Ordinanza collegiale 24 novembre 2022
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 14/06/2023, n. 10244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10244 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 10244/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12508/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12508 del 2022, proposto da
RA LA, IO De ER, IA PA NE, IA IA IN LI, NA IA ST, OR TA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli e IA Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UC IG, CO RI, AN OR, IA AT, OB AL, UC IO, GI SA, AN ZA, CO RE, GI AN MA, NC ZZ, IAngela ND, NO SP, RI AL IR, SI MP, TT NE, IE AN, ND NN, IL OU, ER IE, RA IA, CO CC, EL NO, ND OV, CA BE, CO NN, DI NE, IA TU, DA CI, IL NN RM, rappresentati e difesi dall'avvocato Eugenio Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Gianturco, 6;
CA Pontisso, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. AOO_DRU-2022-0000847 del 5 aprile 2022, con cui la dott.ssa RA LA non è stata ammessa al prosieguo del concorso per titoli ed esame colloquio n. 23489/2021 riservato al personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- della nota prot. AOO_DRU-2022-0000859 del 5 aprile 2022 con cui il dott. IO De ER non è stato ammesso al prosieguo del concorso per titoli ed esame colloquio n. 23489/2021 riservato al personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- della nota prot. AOO_DRU-2022-0000884 del 5 aprile 2022, con cui la dott.ssa IA PA NE non è stata ammessa al prosieguo del concorso per titoli ed esame colloquio n. 23489/2021 riservato al personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- della nota prot. AOO_DRU-2022-0000889 del 5 aprile 2022, con cui la dott.ssa IA LI non è stata ammessa al prosieguo del concorso per titoli ed esame colloquio n. 23489/2021 riservato al personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- della nota prot. AOO_DRU-2022-0000898 del 5 aprile 2022, con cui la dott.ssa NA ST non è stata ammessa al prosieguo del concorso per titoli ed esame colloquio n. 23489/2021 riservato al personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- della nota prot. AOO_DRU-2022-0000899 del 5 aprile 2022, con cui la dott.ssa TA non è stata ammessa al prosieguo del concorso per titoli ed esame colloquio n. 23489/2021 riservato al personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 40 posti con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- del bando di concorso, con particolare riferimento all'art. 5 nella parte in cui prevede che, per il criterio di valutazione «attività nei settori definiti nel bando di concorso», sarebbero stati attribuiti 140 punti su 200;
- del verbale di predeterminazione dei criteri e di tutti i verbali della Commissione esaminatrice degli esiti dell'esame colloquio;
- della graduatoria finale di merito della procedura concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UC IG, CO RI, AN OR, IA AT, OB AL, UC IO, GI SA, AN ZA, CO RE, GI AN MA, NC ZZ, IAngela ND, NO SP, RI AL IR, SI MP, TT NE, IE AN, ND NN, IL OU, ER IE, RA IA, CO CC, EL NO, ND OV, CA BE, CO NN, DI NE, IA TU, DA CI, IL NN RM nonché dell’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa PA Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente trasposto ai sensi dell’art. 48 c.p.a., gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, dei provvedimenti di esclusione dalla procedura bandita dall’INFN ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per 40 posti con il profilo di “tecnologo di III livello professionale”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, adottati nei loro confronti in ragione del mancato raggiungimento del punteggio minimo di 140 punti su 200, richiesto per l’ammissione alla fase orale.
1.1. Premettono in fatto che:
- il bando, all’art. 5, avente ad oggetto i criteri di valutazione dei titoli, stabiliva che la Commissione esaminatrice avrebbe disposto, per la valutazione dei titoli e dell’esame colloquio, di complessivi 400 punti, di cui 200 per i titoli e 200 per la prova orale;
- lo stesso così disciplinava i titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili: «a) attività nei settori definiti nel bando di concorso, massimo punti 140 su 200; b) attività di coordinamento e/o servizio, massimo punti 10 su 200; c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, massimo punti 10 su 200; d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10, massimo punti 40 su 200»;
- il bando prevedeva, altresì, che «Nella valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice terrà conto del seguente criterio generale: le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel presente bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica, tecnologica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell’INFN. Relativamente all’attività: - Congruenza dell’iter formativo e dell’attività svolta con le attività programmatiche dell’Ente nei settori definiti dal bando di concorso. - Rilevanza e grado di aggiornamento dell’attività prevista nel bando di concorso con particolare riferimento ai contributi personali conseguiti anche in collaborazione. - Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche di cui bando di concorso a convegni nazionali o internazionali. - Durata e grado di competitività di contratti e/o incarichi per attività prevista nel bando di concorso presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, altre amministrazioni o imprese. - Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile o co-responsabile di progetti in ambito di cui nel bando di concorso, in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari. - Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all’attività personale. Relativamente all’attività di coordinamento e/o servizio - Grado di rilevanza, numero e/o durata di: - Incarichi di responsabilità o coordinamento in collaborazioni, progetti, strutture o infrastrutture e le loro articolazioni, di livello locale, nazionale o internazionale. - Ruoli di servizio ricoperti in Enti e/o istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. - Partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per attività previste nel bando di concorso, di livello nazionale o internazionale. - Organizzazione di congressi o scuole avanzate in ambito di cui nel bando di concorso come componente del comitato locale o internazionale. Relativamente all’attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza: Rilevanza e numero di: - Progetti e risultati nell’ambito del trasferimento tecnologico. - Contributi all’organizzazione di eventi di comunicazione della missione dell’Ente. - Seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della missione dell’Ente, singoli o nell’ambito di manifestazioni più ampie. - Contributi ad attività di formazione o aggiornamento professionale. - Attività di collaborazione con le università consistenti con la missione dell’Ente. Relativamente alle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in numero non superiore a 10): - Congruenza di ciascun prodotto presentato con l’attività prevista nel bando di concorso. - Apporto individuale nei prodotti presentati. - Originalità, rilevanza e diffusione nella comunità di riferimento di ciascun prodotto presentato. La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile assegnati collegialmente dalla Commissione, tenendo conto che: - per quanto riguarda la valutazione della continuità temporale non devono essere penalizzati i periodi di maternità, congedo parentale, infortunio e malattia; - vanno tutelate le situazioni in cui la produttività scientifica delle candidate e candidati abbia risentito di periodi di congedo obbligatorio. Il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di solo una parte dei criteri relativi. Le sole candidate e i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla Commissione esaminatrice un punteggio complessivo di almeno 140 punti, saranno ammessi a sostenere l’esame colloquio»;
- la Commissione nominata dall’Istituto predeterminava i criteri di valutazione dei titoli e dell’esame colloquio in maniera sostanzialmente riproduttiva rispetto a quelli previsti nel bando e sopra riportati;
- il 5 aprile 2022 i ricorrenti ricevevano le note in epigrafe indicate, con cui l’Ente comunicava la non ammissione alla prova orale in ragione del punteggio riportato, inferiore al minimo di 140 punti previsto dallo stesso art. 5 del bando.
2. In punto di diritto, deducono:
«1. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per manifeste illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per perplessità dell’azione amministrativa»: sarebbe del tutto illogica e, dunque, illegittima la scelta del bando di riservare ben 140 punti su 200 alle «attività nei settori definiti nel bando di concorso»; l’attribuzione di un peso pari al 70% della valutazione dei titoli a un solo criterio di valutazione su quattro avrebbe fatto sì che gli altri tre, relegati al restante 30%, non assumessero alcuna rilevanza nell’ambito della valutazione globale dei titoli;
«2. Violazione e falsa applicazione del bando. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto grave d’istruttoria»: la Commissione avrebbe del tutto disatteso la previsione del bando relativa alla “formulazione di distinti voti per ciascun titolo”, non avendo individuato, in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione, né i titoli che sarebbero stati ritenuti valutabili nell’ambito di ciascuna categoria, né i punteggi attribuibili per ciascuno di essi, esprimendo in tal modo un giudizio forfetario e non già analitico, attribuendo cioè il punteggio (peraltro, in modo del tutto immotivato) solamente alle categorie di titoli, invece che a ciascun titolo valutabile;
«3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione o per motivazione apparente. Eccesso di potere per difetto grave d’istruttoria»: l’omessa predeterminazione dei punteggi da attribuire ai criteri individuati già in sede di bando avrebbe, inoltre e per altro verso, inficiato tutta la successiva attività di valutazione della Commissione medesima, caratterizzata dalla mera attribuzione di punteggi numerici per le diverse categorie di titoli senza alcuna indicazione circa l’iter logico-giuridico seguito; la mancata specificazione dei criteri, eterogenei e talvolta generici, nonché dei punteggi numerici nell’ambito di quelli massimi stabiliti dal bando per ciascuna categoria di titoli non consentirebbe di risalire alle ragioni della valutazione, né di contestarle ove ritenute erronee, e renderebbe, quindi, illegittima l’attribuzione del voto in forma meramente numerica.
3. Nel giudizio così instaurato si sono costituiti in resistenza sia l’INFN e il Ministero dell'Università e della Ricerca, che i controinteressati in epigrafe indicati, argomentando con memorie per l’infondatezza delle censure.
4. Con ordinanza n. 15709/2022, resa all’esito della camera di consiglio del 23 novembre 2022, la Sezione ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare da parte ricorrente e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dal quale i ricorrenti sono stati esclusi; incombente poi adempiuto dai ricorrenti come attestato con deposito del 5 dicembre 2022.
5. In vista della trattazione del merito, l’INFN ha depositato una relazione del Servizio Affari Legali e Contenzioso, al fine di illustrare l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi.
6. Le parti hanno poi scambiato memorie e repliche. Parte ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha peraltro dichiarato di non accettare il contraddittorio in ordine alla relazione su citata in quanto costituente inammissibile integrazione giudiziale della motivazione, chiedendone altresì lo “stralcio”.
7. Alla pubblica udienza del 17 maggio 2023, uditi i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Deve essere, in primo luogo, rigettata la richiesta di stralcio della documentazione indicata al superiore punto 5, essendo stata la stessa ritualmente depositata agli atti del giudizio nei termini stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.; spetta, pertanto, al Collegio l’esame della rilevanza della stessa ai fini del giudizio, da condursi contestualmente all’esame dei motivi di ricorso.
9. Può, quindi, procedersi all’esame di questi ultimi, nell’ordine prospettato da parte ricorrente.
10. Deve, in primo luogo, ritenersi infondato il primo di essi, con il quale si eccepisce che il bando avrebbe illegittimamente conferito – nell’ambito dei 200 punti riservati alla valutazione dei titoli dei candidati – rilevanza preponderante al criterio inerente alle «attività nei settori definiti dal bando di concorso», di cui alla lettera a) dell’art. 5, riservando alla stessa 140 punti, in guisa da sminuire gli altri titoli pure valutabili.
10.1. La ripartizione del punteggio tra le diverse categorie dei titoli da parte della lex specialis costituisce, infatti, il frutto di valutazioni di natura discrezionale da parte dell’amministrazione che bandisce la procedura; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge, secondo costante affermazione della giurisprudenza, al sindacato di legittimità del G.A., salvo che nello stesso emergano macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili (in termini, tra le tante, TAR Lazio, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 12699), condizioni che, ad avviso del Collegio, non sono configurabili nel caso di specie.
10.2. Deve, invero, a tale proposito rilevarsi che la procedura oggetto del presente giudizio è stata bandita dall’INFN ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, norma avente ad oggetto il “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, così che non può ritenersi affetta da irrazionalità o illogicità la scelta, come detto ampiamente discrezionale, di riservare una parte, anche molto significativa, del punteggio inerente alla valutazione dei titoli alle attività svolte dai concorrenti nei settori di interesse del bando, avendo la stessa la chiara finalità di valorizzare, nell’ambito delle procedure indicate, quelle conoscenze acquisite dal candidato che siano specificamente riferite al profilo professionale oggetto di “stabilizzazione”, in quanto ritenute maggiormente coerenti con l’attività dell’ente.
10.3. Per altro verso, come condivisibilmente rilevato dall’avvocatura erariale nella memoria difensiva, la previsione censurata risulta, altresì, finalizzata a valorizzare le esigenze funzionali ed organizzative dell’amministrazione di disporre stabilmente di personale dotato di una più accentuata specializzazione nei settori di intervento della stessa.
11. Il Collegio reputa, invece, fondati e meritevoli di accoglimento il secondo ed il terzo motivo di censura, strettamente connessi tra loro, nei termini e limiti seguenti.
Parte ricorrente censura invero, da un lato, l’omessa individuazione dei titoli valutabili e dei relativi voti, con conseguente assegnazione “forfetaria” degli stessi, dall’altro, la mancata specificazione dei criteri individuati dal bando, eterogenei e talvolta generici, e dei punteggi numerici nell’ambito di quelli massimi stabiliti dallo stesso.
11.1. Al riguardo, il Collegio osserva che, sebbene il bando, all’art. 5 – non specificatamente impugnato – non prevedesse alcuna ulteriore specificazione dei “titoli” valutabili, coincidenti con le quattro voci individuate alle più volte citate lettere a), b) c) e d), prescrivendo piuttosto l’assegnazione di un unico punteggio per ciascuno di essi, e individuasse i criteri di valutazione per ogni voce, le prescrizioni date dalla lex specialis non erano tuttavia tali da assicurare la necessaria chiarezza e graduazione per le successive valutazioni rimesse alla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo ad essa spettante.
11.2. Come noto, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, posta a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, costituisce lo strumento indispensabile per poter apprezzare poi il giudizio della Commissione esaminatrice e il corretto esercizio del suo potere tecnico - discrezionale sintetizzato dal voto numerico.
11.2.1. Il punteggio numerico è infatti di per sé idoneo a sorreggere il generale dovere di motivazione da parte della P.A , nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione - così da evitare che l'attribuzione del punteggio possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti e calibrata sui singoli candidati - essendo in tal modo permesso di ricostruire ab externo il processo logico seguito dall’organo collegiale nella sua attività di valutazione.
11.3. Nel caso di specie, i titoli oggetto di valutazione, come pure i relativi criteri fissati nel bando, non erano sufficientemente puntuali da consentire, di per sé, l’attribuzione del punteggio, richiedendo invece, per le considerazioni sopra fatte, un’ulteriore specificazione da parte dell’organo valutativo prima dell’avvio delle operazioni stesse – attività che, dai verbali della stessa Commissione, non risulta essere stata ritualmente svolta in tale fase del procedimento, anche per quanto verrà approfondito di seguito.
11.4. Come detto, il bando prevedeva quattro titoli oggetto di valutazione, alle lettere a), b), c), e d) del bando, dettagliati nei termini parimenti già riportati.
Lo stesso stabiliva, accanto a un criterio valutativo di carattere generale, per cui “le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel presente bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica, tecnologica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell’INFN”, i criteri di cui la commissione avrebbe dovuto tener conto relativamente ai quattro titoli di cui alle lettere sopra dette, a loro volta articolati in più voci, implicanti peraltro una “gradazione” della valutazione stessa (es. grado di rilevanza, numero e/o durata).
Sulla base di quanto riportato nel bando, la Commissione ha, dunque, attribuito ad ogni candidato un punteggio per ogni titolo, e quello finale risultante dalla loro somma.
11.5. Tuttavia, dallo stesso punteggio non è possibile capire l’iter valutativo seguito dall’organo collegiale.
11.6. Il principio per cui il voto numerico, da solo, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione ed è pertanto pienamente sufficiente, presuppone, come sopra evidenziato, che a monte siano stati predeterminati criteri di giudizio chiari e puntuali in grado di direzionare in modo sufficientemente stringente la discrezionalità dell’organo valutativo.
11.7. Nel caso in esame, i criteri dati dal bando non possono, tuttavia, per quanto prima evidenziato, ritenersi di per sé “chiari e puntuali”, tanto che la Commissione ha ritenuto di procedere a dettagliarli ulteriormente, attribuendo pesi e punteggi diversi, alcuni dei quali segnati anche con i decimali, ed individuando persino all’interno delle quattro voci (a, b, c, d) delle tipologie di titoli differentemente valutabili, senza tuttavia dare atto dell’espletamento di tale attività nell’ambito dei verbali delle operazioni concorsuali.
11.7.1. Emerge infatti dalla relazione depositata in atti dall’INFN, che la Commissione:
- in relazione al criterio di cui alla lett. a) (“attività nei settori definiti nel bando di concorso”), ha considerato rilevanti i “contratti di formazione”, attribuendo un “peso maggiore a quelli per assegno di ricerca rispetto alle borse di studio; ritenuta maggiormente significativa l’attività prestata in rapporti di collaborazione con il CERN, adeguatamente graduati a seconda se detta collaborazione sia stata formalizzata in CERN Project Associate, CERN Senior Fellow, CERN Fellow, Research Fellow, Research Associate. agli assegni di ricerca, borse di studio e ad altri contratti flessibili stipulati con le Università, dato il particolare rapporto di collaborazione che lega l’INFN a tali istituzioni”; ha, inoltre, dato atto che “Vista la potenziale varietà di attività prestata presso altri enti od istituzioni di ricerca, che in ragione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 75/2017 assumevano comunque rilevanza ai fini della procedura di stabilizzazione (…..) ha ritenuto di individuare dei range di punteggi minimi e massimi, nell’ambito dei quali poter attribuire un punteggio specifico in relazione del contenuto dell’attività svolta”; con riferimento alle specificazioni del criterio valutativo sub a), denominate “A1, A2, A3 e A4”, la Commissione ha poi utilizzato dei “parametri che combinano giudizi di merito con la collocazione temporale e durata di ciascun contratto” procedendo altresì alla elaborazione di un “parametro CG (Criterio Generale del Bando) che media il grado di competitività e la rilevanza scientifica, tecnologica e programmatica dell’attività prevista dal contratto in esame, con il contributo al funzionamento delle strutture dell’Ente nello specifico periodo di attività di quel contratto”; infine al punteggio così ottenuto per le voci “A1, A2, A4” sono stati aggiunti i punteggi attribuiti in relazione al criterio “A3” (partecipazione convegni nazionali e internazionali), al criterio “A5” (finanziamenti ottenuti) ed al criterio “A6” (premi e riconoscimenti);
- relativamente alla citata voce “A3”, l’attribuzione del punteggio è stata così dettagliata: “poster nazionale: 0,1 punti; 1 poster internazionale: 0,2 punti; 1 comunicazione a conferenza SIF: 0,2 punti; 1 conferenza SIF su invito: 0,3 punti; 1 conferenza nazionale: 0,3 punti; 1 conferenza internazionale: 0,4 punti; 1 conferenza internazionale su invito: 0,5 punti”;
- con riferimento alla voce “A5” (finanziamenti ottenuti dai candidati), sono stati attribuiti punteggi da 0 a 5, crescenti in base al grado di competitività e della rilevanza degli stessi, secondo quanto previsto nel bando, ai finanziamenti “provenienti da progetti da call europee quali: IE RI o FE, o per progetti finanziati in ambito nazionale, quale i PRIN o i Grant Giovani promossi dalla Commissione Scientifica Nazionale n. 5 dell’INFN”;
- quanto alla voce “A6”, i punteggi sono stati assegnati con riferimento a “rilevanza e numero di premi o riconoscimenti all'attività personale premi locali, borse universitarie di merito: 0,75 punti, miglior poster a conferenza: 1,25 (se co-autore: 0,75 punti), premi scientifici a livello regionale: 1,25 punti; premi scientifici a livello nazionale: 2,50 punti; premi IEEE: 2, 50 punti; premi comunicazione SIF: 2,50 punti; premi INFN: 2,50 punti; premi scientifici miglior articolo (paper best award): 2,50 punti”, prevedendo altresì “un tetto a 5 punti”.
Nella citata relazione sono, parimenti, indicati i criteri di dettaglio che la Commissione ha seguito nell’assegnazione dei punteggi inerenti gli altri titoli previsti dal bando; tra questi appare in questa sede sufficiente – per necessità di sintesi - riportare, quanto al titolo di cui alla lett. b) (“incarichi di responsabilità”), l’attribuzione di “fino a 4 punti per ogni incarico di rilievo o di lunga durata; fino a 2 punti per incarichi di minor rilievo o di durata limitata”, di “1 punto per ogni collaborazione editoriale in contesti di livello ragionevolmente elevato e su tematiche inerenti al concorso” mentre “non sono stati assegnati punti per la revisione di contributi a workshop di secondaria importanza”; la valutazione, quanto al titolo di cui alla lett. c) (“attività di valorizzazione delle conoscenze”), tra l’altro, di “brevetti, collaborazioni con imprese per il trasferimento tecnologico e partecipazione in progetti in conto terzi” con l’assegnazione di “- Punti 5 per 1 brevetto; - Punti 10 per 2 brevetti;- Punti 3 per collaborazione con imprese per TT e lavoro in progetti per conto terzi”; quanto, infine, alle “pubblicazioni” (titolo di cui alla lett. d) risultano essere stati valutati “-articoli su riviste internazionali pubblicati o accettati per la pubblicazione; - proceeding a conferenze;- elaborati tecnici; - tesi di dottorato, di laurea o master, conseguite in periodi di fruizione di contratti; - prodotti della comunicazione” mentre è stato attribuito un punteggio pari a 0 in relazione a “- annual report di laboratorio; - tesi di dottorato, di laurea o master conseguite in periodi di non fruizione di contratti;- articoli su riviste internazionali sottomessi e non ancora valutati per la pubblicazione”.
11.8. L’iter logico – invero particolarmente complesso ed articolato, per quanto emerge dagli stralci dei lavori della Commissione sopra riportati – in forza del quale sono stati attribuiti sia il punteggio inerente il titolo di cui alla lettera a), come detto pari a ben 140 su 200, sia i punteggi inerenti gli altri criteri di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 5 del bando, risulta, pertanto, essere stato esplicitato esclusivamente in giudizio, a mezzo della citata relazione.
11.9. Tale documento peraltro, sia in quanto non direttamente riconducibile alla Commissione, bensì all’ufficio legale dell’ente, che nella stessa testualmente riporta quanto emergerebbe da “chiarimenti e dettagli recuperabili dagli appunti di lavoro” dell’organo di valutazione, sia in quanto recante gli esiti di un’attività non vincolata, bensì costituente esercizio di discrezionalità tecnica - sulla cui tempistica procedimentale non sussiste tra l’altro certezza - non può essere ritenuto idoneo a integrare la motivazione dei provvedimenti impugnati, e ciò indipendentemente dalla “non accettazione del contraddittorio” sulla stessa dichiarata dal ricorrente.
11.10. Ne consegue che le impugnate valutazioni della Commissione, siccome espresse in forma meramente numerica, ma tuttavia risultanti dall’applicazione, per quanto riferito dall’ufficio legale dell’ente, delle numerose ed articolate specificazioni dei criteri indicati dal bando sopra riportate, emerse solo in corso di giudizio, devono ritenersi illegittime.
11.11. In proposito occorre infatti ribadire che l’elaborazione dei riferiti numerosi ulteriori criteri valutativi di cui la Commissione si è avvalsa avrebbe dovuto essere esplicitata, in via del tutto preliminare, nei verbali delle operazioni svolte, in base al necessario principio della predeterminazione dei criteri, così da rendere verificabile, ancorché nei limiti in cui ne è consentito il sindacato giurisdizionale, l’attività dalla stessa svolta, non essendo all’uopo sufficiente a far ritenere rispettato il generale obbligo motivazionale della p.a. la circostanza che il processo logico-matematico seguito nella specie dalla Commissione sia emerso, peraltro in via postuma e solo in sede giurisdizionale, da indeterminati “appunti di lavoro”, neppure prodotti in atti.
12. Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto, da ciò derivando l’annullamento dei provvedimenti di esclusione impugnati, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale in parte qua, e, per l’effetto conformativo, l’obbligo per l’INFN di procedere ad una nuova valutazione dei titoli dei candidati, epurata dai vizi rilevati, tramite una Commissione in rinnovata composizione.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti delle amministrazioni resistenti e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; sono invece compensate, sussistendone giustificati motivi in ragione della natura della controversia, nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. Spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
PA Patatini, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA Patatini | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO