Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Decreto collegiale 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lucera, via Appulo Sannitica 83;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Sansossi Group S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti del 25.10.2024, prot. n. 0078379 e n. 0078381, comunicati in pari data a mezzo pec, con cui si dispone la revoca del nulla osta e l’annullamento della domanda di ingresso dello straniero Ricorrente, per lavoro subordinato non stagionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. LO OI e uditi per le parti i difensori, avv. ZO Sforza, su delega orale di R. Marino, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Operamolla per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con ricorso notificato il 7.12.2024, depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Foggia del 25.10.2024, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato; ha esposto in fatto che la società datrice di lavoro aveva presentato istanza di nulla osta in data 18.03.2024, ottenendo il rilascio del titolo in data 05.07.2024; che in forza di tale nulla osta, il lavoratore ha ottenuto il visto ed è regolarmente entrato nel territorio nazionale in data 12.08.2024; che, successivamente all'ingresso, la Prefettura ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca, lamentando la mancata produzione della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro e dell'asseverazione ex art. 24- bis del D.Lgs. n. 286 del 1998; che il datore di lavoro, con pec del 24.10.2024, ha trasmesso la documentazione richiesta, specificando che, trattandosi di società di nuova costituzione (aprile 2023), non era ancora disponibile la dichiarazione dei redditi, depositando in luogo di questa il bilancio provvisorio e l'asseverazione del consulente del lavoro; infine, che l'Amministrazione, non tenendo conto della produzione documentale, ha adottato il provvedimento di revoca il giorno successivo (25.10.2024), motivando esclusivamente sul mancato rispetto del termine di 10 giorni assegnato con il preavviso di rigetto;
Rilevato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il termine di 10 giorni previsto dall'art. 10- bis della Legge n. 241 del 1990 per la presentazione di osservazioni e documenti non ha natura perentoria per il privato, bensì ordinatoria, con la conseguenza che l'Amministrazione ha il dovere di esaminare la documentazione prodotta dall'istante fintanto che non abbia formalmente adottato il provvedimento finale;
Considerato che, nel merito, la parte ricorrente e la società datrice di lavoro hanno dimostrato di aver depositato tutto quanto era nella loro materiale disponibilità per comprovare la capacità economica dell'impresa (bilancio provvisorio al 30.09.2023 ed asseverazione del professionista abilitato), idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa per l'assunzione del lavoratore straniero;
Ritenuto, in definitiva, che l’atto impugnato sia illegittimo per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità, avendo l'Amministrazione sanzionato il mancato rispetto formale di un termine non perentorio, senza nemmeno valutare che la capacità economica era stata sostanzialmente comprovata con la documentazione disponibile, con conseguente annullamento degli atti impugnati e ripristino dell'efficacia del nulla osta al lavoro, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione in ordine alla stipula del contratto di soggiorno;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente
LO Ieva, Primo Referendario
LO OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OI | ZO ND |
IL SEGRETARIO