta alla DGT – SUD e Sicilia
il 20.6.2011).
5 Tale circostanza, pacifica e incontestata tra le parti (essendo stata ammessa anche dalla
), è stata, d'altronde, appurata nel corso dell'accertamento condotto il 24.11.2011 (all'esito del Pt_1
quale è stata contestata la violazione), allorché è stato verificato che il servizio sull'anzidetta linea non si è svolto ed è stata, altresì, riscontrata (a riprova di quanto innanzi) l'assenza della palina di fermata.
D'altronde, non si comprende la ragione per cui la nota prot. n. 1270/71/72/73 del 23.6.2011
a mezzo della quale la Direzione Generale Territoriale di Bari del MIT ha stigmatizzato “il ritardo”
con cui è pervenuta la comunicazione di sospensione in parola avrebbe “esaurito il potere
sanzionatorio” dell'Amministrazione e reso “intempestivo e viziato di eccesso di potere il controllo
“di regolarità” successivo all'avviso di sospensione”, considerato che: - il verbale di accertamento e contestazione è stato elevato (il 12.12.2011) a distanza di diciotto giorni dall'accertamento e l'ordinanza ingiunzione è stata emessa il 24.3.2014 e notificata il 17.4.2014 (dunque, il procedimento preordinato all'irrogazione della sanzione si è concluso prima che decorresse il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, che prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Dunque la decorrenza del termine quinquennale va individuata nel giorno in cui è stata commessa la violazione, salva l'interruzione della prescrizione che può avvenire anche mediante notifica del verbale di accertamento); - tale nota, da un lato, non contiene alcuna autorizzazione alla modifica, alla sospensione o alla cessazione del servizio di linea in questione (e, in generale, alcuna
“ratifica” dell'operato di ); - anzi, al contrario, come visto, in essa il MIT ha sottolineato la Pt_1
tardività della comunicazione e ribadito pro futuro la tempistica e la procedura da osservare;
-
dall'altro, non applica alcuna sanzione (anche soltanto accessoria)
Sicché, la comunicazione di sospensione -a decorrere dal 1°.6.2011- del servizio relativo all'autolinea Fasano-Livorno, effettuata dalla in data 14.6.2011 e pervenuta alla DGT Parte_1
– SUD e il 20.6.2011, ha violato la normativa innanzi illustrata in quanto (a) non motivata CP_1
6 e (b) trasmessa non già “almeno trenta giorni prima della sospensione del servizio” ma, addirittura,
in epoca successiva alla data di effettiva sospensione dello stesso.
Pertanto, alla luce di quanto finora rimarcato, non si ravvisa alcuna “illegittimità del verbale
per erronea motivazione” (cfr. punto “B-C 1)” – pag. 11 del ricorso in appello), atteso che risulta chiaramente il motivo per cui l'odierna appellante è stata sanzionata dalla PA, la quale è pervenuta a elevare il verbale di contestazione e a emettere l'ordinanza ingiunzione in virtù degli accertamenti condotti da agenti e funzionari del MIT (e dei quali nel verbale si è dato puntualmente atto), da cui è
emerso non, semplicemente, che una “corsa” non era stata effettuata ma che il servizio di autolinea
“Fasano-Livorno” era stato sospeso, come comprovato anche dall'assenza della palina di fermata.
In altri termini, alla luce dell'esame sia del verbale di accertamento sia dell'ordinanza ingiunzione, non sussistono dubbi in ordine alle condotte (accertate e) sanzionate e alle violazioni contestate, tanto che la società opponente ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa,
depositando memoria difensive in sede amministrativa e impugnando l'ordinanza ingiunzione in sede giurisdizionale.
Il provvedimento avversato, infatti, contiene la chiara e compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sottese all'adozione dello stesso e il dettagliato richiamo alla normativa in concreto applicata.
Né può assumere, ovviamente, rilievo alcuno l'erronea indicazione, a pag. 1 e a pag. 2 della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, dell'anno (1992 anziché 2005) del decreto legislativo n. 285,
la violazione del cui art. 7, comma 1, lett. 1, è stata contestata alla . Pt_1
Si tratta, con tutta evidenza, di un mero refuso, che -come già evidenziato- non inficia in nulla la possibilità di evincere con chiarezza le disposizioni violate, atteso peraltro che l'anno del decreto legislativo in rassegna è stato, ripetutamente, indicato in maniera corretta nei provvedimenti de
quibus.
In tema, deve rammentarsi che: - l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
è pienamente assolto quando la stessa possa essere ricavata dalla lettura degli atti attinenti alle varie
7 fasi in cui si articola il procedimento (cfr. Cds, sez. IV, 18.2.2010 n. 944); - come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SSUU n. 1786/2010), i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice,
che dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione (così
testualmente Cass., S.U., 28.1.2010, n. 1786, cit.).
D'altronde, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990
(applicabile al caso di specie), è sufficiente che l'atto indicato in motivazione (nella fattispecie per cui è causa, la cartella esattoriale) sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del c.d. Statuto dei diritti del contribuente) posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato;
pertanto, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato “per
relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (ex multis, Cass., n. 12320/2004; Cass., n. 18469/2014, Cass.,
Sez. II , ord. 27.1.2020, n. 1740).
Inoltre, appare evidente l'avvenuta valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle
“stringenti eccezioni e conclusioni addotte da . Pt_1
Tanto si desume, inequivocabilmente, dal seguente passaggio dell'ordinanza ingiunzione:
“Questa amministrazione ha preso atto della memoria difensiva, depositata in data 30.11.2011,
assunta a prot. n. 2638, con la quale la società in indirizzo, eccependo l'inapplicabilità dell'art. 7
del D.lgs. n. 285/2005, nonché l'insussistenza della violazione contestata, ha richiesto
l'archiviazione della procedura sostenendo, tra l'altro, che: “il verbale non tiene conto della
comunicazione prot. n. 128/am del 14.06.20011, con la quale informava dell'avvenuta Pt_1
sospensione della corsa trisettimanale in partenza da Fasano alle h. 6.10(lun. mer. ven.), e da Siena
8 alle h. 10:20 (mar. gio. sab.), con conseguente mantenimento in esercizio della corsa settimanale in
partenza da Pisa il venerdì e da Fasano la domenica”.
2.3 - In conclusione, parimenti destituita di fondamento è l'eccepita illegittimità
dell'ordinanza- ingiunzione per mancata audizione dell'interessato.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr., di recente, Cass. n.
21146/2019), “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di
opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto
sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in
sede giurisdizionale (cfr. Cass., sent. n. 1230 del 27.01.2012 ex multis Cass., SS.UU., sent. n. 1786
del 2010)”.
Le argomentazioni del Giudice di legittimità, che qui debbono intendersi integralmente richiamate, consentono di disattendere anche la censura in esame.
Peraltro, sempre nell'ordinanza ingiunzione la PA ha spiegato che “l'omessa audizione della
parte interessata è giustificata dalla circostanza che la violazione contestata fonda su prova
documentale”; donde la ritenuta irrilevanza dell'audizione del trasgressore.
In definitiva, a lume dell'illustrata normativa e delle suesposte argomentazioni, acclarate la sussistenza della violazione e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, il presente appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di primo grado.
3 - La regolamentazione delle spese di lite soggiace al criterio di soccombenza.
La dev'essere, quindi, condannata alla refusione delle stesse in favore del MIT. Parte_1
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, per come novellato dal Dm n. 147/2022,
facendo applicazione degli onorari minimi (in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate) in base al valore della domanda ed eccettuando dal computo il compenso relativo alla fase istruttoria, non tenutasi.
9 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 2592/14 del GdP di Bari, depositata il 23.10.2014, così
provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 231,00, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
3. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU delle Spese di Giustizia, sussistono i presupposti poiché
la parte che ha proposto appello versi un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari il 6 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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