Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato di cui all' art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287 , e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.
Il contributo annuo dello Stato di cui all' art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287 , e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.