TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 359/24 Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 18.12.2024 e vertente tra
Par 2 in persona del legale rappr.te , corrente in Quarto (NA), Parte_2 Parte_3
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avvocato Antonio Melucci del Foro di Salerno, che la rappresenta e difende per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione
Attrice
Contro
, in persona del sindaco rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 CP_2
Francesco Dal Piaz del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
1 OGGETTO: Contratto d'appalto pubblico: Azione di accertamento illegittimità risoluzione del contratto ed escussione della garanzia fideiussoria – Domanda ulteriore di risarcimento del danno.
Riconvenzionale di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: vedi Nota di precisazione conclusioni depositata il 18 ottobre 2024 da parte attrice e il 17.10 24 da parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato OG 2 conveniva in giudizio il Parte_2 CP_1
, esponendo di aver concluso con lo stesso in data 5 ottobre 2022, dopo procedura di
[...]
gara in cui l'attrice si era aggiudicata l'appalto, il relativo contratto per Lavori di restauro e risanamento conservativo dell'edificio ospitante il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo G.
Pascoli di per l'importo complessivo di € 395.784,92. CP_1
La consegna dei lavori - la cui esecuzione era prevista in 270 gg. con scadenza al 22 luglio 2023 - era avvenuta in data 26 ottobre 2022 dopodiché i lavori, in realtà mai cominciati per inadempienze della committenza, erano stati sospesi dal 27 febbraio al 26 aprile 2023, per l'impossibilità di eseguire le lavorazioni incompatibili con le attività scolastiche in corso, con nuovo termine di consegna al 19.9.23. In realtà i lavori, sempre per inadempienze della committenza, non iniziavano fino a giugno 2023 inoltrato, in quanto solo da quel momento la committenza aveva messo a disposizione tutta la documentazione necessaria e il Sindaco emanato le ordinanze che avrebbero consentito l'installazione della gru e l'inizio dei lavori sul tetto. Con determina del
28.9.2023 venne concessa a OG2 Green un'ulteriore proroga di sessanta giorni nella consegna dei lavori, con slittamento del termine finale al 18.11.2023. In data 27.11.23 la D.L. emanò ordine di servizio con cui intimava all'appaltatrice di ultimare i lavori residui nel termine di dieci giorni.
Infine il 13.12.2023 venne redatto in contraddittorio un verbale dello Stato di consistenza da intendersi come verbale ex art. 108 comma IV D.L.vo 50/2016 a cui era seguita Determina di risoluzione del contratto da parte del . Controparte_1
Con PEC del 30 dicembre 2023 l'appaltatrice contestò la mancata decorrenza del termine per la consegna dei lavori e, in ogni caso, l'imputabilità a sé dei ritardi, rilevando l'infondatezza e illegittimità della risoluzione. Seguì comunicazione della D.L. dell'8 gennaio 2024, trasmessa
2 all'impresa il 16 gennaio, con cui il trasmetteva tutta la documentazione Controparte_1
tecnico contabile dello stato di consistenza e avanzava tutte le sue pretese, anche risarcitorie.
Ciò premesso l'impresa evidenziava come la stazione appaltante si fosse resa responsabile di inadempimenti vari, mentre nessun inadempimento era attribuibile all'appaltatrice, sicché illegittima era la risoluzione del contratto effettuata dal mentre il contratto andava sì CP_1
risolto, ma per responsabilità dell'appaltante. Da ciò l'obbligo del di finire di Controparte_1
pagare tutti i corrispettivi dovuti all'impresa per le opere eseguite, ivi compreso il certificato di pagamento straordinario n. 1 bis del 29.9.2023 di € 21.336,46 emesso ma poi non pagato dal e di risarcire tutti i danni a questa derivati dalla risoluzione del contratto per CP_1
inadempimento del Contestava per gli stessi motivi le pretese risarcitorie del e CP_1 CP_1
lo stato di consistenza redatto dalla D.L., in merito al quale depositava relazione del CT di parte
Ing. ( doc. 24). Chiedeva infine che fosse accertato che illegittimamente il Persona_1
aveva escusso le polizze di anticipazione e definitive e che gli importi escussi fossero CP_1
restituiti alle Compagnie assicurative o all'appaltatrice in caso di azione di regresso esercitata dalle stesse.
In particolare l'attrice addebitava al 1) Innanzitutto, anche per importanza, il fatto di non CP_1
aver consegnato l'area di cantiere libera da persone e da cose come invece dichiarato nel verbale di consegna ma quando nell'edificio su cui si doveva intervenire era invece in corso l'attività scolastica, terminata solo a giugno 2023, e ciò aveva ostacolato l'esecuzione dei lavori;
2)
l'assenza, alla data di consegna dei Lavori, del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, obbligatorio in caso di concomitanza di diverse attività nello stesso sito (nel caso di specie le attività scolastiche e quelle di cantiere), la cui procedura si era completata solo in data 19 giugno 2023 ( doc. 9) ; 3) la mancata adozione, alla consegna dei lavori, delle Ordinanze sindacali che avrebbero ovviato alle interferenze fra cantiere e ambiente esterno, dovendosi installare i ponteggi e la gru sulla piazza antistante aperta al pubblico ( le prime ordinanze risalivano all'8 e 15 giugno 2023, doc.ti 11); 4) l'assenza della notifica preliminare di cantiere, comunicata solo l'8 giugno 2023( doc. 35); 5) l'assenza della denuncia dei lavori e presentazione dei progetti per opere C strutturali di costruzioni in zone sismiche, avvenuta ad agosto 2023 ( doc. 12); 6) infine la non aveva pagato il certificato di pagamento straordinario n. 1 bis, emesso il 29.9.2023 per revisione prezzi, pari a € 21.336,46, pur dovendolo fare entro 30 gg. dall'emissione.
3 Più in generale evidenziava la parte attrice che solo in data 19 giugno 2023 era stata messa concretamente in grado di iniziare i lavori, sicché era evidente che, dovendo questi durare circa nove mesi, alla data di risoluzione del contratto il 18 dicembre 2023 il termine previsto non era ancora trascorso. Da ciò l'illegittimità della risoluzione, e la sussistenza invece di gravi inadempimenti della controparte, tali da rendere evidente che il contratto andava sì risolto, ma per fatto della Stazione appaltante, con tutte le conseguenze del caso.
Si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto esposto dall'attrice. Controparte_1
In particolare contestava che la consegna dei lavori fosse avvenuta senza possibilità di eseguire nessuna lavorazione, in quanto era possibile per l'impresa sia effettuare tutte le attività prodromiche all'inizio dei lavori, come ad es. la scelta dei materiali, gli ordini degli stessi - attività invece eseguite solo tra maggio e giugno 2023 - sia effettuare tutte le lavorazioni che non interferivano con l'attività didattica in corso nell'edificio su cui si doveva intervenire, fra cui ad esempio l'installazione dei ponteggi, della gru etc. Peraltro le specifiche tecniche di questa erano pervenute solo con molto ritardo, in data 25 maggio 202,3 sicché prima non era stato possibile per il Comune comprenderne l'ingombro e adottare le ordinanze di chiusura della piazza al pubblico.
Inoltre l'impresa, fino al 13 aprile 2023 non aveva mai comunicato un cronoprogramma dei lavori, né aveva consegnato - e ciò fino al 30 maggio 2023 - il Piano operativo di Sicurezza, il che rendeva impossibile iniziare i lavori, posto che una parte delle lavorazioni erano state subappaltate ad altra impresa, la Peraltro l'impresa dalla ripresa dei lavori il 26 aprile 2023, Parte_4
non rispettava il cronoprogramma consegnato alla riunione del 13 aprile 2023, sicché in data 4 maggio 2023 la D.L., di fronte alla totale inerzia dell'impresa, era costretta a chiedere un nuovo cronoprogramma ( doc. 13). A giugno cominciavano finalmente i lavori ma a partire da agosto
2023 il dirigente scolastico iniziava a segnalare delle criticità, in particolare delle infiltrazioni in alcune aule sottostanti alle porzioni di copertura su cui stava operando l'impresa. Seguiva sopralluogo della D.L. che constatava la presenza delle infiltrazioni, con danni agli intonaci e alla tinteggiatura dei soffitti e pareti delle aule scolastiche e la presenza in cantiere di materiale con conforme alla specifiche di progetto. Pertanto la D.L. inibiva lo smontaggio di altre parti della copertura fino a che non si fosse terminato l'intervento sulle parti già smontate e non si fossero riparati i danni da infiltrazioni ma l'impresa, in contrasto con quanto intimato, procedeva a tale smantellamento, come veniva accertato in ulteriore sopralluogo della D.L., in cui venivano evidenziate altre criticità. Il 13.9.2023 la D.L. oltre a redigere uno stato di consistenza dei lavori
4 fino a quel momento eseguiti, dava ordine di proseguire i lavori in modo da non interferire con le attività scolastiche, in particolare ordinava la rimozione dei materiale edili dal cortile e prescriveva che le maestranze non potessero accedere se non dai ponteggi esterni, senza entrare nella scuola.
OG 2 non si opponeva mai a tutte le prescrizioni e si limitava a chiedere, in data 18 Pt_2
settembre 2023 una proroga di gg. 60 che le veniva concessa, così slittando il termine finale di consegna al 18.11.2023. La richiesta di OG 2 ( doc. 28b) non era basta su nessuna Pt_2
C allegazione di inadempimento o ritardo della , ma su ritardi nella consegna della gru e del ponteggio, e nella consegna del legname e delle lattonerie, tutti fatti dipendenti dall'appaltatrice e C non dalla , tranne il richiamo a non meglio precisati ritardi dovuti alle “Feste patronali e di circostanza estiva del Comune di ” (!). Senonché i lavori proseguivano in parziale CP_1
difformità con quanto ordinato dalla D.L., sicché in data 16 ottobre la dirigenza scolastica segnalava ulteriori problemi che evidenziavano gli inadempimenti dell'impresa ed in particolare la continua interferenza di questa nelle attività didattiche in corso.
Seguiva un sopralluogo del RUP a seguito del quale in data 18.10.23 il RUP disponeva la sospensione dei lavori per carenza delle condizioni di sicurezza, dopodiché il vice Sindaco emanava ordinanza di evacuazione dei locali scolastici ( doc.ti 31 e 32) e la D.L. emetteva a carico dell'impresa Ordine di Servizio n. I in cui ordinava immediatamente all'impresa di sospendere i lavori se non avesse adottato le misura di messa in sicurezza, dava le ulteriori istruzioni sulle modalità di prosecuzione dei lavori, e la convocava per il 25.10 a fine di verificare i danni da infiltrazioni. Questa riunione si teneva alla presenza del delegato dell'impresa Machì Giacomo, e a Par seguito della stessa veniva ordinato alla con ordine di servizio n. II di ripristinare le Pt_5
aule danneggiate, ma l'impresa da quel momento in poi avrebbe cessato qualsiasi attività in cantiere.
Nel frattempo il RUP chiedeva alla D.L. di accertare lo stato di avanzamento dei lavori, che, si accertava, alla data del 18.11.23, giorno di prevista consegna dei lavori, erano pari al 32,43% delle opere appaltate. Seguiva ordine di servizio n. III in pari data con cui ancora una volta si ordinava all'impresa di dire quando avrebbe eseguito le lavorazioni residue per il completamento dei lavori, ma l'impresa nulla faceva sapere. Di conseguenza, con ordine di servizio n. IV in data 27 novembre CP 2023 la ha avviato l'iter di risoluzione del contratto assegnando un termine di gg. dieci per completare le opere. Infine con l'ultimo ordine di servizio , il n. V ha invitato la a Parte_6
presentarsi il giorno 13 dicembre 2023 per la redazione del verbale dello stato di consistenza in
5 contraddittorio, e con determina del 18.12.2023 il Comune ha disposto la risoluzione del contratto di appalto e avviato le procedure di escussione delle Polizze di garanzia prestate dall'impresa.
Da tutto quanto esposto risultavano chiari i gravi inadempimenti di cui si era resa responsabile la C
, con conseguente piena legittimità della risoluzione del contratto operata dalla . Parte_6
Per quanto riguardava poi gli inadempimenti addebitati dall'appaltatrice la difesa del CP_1
evidenziava quanto segue: quanto al VR (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) nonché alla Notifica preliminare di cantiere si trattava di documentazione indispensabile al momento dell'effettivo inizio dei lavori, avvenuto come detto, non a ottobre
2022 ma il 19 giugno del 2023, data di definitiva approvazione, firma e trasmissione all'impresa del
VR . Lo stesso era a dirsi per quanto riguardava la denuncia delle opere strutturali, preliminare all'inizio dei lavori strutturali, e quindi solo quelli di rifacimento del manto di copertura, effettuati dall'impresa nell'estate 2023, dopo che la comunicazione era stata presentata. Per quanto riguardava poi la mancata adozione, alla consegna dei lavori, delle Ordinanze sindacali che avrebbero ovviato alle interferenze fra cantiere e ambente esterno, dovendosi installare i ponteggi e la gru sulla piazza antistante aperta al pubblico ( le prime ordinanze risalgono all'8 e 15 giugno C 2023), di nuovo da un lato non era stato possibile per la emanare le ordinanze perché l'impresa non aveva comunicato fino al 25 maggio 2023 le specifiche tecniche della Gru da installare in cantiere e in ogni caso, fino a che non erano stati installati né ponteggi né gru non ve n'era alcuna C necessità. Infine giustamente la aveva trattenuto l'importo di € 21.336,46, relativo al certificato di pagamento straordinario n. 1 bis, emesso il 29.9.2023 per revisione prezzi, in quanto non più dovuto alla luce di tutto quanto poi accaduto.
In conclusione il chiedeva il rigetto delle domande attoree e avanzava Controparte_1
domanda di accertamento della legittimità dell'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. Par 108 D.l.vo 50/2016 in danno della , per l'effetto condannando la stessa a pagare al Pt_5
€ 207.103,45, a titolo di risarcimento danni così indicati e quantificati : € 110.168,42 per CP_1
opere di ripristino + € 27.5050,63 per spese tecniche + € 1.127,28 per oneri previdenziali, in tutto €
137.674,05 per maggiori oneri supportati per la stipulazione di nuovo appalto;
€ 3.050 + € 25.010 rispettivamente per opere di somma urgenza necessarie per la messa in sicurezza del cantiere e per le operazioni di sgombero del cantiere a causa dell'inottemperanza spontanea dell'appaltatore; inoltre € ( 1.464 + 14.274 + € 3.000 mensili ) per trasloco del materiale scolastico, per affidamento servizio autobus trasporto studenti, e per trasporto alunna disabile. In
6 tutto chiedendo per tali voci di danno € 195.230,05, oltre a € 11.873,40 per penale da ritardo, per un totale di € 207.103,45, o - nel caso che il fosse riuscito ad incassare le Polizze CP_1
stipulate dall'impresa a garanzia dell'ente appaltante, per un totale di € 84.391, 46 – di €
123.632,34 ( rectius € 122.711,99).
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. nelle quali le parti ribadivano le proprie posizioni e formulavano istanze istruttorie ritenute ultronee dal Tribunale vista la quantità di documentazione disponibile sulla stipula, l'esecuzione e la risoluzione dell'appalto oggetto di causa, proseguiva con la presentazione da parte di di querela di falso avente ad Parte_6
oggetto il Verbale di consegna dei Lavori 26 ottobre 2022 nella parte in cui era dichiarato che “Le
Aree di intervento in cui dovevano eseguirsi i lavori erano libera da persone e da cose” mentre era noto a tutti, e non contestato da parte avversa, che nell'edificio su cui dovevano essere eseguiti gli interventi erano in corso le attività didattiche.
La querela di falso non veniva ammessa per i motivi di cui all'ordinanza 3 settembre 2024 cui si rimanda.
Dopodiché la causa veniva avviata alla fase decisionale, per decidere quanto meno sulle reciproche domande principale e riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte.
All'esito il Tribunale decide come segue.
I motivi per cui il ha risolto il contratto di appalto de quo sono plurimi e non Controparte_1
riguardano affatto solo, come sembra ritenere la difesa di parte attrice, il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ma anche molte altre criticità che si sono svelate non appena l'impresa è entrata nel vivo dei lavori, a partire dai mesi di luglio/ agosto 2023. Queste criticità, pur evidenziate a più riprese all'impresa, durante alcun e riunioni e sopralluoghi della D.L. che si sono susseguiti fra agosto e settembre 2023, con l'indicazione delle misura da intraprendere per superarle, non sono mai state superate e risolte dall'impresa, che anzi ha continuato a operare sempre nello stesso modo, così alla fine mettendo a repentaglio la sicurezza del cantiere e soprattutto la possibilità di continuare le attività scolastiche all'interno dell'edificio oggetto dell'appalto.
Occorre prendere il via dal tipo di opere che dovevano essere effettuate: in sostanza ed in sintesi il rifacimento della copertura dell'edificio, il rifacimento delle facciate e la sostituzione dei serramenti esterni. 7 Ora si tratta senza dubbio di opere di un certo rilievo, ma non sono difformi da quelle che, molto spesso, vengono effettuate in un edificio condominiale abitato. In altre parole è noto che la copertura di un edificio – soprattutto da quando si montano coperture provvisionali atte ad evitare con ogni condizione metereologica il bagnamento dei piani sottostanti - così come il rifacimento degli intonaci e delle pitturazioni delle facciate esterne possono essere effettuati senza per questo doverlo sgomberare. Un po' più problematica, in presenza di abitanti, forse la sostituzione integrale dei serramenti, ma si tratta di una porzione dei lavori in appalto a cui non si
è mai arrivati.
Appare del tutto chiaro che, quando ad ottobre 2022 è avvenuta la consegna dei lavori la situazione era la seguente: il Comune, come confessa la sua difesa a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta, par. III, aveva necessità di far iniziare (formalmente) l'esecuzione del contratto entro il 31 dicembre 2022, per non perdere i finanziamenti del PNRR;
l'edificio su cui si doveva intervenire era utilizzato per le attività scolastiche. Tuttavia nessun falso fu compiuto nel momento in cui si redasse il verbale di consegna lavori perché le aree di intervento dell'impresa, quantomeno il tetto e le facciate esterne all'edificio, erano davvero libere da persone e da cose, e certamente qualche lavorazione, si pensi all'allestimento del cantiere, avrebbe potuto essere effettuata.
Ciò detto è tuttavia pacifico che l'impresa – non è stato chiarito per qual ragione - non iniziò nessun lavoro, neppure il montaggio dei ponteggi e della gru, fino a giugno 2023; ma è altrettanto chiaro che la Stazione appaltante non si allarmò affatto per l'inerzia dell'impresa, anzi dal canto suo ritardò pure lei gli adempimenti che le spettavano, così bene elencati dalla difesa attorea ( vedi supra pag. 3 e le difese del riportate supra a pag. 6 e che in sostanza si esauriscono CP_1
nel dire che si è attivata solo quando era davvero in vista l'avvio delle opere): in conclusione tra ottobre 2022 e maggio/giugno 2023 è chiaro che nessuna delle due parti si è preoccupata dell'effettiva esecuzione dell'appalto tanto vero che, da un lato l'esecuzione dello stesso venne formalmente sospesa per due mesi, fra febbraio e aprile 2023 ( ma di fatto la sospensione era già in atto, e si era avuta subito dopo la consegna lavori) dall'altro né una parte né l'altra inviò mai un sollecito, una richiesta di chiarimenti, un invito ad adempiere ai reciproci obblighi, evidenziando gli inadempimenti che solo in corso di causa sono stati con tanta enfasi esposti. In altre parole solo in C sede di atto di citazione OG 2 ha stigmatizzato e elencato gli inadempimenti della , ma Pt_2
C non li ha mai neppure nominati nel corso dell'appalto, tantomeno ha chiesto alla
8 l'adempimento degli stessi in modo da poter iniziare i lavori;
neppure il Comune però, tra ottobre
2022 e maggio 2023 ha fatto nulla in quanto neppure da parte sua, del RUP o della D.L. consta un solo invito all'impresa ad intraprendere finalmente i lavori, anzi – come evidenziato da parte attrice - pure il Comune non si è attivato per porre in essere le attività che gli spettavano come SA.
Tutto ciò per dire che in effetti, anche per mancanza della notifica preliminare di cantiere comunicata all'impresa solo l'8 giugno 2023 ( doc. 10 e 35 fascicolo attoreo) e del VR, C emanato dalla solo in data 19 giugno 2023 ( doc.ti 8,9 e 38), l'impresa non avrebbe potuto iniziare i lavori, la cui effettiva consegna ed inizio deve quindi fissarsi a tale ultima data. Ne C discende che, al 18 dicembre 2023, quando la ha risolto il contratto, erano trascorsi solo sei mesi dei nove circa ( per la precisione 270 gg) a disposizione dell'impresa in base al contratto.
In tal modo accolta parzialmente la difesa di parte attrice, ritiene il Tribunale che da esso non discenda comunque l'accoglimento della domanda attorea di accertamento dell'illegittima risoluzione del contratto da parte del e di risoluzione del contratto per fatto e Controparte_1
C colpa della .
E ciò per il semplice motivo, già accennato sopra, che i motivi della risoluzione, ben lungi dall'esaurirsi nella mancata osservanza del termine per il completamento dei lavori, sono stati vari, come ben esplicitato alla quarta/quinta pagina della determina di Risoluzione del Servizio tecnico del Comune di del 18/12/23 dove, al paragrafo che inizia con “Evidenziato che” sono CP_1
elencati tutti i gravi inadempimenti di OG 2 e, a pag. 5, si conclude dicendo che occorre Pt_2
dunque applicare “ i ( diversi ) disposti di cui all'art. 108 D.l.vo 50/16 , con particolare riferimento al comma 4” (quindi con implicito richiamo anche agli altri commi). In particolare il comma 3 della disposizione richiamata e applicabile ratione temporis al contratto in questione (oltre che prevista anche all'art.
2.5 del capitolato speciale d'appalto) prevede che il contratto possa essere dichiarato risolto anche quando viene accertato “un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”.
Nel caso che ci occupa, come risulta dalla lettura dei vari documenti prodotti da parte convenuta ( doc. 20,21,22,23, 30,31,32a; 32 b, 33, 34 ,35, 36,37 e 38 e da 40 a 45, ivi compresi gli Ordini di
Servizio dal n. 1 al n. 5 emanati dalla D.L. dal 21 ottobre all'11 dicembre 2023) è accaduto che OG
2 iniziate finalmente le lavorazioni di rifacimento del tetto, ha proceduto a demolire Pt_2
porzioni della copertura preesistente senza evidentemente installare opere che scongiurassero il
9 pericolo che le precipitazioni estive causassero infiltrazioni nei piani sottostanti, ciò che, puntualmente accadde. Di un tanto si accorse dapprima il Dirigente scolastico che allertò il RUP e la Direzione Lavori. Seguirono fra agosto e settembre alcune riunioni e sopralluoghi in contraddittorio con l'impresa ove la rilevò che l'impresa procedeva troppo velocemente allo CP_4
smontaggio del vecchio tetto senza poi realizzare le nuove porzioni di copertura e ordinò di non procedere a nuove scoperte senza terminare la realizzazione delle porzioni di copertura in corso di esecuzione. Rilevò anche la presenza in cantiere di una trave non idonea ad essere installata e ne ordinò l'eliminazione. Quanto alla sicurezza ordinò all'impresa di sgomberare il cortile interno della scuola dal materiale edile e ordinò che tutti i lavori avvenissero solo dall'esterno dell'edificio, con accesso esclusivamente dai ponteggi. Rilevò che il materiale ligneo era esposto agli eventi atmosferici e ne ordinò la copertura. Infine ordinò all'impresa di eliminare i danni che le infiltrazioni aveva cagionato alle aule scolastiche. Con la ripresa dell'attività scolastica però la
Dirigenza scolastica denunciò nuove interferenze fra l'attività di cantiere e quella didattica. La D.L.
e il RUP constatarono quindi che l'impresa non si era conformata alle prescrizioni: non aveva sgomberato il cortile dai materiali e aveva proceduto alla demolizione di nuove porzioni di copertura senza terminare quelle nuove in corso di realizzazione. Le maestranze dell'impresa, entravano nell'edificio scolastico. L'impresa non aveva fatto nulla per riparare ai danni conseguenti alle infiltrazioni. I lavori andavano a rilento e ben presto apparì chiaro che l'impresa non era in grado di eseguirli in modo sicuro per chi era presente nell'edificio. Alla fine il Sindaco fu costretto a sgomberare l'edificio e a trasferire le attività scolastiche altrove. Tuttavia anche in tali migliorate condizioni l'impresa non riprese a lavorare in modo corretto. E' vero che in data 21 ottobre 2023 la D.L. con ordine di servizio n. I sospese i lavori, ma l'ordine consentiva comunque all'impresa di riprenderli in ogni momento al fine di mettere in sicurezza il tetto, ripristinare la funzionalità della copertura, eliminare le cause delle infiltrazioni, completare l'allestimento dei ponteggi affinché fosse possibile l'accesso solo dall'esterno e procedere finalmente allo sgombero dai materiali del cortile interno;
procedere alla posa di reti di protezione sulle finestre etc. Tuttavia da quel momento in poi l'impresa, invece di mettersi finalmente al lavoro osservando le prescrizioni impartite, sparisce totalmente.
Dopo il primo ordine di servizio la D.L., tra fine ottobre e novembre 2023 ne emette altri, sempre comunicati all'impresa, in cui la sollecita ad adempiere a quanto già richiesto: il RUP con comunicazione 13/11 2023 chiede all'impresa di far pervenire un cronoprogramma per capire
10 come la OG 2 intendeva procedere per portare avanti l'appalto : la stessa richiesta viene Pt_2
fatta dalla D.L. con l'Ordine di servizio n. III del 18 novembre 2023, ma senza sortire alcun effetto.
Quel che più stupisce esaminando il numero davvero elevato di documenti che testimoniano l'evoluzione di questa parte finale dell'esecuzione dell'appalto è il silenzio “assordante” della Pt_6
. L'impresa appaltatrice non ha mai, in nessuna occasione, pur a fronte delle numerose
[...]
CP_ comunicazioni e altre occasioni di incontro con la che ha avuto, esposto un suo punto di vista, avanzato una richiesta, preso posizione sui numerosi inadempimenti che le si contestavano e su quanto le si chiedeva. Il e i suoi organi e professionisti incaricati dell'appalto Controparte_1
non hanno mai avuto un interlocutore, non hanno mai potuto contare su alcun confronto.
In queste condizioni è difficile portare avanti un appalto in modo proficuo, sicché pare al Tribunale del tutto naturale che alla fine alla Stazione appaltante non sia rimasta altra scelta che risolvere il contratto. In tale quadro, non appaiono ingiustificate neppure le considerazioni relative alla poca parte di opera appaltata che, a sei mesi ( per quanto sopra ritenuto in merito all'effettiva consegna dei lavori) dall'inizio dei lavori, e quindi ai due terzi della durata dell'appalto, erano state compiute per meno di un terzo ( e si tratta di un dato che la difesa di non contesta). E' Parte_6
chiaro infatti che un'impresa che sparisce e che non comunica come a quando intende procedere non dà più nessun affidamento sul fatto che porterà a compimento le opere oggetto dell'appalto.
In conclusione non resta al Tribunale che accertare che legittimamente il ha Controparte_1
risolto il contratto in base all'applicazione dell'art. 108 commi III e IV D.L.vo 50/16, e delle norme generali in materia di risoluzione del contratto per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. sempre applicabili anche in materia di appalti pubblici ( vedi Cass. 10968/23 conforme a Cass.
12416/04: In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669
c.c. o all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c. “). In particolare gli inadempimenti di OG sono stati gravi e numerosi, Pt_5
non ultimo il fatto che, dal 21 ottobre 2023 in poi l'impresa appaltatrice non ha più ripreso i lavori e non ha più in nessun modo interloquito con il e la Direzione Lavori. CP_1
11 Va respinta quindi la domanda di parte attrice di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento della Stazione Appaltante, con conseguente rigetto anche delle domande accessorie di risarcimento del danno.
La causa va poi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per accertare i reciproci rapporti di dare e avere fra le parti, e quantificare i danni al cui risarcimento il ha diritto. CP_1
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
1) In accoglimento della riconvenzionale del , accerta e dichiara che Controparte_1
legittimamente il con determina 189/23 del 18.12.23 ha risolto il Controparte_1
contratto di appalto pubblico del 5 ottobre 2022, e conseguentemente
2) Rigetta la domanda principale attorea e le conseguenti domande risarcitorie;
3) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4) Spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 21 gennaio 2022
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
12