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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/01/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre IA, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6936 / 2021 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 26.9.2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Torre IA (NA) alla via Maresca 20, rapp.to e difeso, in virtù di
procura, ex art. 83 c.p.c. apposta in calce all'atto di citazione di primo
grado, dall'avv. Cesare Bifulco (C.F. ) ed elett.te C.F._2
dom.to presso il suo studio legale sito in Torre IA (Na) alla Via
Pasquale Fusco nr.1/E
- APPELLANTE
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sig. , nella qualità di Procuratore Controparte_2
dell' , in forza dei poteri conferiti Controparte_3
con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
1 repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa
di risposta del primo grado, dall'Avv. Maurizio Salvo ed elettivamente
domiciliato in Torre del Greco alla Via Diego Colamarino n. 22 presso lo studio dell'Avv. Severino Ciliberti
- APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la
[...]
con sede in Torre IA (NA) al Corso Vittorio CP_5
Emanuele III nr.293, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado
dall'Avv. Floriana De Blasio
- APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.09.2023, parte appellante ha rinunciato all'appello e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese . Parte
appellata ha chiesto concedersi i termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Torre Parte_1
IA n. 4157/2021, depositata in data 18.10.2021, non notificata, con la quale è stata rigettata la domanda attorea promossa dallo stesso Parte_1
, di annullamento, per intervenuta prescrizione del credito, della
[...]
cartella di pagamento n. 07120150098751313000 dell'importo di € 656,77
risultante dall'estratto di ruolo impugnato, per l'omesso pagamento di contravvenzioni per violazione al codice della strada a ccertate nel 2013.
2 In particolare, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata in ragione dell'errata valutazione fatta – a suo dire - dal Giudice
di Prime Cure circa l'intervenuta prescrizione, essendosi l'
[...]
limitata al solo deposito della relata di notifica del Controparte_1
29.12.2015 della cartella suddetta, effettuata ai sensi dell'art. 139 e ss. cpc,
(che si contesta anche in questa sede), senza depositare alcun atto interruttivo valido della prescrizione, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima . A ciò
aggiunge che tale documento è stato esibito e depositato in copia fotostatica,
priva di qualsivoglia attestazione di conformità (e quindi priva di qualsivoglia valore probatorio), nonché priva di qualsivoglia riferimento alla conseguenzialità dei relativi fogli della predetta presunta notifica/CAD.
Per i motivi sopra esposti, ha chiesto accogliersi l'appello Parte_1
e rigettare la domanda proposta da perché inammissibile, Parte_2
improcedibile e, comunque, infondata e, per l'effetto, riformare, revocare e\o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Torre IA n.
4157/2021 depositata in data 18.10.2021, nonché condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l' , depositando comparsa Controparte_1
di costituzione ed insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
- infondatezza dell'atto d'appello attesa l'inammissibilità della domanda, posto che l'opposizione avverso estratto di ruolo risulta inammissibile allorquando la cartella esattoriale di cui all'impugnato estratto di ruolo risulti notificata;
3 - infondatezza dell'eccezione di prescrizione, posto che il credito erariale, una volta iscritto nei ruoli esattoriali, acquista l'efficacia di titolo esecutivo con la conseguenza di essere assoggettato alla relativa disciplina giuridica, anche in termini di prescrizione, che non risulta essere più quinquennale - come nell'originaria natura del credito - ma decennale;
- inammissibilità dell'atto di citazione di primo grado per decorso dei termini d'impugnazione, atteso che il ricorso contro la cartella di pagamento non notificata, conosciuta dall'estratto di ruolo, deve essere proposto entro 60 giorni dal rilascio del documento da parte del concessionario;
- infondatezza dell'eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica, che parte appellante fonda sulla presunta nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della Riscossione. eccepisce che CP_6
quanto dedotto ed eccepito dalla controparte non incide sulla validità ed efficacia della notifica dell'atto e non determina l'effetto giuridico della nullità e/o dell'inesistenza della stessa e ciò in quanto l'art. 160
c.p.c. subordina tale effetto ai casi in cui siano violate disposizioni circa la persona destinataria della notifica ed alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto nonché l'incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data, facendo espressamente salva l'applicazione dell'art. 156 c.p.c.;
- carenza di legittimazione passiva, atteso che, in dipendenza ed in conseguenza delle specifiche competenze e funzioni di cui è titolare
4 parte convenuta, eventuali azioni, ove mai proponibili, andavano proposte, nei tempi e nei modi previsti, nei confronti dell'ente impositore.
ha concluso chiedendo di rigettare l'appello e, per l'effetto, CP_6
confermare la sentenza n. 4157/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre
IA, nonché condannare parte appellante al pagament o delle spese di giudizio.
All'udienza del 26.09.2023, il procuratore dell'appellante dichiarava di rinunciare all'impugnazione, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26.09.2023, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. richiesti da parte appellata.
Preliminarmente, si dà atto della contumacia del Controparte_4
, ritualmente citato e non costituitosi.
[...]
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di
5 individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che ,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'appellante si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Parte appellante ha rinunciato all'appello e chiesto la compensazione delle spese di lite.
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta
Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione,
accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima.
Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, La rinuncia, nel caso di specie, è stata ribadita dall'appellante anche nella comparsa conclusionale.
Tuttavia, in mancanza di accettazione da parte di occorre esaminare CP_6
le domande ai fini del giudizio di soccombenza virtuale.
6 Al riguardo, occorre rilevare che risulta impugnato in primo grado l'estratto ruolo e che la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda dell'appellante, in ragione dell'avvenuta notifica della cartella sottostante l'impugnato estratto di ruolo.
La Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019, n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n.
19704/2015); l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della
Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, si rivelerebbe non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016 e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 (in vigore dal
21/12/2021), a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22. Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21,
inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non
è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si
assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione
7 nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80,
comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti
pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 -bis de/ presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna;
a differen za del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di
8 per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di app alto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 -
9 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dal la l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricomp reso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021 ; circostanza non supportata, nel caso di specie, da alcuna evidenza.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano, quanto al regime delle spese legali, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre IA - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 4157/2021 depositata in data 18.10.2021
[...]
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre IA nell'ambito del procedimento R.G. 1961/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
10 disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre IA, così deciso il 21/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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