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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/09/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1472/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 18.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CAFFE' Piero, P.zza Duca degli Abruzzi 66 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. DI RENZO Ida, Via Kennedy 40 - Moscufo (Pe)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 12.9.2024 Parte_1 conveniva in giudizio titolare de
[...] CP_1 CP_1 esponendo di aver lavorato alle dipendenze della predetta, con mansioni di manovale edile, da ultimo in forza di contratto a tempo determinato a tempo pieno dal 21.8.2023 prorogato fino al 31.3.2024, lamentando l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa, ma senza alcuna previa contestazione ex art.7 L.300/1970, con nota in data 7.2.2024 ma notificatagli in data 24.2.2024 avente il seguente tenore:
• “Oggetto: Licenziamento per giusta causa Con la presente Le comunico l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro intercorrente con la sottoscritta in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile. Tale decisione scaturisce dalla grave negligenza dimostrata presso il cantiere sito in Pescara (PE) alla Via Gramsci n. 3 in data 24 gennaio 2024 allorché ha provocato la caduta dal sesto piano dell'edificio di una scala di metallo che solo per puro caso non ha cagionato danni a cose e/o persone. În quella circostanza il caposquadra , preso atto del suo CP_2 visibile stato di alterazione emotiva, in via prudenziale, l'ha invitata ad allontanarsi dal cantiere per tutelare l'incolumità propria, dei colleghi di lavoro e di eventuali terzi. oltre che per garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa e da quel giorno risulta assente ingiustificato dal lavoro. In virtù di quanto sopra esposto e conformemente a quanto previsto all'articolo 99, lettera a) del CCNI. applicato, il licenziamento ha effetto Controparte_3 immediato, con cessazione a partire dalla data di notifica della presente ad ogni effetto del rapporto di lavoro”.
Esponeva di aver impugnato il licenziamento con lettera raccomandata a/r in data 16.4.2024 (inviata anche via PEC dalla di Pescara e sottoscritta dal CP_4 ricorrente) e precisava altresì che, ben prima di ricevere la lettera di licenziamento, nell'immediatezza dell'incidente occorso in data 24.1.2024 (al ricorrente addebitato quale giusta causa di licenziamento) era stato invero invitato dal caposquadra ad allontanarsi dal cantiere e a tornare CP_2
a casa e, nella stessa serata, in risposta ad un messaggio di scuse per l'accaduto inviato dal ricorrente via whatsapp al Sig. marito della titolare della ditta, Pt_2 quest'ultimo gli aveva comunicato con gio whatsapp, che parimenti produceva: “domani stai a casa, comincia a trovarti un altro lavoro”; ma da quel momento il lavoratore non aveva più ricevuto alcuna chiamata dal datore di lavoro, tanto che aveva formalizzato la messa a disposizione delle proprie energie lavorative con lettera raccomandata in data 2.2.2024, avente il seguente tenore:
• “Oggetto : sollecito pagamento/messa a disposizione energie lavorative Io sottoscritto in data 24/1/2024 mentre lavoravo dipingendo il Parte_1 palazzo esterno di Pescara- Via Gramsci, durante lo svolgimento del lavoro il sig. che era CP_5 con me sul cantiere, allorchè mi è incidentalmente caduta una scala, mi ha ordinato di allontanarmi dal cantiere ed andare a casa;
successivamente anche il Sig. mio capo Pt_2 nonché marito di , mi ha scritto su whatsapp che sarei dovuto rimanere a casa e che Per_1 potevo iniziare a cercarmi un altro lavoro. Non avendo ricevuto lettera di licenziamento alcuna, ritengo nullo il licenziamento intimatomi e pertanto metto a disposizione le mie energie lavorative, intimandovi di riceverle”.
Domandava pertanto la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di €5.930,70 (di cui €. 383,19 a titolo di TFR), a titolo di risarcimento dei
2 danni corrispondenti a tutte le retribuzioni fino alla data 31.3.2024 di scadenza del contratto a tempo determinato.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
Controparte_1 eccepiva altresì l'aliunde perceptum conseguito dal ricorrente per essere stato assunto da altra ditta in data 7.2.2024.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il licenziamento intimato per giusta causa risulta illegittimo in quanto irrogato in difetto di alcuna previa contestazione (in forma scritta), necessaria anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità:
• “L'assoggettamento del licenziamento per motivi disciplinari alle garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (di immediata operatività nei giudizi pendenti, anche in Sede di legittimità), non trova deroga nel contratto di lavoro a tempo determinato, nemmeno per quanto riguarda la forma scritta della contestazione delle infrazioni, salva restando la rilevanza dell'apposizione del termine al relativo rapporto al diverso fine di escludere, in caso d'illegittimità del licenziamento, l'esigenza di una tutela reale del lavoratore mediante reintegrazione nel posto di lavoro (oltre quella risarcitoria). (V 2590/83, mass n 427459; (V 5669/81, mass n 416363)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4813 del 22/09/1984, Rv. 436728 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7191 del 26/06/1991, Rv. 472844 - 01).
In considerazione della omissione del procedimento disciplinare, ed in particolare del radicale difetto di contestazione ex art.7 L.300/1970, deve ritenersi applicabile la medesima tutela prevista per il difetto di giusta causa per insussistenza del fatto, come ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità
• “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, Rv. 656935 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25745 del 14/12/2016, Rv. 642444 - 01, che in motivazione ha precisato che
“(…) Nella specie, come precedentemente notato, non esiste alcun fatto contestato, che dunque non può in alcun modo ritenersi sussistente, non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato (…) ”).
Spetterebbe dunque al ricorrente, in quanto assunto a tempo determinato, il risarcimento del danno determinabile sulla base delle retribuzioni che sarebbero
3 spettate fino alla scadenza del termine, vista l'illegittimità del licenziamento irrogato e la natura del rapporto di lavoro:
• “Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005, Rv. 582236 - 01; cfr. altresì Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24335 del 29/10/2013, Rv. 628603 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14637 del 28/12/1999).
Dev'essere tuttavia detratto l'aliunde perceptum, conformemente alla tempestiva eccezione sollevata da parte resistente ed in applicazione dei principi generali affermati per il caso di recesso illegittimo dal contratto a tempo determinato:
• “In caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, salvo la prova di un danno maggiore o inferiore, da parte rispettivamente del lavoratore o del datore di lavoro, ed esclusa l'ammissibilità di una liquidazione equitativa del danno, una volta che il lavoratore abbia provato l'entità delle retribuzioni perse. In particolare, la deduzione del datore di lavoro del conseguimento da parte del lavoratore di altri guadagni da lavoro subordinato o autonomo durante lo stesso periodo ("aliunde perceptum") rileva (in base al principio della "compensatio lucri cum damno") in riferimento solo ad attività non compatibile con la continuazione della prestazione lavorativa, e resa possibile dalla recuperata disponibilità di tempo ed energie direttamente conseguente al recesso. La relativa difesa costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. , analogamente alla deduzione circa il mancato impiego da parte del lavoratore- creditore dell'ordinaria diligenza al fine limitare il danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. Il concorso colposo del lavoratore relativo a tale ultima ipotesi è configurabile, quanto all'addebito di non avere ricercato altra occupazione, solo se risulti che egli avrebbe avuto concreta possibilità di collocare la sua attività usando la diligenza ordinariamente al riguardo impiegata dal lavoratore disoccupato.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995-Rv. 492735 - 01).
***
Considerato dunque che è incontestato (e documentato con visura SIL Abruzzo prodotta dallo stesso ricorrente) che questi ha reperito una nuova occupazione già a far data dal 7.2.2024, peraltro con le medesime mansioni di manovale edile, e considerato che il ricorrente non ha provveduto a documentare le retribuzioni percepite da quella data e fino alla data del 31.3.2024 di scadenza del contratto a tempo determinato alle dipendenze della resistente, le stesse devono ragionevolmente presumersi perlomeno pari a quelle che avrebbe percepito alle dipendenze della società resistente, sicchè nessun importo per quel periodo può spettargli a titolo di risarcimento del danno derivante da un licenziamento che pure, per i motivi sopra illustrati, deve ritenersi illegittimo.
Non può competere alcuna retribuzione (a titolo di danno) neppure per il precedente periodo, considerato che la lettera di “messa a disposizione”, che reca
4 la data del 2.2.2024 (venerdì), risulta consegnata il 6.2.2024, ma dal 7.2.2024 il ricorrente era, come detto, già altrove occupato.
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata l'illegittimità non solo del licenziamento ma anche del documentato allontanamento dal lavoro in difetto di contestazione e di procedimento disciplinare
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 18.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 18.9.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. CAFFE' Piero, P.zza Duca degli Abruzzi 66 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 avv. DI RENZO Ida, Via Kennedy 40 - Moscufo (Pe)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 12.9.2024 Parte_1 conveniva in giudizio titolare de
[...] CP_1 CP_1 esponendo di aver lavorato alle dipendenze della predetta, con mansioni di manovale edile, da ultimo in forza di contratto a tempo determinato a tempo pieno dal 21.8.2023 prorogato fino al 31.3.2024, lamentando l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa, ma senza alcuna previa contestazione ex art.7 L.300/1970, con nota in data 7.2.2024 ma notificatagli in data 24.2.2024 avente il seguente tenore:
• “Oggetto: Licenziamento per giusta causa Con la presente Le comunico l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro intercorrente con la sottoscritta in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile. Tale decisione scaturisce dalla grave negligenza dimostrata presso il cantiere sito in Pescara (PE) alla Via Gramsci n. 3 in data 24 gennaio 2024 allorché ha provocato la caduta dal sesto piano dell'edificio di una scala di metallo che solo per puro caso non ha cagionato danni a cose e/o persone. În quella circostanza il caposquadra , preso atto del suo CP_2 visibile stato di alterazione emotiva, in via prudenziale, l'ha invitata ad allontanarsi dal cantiere per tutelare l'incolumità propria, dei colleghi di lavoro e di eventuali terzi. oltre che per garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa e da quel giorno risulta assente ingiustificato dal lavoro. In virtù di quanto sopra esposto e conformemente a quanto previsto all'articolo 99, lettera a) del CCNI. applicato, il licenziamento ha effetto Controparte_3 immediato, con cessazione a partire dalla data di notifica della presente ad ogni effetto del rapporto di lavoro”.
Esponeva di aver impugnato il licenziamento con lettera raccomandata a/r in data 16.4.2024 (inviata anche via PEC dalla di Pescara e sottoscritta dal CP_4 ricorrente) e precisava altresì che, ben prima di ricevere la lettera di licenziamento, nell'immediatezza dell'incidente occorso in data 24.1.2024 (al ricorrente addebitato quale giusta causa di licenziamento) era stato invero invitato dal caposquadra ad allontanarsi dal cantiere e a tornare CP_2
a casa e, nella stessa serata, in risposta ad un messaggio di scuse per l'accaduto inviato dal ricorrente via whatsapp al Sig. marito della titolare della ditta, Pt_2 quest'ultimo gli aveva comunicato con gio whatsapp, che parimenti produceva: “domani stai a casa, comincia a trovarti un altro lavoro”; ma da quel momento il lavoratore non aveva più ricevuto alcuna chiamata dal datore di lavoro, tanto che aveva formalizzato la messa a disposizione delle proprie energie lavorative con lettera raccomandata in data 2.2.2024, avente il seguente tenore:
• “Oggetto : sollecito pagamento/messa a disposizione energie lavorative Io sottoscritto in data 24/1/2024 mentre lavoravo dipingendo il Parte_1 palazzo esterno di Pescara- Via Gramsci, durante lo svolgimento del lavoro il sig. che era CP_5 con me sul cantiere, allorchè mi è incidentalmente caduta una scala, mi ha ordinato di allontanarmi dal cantiere ed andare a casa;
successivamente anche il Sig. mio capo Pt_2 nonché marito di , mi ha scritto su whatsapp che sarei dovuto rimanere a casa e che Per_1 potevo iniziare a cercarmi un altro lavoro. Non avendo ricevuto lettera di licenziamento alcuna, ritengo nullo il licenziamento intimatomi e pertanto metto a disposizione le mie energie lavorative, intimandovi di riceverle”.
Domandava pertanto la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di €5.930,70 (di cui €. 383,19 a titolo di TFR), a titolo di risarcimento dei
2 danni corrispondenti a tutte le retribuzioni fino alla data 31.3.2024 di scadenza del contratto a tempo determinato.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda;
Controparte_1 eccepiva altresì l'aliunde perceptum conseguito dal ricorrente per essere stato assunto da altra ditta in data 7.2.2024.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il licenziamento intimato per giusta causa risulta illegittimo in quanto irrogato in difetto di alcuna previa contestazione (in forma scritta), necessaria anche con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità:
• “L'assoggettamento del licenziamento per motivi disciplinari alle garanzie procedimentali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (di immediata operatività nei giudizi pendenti, anche in Sede di legittimità), non trova deroga nel contratto di lavoro a tempo determinato, nemmeno per quanto riguarda la forma scritta della contestazione delle infrazioni, salva restando la rilevanza dell'apposizione del termine al relativo rapporto al diverso fine di escludere, in caso d'illegittimità del licenziamento, l'esigenza di una tutela reale del lavoratore mediante reintegrazione nel posto di lavoro (oltre quella risarcitoria). (V 2590/83, mass n 427459; (V 5669/81, mass n 416363)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4813 del 22/09/1984, Rv. 436728 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7191 del 26/06/1991, Rv. 472844 - 01).
In considerazione della omissione del procedimento disciplinare, ed in particolare del radicale difetto di contestazione ex art.7 L.300/1970, deve ritenersi applicabile la medesima tutela prevista per il difetto di giusta causa per insussistenza del fatto, come ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità
• “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4879 del 24/02/2020, Rv. 656935 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25745 del 14/12/2016, Rv. 642444 - 01, che in motivazione ha precisato che
“(…) Nella specie, come precedentemente notato, non esiste alcun fatto contestato, che dunque non può in alcun modo ritenersi sussistente, non essendo peraltro ipotizzabile, in ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato (…) ”).
Spetterebbe dunque al ricorrente, in quanto assunto a tempo determinato, il risarcimento del danno determinabile sulla base delle retribuzioni che sarebbero
3 spettate fino alla scadenza del termine, vista l'illegittimità del licenziamento irrogato e la natura del rapporto di lavoro:
• “Il dipendente a tempo determinato illegittimamente licenziato in difetto di giusta causa (non potendosi ritenere tale la situazione di transeunte difficoltà economica del datore di lavoro) ha diritto non alla reintegrazione nel posto di lavoro ma al risarcimento del danno, che può legittimamente quantificarsi, in via equitativa, sulla base delle retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del termine;
né da esso può essere legittimamente dedotto, a titolo di "aliunde perceptum", quanto dal lavoratore percepito a seguito di altra sua occupazione, qualora risulti la non esclusività della prestazione illegittimamente interrotta per volontà unilaterale del datore di lavoro” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11692 del 01/06/2005, Rv. 582236 - 01; cfr. altresì Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24335 del 29/10/2013, Rv. 628603 - 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14637 del 28/12/1999).
Dev'essere tuttavia detratto l'aliunde perceptum, conformemente alla tempestiva eccezione sollevata da parte resistente ed in applicazione dei principi generali affermati per il caso di recesso illegittimo dal contratto a tempo determinato:
• “In caso di non giustificato recesso "ante tempus" del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto, salvo la prova di un danno maggiore o inferiore, da parte rispettivamente del lavoratore o del datore di lavoro, ed esclusa l'ammissibilità di una liquidazione equitativa del danno, una volta che il lavoratore abbia provato l'entità delle retribuzioni perse. In particolare, la deduzione del datore di lavoro del conseguimento da parte del lavoratore di altri guadagni da lavoro subordinato o autonomo durante lo stesso periodo ("aliunde perceptum") rileva (in base al principio della "compensatio lucri cum damno") in riferimento solo ad attività non compatibile con la continuazione della prestazione lavorativa, e resa possibile dalla recuperata disponibilità di tempo ed energie direttamente conseguente al recesso. La relativa difesa costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. , analogamente alla deduzione circa il mancato impiego da parte del lavoratore- creditore dell'ordinaria diligenza al fine limitare il danno, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. Il concorso colposo del lavoratore relativo a tale ultima ipotesi è configurabile, quanto all'addebito di non avere ricercato altra occupazione, solo se risulti che egli avrebbe avuto concreta possibilità di collocare la sua attività usando la diligenza ordinariamente al riguardo impiegata dal lavoratore disoccupato.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995-Rv. 492735 - 01).
***
Considerato dunque che è incontestato (e documentato con visura SIL Abruzzo prodotta dallo stesso ricorrente) che questi ha reperito una nuova occupazione già a far data dal 7.2.2024, peraltro con le medesime mansioni di manovale edile, e considerato che il ricorrente non ha provveduto a documentare le retribuzioni percepite da quella data e fino alla data del 31.3.2024 di scadenza del contratto a tempo determinato alle dipendenze della resistente, le stesse devono ragionevolmente presumersi perlomeno pari a quelle che avrebbe percepito alle dipendenze della società resistente, sicchè nessun importo per quel periodo può spettargli a titolo di risarcimento del danno derivante da un licenziamento che pure, per i motivi sopra illustrati, deve ritenersi illegittimo.
Non può competere alcuna retribuzione (a titolo di danno) neppure per il precedente periodo, considerato che la lettera di “messa a disposizione”, che reca
4 la data del 2.2.2024 (venerdì), risulta consegnata il 6.2.2024, ma dal 7.2.2024 il ricorrente era, come detto, già altrove occupato.
***
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata l'illegittimità non solo del licenziamento ma anche del documentato allontanamento dal lavoro in difetto di contestazione e di procedimento disciplinare
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 18.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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