Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Latina
Sezione seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso
Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del giorno 19.03.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Parte_1
Montesano Cancellara, giusta delega in atti;
-Attrice opponente
; Parte_2
-Convenuto opposto contumace
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1305/2023 emesso in data 21.07.2023;
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da verbale in atti del
18.03.2023;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere brevemente in punto di fatto che il presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il provvedimento monitorio indicato in epigrafe con il quale questo Tribunale aveva ingiunto a il Parte_1
11.000,00 euro oltre interessi legali e spese processuali, sulla base di un assegno bancario n. 311780870107 del 24.03.2023 non pagato in quanto privo di fondi di copertura.
A fondamento della spiegata opposizione l' opponente deduceva la nullità dell' assegno e l' insussistenza dei presupposti per agire in monitorio, in quanto emesso privo di data a titolo di mera garanzia in relazione al pagamento della somma di € 10.000,00 che l' opponente, nell' ambito di un accordo transattivo del 18.02.2020, teso a definire i rapporti patrimoniali tra coniugi all' esito della separazione, si era impegnata a versare all' opposto entro il 30.10.2020 a mezzo bonifico bancario ( art 3 transazione in atti); in ogni caso, nel merito, eccepiva la compensazione delle somme dovute in forza dell' omesso versamento da parte dell' opposto, da novembre 2022 a maggio 2023, dell' assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni, per € 450,00 mensili ciascuno per un complessivo di € 7650,00; evidenziava inoltre di aver corrisposto come da bonifici in atti la somma di € 2.853,82 a deconto dell' importo dovuto di cui all' assegno, nonché di aver sostenuto per intero spese straordinarie per i figli di carattere edilizio ( non quantificate) che sarebbero state a carico dell' ex coniuge nella misura del 50%.
Eccepiva quindi l' estinzione del debito per intervenuta compensazione.
La causa è stata istruita in contumacia dell' opposto mediante acquisizione delle produzioni documentali ed all' udienza in trattazione scritta del 18.03.2025 è stata discussa ai sensi dell' art 281 sexies cpc.
Va preliminarmente rigettata l' istanza di nullità del decreto ingiuntivo e di insussistenza dei presupposti di cui agli art 633 e ss cpc, eccezione fondata sull' assunto che l' assegno di cui è causa sarebbe stato emesso in forza della transazione in atti, privo di data o post datato e con funzione di mera garanzia di un debito.
Sul punto, va rappresentato che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 cod. civ..
In sostanza, l' ordinamento vede con sfavore tale pratica, infatti, la giurisprudenza considera nullo il patto di garanzia sotteso all'emissione dell'assegno senza data o postdatato, dal momento che un titolo con tali caratteristiche viola le norme imperative (artt. 1 e 2 R.D. 1736/1933). Inoltre, un assegno incompleto non vale come titolo esecutivo, ma ciò non significa che non abbia alcun valore. Al contrario, la firma di traenza deve essere considerata come una promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.) nei rapporti interni tra l'emittente e il prenditore, con la conseguenza che l'assegno integra una prova scritta per l'eventuale richiesta di un decreto ingiuntivo.
Ne consegue la legittimità della pretesa monitoria.
Con riferimento al rapporto causale dedotto dall' opponente sotteso all' emissione del titolo (transazione volta a regolare sul piano patrimoniale i rapporti tra gli ex coniugi) l' opponente eccepisce il pagamento della somma di
€ 2.853,82 come da bonifici allegati, somma che andrebbe pertanto scomputata dal dovuto.
Tuttavia, dall' analisi della transazione prodotta si evince che i bonifici allegati che richiamano nella causale “mediazione” sono riconducibili ad altro impegno contrattuale assunto dall' opponente nella medesima transazione e relativo al versamento dell' ulteriore somma di € 10.000,00 mediante bonifici mensili di €
416,66 per 24 mesi ( punto 3).
Dunque, tali somme non potranno essere compensate con l' importo di cui all' assegno allegato di € 10.000,00 in quanto, in relazione alle somme di cui al titolo, l' opponente si era impegnata al versamento in un' unica soluzione entro il 30.10.2020 ( art 3 transazione).
Con riferimento alla compensazione del credito con riferimento all' omesso versamento dell' assegno di mantenimento in favore dei figli per € 450,00 mensili ciascuno, come da accordo di separazione e per un complessivo di €
7650,00, si osserva quanto segue.
Per costante giurisprudenza della S.C. il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie) ( Cass. Civ. n. 11689/2018).
Ne consegue l' inammissibilità dell' eccezione sul punto, non trattandosi di somme nella disponibilità giuridica dell' opponente e oggetto di possibile compensazione.
Con riferimento all' eccezione di compensazione giudiziale delle somme di cui alla pretesa monitoria con quelle sostenute in toto a titolo di spese straordinarie in favore della prole, va osservato che sul punto difetta qualsiasi allegazione e produzione relative alle suddette spese, trattandosi di un credito incertus nell' an e non determinabile.
Ne consegue il rigetto in toto dell' eccezione di compensazione proposta sotto tutti i profili e voci di credito dedotti dall' opponente.
Alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo merita conferma con conseguenziale rigetto dell' opposizione.
Nulla sulle spese di lite in assenza di controparte costituita.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l' opposizione e conferma il d.i. opposto;
- Nulla sulle spese
Latina, 19.03.2025
IL GIUDICE