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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI OG
I Sezione Civile
R.G. 1557/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
EP De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
NN ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO DO con domicilio eletto in VIA ZAMBONI 1 40100
OG
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GUGLIOTTA CP_1 C.F._2
LIA e dall'avv. GUGLIOTTA MARIA CONCETTA ( ) C/O C.F._3
INDIRIZZO TELEMATICO -
; con Email_1 domicilio eletto in C/O INDIRIZZO TELEMATICO -
Email_2
APPELLATO CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previ i provvedimenti di rito e con l'intervento del PM, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1674/2023 del Tribunale di Bologna, accertare e dichiarare falsi i documenti prodotti da CP_1
nel giudizio R.G. n. 137/2007 già pendente tra le stesse parti avanti la Corte
[...]
d'Appello di Bologna di cui ai numeri 1, 2 e 3 di primo grado e precisamente: 1) il documento qualificato da “dichiarazione rilasciata dall'ambasciata CP_1
d'Italia a Lagos, del certificato di matrimonio del 7.01.1991, trascritto ad opera dello stesso de cuius , vedi atto d'appello pag. 21 e relativo Persona_1 CP_1 allegato sub C) Doc.
1 - Preteso certificato di matrimonio.pdf 2) il documento qualificato da quale “originale del certificato di matrimonio celebrato il CP_1
18/01//1986 nel governo locale di Ijebu-OD della Repubblica Federale di Nigeria e relativa traduzione”, prodotto come documento n.1 allegato alla querela di falso presentata da all'udienza del 24/11/2011 Doc.
2 - Preteso originale CP_1 certificato di matrimonio.pdf 3) per quanto occorrer possa, il documento qualificato da
“originale della dichiarazione dell'Embassy of Nigeria Rome, Italy recante CP_1 data 22/11/2011”, prodotto come documento n.2 allegato alla querela di falso presentata da;
del 24/11/2011 Doc.
3 - Dichiarazione Embassy of CP_1
Nigeria.pdf Con vittoria delle spese e competenze professionali di entrambe i gradi di giudizio. In subordine, in accoglimento della impugnazione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di primo grado e in riforma della sentenza, impugnata, compensare integralmente le spese di giudizio. In via istruttoria chiede la acquisizione del fascicolo degli atti e dei documenti tutti relativi al giudizio già pendente tra le stesse Parti avanti la Corte d'Appello di Bologna R.G. n. 137/2007, in particolare degli originali dei documenti prodotti da d cui ai nn. 1, 2 e 3. CP_1
Insiste per l'escussione del teste già ammesso e per l'ammissione Testimone_1 di CTU grafo-tecnica chiesta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 e per i motivi ivi esposti, volta ad accertare la falsità della sottoscrizione apparentemente attribuibile al funzionario di ambasciata Cancelliere Dott. sul visto di Persona_2
pag. 2/12 conformità alla legislazione locale (Nigeria) apposto in data 07 gennaio 1991 sull'originale del certificato di matrimonio n. 3/86 del 18 gennaio 1986, mediante acquisizione di un saggio grafico sotto dettatura da parte del nominando CTU. Insiste nell'istanza di rimessione in termini già formulata all'udienza del 6 febbraio 2020 in relazione al deposito del certificato pervenuto del Registro dei Matrimonio di Ijebu-OD attestante l'inesistenza presso tale ufficio del matrimonio tra i signori e CP_1
, munito della validazione da parte del della Nigeria Persona_1 Controparte_2
e della legalizzazione da parte del a Lagos, pervenuto Parte_2 dalla Nigeria il 5 maggio 2021. Chiede, se ritenuto necessario, di essere autorizzato a fornire prova con ogni mezzo che l'attività di ricerca volta ad acquisire il certificato del
Registro dei Matrimoni di IjebuOD in Nigeria ha avuto inizio in data precedente la scadenza del termine di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c..”
Per parte appellata: “rigetto della domanda avversaria e conferma integrale della sentenza n. 1647/2023 emessa dal Tribunale di Bologna il 22 febbraio 2023, depositata il 7 agosto 2023”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La vicenda si inserisce nell'ambito di un contenzioso trentennale tra le parti riassunto dalla sentenza impugnata alla quale sul punto si rinvia integralmente.
Nel presente giudizio l'attore nato l'[...] a [...], figlio Parte_1 di deceduto il 28 maggio 1991 in Sudafrica, ha proposto in via principale Persona_1 querela di falso di tre documenti, tutti inerenti il matrimonio celebrato in Nigeria tra suo padre e in data 18.1.1986, trascritto nei registri dello Stato Persona_1 CP_1 civile di Bologna su richiesta della dopo circa un anno dalla morte del CP_1 Per_1
Nello specifico, l'attore ha chiesto al Tribunale di Bologna , sulla base di tre documenti prodotti in allegato all'atto di citazione, l'accertamento della falsità di tre atti che erano stati prodotti dalla convenuta nel corso di altro giudizio tra le stesse parti CP_3
(giudizio di appello n. 137/2007 R.G. davanti alla Corte d'appello di Bologna):
pag. 3/12 1.- «il documento qualificato da “dichiarazione rilasciata dall'ambasciata CP_1
d'Italia a Lagos, del certificato di matrimonio del 7.01.1991, trascritto ad opera dello stesso de cuius , vedi atto d'appello pag. 21 e relativo Persona_1 CP_1 allegato sub C) (doc. 1)», atto che appare provenire dall'Ambasciata d'Italia a Lagos datato 7 gennaio 1991 e sottoscritto dal cancelliere Persona_2
2) «il documento qualificato da quale “originale del certificato di CP_1 matrimonio celebrato il 18/01/1986 nel governo locale di Ijebu-OD della Repubblica
Federale di Nigeria e relativa traduzione”, prodotto come documento n. 1 allegato alla querela di falso presentata da all'udienza del 24/11/2011 (doc. 2)», atto CP_1 denominato «certificate of marriage» 18 gennaio 1986 n. 3/86 (The Marriage Act –
Section 24) che appare provenire dal OC Government della città di Ijebu - OD e riferirsi a matrimonio contratto il 18 gennaio 1986 da (padre dell'attore) e Persona_1
che porta la sottoscrizione dei nubendi, oltre che di due testimoni e CP_1 dell'ufficiale di stato civile nigeriano,)
3) «il documento qualificato da “originale della dichiarazione dell'Embassy CP_1 of Nigeria Rome, Italy recante data 22/11/2011”, prodotto come documento n. 2 allegato alla querela di falso presentata da all'udienza del 24/11/2011 (doc. CP_1
3)», atto datato 22 novembre 2011, proveniente dall'Ambasciata di Nigeria a Roma.
Come rilevato dal primo giudice, l'atto di citazione non precisa esattamente in cosa consista la falsità dei tre atti oggetto di querela, ma è evidente dal contesto dell'atto introduttivo, letto anche alla luce della documentazione ad esso allegata, che Pt_1 sostiene «la falsità del preteso matrimonio celebrato in Nigeria in data 18
[...] gennaio 1986 tra la signora ed il signor , trascritto in Italia da CP_1 Persona_1
il 13 maggio 1992, ovvero un anno dopo la morte dello stesso , CP_1 Persona_1 deceduto il 28 maggio 1991».
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello. Persona_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione e la falsa applicazione degli artt.
130 comma 2° e 131 c.c. e contraddittorietà della decisione nel punto in cui ha ritenuto l'irrilevanza del fatto della mancata conoscenza dello stato di coniugi da parte di parenti pag. 4/12 e amici e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore che lo stesso ritiene invece puntualmente assolto tramite i documenti depositati.
Con il secondo motivo contesta la mancata rimessione in termini sulla produzione documentale ottenuta dopo la scadenza delle memorie istruttorie.
Con il terzo motivo contesta la condanna alle spese di lite in ragione della peculiarità e della complessità della vicenda in relazione al comportamento ondivago di entrambe le parti nel corso di tutte le cause in corso e della difficoltà di reperire documenti utili alla causa.
3.- Si è costituito in giudizio rilevando quanto segue. CP_1
Sul primo motivo ribadisce la correttezza del primo giudizio sulla ritenuta non provata falsità dei documenti impugnati sulla base di tutti gli atti di causa tempestivamente prodotti.
Sul secondo motivo rileva la tardività della produzione richiesta, considerato anche che sia nell'atto introduttivo del giudizio di querela di falso sia al momento della richiesta di termini istruttori l'attore, nell'indicare gli elementi e le prove della falsità come prescritto ai sensi dell'art. 221 c.p.c. a pena di nullità, si è limitato a produrre tre documenti senza alcun cenno a indagini in corso.
4.- Preliminarmente, come già rilevato dal primo Giudice, nel giudizio per querela di falso, proposta in via incidentale o principale, affinchè possa pervenirsi all'accoglimento della domanda occorre prova univoca della falsità del documento impugnato (v., fra le altre, Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n.22214; Cass., sez. VI-2, ord. 24 gennaio
2019, n. 2126).
Sulle prove articolate e sui documenti prodotti in appello la Corte non ritiene ammissibili i documenti prodotti per la prima volta in appello dalla difesa dell'appellata, né risultano ammissibili e rilevanti le istanze istruttorie formulate dall'appellante: per la teste indicata non sono stati formulati specifici capitoli di prova neanche con generico richiamo a quelli già formulati in primo grado, ferma l'assoluta genericità delle circostanze capitolate in primo grado inidonee a dimostrare la falsità dei documenti impugnati, trattandosi di una mera testimonianza de relato su una presunta falsificazione di un non meglio identificato documento;
la CTU richiesta sulla firma del cancelliere sul presupposto della sua falsità non può essere disposta in mancanza Per_2
pag. 5/12 di alcun esplicito disconoscimento della stessa da parte del suo autore, come si ricava dalla stessa dichiarazione del dott. prodotta proprio dalla difesa (oltre Per_2 Per_1 che dalla dichiarazione della dott.ssa che dichiara di aver interpellato Per_3
; le prove richieste a sostegno dell'istanza di rimessione in termini risultano Per_2 formulate in modo assolutamente generico.
In ordine al primo motivo di appello relativo all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore/appellante si rileva quanto segue.
Preliminarmente, va rilevato che in primo grado l'attore ha dapprima sollecitato CTU grafologica sulla sottoscrizione del padre apposta sul certificato di matrimonio e poi, dopo la nomina del consulente, ha rinunciato alla stessa;
non ha mai messo in discussione l'autenticità della sottoscrizione della sul certificato di matrimonio;
CP_1 non ha mai contestato la regolarità della trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio.
Passando quindi all'analisi dei documenti oggetto di causa e delle prove della falsità offerte dall'attore si rileva quanto segue.
I documento
La dichiarazione scritta 7 gennaio 1991, parte integrante dell'originale del certificate of marriage 18 gennaio 1986, risulta provenire dall'Ambasciata d'Italia a Lagos, ha un doppio contenuto (l'uno relativo alla fedeltà della traduzione in italiano di quanto scritto in inglese nel certificato, l'altro relativo alla conformità dell'atto di matrimonio alla legislazione nazionale nigeriana), è sottoscritta dal cancelliere porta Persona_2 due timbri tondi dell'Ambasciata d'Italia, uno accanto alla firma del cancelliere e l'altro nel punto di giunzione agli atti.
Detto atto è stato presentato al Comune di Bologna con l'unito atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile italiano del certificate of marriage 18 gennaio
1986, trascrizione eseguita dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna il 13 maggio 1992.
A sostegno della falsità dell'atto 7 gennaio 1991 a firma del cancelliere Persona_2
l'attore ha indicato con l'atto di citazione tre prove documentali: la dichiarazione 15 luglio 1998 dell'ambasciatore indirizzata allo studio legale IO;
la Testimone_2 dichiarazione consolare 14 luglio 2011 a firma di assistente Testimone_3 amministrativo delegata alle informazioni consolari del di Parte_2
pag. 6/12 Lagos;
la email 23 maggio 2012 a firma di , capo ufficio del Testimone_3 [...]
a Lagos. Parte_2
Solo con la seconda memoria istruttoria l'attore ha prodotto sub doc. 16 due email inviate da il 26 marzo 2019 e il 27 marzo 2019. Persona_2
Dall'analisi dell'atto impugnato si desume che il 7 gennaio 1991 il funzionario dott. in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Lagos ebbe ad esaminare il certificate Per_2 of marriage 18 gennaio 1986 senza rilevare segni di un falso, analizzò la traduzione in italiano del testo dell'atto di matrimonio redatto in inglese trovandola corrispondente a quanto riportato nel certificate of marriage, attestò la fedeltà della traduzione e la conformità dell'atto di matrimonio alla legislazione nigeriana, sottoscrisse tali dichiarazioni, appose i due timbri tondi in uso all'ambasciata, il primo ad unire certificate of marriage e atto 7 gennaio 1991 e il secondo sotto la sua sottoscrizione.
Nella comunicazione del a Lagos 25 ottobre 2012 avente ad Parte_2 oggetto «richiesta di chiarimenti» a firma di reggente di quel Persona_4
, pervenuta alla Corte di appello il 25 ottobre 2012 e protocollata al Parte_2
n. 9092, si legge, fra l'altro, «a.. è stato contattato il Cancelliere dr. in Persona_2 servizio nel 1991 presso l'allora Ambasciata d'Italia in Lagos (successivamente trasferita in Abuja): egli ha esaminato la fotocopia dell'atto di matrimonio della signora trasmessagli via posta elettronica ed ha comunicato che la sua CP_1 firma apposta in data 07/01/1991 sul retro di tale atto di matrimonio sembra autentica;
b.. il timbro tondo di Stato apposto sul predetto atto di matrimonio appare autentico e non si ha motivo di ritenere il contrario;
c.. sul predetto atto di matrimonio risulta apposto un timbro di questo Ambasciata d'Italia che attesta che il predetto atto di matrimonio è conforme alla legislazione locale. Anche questo timbro sembra autentico;
[…]».
La successiva email inviata mercoledì 27 marzo 2019 da all'avv. Persona_2
IO - dopo circa venti anni dall'attestazione, con ricordi palesemente sfumati e, comunque, senza alcun disconoscimento espresso delle proprie sottoscrizioni – al di là di generiche perplessità espresse, senza alcun riferimento certo all'atto specifico, non contiene alcun rilievo che possa far dubitare della genuinità dell'atto 7 gennaio 1991
(“Ho esaminato la documentazione da lei inviata, e la vicenda mi giunge del tutto pag. 7/12 nuova, così come i nomi delle persone coinvolte…. non posso quindi avere ricordi delle procedure che venivano applicate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata, né se i timbri che appaiono sulle copie da lei inviate fossero effettivamente in uso. Certo, da un esame del documento, ed in base alla mia attuale conoscenza dei procedimenti consolari, trovo quanto meno sorprendente la presenza di quel doppio timbro….Per quanto riguarda la firma che appare su quel documento, sembra essere abbastanza simile alla mia”). Anche in questa mail il dott. non disconosce espressamente la Per_2 sua sottoscrizione né rileva segni univoci di falsità.
Anche la email 28 marzo 2019 spedita dal funzionario del Testimone_4 [...]
a Lagos in risposta a richiesta di informazioni inviata dall'avv. Parte_2
si limita a riferire che presso il Ambasciata Testimone_5 Parte_3
d'Italia a Lagos non vi erano atti relativi al matrimonio – Per_1 CP_1
Passando quindi all'analisi dei documenti prodotti dall'attore a sostegno della falsità di questo documento unitamente alla citazione si osserva quanto segue.
La lettera 15 luglio 1998 inviata allo studio legale IO, in risposta ad una richiesta di informazioni spedita dal difensore di via fax (e non prodotta in atti), Parte_1
l'Ambasciatore d'Italia scrive: “Non vi è traccia invece di un certificato Testimone_2 di matrimonio e tanto meno di una nostra trasmissione dello stesso al Comune di competenza”, dichiarazioni di per sé inidonee a dimostrare la falsità dell'atto 7 gennaio
1991 proveniente dalla stessa Ambasciata d'Italia a firma Persona_2
Nella dichiarazione consolare 14 luglio 2011 proveniente dal Consolato Generale
d'Italia a Lagos, a firma dell'assistente amministrativa delegata alle dichiarazioni consolari , si legge “la Signora nata a [...] il Testimone_3 CP_1
04.01.1946 ha risieduto in questa circoscrizione consolare per motivi di lavoro fino al
01.01.1987. La suddetta fino alla data del suo rimpatrio ha mantenuto lo stato Libero”
Neppure questa dichiarazione consente di affermare che l'atto 7 gennaio 1991 proveniente dall'Ambasciata d'Italia a Lagos è falso, anche perché non ne fa alcuna menzione.
Il fatto che presso il Consolato Generale d'Italia a Lagos non vi fosse un documento relativo al matrimonio tra e non è indice di falsità dell'atto 7 Persona_1 CP_1 gennaio 1991 a firma di Persona_2
pag. 8/12 Come rilevato dal primo giudice non risulta neppure significativo il passaggio della dichiarazione 14 luglio 2011 concernente la richiesta di rinnovo del passaporto, richiesta peraltro non sottoscritta da e priva di data. CP_1
Peraltro, nella dichiarazione 25 ottobre 2012 la reggente del Parte_4 precisa che negli archivi di quel non erano stati rinvenuti
[...] Parte_2
“registri riguardanti gli atti di matrimonio per i quali erano sono richieste le trascrizioni”
(cfr. doc. 6 parte in primo grado). CP_1
Infine, nemmeno la email mercoledì 23 maggio 2012 inviata alla Corte d'appello di
Bologna sempre da del a Lagos dimostra la Testimone_3 Parte_2 falsità dell'atto 7 gennaio 1991 proveniente dall'Ambasciata d'Italia a Lagos nella quale si legge che agli atti del di Lagos (ex Ambasciata d'Italia di Lagos) Parte_2 non sono presenti nè trasmissioni di matrimonio in Italia nè copie del matrimonio celebrato in Nigeria tra il sig. e la sig.ra rilevando Persona_1 CP_1 genericamente un apparente irregolarità dei timbri.
II documento
Il certificate of marriage 18 gennaio 1986 n. 3/86 è stato prodotto da in CP_1 occasione del giudizio di appello n. 137/2007 R.G.. L'originale del documento, sino ad allora custodito presso il Comune di Bologna, è stato poi depositato all'udienza 24 novembre 2011 davanti alla Corte d'appello di Bologna.
L'attore non ha chiaramente precisato quale elemento o parte dell'atto debba ritenersi falso e appare corretta l'interpretazione del primo giudice circa il fatto l'attore, ad avviso del quale nessun matrimonio è stato contratto tra suo padre e la convenuta il 18 gennaio 1986 in Nigeria, ritenga falso l'atto nella sua interezza. L'autenticità della sottoscrizione di non è mai stata messa in discussione e, nel corso del CP_1 giudizio, l'attore ha anche rinunciato alla CTu inizialmente richiesta per accertare l'autenticità della sottoscrizione del padre.
Nessuno dei documenti prodotti dall'attore ai fini della querela di falso dimostra che il certificate of marriage sia falso, considerato anche che lo stesso fu presentato (non è chiaro se da o da all'Ambasciata d'Italia a Lagos che, in data Persona_1 CP_1
7 gennaio 1991, quando era ancora in vita, appose, per mano del Persona_1 cancelliere e sul retro dell'atto in originale, le attestazioni di cui si è detto, Per_2
pag. 9/12 funzionali alla trascrizione in Italia del matrimonio tra cittadini italiani contratto all'estero. L'atto 22 novembre 2011 proveniente dall'Ambasciata di Nigeria a Roma, che verrà analizzato al punto che segue, depone a favore della genuinità dell'atto.
III documento
La dichiarazione scritta 22 novembre 2011 proveniente da «Embassy of Nigeria via
Orazio, 14 -18, Rome, Italy» ed è stata prodotta in originale nel giudizio n. 137/2007
R.G. da il 24 novembre 2011, in occasione della presentazione della querela CP_1 di falso in via incidentale.
Dal testo si desume che il funzionario nigeriano autore «per Persona_5
l'Ambasciatore», ha esaminato in originale non solo il certificate of marriage ma anche la traduzione in italiano e la doppia attestazione (fedeltà della traduzione in italiano, conformità dell'atto alla legislazione nigeriana) rilasciata il 7 gennaio 1991 dall'Ambasciata d'Italia a Lagos sottoscritta dal cancelliere a sua volta Persona_2 siglata, sempre in data 22 novembre 2011, dallo stesso funzionario dell'Ambasciata di
Nigeria a Roma. Detta dichiarazione, resa in inglese e in italiano, con doppia sottoscrizione di porta due timbri tondi dell'ambasciata nigeriana in Persona_5
Italia («Embassy of Nigeria – Rome – Italy») ed è accompagnata dalla riproduzione fotostatica del certificate of marriage (ivi si legge “A CHI DI COMPETENZA Questo per certificare che la copia riprodotta qui dietro, è il certificato originale di matrimonio della Sig.ra e il Sig. sposatisi a Ijebu OD, Nigeria il 18 CP_1 Persona_1
Gennaio 1986. Questo certificato è registrato al No. 3/86 nell'Ufficio del Registro dei
Matrimoni del Governo OCe di Ijebu OD. Per l'Ambasciatore”) Persona_5
Nessuno dei tre documenti indicati e prodotti dall'attore con l'atto di citazione per querela di falso (dichiarazione 15 luglio 1998 dell'ambasciatore Testimone_2 dichiarazione consolare 14 luglio 2011 a firma di ,; email 23 maggio Testimone_3
2012 a firma di , capo ufficio del a Lagos) si Testimone_3 Parte_2 riferisce alla dichiarazione 22 novembre 2011 proveniente dall'Ambasciata di Nigeria a
Roma.
L'attore non ha offerto alcun elemento utile a dimostrare che l'atto 22 novembre 2011 sia falso ossia che esso non provenga dall'Ambasciata di Nigeria a Roma, che non porti pag. 10/12 la dichiarazione, in inglese e italiano, sopra riferita, che non sia stato sottoscritto da un funzionario per l'ambasciatore e che non porti due timbri in uso all'ambasciata.
Come già sopra rilevato l'autenticità della sottoscrizione di non è mai stata CP_1 messa in discussione e, nel corso del giudizio, l'attore ha anche rinunciato alla CTu inizialmente richiesta per accertare l'autenticità della sottoscrizione del padre. E, come già evidenziato, il certificato era già stato esaminato sia nel gennaio 1991 da funzionari dell'Ambasciata d'Italia a Lagos senza che ne fosse riscontrata la falsità, sia dall'ufficiale di anagrafe in Bologna al momento della trascrizione del 13 maggio 1992 oltre che da un funzionario dell'Ambasciata di Nigeria a Roma in data 22 novembre
2011.
Passando al secondo motivo di appello lo stesso risulta infondato.
La Corte condivide infatti integralmente la decisione del primo giudice in ordine alla ritenuta tardività della richiesta istruttoria dell'attore volta alla produzione in giudizio di una comunicazione 28 gennaio 2020 proveniente dall'ufficio di stato civile del Ijebu-
OD OC OV (in risposta ad una richiesta di informazioni inviata il 22 gennaio 2020 da un avvocato nigeriano per conto dell'attore), molto dopo la scadenza dei termini per memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., considerato anche che della falsità di questi documenti si discuteva già da molti anni in altri giudizi sin dal
1994. Le prove richieste in appello per dimostrare la non imputabilità del ritardo sono state richieste in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a eventi temporali precisi. Anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore non ha mai prospettato l'esistenza di indagini in corso.
Passando infine al terzo motivo di appello si ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza in relazione alla rigidità delle prove richieste a sostegno della domanda in un giudizio di falso.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
pag. 11/12 a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituita, avverso la sentenza del Tribunale
[...] CP_1 di Bologna n. 1674/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NN ON EP De OS
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI OG
I Sezione Civile
R.G. 1557/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
EP De OS Presidente
Antonella Allegra Consigliere
NN ON Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CO DO con domicilio eletto in VIA ZAMBONI 1 40100
OG
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. GUGLIOTTA CP_1 C.F._2
LIA e dall'avv. GUGLIOTTA MARIA CONCETTA ( ) C/O C.F._3
INDIRIZZO TELEMATICO -
; con Email_1 domicilio eletto in C/O INDIRIZZO TELEMATICO -
Email_2
APPELLATO CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, previ i provvedimenti di rito e con l'intervento del PM, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1674/2023 del Tribunale di Bologna, accertare e dichiarare falsi i documenti prodotti da CP_1
nel giudizio R.G. n. 137/2007 già pendente tra le stesse parti avanti la Corte
[...]
d'Appello di Bologna di cui ai numeri 1, 2 e 3 di primo grado e precisamente: 1) il documento qualificato da “dichiarazione rilasciata dall'ambasciata CP_1
d'Italia a Lagos, del certificato di matrimonio del 7.01.1991, trascritto ad opera dello stesso de cuius , vedi atto d'appello pag. 21 e relativo Persona_1 CP_1 allegato sub C) Doc.
1 - Preteso certificato di matrimonio.pdf 2) il documento qualificato da quale “originale del certificato di matrimonio celebrato il CP_1
18/01//1986 nel governo locale di Ijebu-OD della Repubblica Federale di Nigeria e relativa traduzione”, prodotto come documento n.1 allegato alla querela di falso presentata da all'udienza del 24/11/2011 Doc.
2 - Preteso originale CP_1 certificato di matrimonio.pdf 3) per quanto occorrer possa, il documento qualificato da
“originale della dichiarazione dell'Embassy of Nigeria Rome, Italy recante CP_1 data 22/11/2011”, prodotto come documento n.2 allegato alla querela di falso presentata da;
del 24/11/2011 Doc.
3 - Dichiarazione Embassy of CP_1
Nigeria.pdf Con vittoria delle spese e competenze professionali di entrambe i gradi di giudizio. In subordine, in accoglimento della impugnazione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di primo grado e in riforma della sentenza, impugnata, compensare integralmente le spese di giudizio. In via istruttoria chiede la acquisizione del fascicolo degli atti e dei documenti tutti relativi al giudizio già pendente tra le stesse Parti avanti la Corte d'Appello di Bologna R.G. n. 137/2007, in particolare degli originali dei documenti prodotti da d cui ai nn. 1, 2 e 3. CP_1
Insiste per l'escussione del teste già ammesso e per l'ammissione Testimone_1 di CTU grafo-tecnica chiesta con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 e per i motivi ivi esposti, volta ad accertare la falsità della sottoscrizione apparentemente attribuibile al funzionario di ambasciata Cancelliere Dott. sul visto di Persona_2
pag. 2/12 conformità alla legislazione locale (Nigeria) apposto in data 07 gennaio 1991 sull'originale del certificato di matrimonio n. 3/86 del 18 gennaio 1986, mediante acquisizione di un saggio grafico sotto dettatura da parte del nominando CTU. Insiste nell'istanza di rimessione in termini già formulata all'udienza del 6 febbraio 2020 in relazione al deposito del certificato pervenuto del Registro dei Matrimonio di Ijebu-OD attestante l'inesistenza presso tale ufficio del matrimonio tra i signori e CP_1
, munito della validazione da parte del della Nigeria Persona_1 Controparte_2
e della legalizzazione da parte del a Lagos, pervenuto Parte_2 dalla Nigeria il 5 maggio 2021. Chiede, se ritenuto necessario, di essere autorizzato a fornire prova con ogni mezzo che l'attività di ricerca volta ad acquisire il certificato del
Registro dei Matrimoni di IjebuOD in Nigeria ha avuto inizio in data precedente la scadenza del termine di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c..”
Per parte appellata: “rigetto della domanda avversaria e conferma integrale della sentenza n. 1647/2023 emessa dal Tribunale di Bologna il 22 febbraio 2023, depositata il 7 agosto 2023”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- La vicenda si inserisce nell'ambito di un contenzioso trentennale tra le parti riassunto dalla sentenza impugnata alla quale sul punto si rinvia integralmente.
Nel presente giudizio l'attore nato l'[...] a [...], figlio Parte_1 di deceduto il 28 maggio 1991 in Sudafrica, ha proposto in via principale Persona_1 querela di falso di tre documenti, tutti inerenti il matrimonio celebrato in Nigeria tra suo padre e in data 18.1.1986, trascritto nei registri dello Stato Persona_1 CP_1 civile di Bologna su richiesta della dopo circa un anno dalla morte del CP_1 Per_1
Nello specifico, l'attore ha chiesto al Tribunale di Bologna , sulla base di tre documenti prodotti in allegato all'atto di citazione, l'accertamento della falsità di tre atti che erano stati prodotti dalla convenuta nel corso di altro giudizio tra le stesse parti CP_3
(giudizio di appello n. 137/2007 R.G. davanti alla Corte d'appello di Bologna):
pag. 3/12 1.- «il documento qualificato da “dichiarazione rilasciata dall'ambasciata CP_1
d'Italia a Lagos, del certificato di matrimonio del 7.01.1991, trascritto ad opera dello stesso de cuius , vedi atto d'appello pag. 21 e relativo Persona_1 CP_1 allegato sub C) (doc. 1)», atto che appare provenire dall'Ambasciata d'Italia a Lagos datato 7 gennaio 1991 e sottoscritto dal cancelliere Persona_2
2) «il documento qualificato da quale “originale del certificato di CP_1 matrimonio celebrato il 18/01/1986 nel governo locale di Ijebu-OD della Repubblica
Federale di Nigeria e relativa traduzione”, prodotto come documento n. 1 allegato alla querela di falso presentata da all'udienza del 24/11/2011 (doc. 2)», atto CP_1 denominato «certificate of marriage» 18 gennaio 1986 n. 3/86 (The Marriage Act –
Section 24) che appare provenire dal OC Government della città di Ijebu - OD e riferirsi a matrimonio contratto il 18 gennaio 1986 da (padre dell'attore) e Persona_1
che porta la sottoscrizione dei nubendi, oltre che di due testimoni e CP_1 dell'ufficiale di stato civile nigeriano,)
3) «il documento qualificato da “originale della dichiarazione dell'Embassy CP_1 of Nigeria Rome, Italy recante data 22/11/2011”, prodotto come documento n. 2 allegato alla querela di falso presentata da all'udienza del 24/11/2011 (doc. CP_1
3)», atto datato 22 novembre 2011, proveniente dall'Ambasciata di Nigeria a Roma.
Come rilevato dal primo giudice, l'atto di citazione non precisa esattamente in cosa consista la falsità dei tre atti oggetto di querela, ma è evidente dal contesto dell'atto introduttivo, letto anche alla luce della documentazione ad esso allegata, che Pt_1 sostiene «la falsità del preteso matrimonio celebrato in Nigeria in data 18
[...] gennaio 1986 tra la signora ed il signor , trascritto in Italia da CP_1 Persona_1
il 13 maggio 1992, ovvero un anno dopo la morte dello stesso , CP_1 Persona_1 deceduto il 28 maggio 1991».
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_3
Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello. Persona_1
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione e la falsa applicazione degli artt.
130 comma 2° e 131 c.c. e contraddittorietà della decisione nel punto in cui ha ritenuto l'irrilevanza del fatto della mancata conoscenza dello stato di coniugi da parte di parenti pag. 4/12 e amici e il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore che lo stesso ritiene invece puntualmente assolto tramite i documenti depositati.
Con il secondo motivo contesta la mancata rimessione in termini sulla produzione documentale ottenuta dopo la scadenza delle memorie istruttorie.
Con il terzo motivo contesta la condanna alle spese di lite in ragione della peculiarità e della complessità della vicenda in relazione al comportamento ondivago di entrambe le parti nel corso di tutte le cause in corso e della difficoltà di reperire documenti utili alla causa.
3.- Si è costituito in giudizio rilevando quanto segue. CP_1
Sul primo motivo ribadisce la correttezza del primo giudizio sulla ritenuta non provata falsità dei documenti impugnati sulla base di tutti gli atti di causa tempestivamente prodotti.
Sul secondo motivo rileva la tardività della produzione richiesta, considerato anche che sia nell'atto introduttivo del giudizio di querela di falso sia al momento della richiesta di termini istruttori l'attore, nell'indicare gli elementi e le prove della falsità come prescritto ai sensi dell'art. 221 c.p.c. a pena di nullità, si è limitato a produrre tre documenti senza alcun cenno a indagini in corso.
4.- Preliminarmente, come già rilevato dal primo Giudice, nel giudizio per querela di falso, proposta in via incidentale o principale, affinchè possa pervenirsi all'accoglimento della domanda occorre prova univoca della falsità del documento impugnato (v., fra le altre, Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n.22214; Cass., sez. VI-2, ord. 24 gennaio
2019, n. 2126).
Sulle prove articolate e sui documenti prodotti in appello la Corte non ritiene ammissibili i documenti prodotti per la prima volta in appello dalla difesa dell'appellata, né risultano ammissibili e rilevanti le istanze istruttorie formulate dall'appellante: per la teste indicata non sono stati formulati specifici capitoli di prova neanche con generico richiamo a quelli già formulati in primo grado, ferma l'assoluta genericità delle circostanze capitolate in primo grado inidonee a dimostrare la falsità dei documenti impugnati, trattandosi di una mera testimonianza de relato su una presunta falsificazione di un non meglio identificato documento;
la CTU richiesta sulla firma del cancelliere sul presupposto della sua falsità non può essere disposta in mancanza Per_2
pag. 5/12 di alcun esplicito disconoscimento della stessa da parte del suo autore, come si ricava dalla stessa dichiarazione del dott. prodotta proprio dalla difesa (oltre Per_2 Per_1 che dalla dichiarazione della dott.ssa che dichiara di aver interpellato Per_3
; le prove richieste a sostegno dell'istanza di rimessione in termini risultano Per_2 formulate in modo assolutamente generico.
In ordine al primo motivo di appello relativo all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore/appellante si rileva quanto segue.
Preliminarmente, va rilevato che in primo grado l'attore ha dapprima sollecitato CTU grafologica sulla sottoscrizione del padre apposta sul certificato di matrimonio e poi, dopo la nomina del consulente, ha rinunciato alla stessa;
non ha mai messo in discussione l'autenticità della sottoscrizione della sul certificato di matrimonio;
CP_1 non ha mai contestato la regolarità della trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio.
Passando quindi all'analisi dei documenti oggetto di causa e delle prove della falsità offerte dall'attore si rileva quanto segue.
I documento
La dichiarazione scritta 7 gennaio 1991, parte integrante dell'originale del certificate of marriage 18 gennaio 1986, risulta provenire dall'Ambasciata d'Italia a Lagos, ha un doppio contenuto (l'uno relativo alla fedeltà della traduzione in italiano di quanto scritto in inglese nel certificato, l'altro relativo alla conformità dell'atto di matrimonio alla legislazione nazionale nigeriana), è sottoscritta dal cancelliere porta Persona_2 due timbri tondi dell'Ambasciata d'Italia, uno accanto alla firma del cancelliere e l'altro nel punto di giunzione agli atti.
Detto atto è stato presentato al Comune di Bologna con l'unito atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile italiano del certificate of marriage 18 gennaio
1986, trascrizione eseguita dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna il 13 maggio 1992.
A sostegno della falsità dell'atto 7 gennaio 1991 a firma del cancelliere Persona_2
l'attore ha indicato con l'atto di citazione tre prove documentali: la dichiarazione 15 luglio 1998 dell'ambasciatore indirizzata allo studio legale IO;
la Testimone_2 dichiarazione consolare 14 luglio 2011 a firma di assistente Testimone_3 amministrativo delegata alle informazioni consolari del di Parte_2
pag. 6/12 Lagos;
la email 23 maggio 2012 a firma di , capo ufficio del Testimone_3 [...]
a Lagos. Parte_2
Solo con la seconda memoria istruttoria l'attore ha prodotto sub doc. 16 due email inviate da il 26 marzo 2019 e il 27 marzo 2019. Persona_2
Dall'analisi dell'atto impugnato si desume che il 7 gennaio 1991 il funzionario dott. in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Lagos ebbe ad esaminare il certificate Per_2 of marriage 18 gennaio 1986 senza rilevare segni di un falso, analizzò la traduzione in italiano del testo dell'atto di matrimonio redatto in inglese trovandola corrispondente a quanto riportato nel certificate of marriage, attestò la fedeltà della traduzione e la conformità dell'atto di matrimonio alla legislazione nigeriana, sottoscrisse tali dichiarazioni, appose i due timbri tondi in uso all'ambasciata, il primo ad unire certificate of marriage e atto 7 gennaio 1991 e il secondo sotto la sua sottoscrizione.
Nella comunicazione del a Lagos 25 ottobre 2012 avente ad Parte_2 oggetto «richiesta di chiarimenti» a firma di reggente di quel Persona_4
, pervenuta alla Corte di appello il 25 ottobre 2012 e protocollata al Parte_2
n. 9092, si legge, fra l'altro, «a.. è stato contattato il Cancelliere dr. in Persona_2 servizio nel 1991 presso l'allora Ambasciata d'Italia in Lagos (successivamente trasferita in Abuja): egli ha esaminato la fotocopia dell'atto di matrimonio della signora trasmessagli via posta elettronica ed ha comunicato che la sua CP_1 firma apposta in data 07/01/1991 sul retro di tale atto di matrimonio sembra autentica;
b.. il timbro tondo di Stato apposto sul predetto atto di matrimonio appare autentico e non si ha motivo di ritenere il contrario;
c.. sul predetto atto di matrimonio risulta apposto un timbro di questo Ambasciata d'Italia che attesta che il predetto atto di matrimonio è conforme alla legislazione locale. Anche questo timbro sembra autentico;
[…]».
La successiva email inviata mercoledì 27 marzo 2019 da all'avv. Persona_2
IO - dopo circa venti anni dall'attestazione, con ricordi palesemente sfumati e, comunque, senza alcun disconoscimento espresso delle proprie sottoscrizioni – al di là di generiche perplessità espresse, senza alcun riferimento certo all'atto specifico, non contiene alcun rilievo che possa far dubitare della genuinità dell'atto 7 gennaio 1991
(“Ho esaminato la documentazione da lei inviata, e la vicenda mi giunge del tutto pag. 7/12 nuova, così come i nomi delle persone coinvolte…. non posso quindi avere ricordi delle procedure che venivano applicate dalla Cancelleria Consolare dell'Ambasciata, né se i timbri che appaiono sulle copie da lei inviate fossero effettivamente in uso. Certo, da un esame del documento, ed in base alla mia attuale conoscenza dei procedimenti consolari, trovo quanto meno sorprendente la presenza di quel doppio timbro….Per quanto riguarda la firma che appare su quel documento, sembra essere abbastanza simile alla mia”). Anche in questa mail il dott. non disconosce espressamente la Per_2 sua sottoscrizione né rileva segni univoci di falsità.
Anche la email 28 marzo 2019 spedita dal funzionario del Testimone_4 [...]
a Lagos in risposta a richiesta di informazioni inviata dall'avv. Parte_2
si limita a riferire che presso il Ambasciata Testimone_5 Parte_3
d'Italia a Lagos non vi erano atti relativi al matrimonio – Per_1 CP_1
Passando quindi all'analisi dei documenti prodotti dall'attore a sostegno della falsità di questo documento unitamente alla citazione si osserva quanto segue.
La lettera 15 luglio 1998 inviata allo studio legale IO, in risposta ad una richiesta di informazioni spedita dal difensore di via fax (e non prodotta in atti), Parte_1
l'Ambasciatore d'Italia scrive: “Non vi è traccia invece di un certificato Testimone_2 di matrimonio e tanto meno di una nostra trasmissione dello stesso al Comune di competenza”, dichiarazioni di per sé inidonee a dimostrare la falsità dell'atto 7 gennaio
1991 proveniente dalla stessa Ambasciata d'Italia a firma Persona_2
Nella dichiarazione consolare 14 luglio 2011 proveniente dal Consolato Generale
d'Italia a Lagos, a firma dell'assistente amministrativa delegata alle dichiarazioni consolari , si legge “la Signora nata a [...] il Testimone_3 CP_1
04.01.1946 ha risieduto in questa circoscrizione consolare per motivi di lavoro fino al
01.01.1987. La suddetta fino alla data del suo rimpatrio ha mantenuto lo stato Libero”
Neppure questa dichiarazione consente di affermare che l'atto 7 gennaio 1991 proveniente dall'Ambasciata d'Italia a Lagos è falso, anche perché non ne fa alcuna menzione.
Il fatto che presso il Consolato Generale d'Italia a Lagos non vi fosse un documento relativo al matrimonio tra e non è indice di falsità dell'atto 7 Persona_1 CP_1 gennaio 1991 a firma di Persona_2
pag. 8/12 Come rilevato dal primo giudice non risulta neppure significativo il passaggio della dichiarazione 14 luglio 2011 concernente la richiesta di rinnovo del passaporto, richiesta peraltro non sottoscritta da e priva di data. CP_1
Peraltro, nella dichiarazione 25 ottobre 2012 la reggente del Parte_4 precisa che negli archivi di quel non erano stati rinvenuti
[...] Parte_2
“registri riguardanti gli atti di matrimonio per i quali erano sono richieste le trascrizioni”
(cfr. doc. 6 parte in primo grado). CP_1
Infine, nemmeno la email mercoledì 23 maggio 2012 inviata alla Corte d'appello di
Bologna sempre da del a Lagos dimostra la Testimone_3 Parte_2 falsità dell'atto 7 gennaio 1991 proveniente dall'Ambasciata d'Italia a Lagos nella quale si legge che agli atti del di Lagos (ex Ambasciata d'Italia di Lagos) Parte_2 non sono presenti nè trasmissioni di matrimonio in Italia nè copie del matrimonio celebrato in Nigeria tra il sig. e la sig.ra rilevando Persona_1 CP_1 genericamente un apparente irregolarità dei timbri.
II documento
Il certificate of marriage 18 gennaio 1986 n. 3/86 è stato prodotto da in CP_1 occasione del giudizio di appello n. 137/2007 R.G.. L'originale del documento, sino ad allora custodito presso il Comune di Bologna, è stato poi depositato all'udienza 24 novembre 2011 davanti alla Corte d'appello di Bologna.
L'attore non ha chiaramente precisato quale elemento o parte dell'atto debba ritenersi falso e appare corretta l'interpretazione del primo giudice circa il fatto l'attore, ad avviso del quale nessun matrimonio è stato contratto tra suo padre e la convenuta il 18 gennaio 1986 in Nigeria, ritenga falso l'atto nella sua interezza. L'autenticità della sottoscrizione di non è mai stata messa in discussione e, nel corso del CP_1 giudizio, l'attore ha anche rinunciato alla CTu inizialmente richiesta per accertare l'autenticità della sottoscrizione del padre.
Nessuno dei documenti prodotti dall'attore ai fini della querela di falso dimostra che il certificate of marriage sia falso, considerato anche che lo stesso fu presentato (non è chiaro se da o da all'Ambasciata d'Italia a Lagos che, in data Persona_1 CP_1
7 gennaio 1991, quando era ancora in vita, appose, per mano del Persona_1 cancelliere e sul retro dell'atto in originale, le attestazioni di cui si è detto, Per_2
pag. 9/12 funzionali alla trascrizione in Italia del matrimonio tra cittadini italiani contratto all'estero. L'atto 22 novembre 2011 proveniente dall'Ambasciata di Nigeria a Roma, che verrà analizzato al punto che segue, depone a favore della genuinità dell'atto.
III documento
La dichiarazione scritta 22 novembre 2011 proveniente da «Embassy of Nigeria via
Orazio, 14 -18, Rome, Italy» ed è stata prodotta in originale nel giudizio n. 137/2007
R.G. da il 24 novembre 2011, in occasione della presentazione della querela CP_1 di falso in via incidentale.
Dal testo si desume che il funzionario nigeriano autore «per Persona_5
l'Ambasciatore», ha esaminato in originale non solo il certificate of marriage ma anche la traduzione in italiano e la doppia attestazione (fedeltà della traduzione in italiano, conformità dell'atto alla legislazione nigeriana) rilasciata il 7 gennaio 1991 dall'Ambasciata d'Italia a Lagos sottoscritta dal cancelliere a sua volta Persona_2 siglata, sempre in data 22 novembre 2011, dallo stesso funzionario dell'Ambasciata di
Nigeria a Roma. Detta dichiarazione, resa in inglese e in italiano, con doppia sottoscrizione di porta due timbri tondi dell'ambasciata nigeriana in Persona_5
Italia («Embassy of Nigeria – Rome – Italy») ed è accompagnata dalla riproduzione fotostatica del certificate of marriage (ivi si legge “A CHI DI COMPETENZA Questo per certificare che la copia riprodotta qui dietro, è il certificato originale di matrimonio della Sig.ra e il Sig. sposatisi a Ijebu OD, Nigeria il 18 CP_1 Persona_1
Gennaio 1986. Questo certificato è registrato al No. 3/86 nell'Ufficio del Registro dei
Matrimoni del Governo OCe di Ijebu OD. Per l'Ambasciatore”) Persona_5
Nessuno dei tre documenti indicati e prodotti dall'attore con l'atto di citazione per querela di falso (dichiarazione 15 luglio 1998 dell'ambasciatore Testimone_2 dichiarazione consolare 14 luglio 2011 a firma di ,; email 23 maggio Testimone_3
2012 a firma di , capo ufficio del a Lagos) si Testimone_3 Parte_2 riferisce alla dichiarazione 22 novembre 2011 proveniente dall'Ambasciata di Nigeria a
Roma.
L'attore non ha offerto alcun elemento utile a dimostrare che l'atto 22 novembre 2011 sia falso ossia che esso non provenga dall'Ambasciata di Nigeria a Roma, che non porti pag. 10/12 la dichiarazione, in inglese e italiano, sopra riferita, che non sia stato sottoscritto da un funzionario per l'ambasciatore e che non porti due timbri in uso all'ambasciata.
Come già sopra rilevato l'autenticità della sottoscrizione di non è mai stata CP_1 messa in discussione e, nel corso del giudizio, l'attore ha anche rinunciato alla CTu inizialmente richiesta per accertare l'autenticità della sottoscrizione del padre. E, come già evidenziato, il certificato era già stato esaminato sia nel gennaio 1991 da funzionari dell'Ambasciata d'Italia a Lagos senza che ne fosse riscontrata la falsità, sia dall'ufficiale di anagrafe in Bologna al momento della trascrizione del 13 maggio 1992 oltre che da un funzionario dell'Ambasciata di Nigeria a Roma in data 22 novembre
2011.
Passando al secondo motivo di appello lo stesso risulta infondato.
La Corte condivide infatti integralmente la decisione del primo giudice in ordine alla ritenuta tardività della richiesta istruttoria dell'attore volta alla produzione in giudizio di una comunicazione 28 gennaio 2020 proveniente dall'ufficio di stato civile del Ijebu-
OD OC OV (in risposta ad una richiesta di informazioni inviata il 22 gennaio 2020 da un avvocato nigeriano per conto dell'attore), molto dopo la scadenza dei termini per memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., considerato anche che della falsità di questi documenti si discuteva già da molti anni in altri giudizi sin dal
1994. Le prove richieste in appello per dimostrare la non imputabilità del ritardo sono state richieste in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a eventi temporali precisi. Anche nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'attore non ha mai prospettato l'esistenza di indagini in corso.
Passando infine al terzo motivo di appello si ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza in relazione alla rigidità delle prove richieste a sostegno della domanda in un giudizio di falso.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
pag. 11/12 a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituita, avverso la sentenza del Tribunale
[...] CP_1 di Bologna n. 1674/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
NN ON EP De OS
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