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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/11/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 5631/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
RE , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Carlo Poma, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Isidoro Cherubini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in Anzio, Via Mimma Pollastrini, n. Controparte_1
16, presso lo studio dell'Avv. Luigi Maria Gizzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.11.2026
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, come titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 convenuto in giudizio rappresentando di aver concluso con il Controparte_1 medesimo contratto di appalto in data 24.05.2020 per l'effettuazione di lavorazioni relative alla realizzazione di muro di recinzione presso l'abitazione del medesimo, sita in Montelibretti, n. Via delle Viti, n. 3/A, nonché ulteriori interventi successivamente richiesti dal committente nel corso dei lavori. Ciò premesso, parte attrice ha dedotto che il valore complessivo delle opere commissionate, regolarmente eseguite ed accettate, ammonta ad Euro 26.376,40, mentre il committente ha versato esclusivamente acconti per l'importo di Euro 12.800,00, con 2
conseguente credito residuo dell'importo di Euro 13.576,40, oltre interessi e rivalutazione. Conseguentemente, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo residuo dallo stesso dovuto a titolo di corrispettivo dell'appalto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , Controparte_1 contestando la domanda proposta da parte attrice ed evidenziando che le opere dalla medesima realizzate in adempimento del contratto di appalto stipulato, per le plurime criticità e difetti delle medesime, non potevano ritenersi di valore superiore rispetto agli acconti versati.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.11.2026, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve premettersi che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. 23.09.2024, n. 25410, conf. Cass. 13.02.2008, n. 3472). Conseguentemente, occorre analizzare se l'attore ha fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto di credito, nonché la prova dell'adempimento della propria obbligazione, costituita dalla realizzazione dell'opera commissionata conformemente alle prescrizioni contrattuali e alle regole dell'arte.
Con riguardo alla fonte negoziale del diritto azionato, entrambe le parti hanno fatto riferimento al contratto di appalto del 24.05.2020 (cfr. doc. 1, allegato alla citazione e doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), relativo alla realizzazione di muro di recinzione, con la commissione delle seguenti lavorazioni:
- “scavo a sezione obbligata per fondazione altezza cm 40, larghezza cm 50; 3
- realizzazione del getto della fondazione con gabbie in ferro FI14 FI8 per una quantità di mc 11;
- fornitura e posa di blocchi di tufo per la realizzazione del muro, sulla base di quello visionato in sopralluogo, altezza mt 1,60;
- realizzazione di n. 2 colonne per cancello”. Inoltre, entrambe le parti hanno rappresentato l'esclusione, secondo le richieste del committente all'appaltatrice, della lavorazione relativa a “fornitura e posa di blocchi di tufo per la realizzazione del muro, sulla base di quello visionato in sopralluogo, altezza mt 1,60”. Ciò posto, l'attore ha dedotto che il convenuto, nel corso dei lavori, ha richiesto la realizzazione di opere ulteriori, relative a:
- “fornitura n. 10 pozzetti in cemento di cm 30 x 30;
- fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del piano di lavoro cucina esterna, escluse piastrelle;
- riparazione scalinata dell'abitazione;
- scavi per alloggio cavidotto per illuminazione di mt lineari 70 circa;
- scavo con miniescavatore e a mano per sistemazione tubo gas;
- fornitura e posa in opera di stabilizzato mc 8;
- realizzazione di n. 6 fori su muro con martello demolitore, con muratura di n. 6 scatole per alloggiamento faretti di illuminazione;
- estirpatura con miniescavatore di tronco e radice di ulivo;
- gettata in cemento per ingresso carrabile;
- posa lavabo da giardino”. Nella qualificazione di tali lavorazioni aggiuntive, occorre evidenziare che “le nuove opere richieste dal committente sono qualificabili come varianti in corso d'opera, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, salvo il diritto ad un maggior corrispettivo, se, pur non essendo comprese nel progetto originario, risultano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto, o comunque rientrano nel piano dell'opera stessa, mentre costituiscono lavori extracontrattuali, e richiedono pertanto la stipulazione di un nuovo contratto, se, pur essendo connesse all'opera originaria, presentano un'individualità distinta rispetto alla stessa oppure ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa eccedente i limiti di legge” (Cass. 05.09.2023, n. 25800, conf. Cass. 05.03.2024, n. 5898). Nel caso di specie, le opere precedentemente indicate non possono essere qualificate come varianti in corso d'opera, in quanto non poste in rapporto di strumentalità o complementarietà con le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, riguardando invece attività del tutto distinte rispetto alla realizzazione del muro di recinzione originariamente commissionato dal convenuto. Diversamente, deve ritenersi venire in rilievo lavori ulteriori rispetto al contratto originario, oggetto di distinto rapporto contrattuale, con correlativo onere del creditore di provare la fonte del credito azionato. 4
A tal riguardo, nel corso delle operazioni svolte nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il convenuto ha espressamente confermato che le lavorazioni relative alla “realizzazione di n. 6 fori su muro con martello demolitore, con muratura di n. 6 scatole per alloggiamento faretti di illuminazione” e alla “gettata in cemento per ingresso carrabile” risultano riconducibili all'opera d'appalto prestata da parte attrice (cfr. C.T.U. pagg. 3 e 7). Diversamente, in relazione a tutte le ulteriori lavorazioni aggiuntive indicate da parte attrice, deve darsi atto della specifica contestazione del convenuto in relazione al conferimento di incarico all'appaltatrice e alla realizzazione di tali opere da parte della medesima (cfr. C.T.U. pagg. 6 e 7). A livello documentale, nulla ha prodotto l'attrice per dare atto del conferimento dell'indicato contratto di appalto, relativo alla realizzazione delle numerose opere aggiuntive puntualmente elencate. Inoltre, la prova orale sul punto articolata dall'attrice è risultata inammissibile, dovendo tenersi conto dei limiti di ammissibilità della prova orale in materia contrattuale di cui agli artt. 2721 e segg. c.c. e considerando il ricorso delle stesse parti alla forma scritta per disciplinare il precedente rapporto di appalto, l'assenza di principio di prova scritta dell'indicato contratto e la non ricorrenza di ragioni di impossibilità o finanche difficoltà dell'utilizzo della forma scritta. Ulteriormente, la prova orale formulata a tal riguardo da parte attrice è risultata generica, in quanto carente di ogni specifico riferimento temporale in ordine al momento di conferimento dell'incarico, nonché di ogni indicazione in ordine al corrispettivo pattuito dalle parti e alle specifiche modalità e tempistiche di realizzazione di tali opere, conseguentemente risultando inidonea a provare la sussistenza dell'indicato rapporto contrattuale tra le parti.
Con riguardo alla prova dell'esecuzione da parte dell'appaltatrice dell'opera commissionata conformemente alle disposizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nonché al valore delle opere effettivamente realizzate, in considerazione delle puntuali contestazioni articolate sul punto da parte convenuta, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio. Va premesso che la consulenza tecnica d'ufficio è stata espletata con rigore tecnico e scientifico, alla luce della documentazione agli atti e di analitica indagine dello stato dei luoghi, risultando conseguentemente condivisibile nei risultati raggiunti. Relativamente all'opera costituita da “scavo a sezione obbligata per fondazione altezza cm 40, larghezza cm 50”, la consulenza espletata ha evidenziato la corretta effettuazione dei lavori commissionati, rilevando al riguardo che “lo scavo per la fondazione è stato sicuramente eseguito;
per esso, non avendo potuto accertarne le dimensioni nel corso del sopralluogo, si può verosimilmente pensare che per tale lavorazione non vi siano vizi riconducibili alla attività dell'attore, si conferma pertanto il valore della lavorazione pari a 400,00 €” (cfr. C.T.U. pag. 17). 5
Relativamente all'opera costituita da “realizzazione del getto della fondazione con gabbie in ferro FI14 FI8 per una quantità di mc 11”, la consulenza espletata ha dato conto di una variazione quantitativa rispetto all'opera originariamente commissionata, rilevando al riguardo che “la fondazione è stata sicuramente eseguita;
per essa, non avendo potuto accertarne le dimensioni nel corso del sopralluogo, si conferma la applicazione di una percentuale di deprezzamento pari al 30% come per il muro soprastante, pertanto il valore della lavorazione pari a 2.640,00 - (2.640,00 x 0,30) = 1.848,00 €” (cfr. C.T.U. pag. 17). Relativamente all'opera costituita da “fornitura e posa di blocchi di tufo per la realizzazione del muro, sulla base di quello visionato in sopralluogo, altezza mt 1,60”, la consulenza espletata ha evidenziato la presenza di vizi nella lavorazione effettuata, oltre ad una variazione quantitativa rispetto all'opera originariamente commissionata, evidenziando che “il muro in blocchi di tufo presenta vizi riconducibili alla attività dell'attore per quanto riguarda le diverse altezze sia del muro che delle colonne terminali, mentre per quanto attiene alle lesioni che il muro presenta in varie parti, è da attribuire una corresponsabilità anche al direttore dei lavori. Dal momento che il costo delle lavorazioni riportate nel preventivo non fa riferimento ad alcun prezziario, non essendovi possibilità di eliminare i vizi riscontrati, resta da valutare l'opera eseguita attribuendo ad essa una percentuale di deprezzamento, che complessivamente, per la ditta ricorrente è valutabile pari al 30% del valore dell'opera. Inoltre, il muro attuale misura in totale 46,17 metri con una differenza di 3,83 metri dai 50 metri del preventivo […]. Pertanto, il valore definitivo del muro, nelle condizioni in cui è stato rilevato nel corso del sopralluogo, applicando il deprezzamento del 30% è pari a: 13.389,30 - (13.389,30 x 0,30) = 9.372,51 €” (cfr. C.T.U. pagg. 17 e 18). Relativamente all'opera costituita da “realizzazione di n. 2 colonne per cancello”, la consulenza espletata ha rilevato il vizio consistente nella realizzazione delle stesse a differenti altezze, evidenziando che “le due colonne del cancello sono state realizzate CP_ dalla ricorrente;
come si può vedere dalle foto allegate la parte delle colonne che sovrasta il muro di recinzione non è uniforme, sono presenti due altezze differenti della parte di colonna che emerge dalla sommità del muro di recinzione. Non essendovi possibilità di eliminare i vizi riscontrati, resta da valutare l'opera eseguita attribuendo ad essa una percentuale di deprezzamento, che complessivamente, per la ditta ricorrente è valutabile pari al 30% del valore dell'opera. Pertanto, il valore delle due colonne è pari a: 1.000,00 - (1.000,00 x 0,30) = 700,00 €” (cfr. C.T.U. pag. 18). Relativamente all'opera costituita da “realizzazione di n. 6 fori su muro con martello demolitore, con muratura di n. 6 scatole per alloggiamento faretti di illuminazione”, la consulenza espletata ha riscontrato vizi nella realizzazione delle stesse, rilevando che
“le 6 scatole per faretti di illuminazione presentano altezze differenti da terra (lato sinistro H = 28 ÷ 31 cm;
lato destro H = 29 ÷ 30 cm) risultano troppo esterne rispetto 6
al filo muro con problemi di infiltrazione di acque meteoriche, si applica un deprezzamento pari al 30%” con conseguente indicazione del relativo valore per l'importo di Euro 245,00 (cfr. C.T.U. pag. 19). Relativamente all'opera costituita da “gettata in cemento per ingresso carrabile”, la consulenza espletata ha evidenziato la corretta effettuazione delle relative opere, indicandone il valore per l'importo di Euro 450,00 (cfr. C.T.U. pag. 19).
Operandosi la sommatoria tra i valori indicati, relativi al valore delle opere eseguite in adempimento dei contratti di appalto, determinato tenendo conto dei difetti e delle variazioni quantitative accertate, il credito dell'attrice deve quantificarsi nell'importo complessivo di Euro 13.015,51. Risultando gli importi indicati nella consulenza tecnica d'ufficio quantificati con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, il credito deve determinarsi nell'importo effettivo di Euro 15.878,92, dal quale devono essere detratti gli acconti versati dal convenuto, per l'importo di Euro 12.800,00, residuando dunque credito per l'importo di Euro 3.078,92. Va aggiunto che l'obbligazione del committente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore configura un debito di valuta, trattandosi non di un'obbligazione risarcitoria, ma dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta a titolo di corrispettivo dal committente. Di conseguenza, sull'importo indicato devono essere riconosciuti interessi nella misura legale, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del completamento dei lavori alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Invece, trattandosi di debito di valuta e non di valore, nessun importo può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base del credito riconosciuto, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Sussistono adeguate ragioni per porre le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che ha riconosciuto la sussistenza di credito dell'appaltatrice, ma anche plurime difformità nelle opere realizzate, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo complessivo di Euro 3.078,92, oltre interessi come indicati in parte motiva;
7
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 27.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 5631/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
RE , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
Via Carlo Poma, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Isidoro Cherubini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in Anzio, Via Mimma Pollastrini, n. Controparte_1
16, presso lo studio dell'Avv. Luigi Maria Gizzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 26.11.2026
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, come titolare dell'omonima impresa individuale, ha Parte_1 convenuto in giudizio rappresentando di aver concluso con il Controparte_1 medesimo contratto di appalto in data 24.05.2020 per l'effettuazione di lavorazioni relative alla realizzazione di muro di recinzione presso l'abitazione del medesimo, sita in Montelibretti, n. Via delle Viti, n. 3/A, nonché ulteriori interventi successivamente richiesti dal committente nel corso dei lavori. Ciò premesso, parte attrice ha dedotto che il valore complessivo delle opere commissionate, regolarmente eseguite ed accettate, ammonta ad Euro 26.376,40, mentre il committente ha versato esclusivamente acconti per l'importo di Euro 12.800,00, con 2
conseguente credito residuo dell'importo di Euro 13.576,40, oltre interessi e rivalutazione. Conseguentemente, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo residuo dallo stesso dovuto a titolo di corrispettivo dell'appalto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio , Controparte_1 contestando la domanda proposta da parte attrice ed evidenziando che le opere dalla medesima realizzate in adempimento del contratto di appalto stipulato, per le plurime criticità e difetti delle medesime, non potevano ritenersi di valore superiore rispetto agli acconti versati.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 26.11.2026, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, deve premettersi che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. 23.09.2024, n. 25410, conf. Cass. 13.02.2008, n. 3472). Conseguentemente, occorre analizzare se l'attore ha fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto di credito, nonché la prova dell'adempimento della propria obbligazione, costituita dalla realizzazione dell'opera commissionata conformemente alle prescrizioni contrattuali e alle regole dell'arte.
Con riguardo alla fonte negoziale del diritto azionato, entrambe le parti hanno fatto riferimento al contratto di appalto del 24.05.2020 (cfr. doc. 1, allegato alla citazione e doc. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta), relativo alla realizzazione di muro di recinzione, con la commissione delle seguenti lavorazioni:
- “scavo a sezione obbligata per fondazione altezza cm 40, larghezza cm 50; 3
- realizzazione del getto della fondazione con gabbie in ferro FI14 FI8 per una quantità di mc 11;
- fornitura e posa di blocchi di tufo per la realizzazione del muro, sulla base di quello visionato in sopralluogo, altezza mt 1,60;
- realizzazione di n. 2 colonne per cancello”. Inoltre, entrambe le parti hanno rappresentato l'esclusione, secondo le richieste del committente all'appaltatrice, della lavorazione relativa a “fornitura e posa di blocchi di tufo per la realizzazione del muro, sulla base di quello visionato in sopralluogo, altezza mt 1,60”. Ciò posto, l'attore ha dedotto che il convenuto, nel corso dei lavori, ha richiesto la realizzazione di opere ulteriori, relative a:
- “fornitura n. 10 pozzetti in cemento di cm 30 x 30;
- fornitura e posa in opera dei materiali per la realizzazione del piano di lavoro cucina esterna, escluse piastrelle;
- riparazione scalinata dell'abitazione;
- scavi per alloggio cavidotto per illuminazione di mt lineari 70 circa;
- scavo con miniescavatore e a mano per sistemazione tubo gas;
- fornitura e posa in opera di stabilizzato mc 8;
- realizzazione di n. 6 fori su muro con martello demolitore, con muratura di n. 6 scatole per alloggiamento faretti di illuminazione;
- estirpatura con miniescavatore di tronco e radice di ulivo;
- gettata in cemento per ingresso carrabile;
- posa lavabo da giardino”. Nella qualificazione di tali lavorazioni aggiuntive, occorre evidenziare che “le nuove opere richieste dal committente sono qualificabili come varianti in corso d'opera, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, salvo il diritto ad un maggior corrispettivo, se, pur non essendo comprese nel progetto originario, risultano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto, o comunque rientrano nel piano dell'opera stessa, mentre costituiscono lavori extracontrattuali, e richiedono pertanto la stipulazione di un nuovo contratto, se, pur essendo connesse all'opera originaria, presentano un'individualità distinta rispetto alla stessa oppure ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa eccedente i limiti di legge” (Cass. 05.09.2023, n. 25800, conf. Cass. 05.03.2024, n. 5898). Nel caso di specie, le opere precedentemente indicate non possono essere qualificate come varianti in corso d'opera, in quanto non poste in rapporto di strumentalità o complementarietà con le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, riguardando invece attività del tutto distinte rispetto alla realizzazione del muro di recinzione originariamente commissionato dal convenuto. Diversamente, deve ritenersi venire in rilievo lavori ulteriori rispetto al contratto originario, oggetto di distinto rapporto contrattuale, con correlativo onere del creditore di provare la fonte del credito azionato. 4
A tal riguardo, nel corso delle operazioni svolte nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il convenuto ha espressamente confermato che le lavorazioni relative alla “realizzazione di n. 6 fori su muro con martello demolitore, con muratura di n. 6 scatole per alloggiamento faretti di illuminazione” e alla “gettata in cemento per ingresso carrabile” risultano riconducibili all'opera d'appalto prestata da parte attrice (cfr. C.T.U. pagg. 3 e 7). Diversamente, in relazione a tutte le ulteriori lavorazioni aggiuntive indicate da parte attrice, deve darsi atto della specifica contestazione del convenuto in relazione al conferimento di incarico all'appaltatrice e alla realizzazione di tali opere da parte della medesima (cfr. C.T.U. pagg. 6 e 7). A livello documentale, nulla ha prodotto l'attrice per dare atto del conferimento dell'indicato contratto di appalto, relativo alla realizzazione delle numerose opere aggiuntive puntualmente elencate. Inoltre, la prova orale sul punto articolata dall'attrice è risultata inammissibile, dovendo tenersi conto dei limiti di ammissibilità della prova orale in materia contrattuale di cui agli artt. 2721 e segg. c.c. e considerando il ricorso delle stesse parti alla forma scritta per disciplinare il precedente rapporto di appalto, l'assenza di principio di prova scritta dell'indicato contratto e la non ricorrenza di ragioni di impossibilità o finanche difficoltà dell'utilizzo della forma scritta. Ulteriormente, la prova orale formulata a tal riguardo da parte attrice è risultata generica, in quanto carente di ogni specifico riferimento temporale in ordine al momento di conferimento dell'incarico, nonché di ogni indicazione in ordine al corrispettivo pattuito dalle parti e alle specifiche modalità e tempistiche di realizzazione di tali opere, conseguentemente risultando inidonea a provare la sussistenza dell'indicato rapporto contrattuale tra le parti.
Con riguardo alla prova dell'esecuzione da parte dell'appaltatrice dell'opera commissionata conformemente alle disposizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nonché al valore delle opere effettivamente realizzate, in considerazione delle puntuali contestazioni articolate sul punto da parte convenuta, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio. Va premesso che la consulenza tecnica d'ufficio è stata espletata con rigore tecnico e scientifico, alla luce della documentazione agli atti e di analitica indagine dello stato dei luoghi, risultando conseguentemente condivisibile nei risultati raggiunti. Relativamente all'opera costituita da “scavo a sezione obbligata per fondazione altezza cm 40, larghezza cm 50”, la consulenza espletata ha evidenziato la corretta effettuazione dei lavori commissionati, rilevando al riguardo che “lo scavo per la fondazione è stato sicuramente eseguito;
per esso, non avendo potuto accertarne le dimensioni nel corso del sopralluogo, si può verosimilmente pensare che per tale lavorazione non vi siano vizi riconducibili alla attività dell'attore, si conferma pertanto il valore della lavorazione pari a 400,00 €” (cfr. C.T.U. pag. 17). 5
Relativamente all'opera costituita da “realizzazione del getto della fondazione con gabbie in ferro FI14 FI8 per una quantità di mc 11”, la consulenza espletata ha dato conto di una variazione quantitativa rispetto all'opera originariamente commissionata, rilevando al riguardo che “la fondazione è stata sicuramente eseguita;
per essa, non avendo potuto accertarne le dimensioni nel corso del sopralluogo, si conferma la applicazione di una percentuale di deprezzamento pari al 30% come per il muro soprastante, pertanto il valore della lavorazione pari a 2.640,00 - (2.640,00 x 0,30) = 1.848,00 €” (cfr. C.T.U. pag. 17). Relativamente all'opera costituita da “fornitura e posa di blocchi di tufo per la realizzazione del muro, sulla base di quello visionato in sopralluogo, altezza mt 1,60”, la consulenza espletata ha evidenziato la presenza di vizi nella lavorazione effettuata, oltre ad una variazione quantitativa rispetto all'opera originariamente commissionata, evidenziando che “il muro in blocchi di tufo presenta vizi riconducibili alla attività dell'attore per quanto riguarda le diverse altezze sia del muro che delle colonne terminali, mentre per quanto attiene alle lesioni che il muro presenta in varie parti, è da attribuire una corresponsabilità anche al direttore dei lavori. Dal momento che il costo delle lavorazioni riportate nel preventivo non fa riferimento ad alcun prezziario, non essendovi possibilità di eliminare i vizi riscontrati, resta da valutare l'opera eseguita attribuendo ad essa una percentuale di deprezzamento, che complessivamente, per la ditta ricorrente è valutabile pari al 30% del valore dell'opera. Inoltre, il muro attuale misura in totale 46,17 metri con una differenza di 3,83 metri dai 50 metri del preventivo […]. Pertanto, il valore definitivo del muro, nelle condizioni in cui è stato rilevato nel corso del sopralluogo, applicando il deprezzamento del 30% è pari a: 13.389,30 - (13.389,30 x 0,30) = 9.372,51 €” (cfr. C.T.U. pagg. 17 e 18). Relativamente all'opera costituita da “realizzazione di n. 2 colonne per cancello”, la consulenza espletata ha rilevato il vizio consistente nella realizzazione delle stesse a differenti altezze, evidenziando che “le due colonne del cancello sono state realizzate CP_ dalla ricorrente;
come si può vedere dalle foto allegate la parte delle colonne che sovrasta il muro di recinzione non è uniforme, sono presenti due altezze differenti della parte di colonna che emerge dalla sommità del muro di recinzione. Non essendovi possibilità di eliminare i vizi riscontrati, resta da valutare l'opera eseguita attribuendo ad essa una percentuale di deprezzamento, che complessivamente, per la ditta ricorrente è valutabile pari al 30% del valore dell'opera. Pertanto, il valore delle due colonne è pari a: 1.000,00 - (1.000,00 x 0,30) = 700,00 €” (cfr. C.T.U. pag. 18). Relativamente all'opera costituita da “realizzazione di n. 6 fori su muro con martello demolitore, con muratura di n. 6 scatole per alloggiamento faretti di illuminazione”, la consulenza espletata ha riscontrato vizi nella realizzazione delle stesse, rilevando che
“le 6 scatole per faretti di illuminazione presentano altezze differenti da terra (lato sinistro H = 28 ÷ 31 cm;
lato destro H = 29 ÷ 30 cm) risultano troppo esterne rispetto 6
al filo muro con problemi di infiltrazione di acque meteoriche, si applica un deprezzamento pari al 30%” con conseguente indicazione del relativo valore per l'importo di Euro 245,00 (cfr. C.T.U. pag. 19). Relativamente all'opera costituita da “gettata in cemento per ingresso carrabile”, la consulenza espletata ha evidenziato la corretta effettuazione delle relative opere, indicandone il valore per l'importo di Euro 450,00 (cfr. C.T.U. pag. 19).
Operandosi la sommatoria tra i valori indicati, relativi al valore delle opere eseguite in adempimento dei contratti di appalto, determinato tenendo conto dei difetti e delle variazioni quantitative accertate, il credito dell'attrice deve quantificarsi nell'importo complessivo di Euro 13.015,51. Risultando gli importi indicati nella consulenza tecnica d'ufficio quantificati con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, il credito deve determinarsi nell'importo effettivo di Euro 15.878,92, dal quale devono essere detratti gli acconti versati dal convenuto, per l'importo di Euro 12.800,00, residuando dunque credito per l'importo di Euro 3.078,92. Va aggiunto che l'obbligazione del committente di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore configura un debito di valuta, trattandosi non di un'obbligazione risarcitoria, ma dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta a titolo di corrispettivo dal committente. Di conseguenza, sull'importo indicato devono essere riconosciuti interessi nella misura legale, al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del completamento dei lavori alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo. Invece, trattandosi di debito di valuta e non di valore, nessun importo può essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base del credito riconosciuto, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata. Sussistono adeguate ragioni per porre le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, che ha riconosciuto la sussistenza di credito dell'appaltatrice, ma anche plurime difformità nelle opere realizzate, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo complessivo di Euro 3.078,92, oltre interessi come indicati in parte motiva;
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- Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti, per pari quote di ripartizione interna.
Tivoli, 27.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli