Decreto cautelare 10 luglio 2023
Ordinanza cautelare 8 settembre 2023
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2023, proposto dal sig. TO RD in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura –Ag.E.A., ciascuna in persona del rispettivo Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-dell’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione e assunta al prot. n. 07720239002594500/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 310.407,70 su “residuo” ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella dell’Ag.E.A. n. 07720210008940420000, notificata il 07 ottobre 2021 e inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compresi:
--il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base della cartella e dell’intimazione di pagamento sopra descritti;
--la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria intestata all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Provincia di Padova, del 02.06.2023, inviata al ricorrente a mezzo raccomandata a.r., ricevuta il 28.06.2023, documento n. 07776202300000089000, fascicolo n. 2023/4606.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. CO NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. TO RD, titolare di un’azienda agricola produttrice di latte bovino destinato alla commercializzazione con sede nel Comune di San Pietro in Gù (PD), ha impugnato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio indicata, con la quale le Amministrazioni intimate gli hanno richiesto il pagamento della complessiva somma di € 310.407,70, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi alle annate lattiere 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000. Si tratta dei cc.dd. “prelievi latte” determinati da presunti sforamenti dalle corrispondenti “quote-latte” fissate dall’Unione Europea per i periodi in esame. L’intimazione, che richiama una cartella di pagamento in precedenza notificata e pure contestata in giudizio dal sig. RD, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione. Viene impugnato anche il c.d. “preavviso di iscrizione ipotecaria”, con il quale l’A.D.E.R. ha notiziato il ricorrente del fatto che, in caso di mancato pagamento dell’importo suddetto, avrebbe proceduto ad iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
2. L’impugnativa, corredata da un’istanza cautelare, è affidata ai motivi così rubricati: “ I. – In via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della pretesa di Agea ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CEE) n. 2988/95 – decadenza; II. – (Segue) Comunque intervenuta prescrizione della pretesa di Agea anche in base al diritto interno – violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, 2943, 2945, 2946 c.c., nonché dell’art. 11 delle preleggi, dell’art. 21-bis, Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; III. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU; IV. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e dell’art. 3 L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Errata quantificazione del debito esigibile - contestazione dell’an e del quantum della pretesa anche in punto di interessi; V. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. c.p.c., degli artt. 10 e segg., D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67, D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; VI. – Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 D.P.R. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali – Contestazione della procedura di recupero – Intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73 – Contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – Contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione” .
In sintesi il ricorrente, che in trasparenza ha ricordato l’esistenza di precedenti contenziosi già da lui attivati per la contestazione degli atti presupposti, anzitutto deduce che l’intimazione di pagamento avrebbe riattivato una cartella di pagamento dell’Ag.E.A. notificata nel corso del 2021 e riguardante crediti da ritenersi ormai estinti per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale), risalendo agli anni dal 1997 al 2000.
Parimenti, la pretesa dell’Amministrazione non sarebbe stata attivata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 3, comma 2°, del Reg. (CE).
E per il caso in cui questo Tribunale dubitasse dell’applicazione dell’art. 3, del Reg. 2988/95, che fisserebbe un termine quadriennale per il recupero dei prelievi latte, è stata formulata domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del T.F.U.E.
Sotto altra angolatura, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente il prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità. Più nello specifico, secondo la prospettazione del ricorrente vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis , dei provvedimenti impugnati.
Il ricorrente ha inoltre dedotto l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso quanto agli interessi, non esigibili in base alla normativa applicabile.
Altresì, l’Ag.E.A. avrebbe illegittimamente duplicato i ruoli esattivi, atteso che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile a fronte dell’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione, ossia quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009.
E infine l’intimazione mancherebbe dei suoi requisiti essenziali, indicherebbe a debito somme non dovute, anche per interessi di mora e “oneri di riscossione”, e non terrebbero conto dei recuperi per compensazione con i premi della politica agricola comune (c.d. p.a.c.) a carico del ricorrente.
Il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo per difetto di motivazione, pure in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora e degli oneri di riscossione, e atterrebbe ad una procedura di recupero per la quale risulterebbe decorso il termine di decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1°, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973.
3. Con decreto presidenziale n. 335/2023, confermato in sede collegiale dall’ordinanza cautelare n. 438 dell’8.9.2023, emessa all’esito dell’udienza camerale del 7.9.2023, il Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati rilevando la sussistenza del periculum in mora , riservando al merito ogni più approfondita valutazione della fondatezza dell’impugnativa.
4. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – A.D.E.R. e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., ciascuna depositando una propria relazione interna e chiedendo il rigetto del ricorso.
5. La trattazione della controversia veniva poi fissata per l’udienza pubblica del 17.4.2025, all’esito della quale il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 639/2025, ha sospeso il giudizio in pendenza dell’appello promosso dall’odierno ricorrente avverso la pronuncia di questo Tribunale che ha respinto il ricorso a suo tempo proposto per contestare la presupposta cartella di pagamento qui messa in esecuzione.
6. In seguito il ricorrente ha riassunto il giudizio e, nell’approssimarsi della nuova udienza pubblica del 29.01.2026, le parti hanno depositato memorie e relazioni conclusive, corredate dalla documentazione pertinente, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
7. Alla detta udienza pubblica il Tribunale ha segnalato, ai sensi dell’art. 73, comma 3°, del cod. proc. amm., la questione della possibile inammissibilità, per carenza di interesse, dell’impugnativa relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va rigettato nella parte che contesta l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio indicata, mentre l’impugnativa del c.d. preavviso di ipoteca deve essere dichiarata inammissibile.
9. Principiando proprio dalla domanda di annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, il Collegio la ritiene inammissibile riguardando un atto non lesivo e che dunque il ricorrente non ha interesse a contestare (T.A.R. Puglia, Lecce, n. 624/2024. Vd. altresì, tra le più recenti del Tribunale: T.A.R. Veneto, nn. 2340 e 2341/2025; n. 2269/2025; n. 1134/2025).
L’atto informa che dalle verifiche effettuate non risulta pagato l’importo di € 310.942,17, comprensivo delle somme qui contestate ma anche di altre poste debitorie dovute a titolo di I.R.A.P., invitando il ricorrente al relativo versamento nel termine di 30 gg. e parimenti avvisandolo che in mancanza del pagamento l’Amministrazione avrebbe proceduto ad iscrivere la garanzia ipotecaria sui beni del debitore.
Il provvedimento non riveste quindi i caratteri di lesività necessari per la sua utile impugnativa nel giudizio amministrativo.
In proposito è stato infatti chiarito che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria “ è una semplice comunicazione, ovvero un atto dalle finalità esclusivamente informative, per il tramite del quale l’Amministrazione rende edotto il contribuente che, laddove non adempierà alla pretesa erariale, si procederà a iscrivere ipoteca. Trattandosi, dunque, di atto inidoneo a produrre conseguenze sostanziali, non può essere ricondotto nell’alveo dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e ne deve essere pertanto esclusa l’autonoma impugnabilità ” (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, Brescia, sez. XXVI, 25/06/2020, n.1326).
Tanto, peraltro, si evince chiaramente:
-dall’art. 19, comma 1°, lett. e) bis, del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, che statuisce che “ il ricorso può essere proposto avverso....l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ”;
-dall’art. 19, commi 2° e 3°, del citato D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui “ gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere la indicazione del termine entro il quale ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 …Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente ”.
Manca dunque l’interesse alla contestazione di un atto a valenza sostanzialmente informativa.
10. L’impugnativa dell’intimazione di pagamento n. 07720239002594500/000 va invece rigettata.
10.1. Il Collegio osserva che si discute di somme di denaro dovute a titolo di prelievo supplementare sulla produzione di latte relativa alle annate 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, per un credito, preteso attraverso l’intimazione di pagamento contestata in questa sede, che porta ad esecuzione coattiva una cartella erariale già contestata in giudizio proprio in relazione alle dette annate.
Ora, con sentenza n. 4916 del 6.6.2025, resa in decisione dell’appello (R.G. n. 5882/2023) proposto dall’odierno ricorrente avverso la pronuncia di questo Tribunale n. 454/2023, il Consiglio di Stato ha già respinto doglianze del tutto analoghe a quelle che il ricorrente ha riproposto in questa sede, facendole valere quali vizi di illegittimità sia propria del provvedimento impugnato, che derivata dall’invalidità degli atti presupposti.
10.2. Relativamente a questi ultimi profili di illegittimità, le censure riproposte dal ricorrente in questa sede sono inammissibili anzitutto perché le relative questioni risultano coperte da giudicato, con la conseguenza che non possono essere rimesse in discussione nella presente sede (art. 2909 del cod. civ.).
Così è a dire per le doglianze di cui ai motivi di ricorso:
-nn. I e II, nella parte in cui viene dedotta la prescrizione dei crediti pretesi dall’Ag.E.A., sulla motivazione per cui verrebbero in discussione annate lattiero-casearie risalenti al 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, ossia a più di 20 anni orsono. In proposito il Consiglio di Stato, nella citata pronuncia n. 4916/2025, ha già rigettato la medesima questione, chiarendo in pari tempo che alla sorte capitale del credito si applica il termine prescrizionale ordinario decennale, il che priva di rilievo la questione interpretativa di cui alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. formulata in questa sede dal ricorrente;
-n. III, con cui si deduce che l’Amministrazione italiana avrebbe conteggiato l’ammontare dei prelievi supplementari relativi alle annate in considerazione in aperta violazione dei regolamenti comunitari. Nella sentenza n. 4916/2025 il Consiglio di Stato ha risolto la stessa questione, chiarendo che il produttore non ha, nella sede esecutiva propria di quello (come di questo) giudizio, la possibilità di muovere nuovamente contestazioni sul merito degli atti prodromici, che risultano regolarmente notificati (e poi divenuti irretrattabili), ovvero con riguardo all’esatta determinazione del debito dell’azienda verso l’Ag.E.A.;
-n. V, che censura l’illegittima duplicazione dei ruoli esattivi, profilo espressamente trattato e rigettato nel § 4 della cit. pronuncia n. 4916/2025;
-n. VI, nella parte tesa a contestare: la decorrenza del termine di decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1°, lett. c), del d.P.R. n. 602/73; la mancata considerazione delle compensazioni con i premi p.a.c. a carico del ricorrente, maturati o riconosciuti antecedentemente alla notifica dell’atto di intimazione qui impugnato; il difetto di motivazione degli atti presupposti, e segnatamente della cartella di pagamento, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, pure di mora, e degli “oneri di riscossione”. Profili che sono stati già affrontati e decisi, nel senso del rigetto, dalla più volte citata pronuncia n. 4916/2025, rispettivamente, nel § 4, nel § 2.5 e infine nei §§ 5 e 6.
I motivi appena elencati sono dunque inammissibili in quanto le relative questioni sono ormai coperte da giudicato.
10.3. Perimenti inammissibili, o destituiti di fondamento, sono invece:
-il motivo n. I, nella parte in cui il ricorrente deduce che l’Amministrazione sarebbe decaduta dal potere di recuperare il prelievo non avendo a suo tempo rispettato i termini di cui all’art. 3, comma 2°, del Reg. (CE) n. 2988/1995.
La tesi è che il provvedimento di imputazione del prelievo supplementare a suo tempo notificato dall’Amministrazione in relazione a tutte le annate in considerazione non sarebbe intervenuto entro un termine (massimo) pari al doppio del termine di prescrizione. La censura è inammissibile perché con essa il ricorrente tenta di rimettere in discussione il prelievo supplementare delle annate in considerazione, che è ormai irretrattabile. E come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (si veda la stessa, più volte citata, pronuncia del C.d.S. n. 4916/2025, ma anche le sentenze del C.d.S. n. 2618/2024, n. 2434 e 2433/2024), l’intimazione di pagamento, avendo la mera funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto, può essere impugnata per fare valere solo i vizi propri dell’atto successivo ad altro divenuto definitivo;
-il motivo n. II, nella parte in cui deduce la prescrizione del credito per effetto dell’infruttuoso decorso del tempo tra la data della notifica della cartella dell’Ag.E.A. n. 07720210008940420000 riattivata (07 ottobre 2021) e quella dell’intimazione di pagamento del 2023 contestata in questa sede.
Difatti il decorrere del termine prescrizionale è stato impedito dalla pendenza del giudizio avverso la cartella presupposta, prima presso il T.A.R. del Veneto (R.G. n. 1376/2021) e poi avanti al C.d.S. (R.G. n. 5882/2023). Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento (cfr. ex plurimis : C.d.S., sentenze n. 2441 del 2025, n. 6078 del 2024, n. 7609 del 2023, n. 10303 del 2023, che riprende le indicazioni della Corte di Cassazione, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799), secondo cui: “ il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “[l]a prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945 c.c., commi 1 e 2 (a mente dei quali, rispettivamente, “[p]er effetto dell'interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “[s]e l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore […] ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l’interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso) ”;
-il motivo n. IV, che censura l’esposizione a debito di somme che risulterebbero erroneamente iscritte a ruolo per eccesso, anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34°, della L. n. 119/2003, per tutti i periodi in discussione, compresi tra il 1995/1996 e il 2001/2002, non sarebbero dovuti gli interessi e perché non si saprebbe come sono stati calcolati e la data di decorrenza degli interessi stessi.
La censura è sia inammissibile che, comunque, infondata.
Inammissibile perché riguarda la legittimità di atti presupposti ormai intangibili.
Solo per completezza il Tribunale ritiene comunque la censura anche infondata.
Come messo in luce dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, gli interessi sul prelievo supplementare sono “ importi dovuti alla pari del capitale in quanto previsti dalla normativa comunitaria, e dunque rientrano tra le somme esigibili ai sensi degli art. 8-ter e 8-quinquies del DL 5/2009 ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 379/2020). Da altra angolatura, l’esenzione dagli interessi prevista dall’ art. 10, comma 34° del D.L. n. 49/2003 invocato dal ricorrente è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma.
Nel caso di specie non risulta che l’azienda agricola abbia mai perfezionato il procedimento di rateizzazione relativamente alle annate in questione. E come messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa appena citata:
“ trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003) ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 379/2020. Vd. altresì T.A.R. Veneto, n. 1455/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata);
-il VI motivo, nella parte in cui evidenza che nell’intimazione di pagamento qui impugnata mancherebbe la data in cui il ruolo è diventato esecutivo.
La censura non merita sèguito perché la cartella di pagamento, cui rinvia l’intimazione qui impugnata, indica chiaramente la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
11. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte il ricorso, quanto all’azione di annullamento dell’intimazione in epigrafe meglio descritta, va respinto. Mentre invece la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va dichiarata inammissibile.
12. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in epigrafe meglio descritta;
-rigetta la domanda di annullamento dell’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
CO NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NO | Ida IO |
IL SEGRETARIO