Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 10/03/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04876/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4876 del 2024, proposto dalla 4 ESSE SNC di A. OR e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Volla, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
nei confronti
del Signor UI OL, rappresentato e difeso dall’avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
dei Signori SA IA, AI CA e NI ZU (intervenienti ad opponendum ), rappresentati e difesi dall’avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione seconda, n. 1900 del 25 marzo 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 66 c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volla e dei Signori UI OL, SA IA, AI CA e NI ZU;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Consigliere Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Il Collegio reputa necessario, al fine del decidere, disporre verificazione, affidandola al Direttore della Direzione Provinciale dell’Agenzia del Territorio di Napoli o a funzionario da quest’ultimo designato, purché dotato delle necessarie competenze.
Il verificatore dovrà dare risposta ai seguenti quesiti:
i) descriva il verificatore in modo analitico la situazione di fatto all’attualità in relazione all’area zona catastale foglio 5, p.lla n. 2945 (ex 2366) sub 4 e 5;
ii) dica, inoltre, il verificatore, sulla base della documentazione rinvenuta, quale era l’effettiva consistenza nonché la datazione degli originari manufatti ad uso agricolo insistenti sulla indicata particella;
iii) dica il verificatore a quando risale la demolizione degli originari manufatti ad uso agricolo;
iv) segnali il verificatore qualsiasi altra circostanza che ritiene possa essere di interesse ai fini della causa, in relazione all’oggetto della presente verificazione.
All’uopo:
- il verificatore dovrà comunicare alle parti costituite la data e il luogo dell’inizio delle operazioni peritali entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le parti hanno facoltà di nominare tecnici di fiducia i cui nominativi dovranno essere previamente comunicati al verificatore entro la data di inizio delle operazioni peritali; i tecnici potranno assistere, unitamente ai difensori, agli eventuali sopralluoghi e fare inserire le loro osservazioni nei relativi verbali;
- previo rituale avviso dell’inizio delle operazioni alle parti, il verificatore ha facoltà di procedere, ove ritenuto opportuno, alle acquisizioni di elaborati e documenti ritenuti opportuni presso le amministrazioni; gli uffici del Comune di Volla collaboreranno con il verificatore e gli presteranno ogni ausilio necessario, con l’avvertenza che, in caso contrario, qualora il verificatore dovesse segnale nella relazione la loro mancata collaborazione, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e/o tenerne conto ai fini della liquidazione delle spese di lite;
- il verificatore dovrà depositare la propria relazione preliminare entro 60 giorni dall’inizio delle operazioni peritali;
- le parti costituite possono comunicare al verificatore le proprie eventuali osservazioni alla relazione preliminare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta relazione preliminare;
- il verificatore depositerà nella Segreteria di questo Consiglio la propria relazione finale sui quesiti posti dal Consiglio entro il successivo termine di trenta giorni; dovranno costituire oggetto di specifico esame e riscontro anche le eventuali osservazioni delle parti.
Pone a carico della parte appellante un anticipo sul compenso pari ad euro 2.000, impregiudicata la regolazione dell’onere all’esito della decisione definitiva.
Riserva al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di discussione del merito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), riservando ogni ulteriore decisione, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia per la prosecuzione del giudizio all’udienza che sarà individuata con separato provvedimento dal Presidente della Sezione.
Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e all’organo verificatore.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
UI Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO