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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123/2024 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Capo d'Orlando, via Francesco Crispi n. 39, presso lo studio dell'avv. Giorgio Scisca che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Canicattì, via Piave n. 100, presso lo studio dell'avv. Maria Katia Gueli che lo rappresenta e difende, resistente, con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Patti;
oggetto: modifica condizioni di divorzio;
conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale del 13 marzo 2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 31 gennaio 2024, ha Parte_1 premesso che: con sentenza n. 1406/2022, emessa dal Tribunale di
Agrigento in data 10 novembre 2022, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , con la Controparte_1 quale era stato disposto l'affidamento condiviso del loro figlio minore
, con collocazione prevalente presso la madre e la Persona_1 facoltà del padre di esercitare il diritto di visita, ed un assegno di mantenimento pari alla somma di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione
Istat, che il padre avrebbe dovuto versare in suo favore, nonché la divisione nella quota del 50% ciascuno per il pagamento delle spese straordinarie;
aveva manifestato reiterati atteggiamenti che hanno Controparte_1 creato disagio al proprio figlio, con particolare riferimento al rifiuto di autorizzarlo a partecipare a taluni eventi socioculturali;
l'assegno di mantenimento di 300,00 euro non era risultato sufficiente per il mantenimento di condizioni dignitose di vita attesa la precarietà economica in cui ella versava ed il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo del minore in suo favore;
modificare l'assegno di mantenimento in favore del minore in euro 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat;
disporre la totalità delle spese straordinarie relative al figlio in carico al resistente;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22 agosto 2023, si è costituito in giudizio il quale, contestando quanto Controparte_1 dedotto ed eccepito dalla ricorrente, ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente;
con vittoria di spese e compensi. Sentite le parti, il Giudice Delegato ha proceduto con l'audizione del minore ed emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo che la frequentazione del minore con il padre potesse avvenire in un contesto protetto presso i Servizi Sociali del Comune di residenza e con l'ausilio del Consultorio Familiare dell'ASP, del servizio di NPI e del Dipartimento di salute mentale competenti per territorio, con facoltà del padre di contattare telefonicamente il minore almeno una volta al giorno nella fascia oraria dalle
18:00 alle 20:00.
Espletata la c.t.u., il Giudice Delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale ha assunto la causa in decisione. Preliminarmente, la ricorrente ha eccepito l'inammissibilità delle trascrizioni di conversazioni telefoniche e messaggi prodotti dal resistente in data 8 ottobre 2024, nonché l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata nel mese di ottobre 2024 ove era stata allegata una busta paga del resistente. L'eccezione è infondata. L'art. 473 bis.19 c.p.c. prevede – al primo comma – l'inoperatività delle decadenze previste dagli artt. 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 nel caso di diritti indisponibili, nonché – al comma secondo – la facoltà delle parti di introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori. La norma risponde all'esigenza di garantire una maggiore tutela ai figli minori, di modo che il provvedimento del giudice possa regolare al meglio le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio, che costituisce il criterio fondamentale a cui il giudice di merito deve attenersi nei procedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale o, in genere, i diritti del figlio minore. L'art. 473 bis.19 c.p.c., al secondo comma, prevede che le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativamente alle domande di affidamento e mantenimento della prole minorenne: ciò in virtù della natura indisponibile del diritto al mantenimento. Dunque, le parti possono formulare sempre nuove domande relative al contributo al mantenimento dei figli minori senza limiti temporali, fermo il solo rispetto del principio del contraddittorio, che impone al giudice di garantire idonea interlocuzione su ogni nuova domanda (Trib. Terni, 10 luglio 2024).
Nel caso di specie, le conversazioni prodotte sono funzionali alla tutela della salute ed educazione del minore, diritti indisponibili, stante la necessità di regolamentare la frequentazione del padre con il figlio e tutelare l'interesse morale e materiale del minore, così da crescere con entrambe le figure genitoriali che contribuiscano paritariamente al suo sviluppo sociale e morale.
Si soggiunga che la busta paga allegata costituisce mezzo probatorio utile per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per disporre la modifica dell'assegno di mantenimento, mezzo di prova che – ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma 2, c.p.c. – può sempre essere prodotto. La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore e l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore, con la totalità delle spese straordinarie a carico del resistente.
Le domande sono infondate.
La modifica unilaterale delle condizioni di divorzio deve ritenersi ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c. (Tribunale Milano Sez. IX, 05/05/2023); trattasi, invero, di provvedimenti emessi rebus sic stantibus suscettibili di modifica al variare delle condizioni che li hanno presupposti.
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 19/09/2022, n.
27348; conforme, Cass. civ. Sez. I Ord., 04/07/2023, n. 18828). Invero, l'art. 337 ter c.c. attribuisce in modo condiviso ad entrambi i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale di modo da potere ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché conservare e mantenere i rapporti di parentela con ciascun ramo genitoriale;
il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 2013 era mosso dallo scopo di attribuire una maggiore tutela alla crescita del minore che necessita, invero, di entrambe le figure genitoriali per raggiungere lo sviluppo personale, morale e sociale nel corso della propria infanzia. La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass., n. 12474/2024). L'affido condiviso dei figli minori rappresenta la regola, derogabile solo se tale regime risulti pregiudizievole per l'interesse della prole, compromettendone l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico. L'affido esclusivo deve dunque essere motivato tenendo conto, da un lato, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso e dall'altro lato della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento e educazione (Trib. Bari, n. 3114/2023). Ne deriva che un affidamento esclusivo, come tipizzato in seno all'art. 337 quater c.c., è un rimedio del tutto eccezionale che il giudice può disporre – contrariamente al periodo anteriforma – soltanto nella misura in cui l'affidamento condiviso fosse contrario all'interesse del minore in considerazione delle circostanze di fatto emerse dall'istruttoria. La noncuranza continua degli interessi e dell'educazione dei figli ovvero la concreta impossibilità di un genitore – a causa di talune situazioni da accertarsi caso per caso – di prendersi cura dei propri figli costituiscono evidenti e chiari indici di disinteresse nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
in tali casi, il giudice deve disporre l'affidamento esclusivo dei figli al genitore interessato, considerato che l'affidamento condiviso sarebbe contrario all'interesse della prole. Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che il padre non abbia assunto comportamenti tali da derogare alla regola dell'affidamento condiviso: le indagini compiute suggeriscono la descrizione di un genitore attento ed interessato agli interessi del minore, salvi taluni atteggiamenti più rigidi che possano averne leso la sensibilità.
Nel dettaglio, dalle trascrizioni delle conversazioni telefoniche, allegate alle note dell'8 ottobre 2024, è emerso l'interesse attivo del padre alla vita del figlio che, invero, si preoccupava dei pasti consumati dal minore (cfr. pp. 4-
6, trascrizione dell'8 settembre 2020) ovvero lo chiamava spesso per sapere che cosa stesse facendo od ancora lo definiva con nomi o aggettivi affettuosi, come “amore mio” o “giggino” o si preoccupava per il suo stato di salute (cfr. p. 14 trascrizione 8 settembre 2020) e per le sue attività scolastiche o ludico-ricreative (cfr. trascrizione del 17 novembre 2020) (sull'utilizzabilità delle trascrizioni dei messaggi da parte di un coniuge per agire in giudizio a tutela di diritti indisponibili, v. Cassazione civile sez. I,
12/05/2023, n. 13121).
Dalle relazioni acquisite dei Servizi Sociali, a cui il Giudice Delegato aveva demandato di relazionare in ordine allo stato del rapporto tra il padre ed il figlio nel corso degli incontri mediante modalità protette, è emerso un quadro positivo circa l'interesse del padre, salva la circostanza che il minore abbia talvolta mostrato degli atteggiamenti ambigui stante, d'un verso, l'interesse mostrato verso il padre con gesti affettuosi, per altro verso, una sorta di rifiuto a stare con la figura paterna, senza, comunque, addurre alcun giustificato motivo a sostegno.
Più nel dettaglio, dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Capri Leone è emerso che “il padre si è mostrato fin da subito disponibile ai vari cambiamenti, adattandosi alle esigenze del figlio” e che, nel corso degli incontri, il minore ha assunto un “atteggiamento accogliente, lo saluta, sorride e sembra esserci una buona intesa. E' presente molto imbarazzo, ma voglia di esserci. A fine colloquio, nonostante l'incontro sia andato relativamente bene, senza un motivo apparente, chiede di chiamare R_ la madre e interrompere l'incontro, continuando a ripetere di non voler vedere più il padre. (…) Dalle parole di sembra non esserci stato R_ qualcosa nel comportamento del padre che lo abbia turbato. Non appena si tranquillizza chiede che venga chiamata la madre per potere andare via, ma prima di andare, si avvicina al padre gli dà un bacio per poi affermare
“io qui non voglio più venire. (…) Il signor prova a CP_1 comprendere i motivi aprendosi ad un dialogo, ma non lo lascia R_ parlare e afferma di voler andare via. Il padre allora prova a dargli un regalo che aveva portato in vista delle festività natalizie, ma non lo R_ accetta e scappa via”. Considerazioni, queste, che trovano conferma nella relazione del Consultorio Familiare di Capo d'Orlando, che conclude dichiarando che
“non si riscontrano atteggiamenti pregiudiziali da parte del padre nei confronti del figlio. Per promuovere il benessere e lo sviluppo equilibrato del minorenne, è fondamentale che egli possa frequentare entrambi i genitori con tempi di presenza equivalenti”. Anche dalla consulenza tecnica d'ufficio è emerso un atteggiamento ambiguo ma interessato del figlio, accompagnato da un comportamento disponibile del padre a mantenere solido e ricostruire il rapporto con il minore, anche attraverso il cambiamento di qualche atteggiamento che abbia potuto offendere la sensibilità del figlio, fermo il rilievo che il padre ha sempre agito nel timore di perdere il rapporto con il minore e nell'interesse del figlio, preoccupandosi per la sua educazione e sviluppo morale o sociale. Nella consulenza si legge che: “il sig. , probabilmente spinto CP_1 dall'ansia di perdere il legame con il figlio e dalla sensazione di essere riconosciuto come padre solo per questioni economiche, abbia spesso insistito molto nel pretendere che rispondesse ai suoi messaggi e R_ chiamate. Sebbene sia comprensibile il desiderio di un padre di mantenere il contatto con il proprio figlio, questa insistenza sembra essere percepita da come una pressione e una forzatura a soddisfare le aspettative R_ paterne. Inoltre, sebbene non vi siano prove documentali nel fascicolo,
ha riferito episodi di offese da parte del padre che, se confermate, R_ sarebbero inappropriate e pesanti dal punto di vista emotivo per un ragazzino. Il sig. sembra avere difficoltà a gestire l'ansia di CP_1 perdere il figlio e la frustrazione derivante dal sentirsi rifiutato. (…) Tuttavia, nel corso della consulenza, il sig. ha iniziato a CP_1 prendere coscienza di queste dinamiche, arrivando a riconoscere la necessità di modificare il proprio stile comunicativo per riavvicinarsi al figlio, rispettandone i tempi e i bisogni emotivi. (…) Sebbene a volte sembri scoraggiato dal rifiuto del figlio, ha dimostrato una forte volontà di recuperare il loro legame, tanto da dichiararsi disposto a recarsi più spesso
a Rocca di Caprileone per evitare ad lo stress dei viaggi a Canicattì. R_
In generale, i dati emersi indicano una relazione padre-figlio in cui l'affetto
è presente, ma espresso in modi che creano più distanza che vicinanza. Il padre, pur mosso da buone intenzioni, sembra non riuscire a trovare un modo di esprimere il proprio affetto che sia accettabile per il figlio”. Il minore: “riconosce il padre come figura genitoriale ed esprima un desiderio di vicinanza a lui, seppur in modo confuso e a tratti ambivalente. (…) potrebbe sentirsi diviso tra il desiderio di compiacere entrambi R_
i genitori e la paura di ferirne uno, sviluppando sensi di colpa se investe nel rapporto con il padre. Inoltre, la madre, anche senza intenzione, potrebbe contribuire a rafforzare l'immagine negativa che ha del padre, R_ trasmettendo una visione negativa di lui come ex-partner. (…) Tuttavia, riconosce il sig. come figura genitoriale, esprimendo, seppur CP_1 in modo ambivalente al momento, il desiderio di mantenere un legame con lui. La dinamica dei dialoghi padre-figlio suggerisce una relazione affettiva caratterizzata da tensioni, sentimenti di frustrazione e incomprensione reciproca, ma anche da un desiderio sottostante di affetto e vicinanza.
sembra ferito dalle modalità con cui il padre, in passato, ha cercato R_ di avvicinarsi a lui, e per questo necessita di tempo prima di poter ripristinare il loro legame”. Pertanto, la consulenza ha fornito elementi illuminanti da cui accertare la capacità del padre di adattarsi al cambiamento ed il suo interesse a costruire un legame forte con il figlio minore, così da contribuire al suo sviluppo morale, sociale ed educativo (cfr. c.t.u., p. 43, ove si legge: “Entrambi i genitori, sebbene con stili e risorse genitoriali diversi, dimostrano di essere orientati al benessere di e di agire nel suo interesse. (…) Il sig. R_
, d'altro canto, si rivela un padre attento e consapevole dei CP_1 bisogni di crescita del figlio. Nonostante gli impegni lavorativi, si impegna
a essere presente per a Rocca di Caprileone, rispettando il desiderio R_ del figlio di stare con gli amici. Tuttavia, nei momenti di tensione con
, sembra adottare una modalità comunicativa troppo diretta, che R_ rischia di far sentire il minore non compreso nei suoi bisogni emotivi, creando incomprensioni. Tale dinamica è emersa chiaramente, ad esempio, quando, in risposta all'affermazione di di non volerlo frequentare R_ al momento, ha espresso la propria disponibilità ad allontanarsi per farlo stare bene, ma utilizzando frasi come "pur di stare tranquillo tu, io accetto qualsiasi cosa" e "io non ho bisogno di te fisicamente, voglio soltanto il tuo amore", che possono trasmettere ad un senso di responsabilità nei R_ confronti della felicità e del benessere emotivo del genitore”. Il consulente ha concluso con riferimento alla capacità genitoriale di entrambe le parti quanto segue: “Poiché, in generale, entrambi i genitori sembrano in grado di prendersi cura di , la CTU ritiene opportuno mantenere R_
l'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre” (v. c.t.u., pag. 42).
Ne deriva che non sussistono i presupposti per disporre un affidamento esclusivo del figlio alla madre, stante il difetto di pregiudizio che l'affidamento condiviso possa comportare: il minore necessita, per il suo migliore interesse morale e sociale, la compresenza di entrambe le figure genitoriali in un'ottica di collaborazione reciproca finalizzata al perseguimento della crescita del figlio.
Peraltro, occorre evidenziare che il minore – in sede di audizione all'udienza del 2 maggio 2024 – ha dichiarato, d'un verso, di recarsi dal padre con poca frequenza e nei limiti di quando ne abbia interesse (“…Da mio padre, ci vado quando ne ho voglia, più o meno due volte al mese. A volte, quando io dico a mio PA che, per stanchezza o per altro, non riesco a scendere a
Canicattì, lui, su mio invito, viene a trovarmi a Rocca e stiamo insieme circa tre orette); per altro verso, di non volere stare con il padre, perché si trova a disagio in quanto percepisce, come invero confermato dalla c.t.u., l'affetto paterno come troppo eccessivo (“io voglio bene a mio PA ma con lui non ci voglio stare;
mi trovo un po' a disagio perché lui non mi chiede come vado a scuola o che faccio a karate ma mi chiede come mai non lo chiamo
e perché non gli rispondo e a volte è brusco e si arrabbia con me, alzando la voce. Io non gli rispondo perché molto spesso non tengo con me il telefono”), confermando, tra l'altro, che il padre non abbia mai assunto atteggiamenti violenti nei suoi confronti, salvi taluni richiami propri della figura paterna o legati alla circostanza che il figlio non gli aveva risposto al telefono (“non mi ha mai alzato le mani ma una volta mi ha preso per le spalle e mi ha scosso dicendomi che ero asociale perché non volevo memorizzare il numero di un coetaneo conosciuto in una piscina a Cefalù quando ero in compagnia di mio PA, la sua compagna ed altri loro amici. Ciò è avvenuto nell'estate del 2022. ADR: l'ultima volta che sono stato da mio PA è stato circa due mesi fa. ADR: io voglio che mio PA si comporti bene con me e che abbia sempre la stessa faccia perché apparentemente vuole fare il gentile con me ma, quando siamo da soli, si arrabbia e mi sgrida perché non lo chiamo o non gli rispondo al telefono”); atteggiamenti, comunque, per cui il padre medesimo ha dato dimostrazione, nel corso degli incontri con il figlio, di potere cambiare. Ne deriva che appare più opportuno confermare l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre.
Per quanto riguarda i tempi di frequentazione del padre con il figlio, occorre tenere in considerazione che, per quanto accertato dalla c.t.u. e dai servizi delegati, la frequentazione del padre non costituisce un pericolo per il figlio, anzi va promossa e stimolata.
Occorre solo che il padre modifichi certi atteggiamenti di rigidità che feriscono l'emotività del figlio, disponendo, come suggerito dalla c.t.u. un recupero graduale del rapporto, prevedendo, in particolare, che inizialmente, per il primo semestre, il padre veda il figlio, nel paese di residenza di questo, un pomeriggio a settimana (il venerdì, o il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00), in contesti che possano essere di ausilio per il ragazzino, anche a casa dello stesso, o in luoghi che solitamente frequenta, salva diversa volontà del figlio. Si esclude il pernotto o l'accompagnamento del minore presso la residenza del padre, atteso il rifiuto manifestato dal ragazzino, salva nuova e diversa volontà del minore.
Dopo il primo semestre, il padre potrà recarsi presso il luogo di residenza del minore, anche due pomeriggi a settimana o a settimane alterne, sempre previo accordo con il minore, il venerdì ed il sabato ovvero il sabato e la domenica dalle ore 17,00 alle ore 21,00 con possibilità di cena insieme e senza pernotto.
Dopo il primo anno, il padre potrebbe portare presso il luogo di propria residenza il minore per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo, il primo e l'ultimo), dalle ore 17,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, solo se vi sia il consenso del figlio.
Ogni più ampio e diverso tempo di frequentazione è possibile con il consenso del minore.
Durante i periodi di vacanza, i tempi di frequentazione saranno determinati secondo la volontà del figlio che indicherà al padre i luoghi, i giorni e gli orari di visita.
In tema di affidamento condiviso dei figli, nonostante sia da promuovere una frequentazione paritaria tra genitore e figlio, è possibile che l'interesse morale e materiale del minore possa richiedere un diverso assetto per cui il giudice di merito ha il potere di stabilire un regime di frequentazione che si discosti dalla parità, senza che ciò costituisca una lesione del diritto alla bigenitorialità, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass., n. 22083/2024).
Peraltro, tenuto conto delle risultanze della relazione del Consultorio Familiare di Capo d'Orlando, che suggeriscono un monitoraggio dei Servizi Sociali a supporto della relazione figlio-padre, nonché la prosecuzione degli incontri tra il minorenne ed i genitori presso il dipartimento di NPIA per non recidere la relazione del figlio con il padre, occorre disporre che, agli incontri graduali e liberalizzati come sopra, si accompagni l'attivazione di visite nello spazio dedicato presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, almeno un pomeriggio al mese (in orari compatibili con gli impegni del minore e da concordare con le strutture preposte), restando fermo che agli incontri tra padre e figlio partecipino componenti del servizio di Neuropsichiatria Infantile, del Dipartimento di Salute mentale dell'ASP di Messina e del Consultorio Familiare, con possibilità, previo consenso del minore, di intensificare tali incontri.
I contatti telefonici giornalieri (anche tramite video-chiamata o altra modalità) tra il minore e il padre potranno svolgersi tenuto sempre conto della volontà del minore, nella fascia oraria dalle ore 19,00 alle ore 21,00.
Siffatte disposizioni sono funzionali al graduale ripristino del rapporto tra padre e figlio.
Appare opportuno – tenuto conto delle risultanze della relazione del Consultorio Familiare di Capo d'Orlando – raccomandare ai genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il CF territorialmente competente di modo da favorire la comunicazione tra i genitori e trovare soluzioni concordate nel migliore interesse del minore.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, la domanda di incremento dell'assegno di mantenimento è infondata. Il resistente già versa alla ricorrente la somma di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione prevista in sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie, che risulta essere un contributo economico sufficiente, anche in ragione della capacità economica e lavorativa di entrambi gli ex coniugi.
Nel dettaglio, il resistente ha prodotto la propria busta paga, allegata alle note dell'8 ottobre 2024, dalla quale si evince di percepire un compenso netto mensile pari ad euro 1.000,00, restando, altresì, ferma la posizione debitoria, come si evince dal piano di ammortamento del debito allegato alla comparsa, della società da lui partecipata al 50%, tale da non CP_2 percepire al momento utili o altro guadagno oltre la retribuzione mensile anzidetta.
Non sussistono, pertanto, situazioni sopravvenute tali da giustificare una modifica delle condizioni di divorzio.
In materia di revisione dell'assegno divorzile, si è da tempo affermato che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus". Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico – patrimoniali (Cass., n.
14181/2024).
Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, rimangono ferme le statuizioni della sentenza n. 1406/2022 emessa in data
10 novembre 2022 dal Tribunale di Agrigento.
Le spese di lite, attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno compensate per metà con condanna della ricorrente al pagamento, in favore del resistente della restante quota liquidata come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/22
(giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa;
con istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate). Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico delle parti in solido, per il principio della causalità ed attesa la necessità degli accertamenti su entrambi i genitori, gravando sull'Erario per la parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 123/2024 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le domande della ricorrente;
- dispone, a parziale modifica della sentenza n. 1406/2022 del Trib. di
Agrigento, confermandola nel resto, che la frequentazione del padre con il figlio avvenga come segue: nel primo semestre, il padre potrà vedere il figlio, nel paese di residenza di questo, un pomeriggio a settimana (il venerdì, o il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00), in contesti che possano essere di ausilio per il ragazzino, anche a casa dello stesso, o in luoghi che solitamente frequenta, salva diversa volontà del figlio. Si esclude il pernotto o l'accompagnamento del minore presso la residenza del padre, atteso il rifiuto manifestato dal ragazzino, salva nuova e diversa volontà del minore. Dopo il primo semestre, il padre potrà recarsi presso il luogo di residenza del minore, anche due pomeriggi a settimane alterne, sempre previo accordo con il minore, il venerdì ed il sabato ovvero il sabato e la domenica dalle ore 17,00 alle ore 21,00 con possibilità di cena insieme e senza pernotto. Dopo il primo anno, il padre potrebbe portare presso il luogo di propria residenza il minore per due fine settimana al mese
(in caso di disaccordo, il primo e l'ultimo), dalle ore 17,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, previo consenso del figlio, altrimenti gli incontri rimarranno come sopra fino a diversa e nuova volontà del figlio. Ogni più ampio e diverso tempo di frequentazione è possibile con il consenso del minore. Durante i periodi di vacanza, i tempi di frequentazione saranno determinati secondo la volontà del figlio che indicherà al padre i luoghi, i giorni e gli orari di visita.
- dispone che, a supporto degli incontri graduali e liberalizzati come sopra, si accompagni l'attivazione di visite nello spazio dedicato presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, almeno un pomeriggio al mese (in orari compatibili con gli impegni del minore e da concordare con le strutture preposte), restando fermo che agli incontri tra padre e figlio partecipino componenti del servizio di Neuropsichiatria Infantile, del Dipartimento di Salute mentale dell'ASP di Messina e del Consultorio Familiare, con possibilità, previo consenso del minore, di intensificare tali incontri.
- dispone che i contatti telefonici giornalieri, tenuto conto della volontà e degli impegni del minore, potranno svolgersi nella fascia oraria dalle ore
19,00 alle ore 21,00; conferma, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, la sentenza n. 1406/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 10 novembre 2022;
- raccomanda alla ricorrente ed al resistente di intraprendere un percorso di mediazione familiare, presso gi uffici del Consultorio Familiare territorialmente competente, di modo da favorire la comunicazione circa l'educazione e la crescita del minore;
- condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, di metà delle spese di lite che liquida in euro 1.904,50 per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%. Pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico delle parti in solido, gravando sull'Erario per la parte ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti, il 14 aprile
2025.
Il giudice rel. Il presidente
(Serena Andaloro) (Mario Samperi)