Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 170/2025 R.G.A.C.
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. PATRIZIA ANTONELLA MILONE che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. e Controparte_1 C.F._2 CP_2
( ) elettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._3
studio dell'Avv. MASSIMO ROMANO che li rappresenta e difende per procura in atti, resistente, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni comuni delle parti: disporre che il divorzio venga regolamentato secondo le condizioni indicate
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025 chiedeva Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Revocare, a far data dalla domanda, il contributo di mantenimento posto a carico del Sig. con sentenza Parte_2
n.198/2018 Reg. Sent., emessa dal Tribunale Ordinario di Barcellona P.G.-Sez. Civile, il 05.02.2018, depositata in cancelleria in pari data, in virtù dell'intesa raggiunta tra le parti di trasformazione del giudizio contenzioso in consensuale (come riportata nell'accordo denominato “verbale di trasformazione di divorzio giudiziale in consensuale” allegato al verbale di udienza del 10.10.2017, sottoscritto in pari data dalle parti in originale) in favore del figlio , (nato a [...] il [...] ed attualmente convivente CP_2
con la madre ) e versato direttamente al figlio, stante il venir meno dei Controparte_1
presupposti per la sussistenza del detto obbligo, come meglio specificato in parte narrativa.
In via meramente subordinata, nella assoluta denegata ipotesi di mancato accertamento della raggiunta autonomia del figlio, sebbene quest'ultimo sia ormai venticinquenne, laureato da tempo ed entrato nel mondo del lavoro, si chiede ridursi considerevolmente l'attuale importo versato in suo favore, pari ad € 300,00. Con riserva di articolare i mezzi istruttori che si renderanno necessari in relazione alle difese avversarie. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Instaurato il contraddittorio si costituivano in giudizio e Controparte_1
chiedendo di: “Accertare che il Sig. è CP_2 CP_2
economicamente autosufficiente a decorrere dal mese di Marzo 2025 data in cui ha percepito il primo stipendio derivante dal contratto a tempo indeterminato;
2. Accertare la volontà espressa dal Sig. di rinunciare all'assegno di mantenimento, con revoca CP_2
dell'obbligo contributivo a far data dal primo stipendio successivo alla stabilizzazione
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto lavorativa (Marzo 2025);
3. Autorizzare la restituzione delle somme accantonate dal Sig.
a far data dal Mese di Marzo 2025; 4. Rigettare il ricorso perché CP_2
infondato in fatto ed in diritto, 5. Condannare parte ricorrente alle spese di lite, atteso che il ricorso è stato proposto in un momento in cui non sussistevano ancora le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento, non essendo ancora intervenuta l'autosufficienza economica del resistente”.
All'udienza del 12.06.2025 le parti hanno concordato la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente a far data da febbraio 2025.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti in ordine alla data di decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente possano essere integralmente recepite essendo del tutto conformi alla documentazione in atti dalla quale emerge in modo piano che il figlio delle parti ha conseguito l'indipendenza economica a far data da febbraio 2025.
Le eventuali somme corrisposte dal a titolo di assegno di CP_2
mantenimento nell'arco temporale compreso tra la proposizione del giudizio e la presente decisione dovranno, pertanto, essere restituite allo stesso.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'esito della lite, devono essere interamente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 170 del 2025 R.G., revoca l'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di febbraio 2025;
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 13 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto