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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.13781/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PARRINO MARIA TERESA, LINGUANTI ELISA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti REINA CHIARA, ANTINORO DANIELA)
- resistente –
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 18/06/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 27.9.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l chiedendo il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima CP_1
stabilita dalla L.R. n. 4/2017 e dal D.M. 26/9/2016 (art. 3); premesso che la convenuta formulava eccezioni preliminari e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
ritenuto di dover ribadire l'orientamento di questo Tribunale, richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a tenore del quale la giurisdizione compete al Giudice Ordinario e la legittimazione passiva all' ; CP_1 rilevato che la disposta consulenza tecnica, all'esito di una accurata disamina delle patologie del ricorrente e di una coerente valutazione di esse sotto il profilo medico-legale le cui conclusioni appaiono condivisibili, ha escluso la sussistenza dei requisiti medico-legali necessari per accedere allo status di cui all'art. 3 del D.M. 26/9/2016; ritenuto pertanto per tale ragione assorbente di dover rigettare il ricorso (la cd. ragione più liquida), in presenza di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della
CTU vanno poste a carico dell' ed il ricorrente è esonerato da qualsivoglia onere di CP_1
rimborso in favore della convenuta.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.13781/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti PARRINO MARIA TERESA, LINGUANTI ELISA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti REINA CHIARA, ANTINORO DANIELA)
- resistente –
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 18/06/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 27.9.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l chiedendo il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima CP_1
stabilita dalla L.R. n. 4/2017 e dal D.M. 26/9/2016 (art. 3); premesso che la convenuta formulava eccezioni preliminari e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
ritenuto di dover ribadire l'orientamento di questo Tribunale, richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a tenore del quale la giurisdizione compete al Giudice Ordinario e la legittimazione passiva all' ; CP_1 rilevato che la disposta consulenza tecnica, all'esito di una accurata disamina delle patologie del ricorrente e di una coerente valutazione di esse sotto il profilo medico-legale le cui conclusioni appaiono condivisibili, ha escluso la sussistenza dei requisiti medico-legali necessari per accedere allo status di cui all'art. 3 del D.M. 26/9/2016; ritenuto pertanto per tale ragione assorbente di dover rigettare il ricorso (la cd. ragione più liquida), in presenza di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della
CTU vanno poste a carico dell' ed il ricorrente è esonerato da qualsivoglia onere di CP_1
rimborso in favore della convenuta.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno