TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 332
TAR
Decreto cautelare 10 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
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TAR
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Prescrizione della pretesa di Agea ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CEE) n. 2988/95 – decadenza

    La censura è inammissibile perché con essa il ricorrente tenta di rimettere in discussione il prelievo supplementare delle annate in considerazione, che è ormai irretrattabile. L’intimazione di pagamento ha la mera funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto, potendo essere impugnata solo per fare valere i vizi propri dell’atto successivo ad altro divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa di Agea in base al diritto interno

    Il decorrere del termine prescrizionale è stato impedito dalla pendenza del giudizio avverso la cartella presupposta. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo o esecutivo, e non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

  • Inammissibile
    Nullità e/o illegittimità comunitaria dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo

    Le censure sono inammissibili perché le relative questioni risultano coperte da giudicato, con la conseguenza che non possono essere rimesse in discussione. Il produttore non ha, nella sede esecutiva, la possibilità di muovere nuovamente contestazioni sul merito degli atti prodromici, che risultano regolarmente notificati e divenuti irretrattabili.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del debito esigibile

    La censura è inammissibile perché riguarda la legittimità di atti presupposti ormai intangibili. Comunque, gli interessi sul prelievo supplementare sono dovuti e rientrano tra le somme esigibili. L’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10, comma 34°, della L. n. 119/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma, a cui l’azienda non ha aderito.

  • Inammissibile
    Illegittima duplicazione dei ruoli esattivi

    La censura è inammissibile perché la questione è stata espressamente trattata e rigettata in sede di giudicato precedente.

  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento per mancanza dei requisiti essenziali

    La censura relativa alla decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1°, lett. c), del d.P.R. n. 602/73 è stata affrontata e rigettata nel giudicato precedente. La contestazione della mancata considerazione dei premi p.a.c. è stata anch’essa decisa nel rigetto. Il difetto di motivazione degli atti presupposti, segnatamente della cartella di pagamento, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, è stato affrontato e deciso nel rigetto. La censura secondo cui mancherebbe nell’intimazione la data in cui il ruolo è diventato esecutivo non merita seguito perché la cartella di pagamento indica chiaramente tale data.

  • Inammissibile
    Atto non lesivo e privo di interesse ad impugnare

    La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è una semplice comunicazione informativa, inidonea a produrre conseguenze sostanziali, e dunque non può essere ricondotta nell’alveo dell’impugnabilità autonoma. Manca l’interesse alla contestazione di un atto a valenza sostanzialmente informativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 332
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 332
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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