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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1996 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(P.Iva ),
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De Gasperi, n. 4
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nereo Zocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vicenza, via Maffei n. 1;
appellato
pagina 1 di 11 Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. – del 9/10/2023 -
Rep. 3627/2023 del Tribunale di Padova – Sezione Seconda Civile.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: in accoglimento del motivo di gravame, in riforma della l'Ordinanza ex art.
702 bis c.p.c. del Tribunale di Padova, Giudice dott.ssa Maddalena Saturni, pubblicata il 9 ottobre 2023 nella causa iscritta al n. 3036/2022 r.g., inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte
[...]
; per l'effetto, in riforma della ordinanza Parte_1
dichiarare non operativa la polizza azionata e, di conseguenza,
[...]
assolta da qualsivoglia Parte_1
obbligazione verso il dott. ; CP_1
nello specifico, si chiede la riforma della ordinanza appellata, nella parte in cui ha riconosciuto l'obbligazione dell'assicuratore in relazione alla polizza n.
2019RCG00166 – 789889 dichiarando infondata l'eccezione di inoperatività della polizza per pregressa conoscenza di fatti e/o sinistri e ha condannato la chiamata in causa a Parte_1
tenere manlevato ed indenne dagli effetti sfavorevoli lui CP_1
derivanti dalla conciliazione giudiziale del 5.4.2023, verb. conc. Parziale n.
50/2023, r.g. 3036/2022, cron. 2250/2023, rep. 1504/2023 conclusa tra CP_1
e , nonché delle spese di lite del giudizio;
[...] Parte_2
Stante l'avvenuto pagamento delle somme portate dalla sentenza gravata a favore dell'appellato, il cui giustificativo è stato depositato nel presente giudizio, si chiede che il dott. venga condannato alla loro restituzione CP_1
a favore di;
Parte_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
pagina 2 di 11 rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , premettendo: Parte_2
- che nel luglio 2016 aveva stipulato con , brand della società CP_2
ceduta poi alla società un contratto avente ad CP_3 CP_4
oggetto una serie di prestazioni ed interventi odontoiatrici ed odontotecnici, tutti eseguiti dal dott. CP_1
- che le lavorazioni effettuate e, in particolare, le protesi non risultavano peraltro congrue per estetica e funzionalità, creandole problematiche durante la masticazione e procurandole dolori,
- che, sebbene fossero stati posti in essere vari tentativi al fine di arginare le problematiche insorte, la situazione si era aggravata sempre di più,
- che le numerose diffide inviate in proposito alla controparte non avevano sortito alcun effetto sicché era costretta a proporre procedimento ex art. 696
c.p.c., nel corso del quale, autorizzato il dott. alla chiamata in CP_1
causa della propria assicurazione, era stata espletata CTU medica, la quale aveva accertato la responsabilità del sanitario nel fallimento del trattamento e quantificato i danni da ella patiti, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'occorso.
Costituitisi in giudizio, e il dott. eccepivano CP_3 CP_4 CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità oltre che l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle richieste ex adverso svolte, chiedendo altresì il sanitario di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_5
, compagnia presso la quale risultava assicurato per i fatti di causa.
[...]
pagina 3 di 11 Così evocata in causa, la compagnia eccepiva, in via preliminare,
l'inoperatività della polizza, stante la conoscenza del sinistro e/o comunque dei relativi fatti da parte dell'assicurato prima della sottoscrizione del contratto nonché il mancato rispetto delle modalità di comunicazione di essi, mentre, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda svolta dalla ricorrente con susseguente richiesta di rigetto della stessa.
Definiva transattivamente la vertenza in corso di causa tra la ricorrente ed i resistenti, a fronte dell'impegno del dott. di corrisponderle la somma CP_1
di € 14.000,00, il giudizio proseguiva tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa, la quale deduceva che il proprio assicurato non aveva più interesse a coltivare la domanda di manleva ex art. 100 c.p.c. avendo già accettato, a spese compensate, la rinuncia agli atti delle parti che avevano avanzato una domanda di condanna nei suoi confronti.
Il professionista insisteva invece affinché la terza chiamata fosse condannata a manlevarlo dei costi e dei danni patiti in ragione della vicenda in oggetto,
quantificati nell'importo di € 14.000,00, così come determinati in sede di conciliazione giudiziale.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.10.2023 il Tribunale di Padova
accoglieva la predetta domanda di manleva osservando:
- che la precisazione della domanda da parte del dott. come CP_1
formulata nelle note conclusive del 23.6.23 con riferimento all'accordo transattivo del 5.4.23 non poteva ritenersi né nuova, né tardiva, in quanto il petitum e la causa petendi erano i medesimi di quella originariamente esperita, dovendosi considerare che i presupposti di fatto e di diritto della domanda di garanzia non mutavano a seconda che il depauperamento patrimoniale del medico fosse dipeso da una condanna pronunciata dal
Tribunale o da un atto volontario posto in essere da parte dello stesso medico,
- quanto alla dedotta inoperatività della polizza:
o che la nota del 4.3.20 inviata dalla non conteneva, in Parte_2
realtà, alcuna richiesta risarcitoria, limitandosi ad enunciare una pagina 4 di 11 semplice “riserva di valutare” tale richiesta, sicché la stessa non rientrava, dunque, nella definizione di sinistro,
o che la medesima, inviata a mezzo raccomandata, non risultava d'altronde nemmeno consegnata o conosciuta dal professionista, poiché inviata a tale “dott. ” e rimasta giacente Persona_1
presso l'ufficio postale,
- che non si rinveniva, inoltre, alcuna sanzione di inoperatività della polizza per l'ipotesi in cui l'assicurato non avesse comunicato alla compagnia, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso ex art. 696 c.p.c., quanto risultante dallo stesso,
- che nessuna limitazione ai diritti vantati dall'assicurazione si era comunque verificata in concreto, dal momento che il medico aveva poi regolarmente evocato in giudizio la compagnia nel predetto procedimento,
- che il verosimile esito dell'originario giudizio di responsabilità professionale avrebbe visto il dott. soccombente nei confronti CP_1
della danneggiata, con condanna ad un importo superiore rispetto a quello di € 14.000,00 (comprensivi di capitale, interessi e spese di lite), riconosciuto in sede di conciliazione giudiziale a fronte di una iniziale richiesta risarcitoria di € 37.401,52.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto impugnazione la menzionata compagnia di assicurazione, chiedendo, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza e, nel merito, l'accoglimento del gravame.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, in primis, l'erroneità, l'illegittimità e la contraddittorietà dell'ordinanza nella parte in cui l'ha condannata a manlevare il dott. dagli effetti sfavorevoli derivanti dalla conciliazione giudiziale CP_1
conclusa in data 5.4.20, respingendo l'eccezione di inoperatività della polizza, ed ha insistito nell'affermare la rilevanza del fatto che la missiva della ricorrente datata 4.3.20 fosse stata consegnata e, in ogni caso, conosciuta pagina 5 di 11 dall'assicurato, il quale, pur essendo pertanto ben conscio dell'esistenza della relativa richiesta di risarcimento ometteva di comunicare siffatta circostanza al momento della stipula della polizza.
In particolare, la società appellante afferma che la polizza de qua, conclusa secondo la formula claims made, presuppone che la richiesta risarcitoria giunga all'assicurato durante la vigenza del contratto, con esclusione dalla copertura delle richieste risarcitorie relative a fatti noti all'assicurato prima della data di effetto del contratto.
Nel caso di specie, invece, la prima richiesta risarcitoria risulterebbe essere stata inviata al dott. ancora in data 6.3.20 e cioè in epoca antecedente CP_1
al momento di inizio di operatività della garanzia, fissato al 10.5.2020, quando il sanitario già era a conoscenza dei fatti che avevano dato origine alla richiesta medesima.
Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della ordinanza impugnata.
Rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, il Consigliere Istruttore, con ordinanza del
13.3.24, ha quindi fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del
2 aprile 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ed a tale data la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo, la appellante censura la parte della sentenza, nella quale il primo giudice ha ritenuto che lettera raccomandata del 4.3.20 (doc. n. 6) non contenesse, in realtà, alcuna richiesta di risarcimento del danno, non rientrando, quindi, nella definizione di sinistro, ai sensi di polizza. Il giudice avrebbe male interpretato la suddetta missiva, dalla quale emergerebbe invece, inequivocabilmente, l'intenzione della di ritenere responsabile il Parte_2
pagina 6 di 11 sanitario dei danni patiti a seguito del suo operato.
Analizzando la missiva, emerge, peraltro, che la paziente si limita a rendersi disponibile a valutare la proposta del dott. circa l'esecuzione di un CP_1
intervento risolutivo e definitivo, senza che venga formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno, riservata ad un eventuale e successivo momento (“A fronte dell'integrale pagamento dell'importo pattuito, la mia assistita lamentava un'errata esecuzione del lavoro, che provvedeva tempestivamente a contestare ... Il dott. , che ha eseguito gli interventi, rassicurava la CP_1
paziente, affermando che avrebbe posto rimedio alle succitate problematiche
… Visto che il dott. , ha offerto alla mia cliente di eseguire un nuovo CP_1
intervento risolutivo e stavolta definitivo, la stessa, prima di adire le competenti sedi giudiziarie al fine di trovare tutela e risarcimento per i danni subiti, sarebbe disponibile a valutare tale proposta … Resto pertanto in attesa di un riscontro entro e non oltre 5 gg. dalla presente … fatto salvo il risarcimento del danno che la mia assistita si riserva di valutare nel prosieguo.”)
Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, la richiesta di risarcimento del danno, che innesca l'apertura di un sinistro, è definita come “la comunicazione scritta (escluse la querela e quella relativa al procedimento penale) con cui il terzo manifesta all' medesimo l'intenzione di Parte_3
ritenerlo responsabile per Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore o da omissione attribuiti all' o a persone della Parte_3 quale l' debba rispondere, oppure gli fa formale richiesta di essere Parte_3
risarcito di tali Danni”.
Nella missiva de qua è bensì espressa l'intenzione da parte della di Parte_2
ritenere il dott. responsabile della mancata riuscita del trattamento CP_1
ortodontico ma non anche di eventuali danni, giacché si ritiene ancora di poter risolvere la situazione mediante un idoneo intervento di emenda, tanto che non viene formulata alcuna richiesta di risarcimento, precisandosi, addirittura, che al momento ci si riserva ancora di valutare in futuro tale prospettiva.
pagina 7 di 11 Dunque, se è vero che non sono richieste formule sacramentali per richiedere il risarcimento del danno, è pur vero che deve emergere la volontà del danneggiato di ottenerlo, condizione, questa, che non appare rispettata nella missiva in oggetto, nella quale è espressa addirittura una riserva di valutazione del risarcimento stesso.
Sicché, esprimendo essenzialmente la citata missiva la semplice volontà di ottenere un nuovo intervento protesico, al fine di risolvere le problematiche insorte, bene ha ritenuto il Tribunale di non poter considerare esistente alcun sinistro prima dell'inizio di operatività della polizza, la quale risulta pertanto pienamente operativa.
E ciò poiché, come correttamente osservato già dal giudice di prime cure con motivazione condivisibile, ben può accadere che, nel corso dell'esecuzione di una prestazione professionale, un cliente possa lamentare una qualche insoddisfazione, ma tanto non determina ancora di per sé l'apertura di un sinistro.
Tanto chiarito, risultano allora assorbiti gli ulteriori motivi di censura rivolti avverso la sentenza di primo grado, poiché nessun rilievo potrebbe presentare l'intervenuta conoscenza di un atto comunque di per sé inidoneo a manifestare l'intento della parte di agire per il risarcimento dei danni.
Ciò nonostante, qualora si volesse opinare diversamente rispetto a quanto sopra osservato, rileva il collegio come, in realtà, nemmeno vi sia prova che la menzionata missiva sia mai stata consegnata o altrimenti conosciuta dal dott.
CP_1
Sul punto, la compagnia ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava siffatta circostanza, ma in realtà anche tale valutazione appare corretta.
In effetti, la missiva del 4.3.20, spedita il successivo 6.3.20, risulta inserita in una busta che riporta il nominativo di tale , persona Persona_1
ovviamente diversa dal dott. tanto che la medesima non è mai CP_1
stata ritirata dall'Ufficio Postale, non essendone il medico il destinatario pagina 8 di 11 effettivo, ciò che esclude si possa ravvisare alcun perfezionamento della conoscenza e/o conoscibilità dell'atto da parte del medesimo ovvero un rifiuto di riceverlo tale da generare gli stessi effetti di una compiuta ricezione.
Né, d'altro canto, presenta maggior pregio la deduzione secondo cui il professionista sarebbe comunque venuto a conoscenza aliunde del contenuto della missiva prima della sottoscrizione della polizza, intervenuta in data
20.5.20, con susseguente inoperatività della stessa, dal momento che la compagnia appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato in giudizio tale circostanza.
Ed invero, una volta ricordato che la definizione di “fatti noti” assunta nelle condizioni generali di polizza fa riferimento a “Qualsiasi fatto e/o situazione
e/o circostanza e/o o comunicazione tale da poter determinare Richieste di
Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale svolta dall'Assicurato e che è stato portato a conoscenza dell' ”, non può Parte_4
certo essere valorizzata in tal senso la mail del 13.3.20 (doc. 7 di parte ricorrente), nella quale la si limita a fare riferimento alla Controparte_6
esecuzione di tutti i lavori indicati in preventivo e non ancora effettuati, senza che sia mai fatta alcuna menzione di eventuali richieste di risarcimento o di altre situazioni tali da determinare nel dott. la convinzione che CP_1
sussistesse un tale concreto intendimento da parte della paziente. E, peraltro, tale documento è stato inviato dalla e non risulta dimostrato che il CP_4
dott. ne fosse a conoscenza. CP_1
Mentre non può fondatamente sostenersi che tale missiva sia necessariamente una risposta a alla comunicazione del 4.3.20, mai ritirata, poiché in essa si fa piuttosto riferimento alle intercorse telefonate tra la paziente ed il dott.
alle quali si riteneva quindi di dare risposta con la predetta mail. CP_1
Né presenta maggior valenza probatoria la missiva dell'avv. Rocchio, prodotta sub doc. 8 dalla ricorrente, giacché, per un verso, tale mail risulta indirizzata solo all'indirizzo elettronico della e non anche al dott. CP_4 CP_1
mentre, per altro verso, il fatto che in essa si facesse riferimento a quest'ultimo pagina 9 di 11 non è ancora idoneo a dimostrare che lo stesso ne fosse a conoscenza. E ciò senza contare che tale comunicazione risale al 15.7.20 e cioè a data successiva al periodo di inizio di operatività della polizza.
Al che consegue la correttezza assunta sul punto da parte del Tribunale, non essendo la compagnia di assicurazione stata in grado di dimostrare che il sanitario fosse consapevole, al momento della sottoscrizione della polizza, della avvenuta formulazione di una qualsiasi richiesta risarcitoria da parte della paziente.
4.Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dell'integrale rigetto dell'appello,
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore della controparte (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in euro 3.966,00 quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115,
pagina 10 di 11 introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
- conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.10.23 del
Tribunale di Padova, rep. n. 3627/2023;
- condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite del
[...]
presente grado in favore di liquidandole in € 3.966,00, CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta ed accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1996 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(P.Iva ),
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De Gasperi, n. 4
appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nereo Zocca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vicenza, via Maffei n. 1;
appellato
pagina 1 di 11 Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. – del 9/10/2023 -
Rep. 3627/2023 del Tribunale di Padova – Sezione Seconda Civile.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: in accoglimento del motivo di gravame, in riforma della l'Ordinanza ex art.
702 bis c.p.c. del Tribunale di Padova, Giudice dott.ssa Maddalena Saturni, pubblicata il 9 ottobre 2023 nella causa iscritta al n. 3036/2022 r.g., inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte
[...]
; per l'effetto, in riforma della ordinanza Parte_1
dichiarare non operativa la polizza azionata e, di conseguenza,
[...]
assolta da qualsivoglia Parte_1
obbligazione verso il dott. ; CP_1
nello specifico, si chiede la riforma della ordinanza appellata, nella parte in cui ha riconosciuto l'obbligazione dell'assicuratore in relazione alla polizza n.
2019RCG00166 – 789889 dichiarando infondata l'eccezione di inoperatività della polizza per pregressa conoscenza di fatti e/o sinistri e ha condannato la chiamata in causa a Parte_1
tenere manlevato ed indenne dagli effetti sfavorevoli lui CP_1
derivanti dalla conciliazione giudiziale del 5.4.2023, verb. conc. Parziale n.
50/2023, r.g. 3036/2022, cron. 2250/2023, rep. 1504/2023 conclusa tra CP_1
e , nonché delle spese di lite del giudizio;
[...] Parte_2
Stante l'avvenuto pagamento delle somme portate dalla sentenza gravata a favore dell'appellato, il cui giustificativo è stato depositato nel presente giudizio, si chiede che il dott. venga condannato alla loro restituzione CP_1
a favore di;
Parte_1
In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_1
pagina 2 di 11 rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto l'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , premettendo: Parte_2
- che nel luglio 2016 aveva stipulato con , brand della società CP_2
ceduta poi alla società un contratto avente ad CP_3 CP_4
oggetto una serie di prestazioni ed interventi odontoiatrici ed odontotecnici, tutti eseguiti dal dott. CP_1
- che le lavorazioni effettuate e, in particolare, le protesi non risultavano peraltro congrue per estetica e funzionalità, creandole problematiche durante la masticazione e procurandole dolori,
- che, sebbene fossero stati posti in essere vari tentativi al fine di arginare le problematiche insorte, la situazione si era aggravata sempre di più,
- che le numerose diffide inviate in proposito alla controparte non avevano sortito alcun effetto sicché era costretta a proporre procedimento ex art. 696
c.p.c., nel corso del quale, autorizzato il dott. alla chiamata in CP_1
causa della propria assicurazione, era stata espletata CTU medica, la quale aveva accertato la responsabilità del sanitario nel fallimento del trattamento e quantificato i danni da ella patiti, ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'occorso.
Costituitisi in giudizio, e il dott. eccepivano CP_3 CP_4 CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità oltre che l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle richieste ex adverso svolte, chiedendo altresì il sanitario di essere autorizzato alla chiamata in causa di Controparte_5
, compagnia presso la quale risultava assicurato per i fatti di causa.
[...]
pagina 3 di 11 Così evocata in causa, la compagnia eccepiva, in via preliminare,
l'inoperatività della polizza, stante la conoscenza del sinistro e/o comunque dei relativi fatti da parte dell'assicurato prima della sottoscrizione del contratto nonché il mancato rispetto delle modalità di comunicazione di essi, mentre, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda svolta dalla ricorrente con susseguente richiesta di rigetto della stessa.
Definiva transattivamente la vertenza in corso di causa tra la ricorrente ed i resistenti, a fronte dell'impegno del dott. di corrisponderle la somma CP_1
di € 14.000,00, il giudizio proseguiva tra quest'ultimo e la compagnia assicurativa, la quale deduceva che il proprio assicurato non aveva più interesse a coltivare la domanda di manleva ex art. 100 c.p.c. avendo già accettato, a spese compensate, la rinuncia agli atti delle parti che avevano avanzato una domanda di condanna nei suoi confronti.
Il professionista insisteva invece affinché la terza chiamata fosse condannata a manlevarlo dei costi e dei danni patiti in ragione della vicenda in oggetto,
quantificati nell'importo di € 14.000,00, così come determinati in sede di conciliazione giudiziale.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.10.2023 il Tribunale di Padova
accoglieva la predetta domanda di manleva osservando:
- che la precisazione della domanda da parte del dott. come CP_1
formulata nelle note conclusive del 23.6.23 con riferimento all'accordo transattivo del 5.4.23 non poteva ritenersi né nuova, né tardiva, in quanto il petitum e la causa petendi erano i medesimi di quella originariamente esperita, dovendosi considerare che i presupposti di fatto e di diritto della domanda di garanzia non mutavano a seconda che il depauperamento patrimoniale del medico fosse dipeso da una condanna pronunciata dal
Tribunale o da un atto volontario posto in essere da parte dello stesso medico,
- quanto alla dedotta inoperatività della polizza:
o che la nota del 4.3.20 inviata dalla non conteneva, in Parte_2
realtà, alcuna richiesta risarcitoria, limitandosi ad enunciare una pagina 4 di 11 semplice “riserva di valutare” tale richiesta, sicché la stessa non rientrava, dunque, nella definizione di sinistro,
o che la medesima, inviata a mezzo raccomandata, non risultava d'altronde nemmeno consegnata o conosciuta dal professionista, poiché inviata a tale “dott. ” e rimasta giacente Persona_1
presso l'ufficio postale,
- che non si rinveniva, inoltre, alcuna sanzione di inoperatività della polizza per l'ipotesi in cui l'assicurato non avesse comunicato alla compagnia, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso ex art. 696 c.p.c., quanto risultante dallo stesso,
- che nessuna limitazione ai diritti vantati dall'assicurazione si era comunque verificata in concreto, dal momento che il medico aveva poi regolarmente evocato in giudizio la compagnia nel predetto procedimento,
- che il verosimile esito dell'originario giudizio di responsabilità professionale avrebbe visto il dott. soccombente nei confronti CP_1
della danneggiata, con condanna ad un importo superiore rispetto a quello di € 14.000,00 (comprensivi di capitale, interessi e spese di lite), riconosciuto in sede di conciliazione giudiziale a fronte di una iniziale richiesta risarcitoria di € 37.401,52.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto impugnazione la menzionata compagnia di assicurazione, chiedendo, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza e, nel merito, l'accoglimento del gravame.
L'appellante, in particolare, ha dedotto, in primis, l'erroneità, l'illegittimità e la contraddittorietà dell'ordinanza nella parte in cui l'ha condannata a manlevare il dott. dagli effetti sfavorevoli derivanti dalla conciliazione giudiziale CP_1
conclusa in data 5.4.20, respingendo l'eccezione di inoperatività della polizza, ed ha insistito nell'affermare la rilevanza del fatto che la missiva della ricorrente datata 4.3.20 fosse stata consegnata e, in ogni caso, conosciuta pagina 5 di 11 dall'assicurato, il quale, pur essendo pertanto ben conscio dell'esistenza della relativa richiesta di risarcimento ometteva di comunicare siffatta circostanza al momento della stipula della polizza.
In particolare, la società appellante afferma che la polizza de qua, conclusa secondo la formula claims made, presuppone che la richiesta risarcitoria giunga all'assicurato durante la vigenza del contratto, con esclusione dalla copertura delle richieste risarcitorie relative a fatti noti all'assicurato prima della data di effetto del contratto.
Nel caso di specie, invece, la prima richiesta risarcitoria risulterebbe essere stata inviata al dott. ancora in data 6.3.20 e cioè in epoca antecedente CP_1
al momento di inizio di operatività della garanzia, fissato al 10.5.2020, quando il sanitario già era a conoscenza dei fatti che avevano dato origine alla richiesta medesima.
Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della ordinanza impugnata.
Rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, il Consigliere Istruttore, con ordinanza del
13.3.24, ha quindi fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del
2 aprile 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ed a tale data la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
Il Collegio ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo, la appellante censura la parte della sentenza, nella quale il primo giudice ha ritenuto che lettera raccomandata del 4.3.20 (doc. n. 6) non contenesse, in realtà, alcuna richiesta di risarcimento del danno, non rientrando, quindi, nella definizione di sinistro, ai sensi di polizza. Il giudice avrebbe male interpretato la suddetta missiva, dalla quale emergerebbe invece, inequivocabilmente, l'intenzione della di ritenere responsabile il Parte_2
pagina 6 di 11 sanitario dei danni patiti a seguito del suo operato.
Analizzando la missiva, emerge, peraltro, che la paziente si limita a rendersi disponibile a valutare la proposta del dott. circa l'esecuzione di un CP_1
intervento risolutivo e definitivo, senza che venga formulata alcuna richiesta di risarcimento del danno, riservata ad un eventuale e successivo momento (“A fronte dell'integrale pagamento dell'importo pattuito, la mia assistita lamentava un'errata esecuzione del lavoro, che provvedeva tempestivamente a contestare ... Il dott. , che ha eseguito gli interventi, rassicurava la CP_1
paziente, affermando che avrebbe posto rimedio alle succitate problematiche
… Visto che il dott. , ha offerto alla mia cliente di eseguire un nuovo CP_1
intervento risolutivo e stavolta definitivo, la stessa, prima di adire le competenti sedi giudiziarie al fine di trovare tutela e risarcimento per i danni subiti, sarebbe disponibile a valutare tale proposta … Resto pertanto in attesa di un riscontro entro e non oltre 5 gg. dalla presente … fatto salvo il risarcimento del danno che la mia assistita si riserva di valutare nel prosieguo.”)
Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione, la richiesta di risarcimento del danno, che innesca l'apertura di un sinistro, è definita come “la comunicazione scritta (escluse la querela e quella relativa al procedimento penale) con cui il terzo manifesta all' medesimo l'intenzione di Parte_3
ritenerlo responsabile per Danni o Perdite Patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore o da omissione attribuiti all' o a persone della Parte_3 quale l' debba rispondere, oppure gli fa formale richiesta di essere Parte_3
risarcito di tali Danni”.
Nella missiva de qua è bensì espressa l'intenzione da parte della di Parte_2
ritenere il dott. responsabile della mancata riuscita del trattamento CP_1
ortodontico ma non anche di eventuali danni, giacché si ritiene ancora di poter risolvere la situazione mediante un idoneo intervento di emenda, tanto che non viene formulata alcuna richiesta di risarcimento, precisandosi, addirittura, che al momento ci si riserva ancora di valutare in futuro tale prospettiva.
pagina 7 di 11 Dunque, se è vero che non sono richieste formule sacramentali per richiedere il risarcimento del danno, è pur vero che deve emergere la volontà del danneggiato di ottenerlo, condizione, questa, che non appare rispettata nella missiva in oggetto, nella quale è espressa addirittura una riserva di valutazione del risarcimento stesso.
Sicché, esprimendo essenzialmente la citata missiva la semplice volontà di ottenere un nuovo intervento protesico, al fine di risolvere le problematiche insorte, bene ha ritenuto il Tribunale di non poter considerare esistente alcun sinistro prima dell'inizio di operatività della polizza, la quale risulta pertanto pienamente operativa.
E ciò poiché, come correttamente osservato già dal giudice di prime cure con motivazione condivisibile, ben può accadere che, nel corso dell'esecuzione di una prestazione professionale, un cliente possa lamentare una qualche insoddisfazione, ma tanto non determina ancora di per sé l'apertura di un sinistro.
Tanto chiarito, risultano allora assorbiti gli ulteriori motivi di censura rivolti avverso la sentenza di primo grado, poiché nessun rilievo potrebbe presentare l'intervenuta conoscenza di un atto comunque di per sé inidoneo a manifestare l'intento della parte di agire per il risarcimento dei danni.
Ciò nonostante, qualora si volesse opinare diversamente rispetto a quanto sopra osservato, rileva il collegio come, in realtà, nemmeno vi sia prova che la menzionata missiva sia mai stata consegnata o altrimenti conosciuta dal dott.
CP_1
Sul punto, la compagnia ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava siffatta circostanza, ma in realtà anche tale valutazione appare corretta.
In effetti, la missiva del 4.3.20, spedita il successivo 6.3.20, risulta inserita in una busta che riporta il nominativo di tale , persona Persona_1
ovviamente diversa dal dott. tanto che la medesima non è mai CP_1
stata ritirata dall'Ufficio Postale, non essendone il medico il destinatario pagina 8 di 11 effettivo, ciò che esclude si possa ravvisare alcun perfezionamento della conoscenza e/o conoscibilità dell'atto da parte del medesimo ovvero un rifiuto di riceverlo tale da generare gli stessi effetti di una compiuta ricezione.
Né, d'altro canto, presenta maggior pregio la deduzione secondo cui il professionista sarebbe comunque venuto a conoscenza aliunde del contenuto della missiva prima della sottoscrizione della polizza, intervenuta in data
20.5.20, con susseguente inoperatività della stessa, dal momento che la compagnia appellante, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato in giudizio tale circostanza.
Ed invero, una volta ricordato che la definizione di “fatti noti” assunta nelle condizioni generali di polizza fa riferimento a “Qualsiasi fatto e/o situazione
e/o circostanza e/o o comunicazione tale da poter determinare Richieste di
Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale svolta dall'Assicurato e che è stato portato a conoscenza dell' ”, non può Parte_4
certo essere valorizzata in tal senso la mail del 13.3.20 (doc. 7 di parte ricorrente), nella quale la si limita a fare riferimento alla Controparte_6
esecuzione di tutti i lavori indicati in preventivo e non ancora effettuati, senza che sia mai fatta alcuna menzione di eventuali richieste di risarcimento o di altre situazioni tali da determinare nel dott. la convinzione che CP_1
sussistesse un tale concreto intendimento da parte della paziente. E, peraltro, tale documento è stato inviato dalla e non risulta dimostrato che il CP_4
dott. ne fosse a conoscenza. CP_1
Mentre non può fondatamente sostenersi che tale missiva sia necessariamente una risposta a alla comunicazione del 4.3.20, mai ritirata, poiché in essa si fa piuttosto riferimento alle intercorse telefonate tra la paziente ed il dott.
alle quali si riteneva quindi di dare risposta con la predetta mail. CP_1
Né presenta maggior valenza probatoria la missiva dell'avv. Rocchio, prodotta sub doc. 8 dalla ricorrente, giacché, per un verso, tale mail risulta indirizzata solo all'indirizzo elettronico della e non anche al dott. CP_4 CP_1
mentre, per altro verso, il fatto che in essa si facesse riferimento a quest'ultimo pagina 9 di 11 non è ancora idoneo a dimostrare che lo stesso ne fosse a conoscenza. E ciò senza contare che tale comunicazione risale al 15.7.20 e cioè a data successiva al periodo di inizio di operatività della polizza.
Al che consegue la correttezza assunta sul punto da parte del Tribunale, non essendo la compagnia di assicurazione stata in grado di dimostrare che il sanitario fosse consapevole, al momento della sottoscrizione della polizza, della avvenuta formulazione di una qualsiasi richiesta risarcitoria da parte della paziente.
4.Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dell'integrale rigetto dell'appello,
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del decisum il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore della controparte (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, liquidando i compensi secondo i valori medi,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in euro 3.966,00 quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115,
pagina 10 di 11 introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del
24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
- conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.10.23 del
Tribunale di Padova, rep. n. 3627/2023;
- condanna Parte_1
al pagamento delle spese di lite del
[...]
presente grado in favore di liquidandole in € 3.966,00, CP_1
oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta ed accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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