Ordinanza collegiale 5 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 31/12/2025, n. 24138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24138 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2344 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN US, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca, Stefano Calla', con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gallenca in Torino, via XX Settembre 60;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA LI, IA IM, UI RE, MA IA Di UR, GE D'DR, IA AG, OL RU DA IA, Jessica Coro', non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa emanazione di ogni più opportuna misura cautelare,
- del DM 2575/2023 con il quale il Ministero intimato bandiva il Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 3, comma 7, DM 205/2023;
- del decreto n 205 del 2023, con il quale il Ministero intimato dettava Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ivi compreso il suo allegato A;
- della graduatoria pubblicata all’esito delle prove di concorso in data 5.12.2024 per la Regione Lombardia unitamente al relativo decreto 3686/2024 de USR Lombardia di approvazione, nonché della rettifica della stessa pubblicata in data 6.12.2024 con decreto 3693/24, nonché della rettifica della stessa in data 18.12.2024 con decreto 3791/24, nonché della integrazione alla stessa pubblicata in data 20.12.2024 con decreto 3819/24 nonché della integrazione alla stessa pubblicata in data 22.1.25 con decreto 56/2025;
- del verbale di correzione delle prove pratiche della ricorrente e degli esiti relativi alla ricorrente per detta prova, e per quanto necessario degli esiti complessivi della prova relativi alla ricorrente;
del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale il Ministero intimato ha bandito il concorso e le relative prove per la regione Lombardia;
- del provvedimento, allo stato non conosciuto, con il quale il Ministero intimato ha formulato ed approvato le griglie di valutazione utilizzate dalla Commissione di esame per la valutazione della prova pratica cui ha partecipato la ricorrente, nonché delle griglie di valutazione medesime;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI AR il 7\10\2025, per l’annullamento:
- Della graduatoria degli idonei al concorso bandito con DG2572/2023 per la classe di concorso A060 pubblicata in data 27 giugno 2025 e del suo decreto di pubblicazione n. 796 del 27.6.25, nonché della integrazione/rettifica ad essa avvenuta in data 18.7.25 e del suo decreto di pubblicazione n. 995 del 18.7.25;
- nonché ogni atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione della ricorrente citato nel ricorso, ivi compreso il Decreto 45/2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In sostanza, la questione attiene al mancato esito favorevole per la ricorrente del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per la Regione Lombardia, in relazione alla classe di concorso A060.
La ricorrente non ha conseguito il punteggio sufficiente a superare la prova orale e soprattutto ha conseguito dei voti significativamente insufficienti nella prova pratica (parte della prova orale), dopo aver conseguito buoni voti alla prova scritta.
I motivi di ricorso, racchiusi in un unico mezzo di gravame, attengono a violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento agli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione ed arbitrarietà, violazione di legge con riferimento all’art. 97 Cost., violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’art. 12 DPR 487/1994, violazione e/o falsa applicazione dei parametri di cui alla griglia di valutazione elaborata dal Ministero per la prova pratica.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile chiedendo il respingimento del ricorso, e successivamente ha depositato una relazione in ordine ai punti contestati dalla ricorrente.
In corso di causa è stato integrato il contraddittorio e la domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Occorre premettere che la ricorrente contesta il punteggio assegnato, evidenziando che ha ottenuto 83/100 alla prova orale, 98/100 alla prova scritta e solo 38 alla prova pratica.
Nel caso della classe di concorso della ricorrente, per la quale era prevista la prova pratica, il candidato avrebbe dovuto totalizzare almeno 40/100 alla prova pratica per avere la possibilità teorica di superare la prova orale nel suo insieme, posto che totalizzando 100 all’orale avrebbe raggiunto la media di 70, necessaria per ottenere l’idoneità.
La ricorrente contesta la griglia di motivazione elaborata dal Ministero perché essa condurrebbe a votazioni motivate solo apparentemente e con disparità di trattamento evidente.
La griglia è suddivisa in “ambiti”, “indicatori”, “descrittori di livello”, “punti” e “valutazione”, all’interno del medesimo “descrittore del livello” vi sarebbe una forbice talmente ampia di punteggi assegnabili da non poter discernere una prova fortemente insufficiente da una al limite della sufficienza.
Nel caso di specie, in particolare, risulterebbe incomprensibile e comunque non spiegato perché la prova della ricorrente, in tema di “competenza progettuale e padronanza dei contenuti” sia stata valutata come pertinente al “descrittore” di livello “progetta la prova assegnata in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise” e sia stato assegnato alla ricorrente il punteggio di 10, a fronte di una forbice tra 7 e 13.
Oppure ancora perché alla ricorrente sia stato assegnato il punteggio di 14, a fronte di una forbice compresa tra 14 e 27, per l’ambito “uso di metodologie, strumenti e tecniche”, dato che il “descrittore di livello” riporta come motivazione “realizza la prova in modo disorganico e confuso, basandosi su competenze e conoscenze metodologiche, strumentali e tecniche generiche e/o imprecise”.
Le medesime considerazioni dovrebbero valere per i restanti ambiti, cioè “analisi e rappresentazione dei risultati” e “argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore”, nei quali alla ricorrente sono stati assegnati i punteggi minimi (cioè 7 su 13) del secondo (su cinque) “descrittori di livello”.
Sempre secondo la ricorrente, dato che la forbice valutativa esprimibile numericamente era così ampia, la valutazione assegnata non può essere considerata adeguatamente motivata con la sola attribuzione del livello descrittore e con la mera attribuzione di un punteggio numericamente espresso ivi previsto.
L’assegnazione della valutazione numerica risulterebbe quindi del tutto arbitraria, posto che non esiste altra motivazione a supporto della attribuzione del voto numericamente espresso che non sia il generico riferimento al descrittore, che non potrebbe essere considerato adeguatamente specifico per supportare la valutazione numerica nell’ambito di una forbice che può essere dirimente ai fini del superamento della prova orale e quindi dell’esito del concorso.
La griglia di valutazione, infatti, oltre ad avere una motivazione generica, attribuirebbe un tale margine di punteggio numerico attribuibile al medesimo “descrittore” da dover essere considerato arbitrario ed immotivato in assenza di ulteriori specificazioni.
A maggior riprova della incongruità e della illegittimità di tale metodo di valutazione e delle valutazioni poi assegnate, la ricorrente segnala che se le fosse stato assegnato il massimo del punteggio attribuibile del medesimo elemento descrittore nel caso utilizzato, la stessa avrebbe totalizzato il punteggio di 66 che, grazie al punteggio di 83 ottenuto all’orale in senso stretto, le avrebbe consentito l’ingresso in graduatoria conseguendo una media superiore a 70.
Le argomentazioni che precedono non sono munite di giuridico fondamento.
La giurisprudenza quasi unanime è infatti dell’opinione che il voto numerico sia idoneo ad esternare la motivazione della valutazione degli elaborati e più in generale delle prove di un concorso.
In linea generale, fatti salvi casi specifici, secondo la legislazione in vigore i giudizi di tutte le prove concorsuali sono legittimamente motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico.
Tale normativa ha peraltro già superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost. n. 175 del 2011), avendo riconosciuto il giudice delle leggi che il “punteggio numerico, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato. Inoltre, il punteggio espresso deve trovare specifici parametri di riferimento nei criteri di valutazione contemplati nell’art. 22, nono comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36”.
L’orientamento sopra indicato espresso in relazione alle prove per l’abilitazione alla professione di avvocato (su cui i.a. anche CGARGS, 5 novembre 2025, n. 856) è trasponibile, mutatis mutandis , al caso di specie, in cui anzi la griglia di valutazione è ben più precisa del mero voto numerico ed è idonea a consentire la percezione dei passaggi logici, tecnici e giuridici in cui si è concretizzato il giudizio della Commissione.
Sulla base delle valutazioni numeriche è poi possibile per il destinatario della valutazione contestare il punteggio conseguito, dimostrando in concreto che la sua prova avrebbe meritato migliore apprezzamento. In altre parole, sulla base del voto numerico, nonché degli indicatori e dei descrittori, il concorrente è messo in condizione di comprendere quale sia stato il giudizio della Commissione di concorso e di contestarlo, evidenziando con i mezzi di prova previsti dall’art. 64 c.p.a. l’illogicità e l’irragionevolezza del vaglio operato in suo sfavore.
Ma nel caso di specie ciò non è accaduto, perché la ricorrente ha ritenuto semplicemente di dover evidenziare che avrebbe potuto ottenere un punteggio sufficiente all’idoneità pure rimanendo all’interno del descrittore individuato come pertinente dalla Commissione.
Così facendo però si chiede al giudice una valutazione di stampo sostitutivo rispetto a quella dell’Amministrazione, operazione non consentita nel giudizio impugnatorio, ed oltretutto operazione inappropriata, non potendo il Tribunale ricreare artificialmente il contesto, le conoscenze e le percezioni della prova d’esame.
Senza considerare che se la lex specialis di concorso prevedeva una griglia di punteggio numerico in relazione a ciascun descrittore era proprio per riconoscere una “riserva di amministrazione”, nonché di percezione umana, ed un vaglio di merito alla Commissione.
Diverso è lamentare l’ingiustizia della valutazione con metodo scientifico, evidenziando l’illogicità dell’apprezzamento della Commissione sulla scorta di elementi probatori tangibili e precisi, attinenti a quanto emerge oggettivamente dalla prova concorsuale.
Ma nel caso di specie, come già evidenziato, ciò non è accaduto, limitandosi la ricorrente a lamentarsi in astratto della griglia di valutazione, senza concretizzare la ragione per la quale ritiene che la sua prova sia stata penalizzata dalla stessa.
In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate vista la natura della controversia, relativa ad un concorso teso, tra l’altro, al superamento del precariato scolastico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR ET, Presidente
IO AP, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AP | DR ET |
IL SEGRETARIO