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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/05/2024, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2075/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2075/2023 tra elett.te dom.t presso il proc.avv.to RUIU GRAZIANO che l rappresenta e difende per Parte_1 delega a margine dell'atto di citazione ATTORE/I e elett.te dom.t presso il proc.avv.to PINNA Controparte_1
ROSSELLA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 maggio 2024 ad ore innanzi al dott. Maria Giuseppa Sanna, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI e l' avv. Controparte_2 oggi sostituito dall'avv.
Compaiono i procuratori delle parti l'avv.to Pinna per , il dr. per il Controparte_1 CP_3
l'avv.to Fabio Gatti in sostituzione dell'avv.to Graziano Ruiu i quali Controparte_4 confermano le conclusioni assunte e dopo breve discussione chiedono che la causa sia tenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2075/2023 promossa da:
elett.te dom.t presso il proc. avv.to RUIU GRAZIANO che l Parte_1 rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte ATTORE/I
Contro
elett.te dom.t presso il proc.avv.to Controparte_1
PINNA ROSSELLA che l rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e, premesso di avere ricevuto intimazione di pagamento con la Controparte_1 quale si chiedeva il pagamento della somma di € 45.774,92 fondata su cartelle di pagamento emesse per il recupero di spese di giustizia;
esponeva che dalla intimazione di pagamento impugnata si evinceva che la cartelln,10220100042991263002asseritamente notificata il 23/12/2010 dell'importo di€ 256,17 era relative a spese processuali determinate nell'anno 2008; la cartella n. 10220120005716021002, asseritamente notificata il 23/04/2012 dell'importo di€ 41.588,33, relativa a spese processuali determinate nell'anno 2008 e la cartella n. 10220190017372935004, asseritamente notificata il 31/01/2020 dell'importo di€ 3.808,18 relativa a spese processuali determinate all'anno 2001; eccepiva in primo luogo la mancata notifica degli atti prodromici ( cartelle di pagamento) mai pervenute nella sua sfera di conoscenza e nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto essendo decorso il termine per la riscossione delle spese di giustizia e comunque l'atto impugnato appariva privo di motivazione, concludeva chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata. Si costituiva contestando il ricorso e tutti i motivi Controparte_5 posti a suo fondamento e in via preliminare, avuto riguardo alle eccezioni di merito riguardante la controversia chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa pagina 2 di 6 del soggetto legittimato a curare la procedura impositiva prima CP_2 Controparte_4 della sua esecuzione;
evidenziava l'infondatezza della doglianza relativa alla nullità delle notificazioni della cartelle di pagamento, tutte regolarmente notificate e quindi in grado di portare a conoscenza del la pretesa ivi rappresentata ed infatti la Pt_1 cartella n. 10220100042991263002 era stata notificata con consegna a mani proprie del ricorrente, la cartella n. 10220120005716021002 a mani del padre del ricorrente e la cartella n. 10220190017372935004 a mani proprie del ricorrente, notifiche da ritenersi efficaci, idonee a produrre gli effetti propri attese la consegna diretta al ricorrente e nel luogo di residenza dello stesso al padre che ha sottoscritto la relata;
rilevava, inoltre, che successivamente alla notificazione delle cartelle indicate aveva provveduto a notificare comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 10276201600000316000 notificata a mezzo posta in data 11.04.16 (la raccomandata AR è stata regolarmente sottoscritta da familiare convivente) che richiama espressamente le cartelle n. 10220100042991263002. e n. 10220120005716021002 e intimazione di pagamento n. 10220219000273023000 notificata in data 20.10.21 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del pec del concludeva che la descritta attività posta in Pt_1 essere dall'agente della riscossione aveva comportato la piena conoscenza da parte del degli atti impositivi e la sua possibilità di porre in essere adeguata difesa, atto Pt_1 impugnato che non aveva necessità di particolare motivazione attesa la chiara riconducibilità della intimazione di pagamento agli atti giudiziari sottesi alla cartella di pagamento, concludeva per il rigetto dell'opposizione. Si costituiva il contestando l'opposizione e le motivazioni Controparte_4 poste a fondamento evidenziando che il ruolo era stato emesso sulla base degli atti giudiziari che aveva disposto il pagamento delle somme alle quale il ricorrente doveva ritenersi obbligato al pagamento , che le e spese di giustizia erano state quantificate nelle sentenze, passate in giudicato e con riferimento al termine per la riscossione doveva ritenersi il termine proprio del giudicato ( dieci anni ) mentre per la condanna in solido era stata applicata la giurisprudenza della Suprema Corte, concludeva per il rigetto dell'opposizione. Il ricorrente disconosceva la conformità delle copie relative alla relata di notifica degli atti prodotte da all'originale. Controparte_5
La causa istruita con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc 1 comma . Sull'eccezione preliminare di nullità delle notifiche effettuate da Controparte_1
sul presupposto del disconoscimento effettuato dal ricorrente rispetto alla
[...] conformità all'originale della copia prodotta.
Occorre premettere che l'art. 2719 c.c. prevede che «Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta». Una interpretazione strettamente letterale indica che l'onere che grava sulla parte è solo quello di un disconoscimento "espresso", perciò non implicito né equivoco. Comunque alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215,
pagina 3 di 6 comma 1, n. 2 c.p.c., per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità ricavandola anche da elementi esterni e ricorrendo ad altre prove, anche presuntive (Cass. 3227/2021, Cass. 16557/2019,Cass. 4053/2018). La giurisprudenza ha, peraltro, introdotto ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale puntualizzando i limiti in base ai quali il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, e precisamente «attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale» (tra le più recenti, Cass. n. 3227/2021;Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; Cass. nn16557, 3540 del 2019; Cass. nn 27633 del 2018; Cass. nn. 29993, 23902 del
2017). Il ricorrente ha disconosciuto semplicemente la conformità della copia prodotta all'originale senza indicare in quali aspetti e per quali ragioni detta difformità sussisteva limitandosi a sostenere, senza allegazione di prova alcuna la difformità tra l'originale dell'atto notificato e la copia prodotta in giudizio. Il ricorrente contesta, altresì , la validità della notificazione degli atti indicati da
[...]
relativamente all'aspetto formale del soggetto che ha provveduto Controparte_1 alla notifica non essendo il messo notificare soggetto abilitato dalla legge con conseguente inesistenza della notificazione. L'eccezione come formulata appare infondata alla luce della costante giurisprudenza formatasi sulle notificazione effettuate proprio a mezzo del servizio postale dai messi notificatori scelti dall'agente della riscossione. L'eccezione appare infondata e ciò alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ormai da tempo ritiene legittima la notificazione effettuata direttamente dall'agente della riscossione anche mediante soggetti interni o esterni ma sotto il proprio controllo delle cartelle di pagamento, procedimento notificatorio speciale giustificato dal preminente profilo pubblicistico dell'attività svolta e posto in essere utilizzando il procedimento semplificato di cui all'art. 26 comma 1 seconda parte DPR 602/73. Ed infatti è stata ormai costantemente affermato che la notifica della cartella di pagamento qualora venga eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” Cass. 9866/2024 ; Cass.10037 /2019 ; Cass. 28872/2018; Ciò porta a ritenere valide le notificazioni delle cartelle di pagamento sia con riferimento a quelle ricevute a mani proprie del ricorrente sia a quella ricevuta dal padre, tale qualificatosi, che ha sottoscritto la relata di notifica pagina 4 di 6 giacche in applicazione del principio sopra esposto non è pertanto l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982. La ritualità della notificazione delle cartelle di pagamento comporta l'interruzione dei termini di prescrizione decennale applicabile alle spese di giustizia. Parimenti deve ritenersi efficacemente interrotto il predetto termine anche dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la quale conteneva l'indicazione delle cartelle 10220100042991263002. e n. 10220120005716021002, comunicazione notificata in data 11.04.2016 ricevuta da familiare convivente e da ultimo anche dalla intimazione di pagamento notificata in data 20.10.2021 a messo di posta elettronica certificata. Vero che rispetto a quest'ultima notifica, il cui contenuto è giunto senza ombra di dubbio alcuno nella sfera di conoscenza del il ricorrente ne ha eccepito Pt_1
l'inesistenza in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica non certificano e non rinvenibile nei pubblici registri. La questione è stata risolta definitivamente dalla decisione assunta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.15979/2022 con la quale è stato affermato il principio che “ In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” Il ricorrente non ha allegato alcun elemento oggettivo diretto a ritenere che non appariva in alcun modo individuabile e quindi certo il mittente dell'atto o meglio che l'intimazione di pagamento arrivata alla sua casella di posta elettronica certificata non fosse riconducibile all'attività di riscossione dell . Controparte_1
Concludendo i termini di prescrizione del credito non sono giunti a compimento attesi gli atti interruttivi posti in essere dall' come sopra Controparte_5 rappresentati. Da ultimo sul vizio formale dell'intimazione di pagamento impugnata sotto il profilo della mancanza di motivazione. Il motivo appare infondato atteso il principio giurisprudenziale formatosi proprio sulla motivazione di siffatto atto espresso anche di recente ( Cass.10692/2024 ) con la quale è stato ribadito che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973,
pagina 5 di 6 ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del sicché é sufficiente che Organizzazione_1 la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.”
L'atto di intimazione impugnato è esattamente conforme al modello ministeriale e contiene tutte le indicazioni necessarie all'individuazione degli atti prodromici che ne legittimano l'emissione. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna del ricorrente alle spese da liquidarsi nei confronti del solo convenuto restando Controparte_5 compensate con il alla luce delle difese svolte. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento impugnata;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di in € 2.906,00 ( valore compreso tra Controparte_5
26.000 e 50000 parametri minimi, assenza di fase istruttoria) oltre accessori nella misura dovuta per legge;
dichiara le spese compensate tra il ricorrente e il
Controparte_4
Sassari 22/05/2024
Il Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2075/2023 tra elett.te dom.t presso il proc.avv.to RUIU GRAZIANO che l rappresenta e difende per Parte_1 delega a margine dell'atto di citazione ATTORE/I e elett.te dom.t presso il proc.avv.to PINNA Controparte_1
ROSSELLA che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 maggio 2024 ad ore innanzi al dott. Maria Giuseppa Sanna, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI e l' avv. Controparte_2 oggi sostituito dall'avv.
Compaiono i procuratori delle parti l'avv.to Pinna per , il dr. per il Controparte_1 CP_3
l'avv.to Fabio Gatti in sostituzione dell'avv.to Graziano Ruiu i quali Controparte_4 confermano le conclusioni assunte e dopo breve discussione chiedono che la causa sia tenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2075/2023 promossa da:
elett.te dom.t presso il proc. avv.to RUIU GRAZIANO che l Parte_1 rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte ATTORE/I
Contro
elett.te dom.t presso il proc.avv.to Controparte_1
PINNA ROSSELLA che l rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
e, premesso di avere ricevuto intimazione di pagamento con la Controparte_1 quale si chiedeva il pagamento della somma di € 45.774,92 fondata su cartelle di pagamento emesse per il recupero di spese di giustizia;
esponeva che dalla intimazione di pagamento impugnata si evinceva che la cartelln,10220100042991263002asseritamente notificata il 23/12/2010 dell'importo di€ 256,17 era relative a spese processuali determinate nell'anno 2008; la cartella n. 10220120005716021002, asseritamente notificata il 23/04/2012 dell'importo di€ 41.588,33, relativa a spese processuali determinate nell'anno 2008 e la cartella n. 10220190017372935004, asseritamente notificata il 31/01/2020 dell'importo di€ 3.808,18 relativa a spese processuali determinate all'anno 2001; eccepiva in primo luogo la mancata notifica degli atti prodromici ( cartelle di pagamento) mai pervenute nella sua sfera di conoscenza e nel merito eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto essendo decorso il termine per la riscossione delle spese di giustizia e comunque l'atto impugnato appariva privo di motivazione, concludeva chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata. Si costituiva contestando il ricorso e tutti i motivi Controparte_5 posti a suo fondamento e in via preliminare, avuto riguardo alle eccezioni di merito riguardante la controversia chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa pagina 2 di 6 del soggetto legittimato a curare la procedura impositiva prima CP_2 Controparte_4 della sua esecuzione;
evidenziava l'infondatezza della doglianza relativa alla nullità delle notificazioni della cartelle di pagamento, tutte regolarmente notificate e quindi in grado di portare a conoscenza del la pretesa ivi rappresentata ed infatti la Pt_1 cartella n. 10220100042991263002 era stata notificata con consegna a mani proprie del ricorrente, la cartella n. 10220120005716021002 a mani del padre del ricorrente e la cartella n. 10220190017372935004 a mani proprie del ricorrente, notifiche da ritenersi efficaci, idonee a produrre gli effetti propri attese la consegna diretta al ricorrente e nel luogo di residenza dello stesso al padre che ha sottoscritto la relata;
rilevava, inoltre, che successivamente alla notificazione delle cartelle indicate aveva provveduto a notificare comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n° 10276201600000316000 notificata a mezzo posta in data 11.04.16 (la raccomandata AR è stata regolarmente sottoscritta da familiare convivente) che richiama espressamente le cartelle n. 10220100042991263002. e n. 10220120005716021002 e intimazione di pagamento n. 10220219000273023000 notificata in data 20.10.21 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del pec del concludeva che la descritta attività posta in Pt_1 essere dall'agente della riscossione aveva comportato la piena conoscenza da parte del degli atti impositivi e la sua possibilità di porre in essere adeguata difesa, atto Pt_1 impugnato che non aveva necessità di particolare motivazione attesa la chiara riconducibilità della intimazione di pagamento agli atti giudiziari sottesi alla cartella di pagamento, concludeva per il rigetto dell'opposizione. Si costituiva il contestando l'opposizione e le motivazioni Controparte_4 poste a fondamento evidenziando che il ruolo era stato emesso sulla base degli atti giudiziari che aveva disposto il pagamento delle somme alle quale il ricorrente doveva ritenersi obbligato al pagamento , che le e spese di giustizia erano state quantificate nelle sentenze, passate in giudicato e con riferimento al termine per la riscossione doveva ritenersi il termine proprio del giudicato ( dieci anni ) mentre per la condanna in solido era stata applicata la giurisprudenza della Suprema Corte, concludeva per il rigetto dell'opposizione. Il ricorrente disconosceva la conformità delle copie relative alla relata di notifica degli atti prodotte da all'originale. Controparte_5
La causa istruita con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies cpc 1 comma . Sull'eccezione preliminare di nullità delle notifiche effettuate da Controparte_1
sul presupposto del disconoscimento effettuato dal ricorrente rispetto alla
[...] conformità all'originale della copia prodotta.
Occorre premettere che l'art. 2719 c.c. prevede che «Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta». Una interpretazione strettamente letterale indica che l'onere che grava sulla parte è solo quello di un disconoscimento "espresso", perciò non implicito né equivoco. Comunque alla disciplina del disconoscimento della scrittura privata non si applica l'art. 215,
pagina 3 di 6 comma 1, n. 2 c.p.c., per cui il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità ricavandola anche da elementi esterni e ricorrendo ad altre prove, anche presuntive (Cass. 3227/2021, Cass. 16557/2019,Cass. 4053/2018). La giurisprudenza ha, peraltro, introdotto ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli "aspetti differenziali" tra copia prodotta e originale puntualizzando i limiti in base ai quali il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, e precisamente «attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale» (tra le più recenti, Cass. n. 3227/2021;Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; Cass. nn16557, 3540 del 2019; Cass. nn 27633 del 2018; Cass. nn. 29993, 23902 del
2017). Il ricorrente ha disconosciuto semplicemente la conformità della copia prodotta all'originale senza indicare in quali aspetti e per quali ragioni detta difformità sussisteva limitandosi a sostenere, senza allegazione di prova alcuna la difformità tra l'originale dell'atto notificato e la copia prodotta in giudizio. Il ricorrente contesta, altresì , la validità della notificazione degli atti indicati da
[...]
relativamente all'aspetto formale del soggetto che ha provveduto Controparte_1 alla notifica non essendo il messo notificare soggetto abilitato dalla legge con conseguente inesistenza della notificazione. L'eccezione come formulata appare infondata alla luce della costante giurisprudenza formatasi sulle notificazione effettuate proprio a mezzo del servizio postale dai messi notificatori scelti dall'agente della riscossione. L'eccezione appare infondata e ciò alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ormai da tempo ritiene legittima la notificazione effettuata direttamente dall'agente della riscossione anche mediante soggetti interni o esterni ma sotto il proprio controllo delle cartelle di pagamento, procedimento notificatorio speciale giustificato dal preminente profilo pubblicistico dell'attività svolta e posto in essere utilizzando il procedimento semplificato di cui all'art. 26 comma 1 seconda parte DPR 602/73. Ed infatti è stata ormai costantemente affermato che la notifica della cartella di pagamento qualora venga eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento” trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.” Cass. 9866/2024 ; Cass.10037 /2019 ; Cass. 28872/2018; Ciò porta a ritenere valide le notificazioni delle cartelle di pagamento sia con riferimento a quelle ricevute a mani proprie del ricorrente sia a quella ricevuta dal padre, tale qualificatosi, che ha sottoscritto la relata di notifica pagina 4 di 6 giacche in applicazione del principio sopra esposto non è pertanto l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982. La ritualità della notificazione delle cartelle di pagamento comporta l'interruzione dei termini di prescrizione decennale applicabile alle spese di giustizia. Parimenti deve ritenersi efficacemente interrotto il predetto termine anche dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la quale conteneva l'indicazione delle cartelle 10220100042991263002. e n. 10220120005716021002, comunicazione notificata in data 11.04.2016 ricevuta da familiare convivente e da ultimo anche dalla intimazione di pagamento notificata in data 20.10.2021 a messo di posta elettronica certificata. Vero che rispetto a quest'ultima notifica, il cui contenuto è giunto senza ombra di dubbio alcuno nella sfera di conoscenza del il ricorrente ne ha eccepito Pt_1
l'inesistenza in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica non certificano e non rinvenibile nei pubblici registri. La questione è stata risolta definitivamente dalla decisione assunta dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.15979/2022 con la quale è stato affermato il principio che “ In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” Il ricorrente non ha allegato alcun elemento oggettivo diretto a ritenere che non appariva in alcun modo individuabile e quindi certo il mittente dell'atto o meglio che l'intimazione di pagamento arrivata alla sua casella di posta elettronica certificata non fosse riconducibile all'attività di riscossione dell . Controparte_1
Concludendo i termini di prescrizione del credito non sono giunti a compimento attesi gli atti interruttivi posti in essere dall' come sopra Controparte_5 rappresentati. Da ultimo sul vizio formale dell'intimazione di pagamento impugnata sotto il profilo della mancanza di motivazione. Il motivo appare infondato atteso il principio giurisprudenziale formatosi proprio sulla motivazione di siffatto atto espresso anche di recente ( Cass.10692/2024 ) con la quale è stato ribadito che “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973,
pagina 5 di 6 ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del sicché é sufficiente che Organizzazione_1 la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.”
L'atto di intimazione impugnato è esattamente conforme al modello ministeriale e contiene tutte le indicazioni necessarie all'individuazione degli atti prodromici che ne legittimano l'emissione. Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna del ricorrente alle spese da liquidarsi nei confronti del solo convenuto restando Controparte_5 compensate con il alla luce delle difese svolte. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento impugnata;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di in € 2.906,00 ( valore compreso tra Controparte_5
26.000 e 50000 parametri minimi, assenza di fase istruttoria) oltre accessori nella misura dovuta per legge;
dichiara le spese compensate tra il ricorrente e il
Controparte_4
Sassari 22/05/2024
Il Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna
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