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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 118/2025
Oggi 26/05/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
Per l'avv.to REPETTI FEDERICO Parte_1
Per , l'avv.to PISANU RITA ASSUNTA MARIA CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti collegati da remoto.
L'avv. REPETTI rappresenta di aver depositato documentazione attestante l'autorizzazione all'azione rilasciata dal Giudice Tutelare;
richiama le argomentazioni già esposte alla scorsa udienza e la documentazione prodotta;
conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. PISANU si richiama alla memoria e conclude come in essa.
1 Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 26/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 118/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentata dall'amministratore di sostegno Parte_1 Parte_2
,, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. REPETTI FEDERICO, che la
[...]
rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA in forza di procura generale alle liti convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 rappresentata Parte_1 dall'amministratore di sostegno , ha impugnato il provvedimento con il Parte_2
quale aveva riliquidato la prestazione n. 044-340000353142 Cat. INVCIV a lei spettante, CP_1
detraendo importi ritenuti non dovuti per complessivi euro 2.209,20 relativi ai mesi di aprile e maggio 2023 ed omettendo l'erogazione dei successivi ratei da giugno 2023 a settembre 2023, ritenendo erroneamente insussistente, in base alle mere risultanze delle certificazioni anagrafiche, il requisito della residenza in Italia nel periodo in esame.
La ricorrente ha affermato, infatti, che nonostante la cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici, per tutto il periodo era stata residente presso la struttura RSA “L'Alba”, sita in
Via San Francesco d'Assisi n. 5, Varazze, ove era stata condotta da Genova in quanto non più autosufficiente e ove continuava a dimorare (come da certificato di degenza).
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda per le ragioni CP_1 esposte nell'allegata relazione amministrativa.
All'esito della prima udienza il Giudice ha rilevato un difetto di rappresentanza, non essendo stata allegata al ricorso, promosso dall'amministratrice di sostegno di Parte_1
, l'autorizzazione ad intraprendere la lite da parte del Giudice tutelare, ed ha assegnato
[...]
termine ex art. 182 c.p.c..
Nel termine assegnato è stato depositato il decreto di autorizzazione emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Genova, con conseguente sanatoria ai sensi del comma secondo dell'art. 182 c.p.c..
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati agli atti concludendo come in essi.
Il ricorso è fondato.
Con il contestato provvedimento ha riliquidato la prestazione assistenziale di CP_1
invalidità civile precedentemente riconosciuta in favore di perchè, da una Parte_1
verifica informatica era risultata la cancellazione per irreperibilità della stessa dal registro anagrafico del Comune di Genova dal 7.4.2023 al 19.9.2023.
4 L'attrice ha dedotto che, nonostante la formale cancellazione dal registro anagrafico, era stata continuativamente residente in Italia in quanto ricoverata in convenzione Asl presso la struttura sita in Varazze, via San Francesco d'Assisi n. 5, sin dal 1.4.2019 e a tutt'oggi (come da attestazione di degenza sottoscritta il 22.1.2025 e da relazione 27.1.2025 a firma del direttore sanitario della struttura).
Sono, inoltre, allegate al ricorso anche le attestazioni ISEE anni 2022, 2023 e 2024 dalle quali risulta la percezione, da parte della di prestazioni sanitarie residenziali. Pt_1
E' quindi provato che, al di là delle risultanze anagrafiche, nel Parte_1
periodo dal 7 aprile al 19 settembre 2023 sia sempre stata, di fatto, residente in [...].
L'art. 43 comma 2 c.c. definisce la residenza quale “luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Qualora, quindi, la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa ultima che si deve tener conto quale residenza effettiva indipendentemente dalle risultanze anagrafiche.
Le certificazioni anagrafiche, infatti, hanno valore meramente presuntivo, salva la prova contraria (Cass. n. 23838/07).
Nel caso in esame la presunzione di irreperibilità della è stata superata Pt_1
attraverso la prova documentale, costituita dalla dichiarazione di degenza sottoscritta dal direttore della struttura e della relazione firmata dal direttore sanitario della stessa.
E', quindi, provato che la ricorrente è sempre stata continuativamente residente in Italia per tutto il periodo oggetto di contestazione.
Non avendo revocato in dubbio la ricorrenza degli altri requisiti necessari per CP_1
l'erogazione della prestazione, in accoglimento del ricorso va accertato il diritto di Parte_1
alla percezione della prestazione in oggetto per i mesi da aprile 2023 a settembre 2023,
[...]
con condanna dell' alla corresponsione in favore della stessa dei ratei di pensione per i CP_1
predetti mesi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
Posto che la documentazione attestante la continuativa residenza in Italia della ricorrente era già stata prodotta in sede di ricorso amministrativo (doc. 5 bis allegato al ricorso), la
5 regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza non sussistendo ragioni di deroga.
, deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
ricorrente, spese che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della brevità della causa e dell'attività processuale in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così decide:
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di alla percezione Parte_1
della prestazione oggetto di causa per i mesi da aprile 2023 a settembre 2023 e conseguentemente condanna a corrispondere in favore della stessa i ratei relativi ai predetti CP_1
mesi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo come per legge.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che CP_1
liquida in € 1.865,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Savona, 26.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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